Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23216
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Sentenza 16 novembre 2005

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il principio per cui l'omessa traduzione del decreto nella lingua nota all'interessato o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue cosiddette veicolari indicate dall'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana, e che di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva; nell'affermare, anche in base a presunzioni semplici, che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice deve peraltro fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti: non costituisce pertanto una motivazione sufficiente il mero rilievo dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di notificazione del decreto da parte dell'interessato, posto che tale sottoscrizione non dimostra di per sé la conoscenza della lingua in cui l'atto è stato redatto, e può essere stata determinata dalle più varie ragioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/11/2005, n. 23216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23216
    Data del deposito : 16 novembre 2005

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