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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 12 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
53, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Franca Aureli per procura in atti;
- C.F._1
Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del regionale pro tempore della Toscana, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Rosanna Mariani, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Persona_1 dell'11/06/2024 Repertorio n. 60030 Raccolta n. 29682; - Resistente –
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ha proposto domanda per il Parte_1 riconoscimento di due malattie professionali, connesse allo svolgimento della sua attività di coltivatore diretto, svolta dal 2012 fino all'attualità, dopo essersi vista respingere le due domande dall' in sede amministrativa. La motivazione addotta dall'Ente è stata l'”inidoneità del rischio CP_1 in soggetto che effettua la mansione da solo 10 anni piantando piccoli ortaggi”. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere stata “esposta al rischio di sovraccarico biomeccanico delle ginocchia e del rachide lombo-sacrale, amplificato dal prolungato mantenimento di posture non ergonomiche (in ginocchio), in virtù della tipologia di attività svolte in funzione della coltivazione di ortaggi”. Pertanto la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il nesso quanto meno concausale fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le affezioni denunciate in narrativa con una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura non inferiore al 16% delle tabelle di legge e con applicazione del criterio riduzionistico, trattandosi di menomazioni coesistenti (12% per l'Ernia discale L5-S1 con associata discopatia L4-L5 – voce di riferimento 213- , 4% per meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro -voce 283 - ), o quel grado diverso maggiore o minore che sarà determinato previa CTU, B) per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla costituzione della relativa rendita o corresponsione di somme in capitale, a seconda del grado accertato, per l' inabilità permanente conseguente alle tecnopatie conformemente alla legge, con decorrenza di legge, nonché alla corresponsione della somme spettanti al ricorrente per i ratei pregressi, oltre accessori di legge, secondo la disciplina in materia, vale a dire limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante il divieto di cumulo posto dall'art. 16 della L. n. 412/1991; con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”. In via istruttoria la ricorrente ha chiesto: disporsi una c.t.u. medico legale, al fine di stabilire il nesso causale tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché la misura percentuale dei postumi d'inabilità permanente;
una c.t.u. ambientale, ai fini dell'esame del rischio lavorativo;
la prova per testimoni su circostanze di fatto capitolate;
la possibilità di far rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 446 c.p.c. al Patronato Acli.
Si è costituito in giudizio l' ribadendo le motivazioni addotte in sede amministrativa per il CP_1 rifiuto del riconoscimento delle malattie professionali, chiedendo il rigetto delle domande, spese come per legge. All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive domande, e il Giudice ha ammesso la c.t.u. medico legale, conferendo l'incarico al dott. e riservandosi sulle Persona_2 altre richieste istruttorie della ricorrente. Alla successiva udienza del 7.04.2025 per la verifica dell'esito della c.t.u., il Giudice ritenendo la causa definibile senza ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza di discussione per il 12.05.2025, in modalità cartolare, con termine per note difensive, depositate da entrambe le parti. La causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Premesso che sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente non ci sono state contestazioni da parte dell' , e pertanto non sono state ritenute rilevanti le istanze istruttorie CP_1 finalizzate alla conferma delle relative circostanze dedotte dalla ricorrente, alla luce dell'oggetto della domanda al c.t.u. designato è stato sottoposto il seguente quesito: "Esaminati gli atti e i documenti di causa e sottoposto la ricorrente a visita medica e agli accertamenti specialistici e/o di laboratorio ritenuti opportuni (eventualmente avvalendosi anche di specialisti e di attrezzature presso terzi, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art 194 c.p.c.), accerti il CTU a termini del
D.Lgs. 38/2000: 1) Se la ricorrente presenti le malattie segnalate nel ricorso (spondilodiscopatia e meniscopatia) determinandone natura ed entità 2) Se tali lesioni siano o in via esclusiva o concorrente causalmente imputabili all'attività lavorativa;
3) Se siano reliquati alla ricorrente postumi permanenti determinandone la misura e la decorrenza, quale sia il grado complessivo di invalidità della ricorrente”. La relazione peritale è stata depositata dal dott. il 16.03.2025. Il c.t.u. ha preso in Persona_2 considerazione la documentazione allegata dalle parti, tra cui una relazione del c.t.p. della ricorrente, e ha sottoposto la paziente a visita clinico anamnestica, alla presenza dei c.t.p. nominati.
Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u.: è accertato che la Sig.ra in Parte_1 considerazione del tipo di attività lavorativa (coltivatrice diretta autonoma) si può ritenere che la patologia denunciata al ginocchio destro “meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro” accertata da RMN del 15.06.2022 possa essere in via concausale attribuibile all'attività lavorativa svolta per la messa a dimora e continua manutenzione delle piante ed ortaggi in tutto il periodo lavorativo Non si ritiene invece né in via diretta né concausale attribuibile all'attività lavorativa scolta la patologia denunciata “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” con accertamento RMN LS del07/09/2022 poiché la mmc si verificano non continuativamente nell'attività lavorativa della ricorrente ma in determinati e ristretti periodi temporali (Estate/ inverno) durante i quali vengono piantate le piante e gli ortaggi successivamente per la vendita al dettaglio e nei mercati regionali
/rionali la mmc risulta di lieve entità non produttiva anche in via concausale di ED che è invece da attribuire a patologia degenerativa comune in soggetto di anni 53 Si riconosce pertanto malattia professionale la patologia “ meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro” con postumi quantificabili nella misura del 4% (quattro per cento) D. L vo 38/2000 dall'epoca della denuncia di Cont Non si riconosce malattia professionale “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” non essendo il rischio lavorativo accertato anche ai fini concausali per il verificarsi di tale patologia denunciata.
A tali conclusioni il c.t.p. della ricorrente ha mosso delle osservazioni, contestando il mancato riconoscimento dell'ernia del disco lombare, richiamando la consulenza di parte in atti e la letteratura medica inerente il settore agricolo, anche di matrice . CP_1
A tali osservazioni il c.t.u. ha replicato riportando l'anamnesi lavorativa dedotta dalla stessa ricorrente in ricorso, sottolineando che l'attività che comporta movimentazione dei carichi, così come dichiarata (piantumazione e raccolta di ortaggi, rimozione di erbe infestanti, legatura di pomodori), si concentri in due periodi limitati dell'anno, estate e inverno, e quindi in periodi concentrati nel tempo, che non possono essere assunti, anche in via concausale, con la malattia professionale ED lombare;
ugualmente, continua il c.t.u., non può ritenersi efficace da un punto etiopatogenico, l'attività di vendita e trasporto degli ortaggi ai mercati rionali, seppure tale patologia
Alla luce delle considerazioni riportate dal c.t.u. nella relazione, non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte. Infatti, non si può non rilevare in primis l'assenza di specificità delle osservazioni critiche effettuate dal c.t.p. della ricorrente, che si limita a contestare il mancato riconoscimento di una delle due malattie professionali, richiamando la perizia di parte allegata al ricorso e la letteratura medica sulla materia, senza svolgere una vera critica al percorso logico argomentativo che ha portato il c.t.u. alle conclusioni. Il c.t.u. ha invero evidenziato la diversa eziologia della patologia denunciata “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” attribuibile a patologia degenerativa comune in soggetto di 53 anni, e ha motivato l'esclusione del riconoscimento della malattia professionale perchè le movimentazioni dei carichi non si verificano continuativamente nell'attività lavorativa. Tali motivazioni risultano sufficienti anche a superare la presunzione di eziologia della professionale della malattia derivante dall'inclusione nelle tabelle , principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_1 richiamata espressamente dalla ricorrente.
In sostanza, il c.t.u. non ha escluso tout court la riferibilità della patologia al tipo di attività lavorativa, ma ha valorizzato il dato temporale limitato dello svolgimento delle attività di movimentazione dei carichi. Nelle note difensive autorizzate la ricorrente ha svolto sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui al ricorso, criticando l'esito della c.t.u. quanto al mancato riconoscimento della malattia professionale connessa alla spondilodiscopatia, e ha chiesto il rinnovo della c.t.u. sul punto. La richiesta non può essere accolta, avendo la c.t.u. svolta risposto adeguatamente e compiutamente ai quesiti. L' nelle note difensive autorizzate ha chiesto il rigetto integrale della domanda, poiché la CP_1 percentuale d'invalidità del 4% d'invalidità è inferiore al minimo indennizzabile secondo le tabelle e perché non è possibile emettere sentenza di mero accertamento nelle cause previdenziali, CP_1 ma deve sempre pronunciarsi una condanna dell'Ente al riconoscimento di una prestazione. Poiché l'unica malattia professionale riconosciuta dal c.t.u., in relazione alla meniscopatia, nella percentuale del 4%, non comporta il riconoscimento di alcuna rendita o somma di denaro, alla luce della franchigia prevista del 6%, il ricorso della ricorrente va integralmente rigettato.
Per quanto la ricorrente debba ritenersi soccombente, alla luce della dichiarazione ex art. 152 bis allegata al ricorso (doc. 17), le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e tutte le domande formulate. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_4 consulenza tecnica, come già liquidate con decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 12 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2103/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]
53, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Franca Aureli per procura in atti;
- C.F._1
Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del regionale pro tempore della Toscana, rappresentato e difeso
[...] CP_2 dall'avv. Rosanna Mariani, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Persona_1 dell'11/06/2024 Repertorio n. 60030 Raccolta n. 29682; - Resistente –
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.06.2024, ha proposto domanda per il Parte_1 riconoscimento di due malattie professionali, connesse allo svolgimento della sua attività di coltivatore diretto, svolta dal 2012 fino all'attualità, dopo essersi vista respingere le due domande dall' in sede amministrativa. La motivazione addotta dall'Ente è stata l'”inidoneità del rischio CP_1 in soggetto che effettua la mansione da solo 10 anni piantando piccoli ortaggi”. Nello specifico, la ricorrente ha dedotto di essere stata “esposta al rischio di sovraccarico biomeccanico delle ginocchia e del rachide lombo-sacrale, amplificato dal prolungato mantenimento di posture non ergonomiche (in ginocchio), in virtù della tipologia di attività svolte in funzione della coltivazione di ortaggi”. Pertanto la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il nesso quanto meno concausale fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le affezioni denunciate in narrativa con una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura non inferiore al 16% delle tabelle di legge e con applicazione del criterio riduzionistico, trattandosi di menomazioni coesistenti (12% per l'Ernia discale L5-S1 con associata discopatia L4-L5 – voce di riferimento 213- , 4% per meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro -voce 283 - ), o quel grado diverso maggiore o minore che sarà determinato previa CTU, B) per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla costituzione della relativa rendita o corresponsione di somme in capitale, a seconda del grado accertato, per l' inabilità permanente conseguente alle tecnopatie conformemente alla legge, con decorrenza di legge, nonché alla corresponsione della somme spettanti al ricorrente per i ratei pregressi, oltre accessori di legge, secondo la disciplina in materia, vale a dire limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, stante il divieto di cumulo posto dall'art. 16 della L. n. 412/1991; con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.”. In via istruttoria la ricorrente ha chiesto: disporsi una c.t.u. medico legale, al fine di stabilire il nesso causale tra le malattie denunciate e l'attività lavorativa svolta, nonché la misura percentuale dei postumi d'inabilità permanente;
una c.t.u. ambientale, ai fini dell'esame del rischio lavorativo;
la prova per testimoni su circostanze di fatto capitolate;
la possibilità di far rendere dichiarazioni ai sensi dell'art. 446 c.p.c. al Patronato Acli.
Si è costituito in giudizio l' ribadendo le motivazioni addotte in sede amministrativa per il CP_1 rifiuto del riconoscimento delle malattie professionali, chiedendo il rigetto delle domande, spese come per legge. All'udienza del 18.11.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive domande, e il Giudice ha ammesso la c.t.u. medico legale, conferendo l'incarico al dott. e riservandosi sulle Persona_2 altre richieste istruttorie della ricorrente. Alla successiva udienza del 7.04.2025 per la verifica dell'esito della c.t.u., il Giudice ritenendo la causa definibile senza ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza di discussione per il 12.05.2025, in modalità cartolare, con termine per note difensive, depositate da entrambe le parti. La causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Premesso che sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente non ci sono state contestazioni da parte dell' , e pertanto non sono state ritenute rilevanti le istanze istruttorie CP_1 finalizzate alla conferma delle relative circostanze dedotte dalla ricorrente, alla luce dell'oggetto della domanda al c.t.u. designato è stato sottoposto il seguente quesito: "Esaminati gli atti e i documenti di causa e sottoposto la ricorrente a visita medica e agli accertamenti specialistici e/o di laboratorio ritenuti opportuni (eventualmente avvalendosi anche di specialisti e di attrezzature presso terzi, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art 194 c.p.c.), accerti il CTU a termini del
D.Lgs. 38/2000: 1) Se la ricorrente presenti le malattie segnalate nel ricorso (spondilodiscopatia e meniscopatia) determinandone natura ed entità 2) Se tali lesioni siano o in via esclusiva o concorrente causalmente imputabili all'attività lavorativa;
3) Se siano reliquati alla ricorrente postumi permanenti determinandone la misura e la decorrenza, quale sia il grado complessivo di invalidità della ricorrente”. La relazione peritale è stata depositata dal dott. il 16.03.2025. Il c.t.u. ha preso in Persona_2 considerazione la documentazione allegata dalle parti, tra cui una relazione del c.t.p. della ricorrente, e ha sottoposto la paziente a visita clinico anamnestica, alla presenza dei c.t.p. nominati.
Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u.: è accertato che la Sig.ra in Parte_1 considerazione del tipo di attività lavorativa (coltivatrice diretta autonoma) si può ritenere che la patologia denunciata al ginocchio destro “meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro” accertata da RMN del 15.06.2022 possa essere in via concausale attribuibile all'attività lavorativa svolta per la messa a dimora e continua manutenzione delle piante ed ortaggi in tutto il periodo lavorativo Non si ritiene invece né in via diretta né concausale attribuibile all'attività lavorativa scolta la patologia denunciata “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” con accertamento RMN LS del07/09/2022 poiché la mmc si verificano non continuativamente nell'attività lavorativa della ricorrente ma in determinati e ristretti periodi temporali (Estate/ inverno) durante i quali vengono piantate le piante e gli ortaggi successivamente per la vendita al dettaglio e nei mercati regionali
/rionali la mmc risulta di lieve entità non produttiva anche in via concausale di ED che è invece da attribuire a patologia degenerativa comune in soggetto di anni 53 Si riconosce pertanto malattia professionale la patologia “ meniscopatia mediale degenerativa ginocchio destro” con postumi quantificabili nella misura del 4% (quattro per cento) D. L vo 38/2000 dall'epoca della denuncia di Cont Non si riconosce malattia professionale “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” non essendo il rischio lavorativo accertato anche ai fini concausali per il verificarsi di tale patologia denunciata.
A tali conclusioni il c.t.p. della ricorrente ha mosso delle osservazioni, contestando il mancato riconoscimento dell'ernia del disco lombare, richiamando la consulenza di parte in atti e la letteratura medica inerente il settore agricolo, anche di matrice . CP_1
A tali osservazioni il c.t.u. ha replicato riportando l'anamnesi lavorativa dedotta dalla stessa ricorrente in ricorso, sottolineando che l'attività che comporta movimentazione dei carichi, così come dichiarata (piantumazione e raccolta di ortaggi, rimozione di erbe infestanti, legatura di pomodori), si concentri in due periodi limitati dell'anno, estate e inverno, e quindi in periodi concentrati nel tempo, che non possono essere assunti, anche in via concausale, con la malattia professionale ED lombare;
ugualmente, continua il c.t.u., non può ritenersi efficace da un punto etiopatogenico, l'attività di vendita e trasporto degli ortaggi ai mercati rionali, seppure tale patologia
Alla luce delle considerazioni riportate dal c.t.u. nella relazione, non si ravvisano validi motivi per discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte. Infatti, non si può non rilevare in primis l'assenza di specificità delle osservazioni critiche effettuate dal c.t.p. della ricorrente, che si limita a contestare il mancato riconoscimento di una delle due malattie professionali, richiamando la perizia di parte allegata al ricorso e la letteratura medica sulla materia, senza svolgere una vera critica al percorso logico argomentativo che ha portato il c.t.u. alle conclusioni. Il c.t.u. ha invero evidenziato la diversa eziologia della patologia denunciata “ED L5-S1 con spondilodiscopatia L4-L5” attribuibile a patologia degenerativa comune in soggetto di 53 anni, e ha motivato l'esclusione del riconoscimento della malattia professionale perchè le movimentazioni dei carichi non si verificano continuativamente nell'attività lavorativa. Tali motivazioni risultano sufficienti anche a superare la presunzione di eziologia della professionale della malattia derivante dall'inclusione nelle tabelle , principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità CP_1 richiamata espressamente dalla ricorrente.
In sostanza, il c.t.u. non ha escluso tout court la riferibilità della patologia al tipo di attività lavorativa, ma ha valorizzato il dato temporale limitato dello svolgimento delle attività di movimentazione dei carichi. Nelle note difensive autorizzate la ricorrente ha svolto sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui al ricorso, criticando l'esito della c.t.u. quanto al mancato riconoscimento della malattia professionale connessa alla spondilodiscopatia, e ha chiesto il rinnovo della c.t.u. sul punto. La richiesta non può essere accolta, avendo la c.t.u. svolta risposto adeguatamente e compiutamente ai quesiti. L' nelle note difensive autorizzate ha chiesto il rigetto integrale della domanda, poiché la CP_1 percentuale d'invalidità del 4% d'invalidità è inferiore al minimo indennizzabile secondo le tabelle e perché non è possibile emettere sentenza di mero accertamento nelle cause previdenziali, CP_1 ma deve sempre pronunciarsi una condanna dell'Ente al riconoscimento di una prestazione. Poiché l'unica malattia professionale riconosciuta dal c.t.u., in relazione alla meniscopatia, nella percentuale del 4%, non comporta il riconoscimento di alcuna rendita o somma di denaro, alla luce della franchigia prevista del 6%, il ricorso della ricorrente va integralmente rigettato.
Per quanto la ricorrente debba ritenersi soccombente, alla luce della dichiarazione ex art. 152 bis allegata al ricorso (doc. 17), le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e tutte le domande formulate. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_4 consulenza tecnica, come già liquidate con decreto.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 7 luglio 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.