Art. 5.
I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259 , saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'eta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1973, n. 674 ha disposto (con l'art. 11,comma 3) che "Gli idonei del concorso di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 - Tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975".
I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259 , saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.
Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'eta'.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 novembre 1973, n. 674 ha disposto (con l'art. 11,comma 3) che "Gli idonei del concorso di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1970, n. 10 - Tabella XXIV (ex sostituti portalettere) possono essere assunti fino al 30 giugno 1975".