Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04893/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4893 del 2022, proposto da La Cava Sebastiano, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fabbrocini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marigliano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n.105 del 22 giugno 2022 di demolizione emessa dal Responsabile del Terzo Settore, notificata in data 29 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa LE OL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27 settembre 2023 e depositato il successivo 22 ottobre 2022, il ricorrente - proprietario dal 1999 di un’abitazione sita al primo piano di un immobile sito nel Comune di Marigliano, alla via Meucci, 16 (composta di tre vani ed accessori e riportata in C.U. alla partita 10002709, foglio 21, p.lla 22 sub 2, realizzata in virtù di licenza edilizia n.138 del 04 agosto 1971) e comproprietario dell’accessorio locale cantinato sito al piano seminterrato, (realizzato in data anteriore al 01 settembre 1967, avente una superficie di circa metri quadrati cento, riportato in C.U. alla partita 1002709, foglio 21, p.lla 22 sub 4) – impugnava il provvedimento (ordinanza n.105 del 22-06-2022) con cui il Comune resistente gli aveva intimato la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, delle opere ivi realizzate ed individuate sulla scorta della richiamata relazione di sopralluogo (prot. N.12730 del 20-06-2022); opere corrispondenti nella realizzazione di un appartamento al secondo piano e nella trasformazione di un preesistente balcone in servizio igienico a servizio dell’immobile. A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava un unico motivo, con cui, in sintesi: denunciava la violazione dell’art. 21 nonies in materia di autotutela, essendo nota all’Amministrazione l’esistenza della contestata sopraelevazione sin dall’accatastamento del 14 novembre 1984 e dalla presentazione della DIA Prot. N. 17482 del 20-07-2000, ove l’immobile era rappresentato nella sua interezza; evidenziava il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi, con conseguente carenza motivazionale del provvedimento impugnato; lamentava la violazione del contraddittorio procedimentale per omesso invio dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990.
1.2. - Si costituiva in giudizio il comune di Marigliano (4 ottobre 2023).
1.3.- In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie (4 e 15-16 ottobre 2025).
1.4.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi da remoto mediante piattaforma via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.5. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (ordinanza n.105 del 22 giugno 2022) con cui il Comune di Marigliano ha ordinato al ricorrente (unitamente a La Cava Lucia) la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi dell’appartamento abusivamente realizzato in sopraelevazione (piano secondo) presso l’immobile sito in via Meucci,16 e del servizio igienico ottenuto a mezzo della trasformazione di un preesistente balcone e posto a servizio dell’appartamento al primo piano (opere in atti così descritte: “Non c’è menzione del titolo abilitativo edilizio che legittima la costruzione dell’appartamento situato al piano secondo (sub 3). Tale ultimo appartamento è riportato, invece, nella tavola grafica allegata alla richiesta per l’esecuzione di lavori interni all’appartamento posto al primo piano (sub 2) prot. Gen. N.17482 del 20/07/2000. Su detta tavola grafica, inoltre, il balcone dell’appartamento che affaccia sul cortile di pertinenza del fabbricato (lato nord) è stato trasformato, in difformità a quanto riportato sulla stessa, in servizio igienico a servizio dello stesso”). In questi termini circoscritto il perimetro della decisione, va anzitutto precisato che l’ordine di demolizione, incide, ex art. 27 D.p.r. 380/2001, sulle riscontrate opere sine titulo (la sopraelevazione del secondo piano ed il servizio igienico posto ex novo a servizio dell’appartamento sito al primo piano) e non anche, in autotutela, sulla DIA Prot. N. 17482 del 20 luglio 2000, presentata per l’esecuzione di lavori al piano primo; conseguentemente non colgono nel segno i profili di doglianza tesi a far valere, sotto il profilo temporale, la violazione delle norme in materia di autotutela (artt. 19 e 21 nonies l. 241/1990): ad essere esercitato, infatti, è il più ampio potere repressivo degli abusi edilizi spettante all’ente locale, esercitabile anche dopo un lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi, in ragione della permanenza dell’illecito e della sua perdurante attualità (“il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza non determinano alcun legittimo affidamento ed il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand’anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale ( in tali sensi l'A.P. n. 9 del 2017)” Cfr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., (data ud. 08/06/2021) 22/07/2021, n. 5101; vd., anche T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 21/10/2022, n. 381, per cui: “il potere repressivo degli abusi edilizi, essendo un potere vincolato privo di alcuna discrezionalità, non necessita di una particolare motivazione, quand'anche sia stato esercitato dopo lungo tempo dalla commissione dell'abuso edilizio, trattandosi di un illecito permanente e perciò il provvedimento sanzionatorio interviene sempre su una situazione antigiuridica attuale”).
Tanto chiarito, e precisato in via ulteriore che non può rinvenirsi una qualche legittimazione delle opere sine titulo per effetto della presentazione della DIA Prot. N. 17482 del 20 luglio 2000 (come visto, relativa ad altra porzione di immobile), ritiene il Collegio che non possano trovare accoglimento le ulteriori doglianze relative alla carenza motivazionale del provvedimento impugnato ed alla violazione del contraddittorio procedimentale.
In proposito vanno anzitutto richiamati i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa e tali per cui in materia edilizia, i provvedimenti recanti sanzioni demolitorie (come quello in esame), rivestono natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo , di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). E, nel caso di specie, il provvedimento impugnato indica analiticamente gli abusi commessi che vengono elencati e descritti nel dettaglio. Non si ravvisano pertanto le carenze motivazionali evidenziate dal ricorrente; ed anzi, l’Amministrazione ha in pieno assolto all’onere motivazionale normativamente richiesto. Si aggiunga che “in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), sicché, non merita condivisione il profilo di censura, relativo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere (ed al correlativo affidamento nel frattempo maturato), non potendo tale circostanza incidere sulla natura “reale” dell’abuso e sulla sua sanzionabilità.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 non possono invece che richiamarsi i principi da tempo consolidati nella giurisprudenza amministrativa (anche di questo Tribunale) e tali per cui in materia edilizia, i provvedimenti recanti ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo ( quali sono – pacificamente, si ribadisce – quelle in contestazione) in ragione della loro natura vincolata, non necessitano, come peraltro evidenziato dal Comune resistente nello stesso provvedimento in contestazione, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273).
1.6. – Conclusivamente e disattesi tutti i profili di doglianza in ragione delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
1.7. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- lo respinge;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Marigliano, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
LE OL LA, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OL LA | OL RI |
IL SEGRETARIO