Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2017, n. 36037
CASS
Sentenza 22 febbraio 2017

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Ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato per la minima estensione della coltivazione e per il "conclamato uso personale" di quanto prodotto).

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  • 1C. Bray, SU Caruso, coltivazione stupefacenti
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, Pres. Carcano, Est. Andronio, ric. Caruso Per il testo della sentenza annotata, clicca qui. 1. La sentenza delle Sezioni unite, qui commentata, potrebbe finalmente porre fine alle scosse di assestamento che si registrano, in materia di disciplina degli stupefacenti, sin dal 1990, fin da quando cioè il legislatore decise di inserire la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti tra le condotte sanzionate penalmente dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990; e non anche tra quelle attività che, se finalizzate al consumo personale della sostanza stupefacente, sono sanzionate soltanto in via …

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  • 2Diritto Amministrativo
    https://www.ildirittoamministrativo.it/

    NOTA A CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA 16 aprile 2020, n. 12348 Le Sezioni Unite in materia di coltivazione domestica, tra atipicità della condotta e inoffensività concreta del fatto. Di CHIARA CUNSOLO Sommario. 1. Premessa - 2. Il fatto e l'ordinanza di rimessione - 3. I precedenti giurisprudenziali sul principio di offensività e sulla coltivazione domestica di stupefacenti - 4. La decisione delle Sezioni Unite: la coltivazione domestica al di fuori dell'area di tipicità e l'inoffensività in concreto della coltivazione tecnico – agraria - 5. Considerazioni conclusive sulla ridefinizione dell'offensività in astratto e sull'accoglimento della concezione realistica del …

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  • 3C. Bray, SU Caruso, coltivazione stupefacenti
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass., Sez. un., sent. 19 dicembre 2019 (dep. 16 aprile 2020), n. 12348, Pres. Carcano, Est. Andronio, ric. Caruso Per il testo della sentenza annotata, clicca qui. 1. La sentenza delle Sezioni unite, qui commentata, potrebbe finalmente porre fine alle scosse di assestamento che si registrano, in materia di disciplina degli stupefacenti, sin dal 1990, fin da quando cioè il legislatore decise di inserire la coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti tra le condotte sanzionate penalmente dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990; e non anche tra quelle attività che, se finalizzate al consumo personale della sostanza stupefacente, sono sanzionate soltanto in via …

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  • 4Coltivazione di cannabis e offensività: SS.UU. n. 12348/2020
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2026

    2. Profili di Giurisprudenza costituzionale La Consulta, anche nell'ambito del comma 1 Art. 73 TU 309/90, ha sempre affermato che l'illiceità della coltivazione di stupefacenti dipende dalla concreta offensività, o meno, della condotta nei confronti del bene o dei beni costituzionalmente tutelati dalla norma incriminatrice. P.e., Consulta 62/1986 afferma che “il principio di offensività deve reggere ogni interpretazione delle norme penali”. Dunque, non esistono reati non offensivi di un bene costituzionalmente tutelato. Del pari, Consulta nn. 354/2002, 225/2008, 249/2010 e 139/2014 ribadiscono anch'esse che il Magistrato del merito deve focalizzarsi sulla “offensività in concreto” di …

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  • 5le 17 attività penalmente rilevanti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026

    1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/02/2017, n. 36037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36037
Data del deposito : 22 febbraio 2017

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