CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20197 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI ED, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che il difensore del ricorrente ha trasmesso p.e.c. di conclusioni del tutto prive di contenuto (foglio bianco). Penale Sent. Sez. 2 Num. 20197 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 . 14-25904/2022 _ RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, cui è seguita memoria contenente pagine bianche, va dichiarato inammissibile, giacché, il primo motivo censura violazione di legge e vizio esiziale di motivazione nella negazione del concorrente duplice trattamento favorevole di natura circostanziale (fatto di lieve entità e particolare tenuità del danno patrimoniale provocato), il secondo deduce omessa motivazione sui contenuti della memoria depositata nel merito senza allegare alcunché al ricorso, non esplicitano pertanto critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla Corte di merito con la sentenza impugnata e cadendo in difetto di specificità per non autosufficienza del secondo motivo. 1.1. Inammissibile il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento di rigetto, atteso il valore economico della res ricevuta e provento di delitto, che non consente di apprezzare la concorrenza della duplice attenuante. 1.2. Quanto al secondo motivo, la difesa non accompagna le deduzioni con il dovuto corredo documentale (memoria asseritamente non apprezzata dal giudice del merito) così incorrendo nel deficit di autosufficienza del ricorso che lo macchia di assoluta aspecificità, non consentendo alla Corte la possibilità di apprezzare il prospettato vizio. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053) ed ancora che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 14-25904/2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dato atto che il difensore del ricorrente ha trasmesso p.e.c. di conclusioni del tutto prive di contenuto (foglio bianco). Penale Sent. Sez. 2 Num. 20197 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 10/03/2023 . 14-25904/2022 _ RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, cui è seguita memoria contenente pagine bianche, va dichiarato inammissibile, giacché, il primo motivo censura violazione di legge e vizio esiziale di motivazione nella negazione del concorrente duplice trattamento favorevole di natura circostanziale (fatto di lieve entità e particolare tenuità del danno patrimoniale provocato), il secondo deduce omessa motivazione sui contenuti della memoria depositata nel merito senza allegare alcunché al ricorso, non esplicitano pertanto critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla Corte di merito con la sentenza impugnata e cadendo in difetto di specificità per non autosufficienza del secondo motivo. 1.1. Inammissibile il primo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato il proprio convincimento di rigetto, atteso il valore economico della res ricevuta e provento di delitto, che non consente di apprezzare la concorrenza della duplice attenuante. 1.2. Quanto al secondo motivo, la difesa non accompagna le deduzioni con il dovuto corredo documentale (memoria asseritamente non apprezzata dal giudice del merito) così incorrendo nel deficit di autosufficienza del ricorso che lo macchia di assoluta aspecificità, non consentendo alla Corte la possibilità di apprezzare il prospettato vizio. Al proposito questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo violazione di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053) ed ancora che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. 14-25904/2022
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.