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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5506 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2024 promossa da:
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. DI DONATO GIACINTO, Parte_1 P.IVA_1
ZO IC
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. RUOCCO CP_1 C.F._1
ANDREA, VIA DIVAGNO, 1/F MANFREDONIA
parte opposta
Ù
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti,
l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024 dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata, all'esito del procedimento
monitorio R.G. n. 5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024; CP_1
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, l'improcedibilità dell'azione
monitoria stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio in subiecta materia
e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024 dal Tribunale
di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024; CP_1
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto
della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024
dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata all'esito del procedimento
monitorio R.G. n. 5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024, CP_1
e per l'effetto, revocare il Decreto con conseguente condanna della Sig.ra e dell'Avv. Andrea CP_1
Ruocco, dichiaratosi antistatario, alla restituzione della somma di € 1.483,93 corrisposta da a Pt_1
seguito della notificazione dell'atto di precetto.
- Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio
Per parte opposta:
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con
conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di
lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1776/2024
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, relativa alla consegna di documentazione contrattuale, era ricollegata a un contratto di credito revolving stipulato da con l'opponente nel 2009; CP_1
- che, in particolare, nell'ottobre del 2009 l'opposta stipulava con il contratto di credito Pt_1
revolving n. 04211027276;
- che nel 2024, con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la chiedeva CP_1
le fosse consegnata “copia del contratto di credito revolving n. 042110276 e dell'estratto
conto storico”;
- che detta ingiunzione era stata preceduta da richiesta inviata ad con PEC del 20 Pt_1
dicembre 2023, alla trasmissione di detta documentazione;
- che l'ingiunzione doveva essere disattesa quanto all'estratto conto storico, trattandosi di documentazione non prevista contrattualmente em, quindi, non preesistente al ricorso;
- che, pertanto, al fino di ottemperare alla richiesta, l'opponente era costretta a confezionare il documento e, quindi, a un facere incompatibile con la procedura monitoria;
- che il contratto risaliva a oltre 10 anni prima della richiesta ex art. 119 TUB e, pertanto,
l'opponente non era più tenuta alla sua conservazione e consegna in favore del cliente;
- che, in ogni caso, al fine di evitare ulteriori spese, l'opponente aveva provveduto a consegnare la documentazione richiesta, pur non essendone tenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in CP_1 particolare, evidenziando la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario rinviava per la discussione e decisione della controversia.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Superate nel corso del giudizio, infatti, le eccezioni attinenti alla validità della procura alle liti rilasciata da parte opposta e alla procedibilità della domanda, va osservato come l'ingiunzione sia stata emessa per la consegna di cosa mobile determinata, ossia il contratto di cd. credito revolving stipulato tra le parti nel 2009 e l'estratto conto storico di detto rapporto.
Rilevato come parte opponente, al dichiarato ed esclusivo fine di evitare l'azione esecutiva di parte opposta fondata sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, abbia provveduto a trasmettere copia della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 119 TUB e del conseguente ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerata, peraltro, l'istanza di parte opponente diretta a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo,
permane la necessità di verificare la astratta fondatezza del ricorso, al fine di valutare una soccombenza virtuale, presupposto per una eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite.
In tale prospettiva, quindi, va evidenziato in primo luogo come la richiesta di consegna di copia della documentazione contrattuale fosse stata riferita in particolare a due documenti, ossia il contratto e l'estratto conto storico.
119 TUB e contratto.
Ai sensi dell'art. 119 TUB il cliente dell'intermediario finanziario è titolare di un diritto soggettivo a conseguire a proprie spese copia di tutta la documentazione afferente i rapporti con l'istituto di credito, nei limiti del decennio antecedente alla istanza che deve presentare alla banca
Sennonchè nel caso di specie parte opposta ha esercitato per la prima volta tale diritto il 20.12.2023,
richiedendo il rilascio di copia del contratto che pacificamente risale al 2009 e, quindi, oltre il decennio rispetto alla richiesta.
Al riguardo, infatti, va osservato come il limite del decennio stabilito dal legislatore risponda a una scelta di contenere nel tempo un diritto sostanziale attribuito al cliente della banca, contenimento che,
nel caso di contenzioso tra il cliente e la banca stessa, finisce con il circoscrivere l'operatività di una norma che incide di fatto sul principio processuale e sostanziale fondamentale del riparto dell'onere probatorio.
In relazione a tali contenziosi, infatti, la previsione dell'art. 119 TUB di fatto comporta la legittimazione della pretesa a che una parte (il cliente della banca) ottenga dalla controparte la prova documentale dei diritti che intende far valere;
tale sovvertimento, ancor più radicale e netto rispetto ai casi tradizionali di inversione dell'onere della prova, è stato limitato per scelta del legislatore al decennio, implicitamente evidenziando in tal modo che oltre a tale soglia temporale il cliente della banca che intenda far valere diritti nei confronti dell'istituto di credito fondati sui rapporti negoziali intercorsi dovrà, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, fornire autonomamente le prove a sostegno delle proprie pretese, senza poter contare su una forzata
“collaborazione” ad opera della controparte.
La disposizione di cui all'art. 119 TUB deve ritenersi estendersi anche al contratto, con l'effetto che anche per il documento negoziale operi il limite temporale del decennio decorrente dalla data della richiesta di rilascio della copia.
Tale soluzione interpretativa, infatti, lungi dal risultare sfavorevole al cliente dell'istituto di credito
(come ritenuto in più precedenti giurisprudenziali, i quali hanno sostenuto come la falcidia decennale non operasse per il contratto, in quanto atto negoziale costituente la genesi del rapporto, in forza del quale vengono poi poste in essere le singole operazioni di cui parla espressamente l'ultimo comma dell'art. 119 TUB), appare la scelta ermeneutica più fedele al dato normativo e, allo stesso tempo, più coerente con il favor riconosciuto dal legislatore al cliente della banca attraverso la disposizione in esame.
Qualora, infatti, l'espressione “singole operazioni”, utilizzata dall'art. 119 TUB per individuare l'oggetto del diritto a conseguire le copie, fosse intesa in senso restrittivo, ossia tale da riferirsi solo alle operazioni poste in essere in costanza di rapporto, ma non anche al documento contrattuale con il quale si instaura il rapporto, ciò implicherebbe quale conseguenza pratica non certo il riconoscimento di un diritto del cliente a conseguire copia del contratto senza limiti temporali (come in precedenza a volte sostenuto), ma al contrario l'esclusione della possibilità per il cliente a ottenere dalla banca tale documento anche là dove il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta.
Come, infatti, si è visto, l'art. 119 TUB, nel sovvertire il principio fondamentale in materia di riparto dell'onere probatorio (nel contenzioso tra banca e cliente), non può che essere interpretato nel senso di introdurre una norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione al di fuori del suo dettato espresso;
se, pertanto, si dovesse ritenere che le “singole operazioni” non includano anche il contratto, ciò comporterebbe che in riferimento a tale contratto il cliente non potrebbe pretendere la sua “messa a disposizione” ad opera della controparte neppure nel caso in cui si rientrasse nel limite decennale e che, viceversa, in qualsiasi tipologia di controversia con l'istituto di credito, il correntista si troverebbe sempre ad essere onerato, qualora avanzi pretese, a produrre direttamente il regolamento negoziale.
Nè tali considerazioni potrebbero considerarsi contraddette dall'art. 117 TUB, il quale al primo come prevede che un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente.
Anche senza volersi soffermare sul fatto che la norma, parlando di “un esemplare del contratto”,
faccia riferimento a un originale e non a una copia, alla quale invece si riferisce l'art. 119 TUB, in ogni caso l'art. 117 TUB disciplina il diritto del cliente a ottenere una volta soltanto il regolamento contrattuale;
una volta conseguito, normalmente in concomitanza con la stipula del contratto, il diritto in questione si è esaurito, senza comportare un permanente diritto a ottenere nuove copie, in relazione al quale, invece, opera la disciplina dell'esaminato art. 119 TUB.
Nel caso di specie, quindi, avendo parte opposta richiesto nel 2023 il rilascio di copia del contratto risalente al 2009, deve concludersi come non sia prospettabile alcun inadempimento della opponente per non avere ottemperato all'istanza, essendo la banca normativamente obbligata a conservare per poter mettere a disposizione del proprio cliente solo la documentazione relativa all'ultimo decennio.
In una prospettiva di soccombenza virtuale, pertanto, la pretesa esercitata in via monitoria e diretta a ottenere copia del contratto deve essere disattesa, in quanto infondata.
Estratti conto storici.
Parimenti va riconosciuta come infondata la pretesa in via monitoria al conseguimento degli estratti conto storici.
Come, infatti, evidenziato da parte opponente, gli accordi contrattuali fra le parti prevedono la consegna periodica di estratti conto in favore della clientela di e la facoltà per questi Parte_1
ultimi di poter accedere ad apposito sito online per consultare tutte le operazioni poste in essere con la carta di credito messa a loro disposizione;
un estratto conto storico, viceversa, non è contemplato e ciò ha comportato la necessità del suo confezionamento al fine di poter ottemperare alla ingiunzione di consegna.
Ma la insussistenza del documento preesistente alla richiesta monitoria comporta che, per poter far fronte alla richiesta di consegna, la parte onerata abbia dovuto procedere alla formazione del documento e, quindi, a un facere incompatibile con la procedura monitoria.
Anche sotto tale profilo, quindi, il decreto ingiuntivo oggi opposto non avrebbe dovuto essere emesso,
difettandone i presupposti.
Conclusioni.
Preso atto, come si è detto, dell'adempimento ad opera dell'opponente all'ingiunzione, sia pure non fondata, notificata, in una ottica di soccombenza virtuale, quindi, va riconosciuta come fondata la opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo riconoscimento della natura di indebito delle somme versate a pagamento delle spese di lite in esso liquidate. Per l'effetto parte opposta va condannata a restituire all'opponente gli importi pacificamente versati in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 1.483,93.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, considerata la causa di valore indeterminato e tenuto conto della sua scarsa difficoltà sul piano tecnico giuridico, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 va considerata ai fini tariffari di valore inferiore a euro
26.000,00; applicato, quindi, lo scaglione tariffario per le cause di valore da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, le spese di lite vanno liquidate secondo i minimi tariffari in complessivi euro 1.955,00,
oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, revoca il decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso dal Tribunale di Brescia;
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro 1.483,93 a titolo di indebito;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
FR ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7776/2024 promossa da:
cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. DI DONATO GIACINTO, Parte_1 P.IVA_1
ZO IC
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. RUOCCO CP_1 C.F._1
ANDREA, VIA DIVAGNO, 1/F MANFREDONIA
parte opposta
Ù
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti,
l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per
l'effetto, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024 dal
Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata, all'esito del procedimento
monitorio R.G. n. 5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024; CP_1
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, l'improcedibilità dell'azione
monitoria stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio in subiecta materia
e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024 dal Tribunale
di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata, all'esito del procedimento monitorio R.G. n.
5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024; CP_1
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto
della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso il 14 maggio 2024
dal Tribunale di Brescia, in persona del Giudice Dr.ssa Laura Frata all'esito del procedimento
monitorio R.G. n. 5110/2024, promosso dalla Sig.ra e notificato il 16 maggio 2024, CP_1
e per l'effetto, revocare il Decreto con conseguente condanna della Sig.ra e dell'Avv. Andrea CP_1
Ruocco, dichiaratosi antistatario, alla restituzione della somma di € 1.483,93 corrisposta da a Pt_1
seguito della notificazione dell'atto di precetto.
- Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio
Per parte opposta:
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con
conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di
lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1776/2024
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, relativa alla consegna di documentazione contrattuale, era ricollegata a un contratto di credito revolving stipulato da con l'opponente nel 2009; CP_1
- che, in particolare, nell'ottobre del 2009 l'opposta stipulava con il contratto di credito Pt_1
revolving n. 04211027276;
- che nel 2024, con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la chiedeva CP_1
le fosse consegnata “copia del contratto di credito revolving n. 042110276 e dell'estratto
conto storico”;
- che detta ingiunzione era stata preceduta da richiesta inviata ad con PEC del 20 Pt_1
dicembre 2023, alla trasmissione di detta documentazione;
- che l'ingiunzione doveva essere disattesa quanto all'estratto conto storico, trattandosi di documentazione non prevista contrattualmente em, quindi, non preesistente al ricorso;
- che, pertanto, al fino di ottemperare alla richiesta, l'opponente era costretta a confezionare il documento e, quindi, a un facere incompatibile con la procedura monitoria;
- che il contratto risaliva a oltre 10 anni prima della richiesta ex art. 119 TUB e, pertanto,
l'opponente non era più tenuta alla sua conservazione e consegna in favore del cliente;
- che, in ogni caso, al fine di evitare ulteriori spese, l'opponente aveva provveduto a consegnare la documentazione richiesta, pur non essendone tenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in CP_1 particolare, evidenziando la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario rinviava per la discussione e decisione della controversia.
A seguito del provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza dell'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e successiva declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Superate nel corso del giudizio, infatti, le eccezioni attinenti alla validità della procura alle liti rilasciata da parte opposta e alla procedibilità della domanda, va osservato come l'ingiunzione sia stata emessa per la consegna di cosa mobile determinata, ossia il contratto di cd. credito revolving stipulato tra le parti nel 2009 e l'estratto conto storico di detto rapporto.
Rilevato come parte opponente, al dichiarato ed esclusivo fine di evitare l'azione esecutiva di parte opposta fondata sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, abbia provveduto a trasmettere copia della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 119 TUB e del conseguente ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Considerata, peraltro, l'istanza di parte opponente diretta a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo,
permane la necessità di verificare la astratta fondatezza del ricorso, al fine di valutare una soccombenza virtuale, presupposto per una eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite.
In tale prospettiva, quindi, va evidenziato in primo luogo come la richiesta di consegna di copia della documentazione contrattuale fosse stata riferita in particolare a due documenti, ossia il contratto e l'estratto conto storico.
119 TUB e contratto.
Ai sensi dell'art. 119 TUB il cliente dell'intermediario finanziario è titolare di un diritto soggettivo a conseguire a proprie spese copia di tutta la documentazione afferente i rapporti con l'istituto di credito, nei limiti del decennio antecedente alla istanza che deve presentare alla banca
Sennonchè nel caso di specie parte opposta ha esercitato per la prima volta tale diritto il 20.12.2023,
richiedendo il rilascio di copia del contratto che pacificamente risale al 2009 e, quindi, oltre il decennio rispetto alla richiesta.
Al riguardo, infatti, va osservato come il limite del decennio stabilito dal legislatore risponda a una scelta di contenere nel tempo un diritto sostanziale attribuito al cliente della banca, contenimento che,
nel caso di contenzioso tra il cliente e la banca stessa, finisce con il circoscrivere l'operatività di una norma che incide di fatto sul principio processuale e sostanziale fondamentale del riparto dell'onere probatorio.
In relazione a tali contenziosi, infatti, la previsione dell'art. 119 TUB di fatto comporta la legittimazione della pretesa a che una parte (il cliente della banca) ottenga dalla controparte la prova documentale dei diritti che intende far valere;
tale sovvertimento, ancor più radicale e netto rispetto ai casi tradizionali di inversione dell'onere della prova, è stato limitato per scelta del legislatore al decennio, implicitamente evidenziando in tal modo che oltre a tale soglia temporale il cliente della banca che intenda far valere diritti nei confronti dell'istituto di credito fondati sui rapporti negoziali intercorsi dovrà, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, fornire autonomamente le prove a sostegno delle proprie pretese, senza poter contare su una forzata
“collaborazione” ad opera della controparte.
La disposizione di cui all'art. 119 TUB deve ritenersi estendersi anche al contratto, con l'effetto che anche per il documento negoziale operi il limite temporale del decennio decorrente dalla data della richiesta di rilascio della copia.
Tale soluzione interpretativa, infatti, lungi dal risultare sfavorevole al cliente dell'istituto di credito
(come ritenuto in più precedenti giurisprudenziali, i quali hanno sostenuto come la falcidia decennale non operasse per il contratto, in quanto atto negoziale costituente la genesi del rapporto, in forza del quale vengono poi poste in essere le singole operazioni di cui parla espressamente l'ultimo comma dell'art. 119 TUB), appare la scelta ermeneutica più fedele al dato normativo e, allo stesso tempo, più coerente con il favor riconosciuto dal legislatore al cliente della banca attraverso la disposizione in esame.
Qualora, infatti, l'espressione “singole operazioni”, utilizzata dall'art. 119 TUB per individuare l'oggetto del diritto a conseguire le copie, fosse intesa in senso restrittivo, ossia tale da riferirsi solo alle operazioni poste in essere in costanza di rapporto, ma non anche al documento contrattuale con il quale si instaura il rapporto, ciò implicherebbe quale conseguenza pratica non certo il riconoscimento di un diritto del cliente a conseguire copia del contratto senza limiti temporali (come in precedenza a volte sostenuto), ma al contrario l'esclusione della possibilità per il cliente a ottenere dalla banca tale documento anche là dove il contratto fosse stato stipulato nel decennio antecedente alla richiesta.
Come, infatti, si è visto, l'art. 119 TUB, nel sovvertire il principio fondamentale in materia di riparto dell'onere probatorio (nel contenzioso tra banca e cliente), non può che essere interpretato nel senso di introdurre una norma di carattere eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione al di fuori del suo dettato espresso;
se, pertanto, si dovesse ritenere che le “singole operazioni” non includano anche il contratto, ciò comporterebbe che in riferimento a tale contratto il cliente non potrebbe pretendere la sua “messa a disposizione” ad opera della controparte neppure nel caso in cui si rientrasse nel limite decennale e che, viceversa, in qualsiasi tipologia di controversia con l'istituto di credito, il correntista si troverebbe sempre ad essere onerato, qualora avanzi pretese, a produrre direttamente il regolamento negoziale.
Nè tali considerazioni potrebbero considerarsi contraddette dall'art. 117 TUB, il quale al primo come prevede che un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente.
Anche senza volersi soffermare sul fatto che la norma, parlando di “un esemplare del contratto”,
faccia riferimento a un originale e non a una copia, alla quale invece si riferisce l'art. 119 TUB, in ogni caso l'art. 117 TUB disciplina il diritto del cliente a ottenere una volta soltanto il regolamento contrattuale;
una volta conseguito, normalmente in concomitanza con la stipula del contratto, il diritto in questione si è esaurito, senza comportare un permanente diritto a ottenere nuove copie, in relazione al quale, invece, opera la disciplina dell'esaminato art. 119 TUB.
Nel caso di specie, quindi, avendo parte opposta richiesto nel 2023 il rilascio di copia del contratto risalente al 2009, deve concludersi come non sia prospettabile alcun inadempimento della opponente per non avere ottemperato all'istanza, essendo la banca normativamente obbligata a conservare per poter mettere a disposizione del proprio cliente solo la documentazione relativa all'ultimo decennio.
In una prospettiva di soccombenza virtuale, pertanto, la pretesa esercitata in via monitoria e diretta a ottenere copia del contratto deve essere disattesa, in quanto infondata.
Estratti conto storici.
Parimenti va riconosciuta come infondata la pretesa in via monitoria al conseguimento degli estratti conto storici.
Come, infatti, evidenziato da parte opponente, gli accordi contrattuali fra le parti prevedono la consegna periodica di estratti conto in favore della clientela di e la facoltà per questi Parte_1
ultimi di poter accedere ad apposito sito online per consultare tutte le operazioni poste in essere con la carta di credito messa a loro disposizione;
un estratto conto storico, viceversa, non è contemplato e ciò ha comportato la necessità del suo confezionamento al fine di poter ottemperare alla ingiunzione di consegna.
Ma la insussistenza del documento preesistente alla richiesta monitoria comporta che, per poter far fronte alla richiesta di consegna, la parte onerata abbia dovuto procedere alla formazione del documento e, quindi, a un facere incompatibile con la procedura monitoria.
Anche sotto tale profilo, quindi, il decreto ingiuntivo oggi opposto non avrebbe dovuto essere emesso,
difettandone i presupposti.
Conclusioni.
Preso atto, come si è detto, dell'adempimento ad opera dell'opponente all'ingiunzione, sia pure non fondata, notificata, in una ottica di soccombenza virtuale, quindi, va riconosciuta come fondata la opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo riconoscimento della natura di indebito delle somme versate a pagamento delle spese di lite in esso liquidate. Per l'effetto parte opposta va condannata a restituire all'opponente gli importi pacificamente versati in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, pari a euro 1.483,93.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, considerata la causa di valore indeterminato e tenuto conto della sua scarsa difficoltà sul piano tecnico giuridico, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.M. 55/2014 va considerata ai fini tariffari di valore inferiore a euro
26.000,00; applicato, quindi, lo scaglione tariffario per le cause di valore da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, le spese di lite vanno liquidate secondo i minimi tariffari in complessivi euro 1.955,00,
oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, revoca il decreto ingiuntivo n. 1776/2024 emesso dal Tribunale di Brescia;
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro 1.483,93 a titolo di indebito;
- condanna l'opposta a rifondere l'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
FR ER