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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/10/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 31 MARZO 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati EUFEMIA GENNARO e Parte_1 C.F._1
CIPOLLETTI MONICA V.LE VELLEI N.16 63100 ASCOLI PICENO
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
con l'Avv. TOMASSINI MONIA domicilio digitale
, con l'Avv. MICHELA BONIELLO domicilio Controparte_3 C.F._4
digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.161/2023 del 02/03/2023
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto è accaduto che: il 24.05.2011 ha trasferito sul conto corrente del nipote la somma Parte_1 Controparte_3
di € 200.020,00, a mezzo bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente in essere c/o Banca
Sella Filiale di Civitanova Marche con causale acquisto pronti contro termine;
in data 01.12.2010 a trasferito sul c.c. di a Parte_1 Persona_1 Persona_2
somma di euro 25.000 con causale caparra confirmatoria per immobili di Via I Maggio;
il 05.05.2011 ha emesso tre assegni circolari, da 50.000 euro ciascuno (per 150.000 Parte_1
euro totali) a favore di;
Persona_1
il 06.05.2011 con atto Notaio di Fermo, Rep. N. 13824 – Racc. N. 5610, e Per_3 Parte_1
hanno acquistato, per 175.000 euro da la Controparte_1 Persona_1 Persona_2
prima l'usufrutto e la seconda la nuda proprietà gli immobili siti a Sant'Elpidio a Mare (FM), via I maggio n. 190; in data 15.02.2012 a trasferito a mezzo bonifico bancario sul c.c. della propria Parte_1
nipote la somma di € 30.000,00, con causale acconto acquisto immobile;
CP_2
in data 10.12.2012 a trasferito a mezzo bonifico bancario sul c.c. della propria Parte_1
nipote la somma di € 130.000,00, con causale acconto acquisto immobile;
CP_2
in pari data 10.12.2012 si è impegnato e versare alla IG.ra con Controparte_4 Parte_1
cadenza annuale, dal gennaio 2014 ogni mese di gennaio e fino a che la stessa sarà in vita, la cifra di €
4.500,00 come interesse del 3% sulla cifra di € 150.000,00,
con atto Notaio di Fermo del 19.12.2012, ha acquistato dal per CP_2 Per_3 Persona_4
l'importo di € 195.000,00 la proprietà di immobili siti a Sant'Elpidio a Mare (FM), via I maggio.
In data 20.12.2012 e hanno Parte_2 Controparte_1 CP_2
sottoscritto una scrittura privata intitolata concessione di vitalizio.
Guastatisi i rapporti, ha citato , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
chiedendo al Tribunale:
In via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle donazioni poste in essere dalla IG.ra Parte_1
a favore del IG. , per € 202.020,00 in data 24.05.2011, nonché a favore della
[...] Controparte_3
IG.ra , per € 109.375,00 in data 06.05.2011, ed infine a favore della IG.ra Controparte_1 CP_2
per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € 130.000,00 in data 10.12.2012, avendone l'attrice
[...]
interesse ex art. 1421 cc, nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 782, 1418, commi 2 e 3, oltre a ciò e contestualmente, accertare e dichiarare, la nullità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.12.2012, avendone l'attrice interesse ex art. 1421 cc, in forza del combinato disposto pagina 2 di 6 dell'art. 1418, comma 2 cc, per il quale produce la nullità del contratto la carenza della causa, tra i requisiti indicati dall'art. 1325 cc. e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle somme ricevute dalla IG.ra , in particolare quanto al IG. , per Parte_1 Controparte_3
€ 202.020,00 in data 24.05.2011, quanto alla IG.ra , per € 109.375,00 in data Controparte_1
06.05.2011, ed infine quanto alla IG.ra per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € CP_2
130.000,00 in data 10.12.2012, maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione ovvero per le somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
In subordine: accertare e dichiarare la risoluzione del negozio giuridico contenuto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.12.2012 di cui alla superiore narrativa, per inadempimento dei convenuti , e all'obbligazione di assistenza morale Controparte_1 Controparte_3 CP_2
con la predetta contratta nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle somme ricevute dalla IG.ra , in particolare quanto al IG. Parte_1
, per € 202.020,00 in data 24.05.2011, quanto alla IG.ra , per € Controparte_3 Controparte_1
109.375,00 in data 06.05.2011, ed infine quanto alla IG.ra per € 30.000,00 in data CP_2
15.02.2012 e per € 130.000,00 in data 10.12.2012, maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione, con salvezza delle opportune compensazioni per le prestazioni già eseguite ex art. 1458, comma 1, cc..
In estremo subordine: dichiarare la revocazione per ingratitudine, ex art. 801 cc, degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice nei confronti della IG.ra per € 109.375,00 in data Controparte_1
06.05.2011, ed a favore della IG.ra per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € 130.000,00 CP_2
in data 10.12.2012. e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle dette somme così come ricevute dalla IG.ra , maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui Parte_1
sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione, con salvezza delle opportune compensazioni per le prestazioni già eseguite ex art. 1458, comma 1, cc.. ed si sono costituite chiedendo: Controparte_1 CP_2
- Accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice in favore delle sig.re e , respingere la domanda di parte attrice così Controparte_1 CP_2
come formulata in via principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della scrittura privata del 20.12.12 nonché
l'adempimento posto in essere dalle convenute, rigettare la domanda di risoluzione della scrittura per pagina 3 di 6 inadempimento formulata in via subordinata e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
- Respingere la domanda di revocazione per ingratitudine degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice per decadenza dei termini per la proposizione della domanda nonché per la totale carenza dei presupposti ex art. 802 c.c. e per l'effetto rigettare la richiesta di restituzione delle somme. si è costituito chiedendo: Controparte_3
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della elargizione e/o liberalità indiretta posta in essere dall'attrice in favore del sig. per tutti i motivi sopra esposti e respingere la domanda Controparte_3
di parte attrice così come formulata in via principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto rigettando altresì la domanda di restituzione delle somme;
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della scrittura privata del 20.12.12 nonché
l'adempimento posto in essere dal convenuto, rigettare la domanda di risoluzione della scrittura per inadempimento formulata in via subordinata e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche di restituzione delle somme elargite dall'attrice, tenuto conto delle somme corrisposte in favore della sig.ra , condannare l'esponente alla restituzione della quota parte residua. Parte_1
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
Controparte_3
2) condanna a rimborsare alle convenute e in solido Parte_1 CP_2 Controparte_1
fra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 77,75 per anticipazioni, € 14.118,00 per compensi, oltre a
15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti;
3) condanna a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Ha impugnato la sentenza e si Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
sono costituiti resistendo.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 cc, in relazione agli artt.
1852 e 1834 c.c.
L'appellante si duole innanzitutto che il primo giudice abbia qualificato come indirette le donazioni disposte a favore dei suoi tre nipoti, odierni convenuti, Controparte_3 Controparte_1 [...]
CP_2
pagina 4 di 6 Che le diverse attribuzioni patrimoniali di cui si tratta costituiscano atti di liberalità, non può essere messo in dubbio, riconoscendolo tutte le parti;
del resto non è neppure ipotizzata una causa di scambio.
Resta a vedere se si tratti di una liberalità realizzata con uno strumento diverso dalla donazione tipica delineata dall'art.769 c.c. rientrante nel novero degli atti diversi dalla donazione, secondo la definizione contenuta nell'art. 809 c.c..
Questa Corte ritiene si tratti di donazione, soggetta alle forme dell'art. 789 c.c..
Secondo Cass., sezioni unite, 27 luglio 2017, n. 18725, la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (e nel caso di specie non si tratta certo di donazione di modico valore). Il principio è confermato da Cass. 5 dicembre 2024, n. 31170, la quale ha affermato che l'entità degli importi, le modalità del trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico.
Difettando l'atto pubblico, deve pertanto dichiararsi la nullità degli atti di attribuzione patrimoniale indicati in narrativa, a norma dell'art. 789 c.c..
Si deve a questo punto osservare che tra gli atti di disposizione, la scrittura di vitalizio e l'impegno di a versare 4.500 euro all'anno esiste un collegamento negoziale. Controparte_3
E' jus receptum che il collegamento negoziale tra più contratti non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica. La conseguenza è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent”. Ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti.(cfr. Cass. Sez. II, 9.10.2014 n. 21350).
Da tanto deriva che devono essere dichiarati nulli anche i due impegni collegati.
pagina 5 di 6 Poichè risulta dagli atti che ha versato in adempimento dell'impegno 20.12.2012, la Controparte_3
somma di euro 40.500, in conseguenza della dichiarata nullità dovrà rendere al Parte_1
medesimo tale somma;
si può pertanto procedere a compensazione ex art. 1243 c.c., per modo che rimane un credito di di euro 161.520,00. Parte_1
Ogni altro argomento assorbito, l'appello deve quindi essere accolto e in conseguenza della loro soccombenza e dovranno rimborsare le spese a Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, liquidate in dispositivo. Parte_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di E Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
così provvede: CP_3
dichiara la nullità di tutte le attribuzioni patrimoniali indicate in narrativa e degli atti 10.12.2012 e
20.12.2012, condanna , alla restituzione di euro 161.520,00, alla restituzione Controparte_3 Controparte_1
di euro 109.375,00 e alla restituzione di euro 160.000,00 a , oltre interessi CP_2 Parte_1
dal ricevimento al saldo.
Pone a carico di e in solido, le spese del giudizio, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
che liquida per il primo grado in euro 14.000,00 e per l'appello in euro 9.991,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive, 15% sg. ed iva di legge. Pt_3
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 791 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 31 MARZO 2025 e promossa
DA
con gli Avvocati EUFEMIA GENNARO e Parte_1 C.F._1
CIPOLLETTI MONICA V.LE VELLEI N.16 63100 ASCOLI PICENO
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
con l'Avv. TOMASSINI MONIA domicilio digitale
, con l'Avv. MICHELA BONIELLO domicilio Controparte_3 C.F._4
digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.161/2023 del 02/03/2023
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto è accaduto che: il 24.05.2011 ha trasferito sul conto corrente del nipote la somma Parte_1 Controparte_3
di € 200.020,00, a mezzo bonifico bancario eseguito dal proprio conto corrente in essere c/o Banca
Sella Filiale di Civitanova Marche con causale acquisto pronti contro termine;
in data 01.12.2010 a trasferito sul c.c. di a Parte_1 Persona_1 Persona_2
somma di euro 25.000 con causale caparra confirmatoria per immobili di Via I Maggio;
il 05.05.2011 ha emesso tre assegni circolari, da 50.000 euro ciascuno (per 150.000 Parte_1
euro totali) a favore di;
Persona_1
il 06.05.2011 con atto Notaio di Fermo, Rep. N. 13824 – Racc. N. 5610, e Per_3 Parte_1
hanno acquistato, per 175.000 euro da la Controparte_1 Persona_1 Persona_2
prima l'usufrutto e la seconda la nuda proprietà gli immobili siti a Sant'Elpidio a Mare (FM), via I maggio n. 190; in data 15.02.2012 a trasferito a mezzo bonifico bancario sul c.c. della propria Parte_1
nipote la somma di € 30.000,00, con causale acconto acquisto immobile;
CP_2
in data 10.12.2012 a trasferito a mezzo bonifico bancario sul c.c. della propria Parte_1
nipote la somma di € 130.000,00, con causale acconto acquisto immobile;
CP_2
in pari data 10.12.2012 si è impegnato e versare alla IG.ra con Controparte_4 Parte_1
cadenza annuale, dal gennaio 2014 ogni mese di gennaio e fino a che la stessa sarà in vita, la cifra di €
4.500,00 come interesse del 3% sulla cifra di € 150.000,00,
con atto Notaio di Fermo del 19.12.2012, ha acquistato dal per CP_2 Per_3 Persona_4
l'importo di € 195.000,00 la proprietà di immobili siti a Sant'Elpidio a Mare (FM), via I maggio.
In data 20.12.2012 e hanno Parte_2 Controparte_1 CP_2
sottoscritto una scrittura privata intitolata concessione di vitalizio.
Guastatisi i rapporti, ha citato , e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_2
chiedendo al Tribunale:
In via principale: accertare e dichiarare, la nullità delle donazioni poste in essere dalla IG.ra Parte_1
a favore del IG. , per € 202.020,00 in data 24.05.2011, nonché a favore della
[...] Controparte_3
IG.ra , per € 109.375,00 in data 06.05.2011, ed infine a favore della IG.ra Controparte_1 CP_2
per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € 130.000,00 in data 10.12.2012, avendone l'attrice
[...]
interesse ex art. 1421 cc, nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 782, 1418, commi 2 e 3, oltre a ciò e contestualmente, accertare e dichiarare, la nullità della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.12.2012, avendone l'attrice interesse ex art. 1421 cc, in forza del combinato disposto pagina 2 di 6 dell'art. 1418, comma 2 cc, per il quale produce la nullità del contratto la carenza della causa, tra i requisiti indicati dall'art. 1325 cc. e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle somme ricevute dalla IG.ra , in particolare quanto al IG. , per Parte_1 Controparte_3
€ 202.020,00 in data 24.05.2011, quanto alla IG.ra , per € 109.375,00 in data Controparte_1
06.05.2011, ed infine quanto alla IG.ra per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € CP_2
130.000,00 in data 10.12.2012, maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione ovvero per le somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
In subordine: accertare e dichiarare la risoluzione del negozio giuridico contenuto nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20.12.2012 di cui alla superiore narrativa, per inadempimento dei convenuti , e all'obbligazione di assistenza morale Controparte_1 Controparte_3 CP_2
con la predetta contratta nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle somme ricevute dalla IG.ra , in particolare quanto al IG. Parte_1
, per € 202.020,00 in data 24.05.2011, quanto alla IG.ra , per € Controparte_3 Controparte_1
109.375,00 in data 06.05.2011, ed infine quanto alla IG.ra per € 30.000,00 in data CP_2
15.02.2012 e per € 130.000,00 in data 10.12.2012, maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione, con salvezza delle opportune compensazioni per le prestazioni già eseguite ex art. 1458, comma 1, cc..
In estremo subordine: dichiarare la revocazione per ingratitudine, ex art. 801 cc, degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice nei confronti della IG.ra per € 109.375,00 in data Controparte_1
06.05.2011, ed a favore della IG.ra per € 30.000,00 in data 15.02.2012 e per € 130.000,00 CP_2
in data 10.12.2012. e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione integrale delle dette somme così come ricevute dalla IG.ra , maggiorate degli interessi legali dal giorno in cui Parte_1
sono entrate nella loro disponibilità sino a quello dell'effettiva restituzione, con salvezza delle opportune compensazioni per le prestazioni già eseguite ex art. 1458, comma 1, cc.. ed si sono costituite chiedendo: Controparte_1 CP_2
- Accertata e dichiarata la natura di donazione indiretta degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice in favore delle sig.re e , respingere la domanda di parte attrice così Controparte_1 CP_2
come formulata in via principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della scrittura privata del 20.12.12 nonché
l'adempimento posto in essere dalle convenute, rigettare la domanda di risoluzione della scrittura per pagina 3 di 6 inadempimento formulata in via subordinata e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
- Respingere la domanda di revocazione per ingratitudine degli atti di liberalità posti in essere dall'attrice per decadenza dei termini per la proposizione della domanda nonché per la totale carenza dei presupposti ex art. 802 c.c. e per l'effetto rigettare la richiesta di restituzione delle somme. si è costituito chiedendo: Controparte_3
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della elargizione e/o liberalità indiretta posta in essere dall'attrice in favore del sig. per tutti i motivi sopra esposti e respingere la domanda Controparte_3
di parte attrice così come formulata in via principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto rigettando altresì la domanda di restituzione delle somme;
- Accertata e dichiarata la validità ed efficacia della scrittura privata del 20.12.12 nonché
l'adempimento posto in essere dal convenuto, rigettare la domanda di risoluzione della scrittura per inadempimento formulata in via subordinata e per l'effetto rigettare la domanda di restituzione delle somme;
in via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea anche di restituzione delle somme elargite dall'attrice, tenuto conto delle somme corrisposte in favore della sig.ra , condannare l'esponente alla restituzione della quota parte residua. Parte_1
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
Controparte_3
2) condanna a rimborsare alle convenute e in solido Parte_1 CP_2 Controparte_1
fra loro, le spese di lite, che si liquidano in € 77,75 per anticipazioni, € 14.118,00 per compensi, oltre a
15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti;
3) condanna a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3
liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali se dovuti.
Ha impugnato la sentenza e si Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
sono costituiti resistendo.
Primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 cc, in relazione agli artt.
1852 e 1834 c.c.
L'appellante si duole innanzitutto che il primo giudice abbia qualificato come indirette le donazioni disposte a favore dei suoi tre nipoti, odierni convenuti, Controparte_3 Controparte_1 [...]
CP_2
pagina 4 di 6 Che le diverse attribuzioni patrimoniali di cui si tratta costituiscano atti di liberalità, non può essere messo in dubbio, riconoscendolo tutte le parti;
del resto non è neppure ipotizzata una causa di scambio.
Resta a vedere se si tratti di una liberalità realizzata con uno strumento diverso dalla donazione tipica delineata dall'art.769 c.c. rientrante nel novero degli atti diversi dalla donazione, secondo la definizione contenuta nell'art. 809 c.c..
Questa Corte ritiene si tratti di donazione, soggetta alle forme dell'art. 789 c.c..
Secondo Cass., sezioni unite, 27 luglio 2017, n. 18725, la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore (e nel caso di specie non si tratta certo di donazione di modico valore). Il principio è confermato da Cass. 5 dicembre 2024, n. 31170, la quale ha affermato che l'entità degli importi, le modalità del trasferimento e la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppongono la stipulazione dell'atto pubblico di donazione, predisposto dall'ordinamento al fine di tutelare il donante e assicurarsi che abbia effettiva contezza del compimento di atti di disposizione del proprio patrimonio, onde evitare scelte affrettate e conseguenze potenzialmente pregiudizievoli, integrando una donazione diretta ad esecuzione indiretta, suscettibile come tale di impugnazione per mancanza del requisito formale dell'atto pubblico.
Difettando l'atto pubblico, deve pertanto dichiararsi la nullità degli atti di attribuzione patrimoniale indicati in narrativa, a norma dell'art. 789 c.c..
Si deve a questo punto osservare che tra gli atti di disposizione, la scrittura di vitalizio e l'impegno di a versare 4.500 euro all'anno esiste un collegamento negoziale. Controparte_3
E' jus receptum che il collegamento negoziale tra più contratti non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualità giuridica. La conseguenza è che, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent”. Ciò comporta che se un contratto è nullo, la nullità si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti.(cfr. Cass. Sez. II, 9.10.2014 n. 21350).
Da tanto deriva che devono essere dichiarati nulli anche i due impegni collegati.
pagina 5 di 6 Poichè risulta dagli atti che ha versato in adempimento dell'impegno 20.12.2012, la Controparte_3
somma di euro 40.500, in conseguenza della dichiarata nullità dovrà rendere al Parte_1
medesimo tale somma;
si può pertanto procedere a compensazione ex art. 1243 c.c., per modo che rimane un credito di di euro 161.520,00. Parte_1
Ogni altro argomento assorbito, l'appello deve quindi essere accolto e in conseguenza della loro soccombenza e dovranno rimborsare le spese a Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, liquidate in dispositivo. Parte_1
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di E Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
così provvede: CP_3
dichiara la nullità di tutte le attribuzioni patrimoniali indicate in narrativa e degli atti 10.12.2012 e
20.12.2012, condanna , alla restituzione di euro 161.520,00, alla restituzione Controparte_3 Controparte_1
di euro 109.375,00 e alla restituzione di euro 160.000,00 a , oltre interessi CP_2 Parte_1
dal ricevimento al saldo.
Pone a carico di e in solido, le spese del giudizio, Controparte_1 CP_2 Controparte_3
che liquida per il primo grado in euro 14.000,00 e per l'appello in euro 9.991,00 oltre, per entrambi i gradi, spese vive, 15% sg. ed iva di legge. Pt_3
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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