Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2021, proposto da
Neesh S.r.l., Fama S.r.l., Hotel Victoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Lorenzo, Francesco Cosimo Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Deliberazione di Giunta Comunale n.231/2020, pubblicata all'Albo
Pretorio Comunale dal 22 settembre 2020 all'8 ottobre 2020 e non notificata
alle società ricorrenti; -di ogni altro atto connesso, presupposto o
consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NI SC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n esame la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio il Comune di Gallipoli contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato il 7 gennaio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla presente controversia;
All’udienza del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente, Estensore
EN RB, Primo Referendario
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI SC |
IL SEGRETARIO