Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il principio per cui l'omessa traduzione del decreto nella lingua nota all'interessato o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue cosiddette veicolari indicate dall'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana, e che di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva; nell'affermare, anche in base a presunzioni semplici, che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice deve peraltro fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti: non costituisce pertanto una motivazione sufficiente il mero rilievo dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di notificazione del decreto da parte dell'interessato, posto che tale sottoscrizione non dimostra di per sé la conoscenza della lingua in cui l'atto è stato redatto, e può essere stata determinata dalle più varie ragioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23216 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU AN, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale 123, presso l'avv. CAVALIERE Marco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 22 novembre 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/05 dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di LU IA, cittadino rumeno, veniva emesso dal Prefetto di Roma decreto di espulsione in data 26.10.2004. il Giudice di Pace di Roma pronunciava sentenza 22.11.2004 con cui rigettava l'opposizione del LU, osservando che, per guanto concerneva l'omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dallo straniero, questi aveva sottoscritto il verbale al momento della notificazione e ne aveva accettato il contenuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LU formulando due motivi. Il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il LU deduce violazione dell'art. 13, comma 7, e 14, comma 5 bis, del D.lgs. 286/98. il decreto di espulsione non è stato tradotto in lingua conosciuta dal ricorrente e neppure in una delle lingue c.d. veicolari. Non è stato dato atto della sussistenza di ragioni che rendevano impossibile la traduzione nella lingua conosciuta dal LU.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione, osservando che la mera circostanza che il LU avesse sottoscritto il verbale con cui gli veniva notificato il provvedimento di espulsione non poteva costituire prova che egli conoscesse la lingua italiana e tantomeno che avesse pienamente conosciuto e compreso l'atto che gli veniva notificato.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 13, comma 7, D.Lgs. 286/98 dispone che "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".
Questa Corte con costante giurisprudenza ha affermato il principio per cui l'omessa traduzione del provvedimento nella lingua nota allo straniero o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue c.d. veicolari indicate dalla norma, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova, anche in via presuntiva (cfr. ex multis Sez. 1^, 14.7.2004, n. 13032, rv. 574546). Di fronte all'eccezione, sollevata in sede di merito dallo straniero, di non conoscere la lingua italiana, è onere del giudice adito motivare adeguatamente in ordine all'effettiva conoscenza della lingua da parte di colui che impugna il decreto di espulsione. La mera affermazione che la circostanza che lo straniero abbia sottoscritto il verbale con cui l'atto gli è stato notificato comporta conoscenza effettiva del provvedimento non costituisce motivazione adeguata, perché palesemente illogica, posto che il semplice atto del sottoscrivere non dimostra la conoscenza della lingua in cui l'atto è redatto e può essere stato determinato dalle più varie ragioni. Nell'affermare, anche grazie a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice non può che fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, tale non essendo il mero fatto dell'avvenuta sottoscrizione di aver ricevuto il provvedimento.
La sentenza va pertanto cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005