CASS
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2025, n. 25755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25755 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10 luglio 2024 emessa dalla Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Procuratrice generale MA De LL, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Bari nei confronti di NZ TO per assenza dell'elemento soggettivo, ritenendolo responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25755 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/05/2025 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NZ TO, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge per mancata valutazione, da parte della Corte di appello, dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di NZ TO, nonostante regolarmente e tempestivamente inviata, a mezzo PEC, mediante comunicazione di cancelleria dell'Il marzo 2024. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per inconfigurabilità del delitto di evasione attesa la mera violazione della prescrizione del permesso riconosciuto all'imputato di recarsi presso l'abitazione dei genitori in quanto trovato temporaneamente presso un B & B. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A seguito della verifica degli atti, a cui la Corte di legittimità ha accesso quale giudice del merito della questione processuale proposta, risulta che il difensore di NZ TO, il giorno prima dell'udienza del 10 luglio 2024, fissata davanti alla Corte di appello per la discussione, aveva inviato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, con documentate e serie ragioni di salute, a mezzo di posta elettronica certificata alla Cancelleria della Prima Sezione della Corte di appello. La pec (posta elettronica certificata) è lo strumento che, stante l'atipicità del mezzo rispetto al deposito in Cancelleria, consente di avere certezza dell'identità del soggetto da cui proviene ed è per questo che la giurisprudenza di legittimità è stata orientata a consentirne l'utilizzo per comunicare l'impedimento a comparire del difensore ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664). Detta conclusione vale a maggior ragione in forza delle disposizioni introdotte dall'art. 24, comma 5, d. I. n. 137 del 2020 che fa riferimento esclusivamente "all'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata". In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza, ritualmente presentata, determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la 2 La Consigliera estensora sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del Mastro, Rv. 285301). Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 23 maggio 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Procuratrice generale MA De LL, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha riformato la pronuncia assolutoria del Tribunale di Bari nei confronti di NZ TO per assenza dell'elemento soggettivo, ritenendolo responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25755 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 23/05/2025 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NZ TO, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge per mancata valutazione, da parte della Corte di appello, dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di NZ TO, nonostante regolarmente e tempestivamente inviata, a mezzo PEC, mediante comunicazione di cancelleria dell'Il marzo 2024. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per inconfigurabilità del delitto di evasione attesa la mera violazione della prescrizione del permesso riconosciuto all'imputato di recarsi presso l'abitazione dei genitori in quanto trovato temporaneamente presso un B & B. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A seguito della verifica degli atti, a cui la Corte di legittimità ha accesso quale giudice del merito della questione processuale proposta, risulta che il difensore di NZ TO, il giorno prima dell'udienza del 10 luglio 2024, fissata davanti alla Corte di appello per la discussione, aveva inviato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento, con documentate e serie ragioni di salute, a mezzo di posta elettronica certificata alla Cancelleria della Prima Sezione della Corte di appello. La pec (posta elettronica certificata) è lo strumento che, stante l'atipicità del mezzo rispetto al deposito in Cancelleria, consente di avere certezza dell'identità del soggetto da cui proviene ed è per questo che la giurisprudenza di legittimità è stata orientata a consentirne l'utilizzo per comunicare l'impedimento a comparire del difensore ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664). Detta conclusione vale a maggior ragione in forza delle disposizioni introdotte dall'art. 24, comma 5, d. I. n. 137 del 2020 che fa riferimento esclusivamente "all'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata". In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza, ritualmente presentata, determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la 2 La Consigliera estensora sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del Mastro, Rv. 285301). Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo di ricorso. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 23 maggio 2025