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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 51/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. RINALDI;
Il Giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 54/2025
e 71/2025 R.G. lav.
E' presente, mediante collegamento da remoto, per il convenuto CP_1
costituito nella causa iscritta al n. 71/2025, la dott.ssa POMPOSO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RINALDI insiste per l'accoglimento delle conclusioni indicate nei ricorsi iscritti ai nn. 51/2025 e 54/2025, riportandosi agli atti.
In relazione alla domanda di cui al ricorso iscritto al n. 71/2025, preso atto delle difese del , riformula i conteggi relativi alla richiesta di indennità nel CP_1 minor importo di € 4.320,49 esclusi dal conteggio i giorni di ferie fruiti come documentati dal (1 giorni nell' a.s. 2021/2022 e 2 giorni nell'a.s. CP_1 2022/2023). Chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti del minor importo oggi precisato, riportandosi al contenuto del ricorso.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla comparsa di costituzione e alla risposta.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i procuratori delle parti dichiarano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 51/2025 (+ 54/2025 e 71/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 51/2025, 54/2025 e 71/2025 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Circonvallazione n. 44, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come CP_3 introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa , Controparte_4
funzionaria dello stesso , , CP_1 Controparte_5 legalmente domiciliata presso l' , Via Mario Greppi n. 7, Controparte_6
PARTE CONVENUTA costituita nel proc. iscritto al n. 71/2025 contumace negli altri
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nella causa iscritta al n. 51/2025 RG Lav.: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Nella causa iscritta al n. 54/2025 R.G. lav.:
Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_2 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 500,52 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
nella causa iscritta al n. 71/2025: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.320,49 (così precisato l'importo come da verbale d'udienza)
[...]
e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Per parte convenuta: nella causa iscritta al n. 71/2025:
Rigettare il ricorso poiché infondato, in fatto e in diritto, e non provato per tutti i motivi infra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis,
Disp. Att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con un primo ricorso depositato il 31.1.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del come docente, in forza di contratti Controparte_2
a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1
corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Con successivo ricorso del 3.2.2025 esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a termine nell'anno 2019/2020 e che, durante lo svolgimento di tale rapporto di lavoro, non aveva percepito l'emolumento relativo alla
“retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL di settore. Lamentava, quindi, che l'erogazione di tali emolumenti soltanto ai docenti di ruolo ovvero assegnatari di incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato per periodi più brevi (c.d. supplenze brevi e saltuarie) costituisse violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Pertanto, affermandosi creditrice della somma di euro 500,52 a titolo di retribuzione professionale docente, domandava la condanna del al relativo pagamento. Controparte_2
Infine, con un terzo ricorso depositato il 12.2.2025, in relazione ai contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno stipulati negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il
[...]
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.519,78 Controparte_2
(importo poi ridotto in sede di discussione ad € 4.320,49 tenuto conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti documentati dal ). CP_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto si costituiva solo in relazione a tale CP_1
ultimo ricorso per chiedere il rigetto della domanda svolta, sul presupposto che la ricorrente avesse fruito di tutte le ferie e delle festività soppresse maturate, essendo i giorni di sospensione didattica superiore ai giorni di ferie maturati maggiorati delle festività soppresse. Il deve invece CP_1
considerarsi contumace nei rimanenti giudizi.
I distinti ricorsi, stante l'evidente connessione soggettiva, sono stati riuniti all'odierna udienza.
Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A) sulla Carta Elettronica del Docente (RG 51/2025)
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_1 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che:
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2
ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015
(“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma
121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023,
n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022;
124/2022; 130/2022; 132/2022; 136/2022; 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia concluso con il : Controparte_2 per l'a.s. 2020/2021 un contratto dal 16.9.2020 al 30.6.2021 per 22 ore con completamento d'orario attraverso altro contratto dal 13.10.2020 al 30.6.2021 presso la medesima scuola primaria;
per l'a.s. 2021/2022 due contratti da settembre al 30.6.2022 rispettivamente per 12 e 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2022/2023 un contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023 di 12 ore settimanali presso la Scuola
Primaria di Pisano;
per l'a.s. 2024/2025 un contratto a tempo determinato dall'11.9 al 30.6.2025 su orario completo.
Detti contratti (da settembre a giugno di ciascun anno) presentano una durata, predeterminata, tale da corrispondere alla dimensione annuale cui la Corte di Cassazione ricollega, in sostanza, l'attribuibilità della Carta Docente.
La Suprema Corte, invero, non ha valutato specificamente le ipotesi dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tale questione rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qua ndo alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, pertanto, occorre chiedersi se ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale, possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al
50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nel caso in esame, la ricorrente, come detto, anche negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato servizio in misura almeno pari al 50% dell'orario di cattedra e, dunque, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta EN (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) –, deve rilevarsi che la domanda concerne anche l'a.s. 2024/2025 e quindi risulta prodotto il contratto a tempo determinato stipulato per l'anno in corso, a riprova dell'attualità del servizio.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo nominale di € 2.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa.
Su tale importo devono poi essere riconosciuti gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito all'effettiva attribuzione.
b) sulla Retribuzione Professionale EN (RG 54/2025) Sulla questione della spettanza della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del
CCNL comparto scuola del 15.3.2001 anche ai supplenti temporanei è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 20015/2018, affermando il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Occorre fare richiamo integrale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla motivazione della predetta pronuncia nonché alla successiva sentenza n. 6293/2020 con cui è stata data continuità all'orientamento già precedentemente espresso.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale EN, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017); il predetto emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Di conseguenza, detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In sintesi, deve quindi ritenersi sussistente il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526 comma 1, d. lgs. N. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione. In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che l'odierna parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, pressoché per l'intero anno scolastico (dal settembre e sino al giugno) non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Pertanto, rilevato che è provato documentalmente lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo nell'a.s. 2019/2020 (cfr. doc. 1 parte ricorrente), rilevato che il
[...]
non costituendosi non ha contestato la quantificazione della somma, il ricorso deve Controparte_2
essere accolto e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della Controparte_2
somma di euro 500,52 a titolo di retribuzione professionale docente;
per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio dalla parte ricorrente siccome effettuato in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal dovuto al saldo.
C) sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute (RG 71/2025)
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore
a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro
a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione
"periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato. Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, con il ricorso la ricorrente ha affermato di non avere fruito di giorni di ferie negli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
al contrario, il considera come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, ritenendo CP_1
pertanto che la ricorrente abbia fruito di tutte le ferie e delle festività soppresse maturate.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver formulato CP_1
alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il offerto la CP_1
prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha fornito un conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui la stessa ha richiesto inizialmente il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di € 4.519,78 (sul presupposto di non avere fruito di giorni di ferie durante gli anni interessati dalla domanda).
Il Ministero convenuto ha rilevato che la ricorrente aveva in realtà richiesto e goduto di 1 giorno di ferie nell' a.s. 2021/2022 e di 2 giorni nell'a.s. 2022/2023.
Parte ricorrente, pertanto, ha riformulato i conteggi, tenendo conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti come documentato dal , riducendo la somma richiesta ad € 4.320,49. CP_1
Va osservato che è corretto inserire nel conteggio anche i giorni relativi alle festività soppresse: secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024). Ciò posto, può farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, riformulato da parte ricorrente tenendo conto delle ferie fruite a domanda della docente, come indicate dal , non avendo CP_1 quest'ultimo mosso ulteriori contestazioni rispetto a detto ricalcolo.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, determinata nella complessiva somma lorda di € 4.320,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 51/2025, 54/2025 e 71/2025 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro tempore, a pagare a Controparte_2 CP_3 favore di a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di € 500,52, Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di € 4.320,49 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14.5.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per il ricorrente, l'avv. RINALDI;
Il Giudice dà atto che sono stati riuniti al presente i fascicoli iscritti ai nn. 54/2025
e 71/2025 R.G. lav.
E' presente, mediante collegamento da remoto, per il convenuto CP_1
costituito nella causa iscritta al n. 71/2025, la dott.ssa POMPOSO.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. RINALDI insiste per l'accoglimento delle conclusioni indicate nei ricorsi iscritti ai nn. 51/2025 e 54/2025, riportandosi agli atti.
In relazione alla domanda di cui al ricorso iscritto al n. 71/2025, preso atto delle difese del , riformula i conteggi relativi alla richiesta di indennità nel CP_1 minor importo di € 4.320,49 esclusi dal conteggio i giorni di ferie fruiti come documentati dal (1 giorni nell' a.s. 2021/2022 e 2 giorni nell'a.s. CP_1 2022/2023). Chiede l'accoglimento del ricorso nei limiti del minor importo oggi precisato, riportandosi al contenuto del ricorso.
La dott.ssa POMPOSO si riporta alla comparsa di costituzione e alla risposta.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i procuratori delle parti dichiarano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 51/2025 (+ 54/2025 e 71/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 51/2025, 54/2025 e 71/2025 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
nella Via Circonvallazione n. 44, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci,
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis 1° comma c.p.c. come CP_3 introdotto dall'art. 42 D. Lgs 31 marzo 1998 n. 89 e succ. mod., dalla dott.ssa , Controparte_4
funzionaria dello stesso , , CP_1 Controparte_5 legalmente domiciliata presso l' , Via Mario Greppi n. 7, Controparte_6
PARTE CONVENUTA costituita nel proc. iscritto al n. 71/2025 contumace negli altri
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“nella causa iscritta al n. 51/2025 RG Lav.: In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Cont personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici Cont 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/25, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.
Nella causa iscritta al n. 54/2025 R.G. lav.:
Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_2
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_2 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 500,52 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
nella causa iscritta al n. 71/2025: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il Controparte_2
al pagamento della somma di € 4.320,49 (così precisato l'importo come da verbale d'udienza)
[...]
e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Per parte convenuta: nella causa iscritta al n. 71/2025:
Rigettare il ricorso poiché infondato, in fatto e in diritto, e non provato per tutti i motivi infra esposti;
- Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis,
Disp. Att. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con un primo ricorso depositato il 31.1.2025, premesso di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del come docente, in forza di contratti Controparte_2
a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, chiedeva venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1
corrispondente agli anni di servizio precario prestato.
Con successivo ricorso del 3.2.2025 esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, in qualità di docente, in forza di reiterati contratti a termine nell'anno 2019/2020 e che, durante lo svolgimento di tale rapporto di lavoro, non aveva percepito l'emolumento relativo alla
“retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNL di settore. Lamentava, quindi, che l'erogazione di tali emolumenti soltanto ai docenti di ruolo ovvero assegnatari di incarico annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato per periodi più brevi (c.d. supplenze brevi e saltuarie) costituisse violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Pertanto, affermandosi creditrice della somma di euro 500,52 a titolo di retribuzione professionale docente, domandava la condanna del al relativo pagamento. Controparte_2
Infine, con un terzo ricorso depositato il 12.2.2025, in relazione ai contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno stipulati negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità e, conseguentemente, che il
[...]
venisse condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.519,78 Controparte_2
(importo poi ridotto in sede di discussione ad € 4.320,49 tenuto conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti documentati dal ). CP_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto si costituiva solo in relazione a tale CP_1
ultimo ricorso per chiedere il rigetto della domanda svolta, sul presupposto che la ricorrente avesse fruito di tutte le ferie e delle festività soppresse maturate, essendo i giorni di sospensione didattica superiore ai giorni di ferie maturati maggiorati delle festività soppresse. Il deve invece CP_1
considerarsi contumace nei rimanenti giudizi.
I distinti ricorsi, stante l'evidente connessione soggettiva, sono stati riuniti all'odierna udienza.
Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi discusse e decise all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
A) sulla Carta Elettronica del Docente (RG 51/2025)
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…). 4.
La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_1 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che:
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del
[...]
dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha Controparte_2
ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto CP_1 determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento gravi su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015
(“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma
121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023,
n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382, Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022;
124/2022; 130/2022; 132/2022; 136/2022; 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, risulta documentalmente provato che la ricorrente abbia concluso con il : Controparte_2 per l'a.s. 2020/2021 un contratto dal 16.9.2020 al 30.6.2021 per 22 ore con completamento d'orario attraverso altro contratto dal 13.10.2020 al 30.6.2021 presso la medesima scuola primaria;
per l'a.s. 2021/2022 due contratti da settembre al 30.6.2022 rispettivamente per 12 e 11 ore settimanali;
per l'a.s. 2022/2023 un contratto dal 1.9.2022 al 30.6.2023 di 12 ore settimanali presso la Scuola
Primaria di Pisano;
per l'a.s. 2024/2025 un contratto a tempo determinato dall'11.9 al 30.6.2025 su orario completo.
Detti contratti (da settembre a giugno di ciascun anno) presentano una durata, predeterminata, tale da corrispondere alla dimensione annuale cui la Corte di Cassazione ricollega, in sostanza, l'attribuibilità della Carta Docente.
La Suprema Corte, invero, non ha valutato specificamente le ipotesi dei c.d. spezzoni di orario, considerata l'irrilevanza di tale questione rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qua ndo alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, pertanto, occorre chiedersi se ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale, possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al
50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nel caso in esame, la ricorrente, come detto, anche negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato servizio in misura almeno pari al 50% dell'orario di cattedra e, dunque, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta EN (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) –, deve rilevarsi che la domanda concerne anche l'a.s. 2024/2025 e quindi risulta prodotto il contratto a tempo determinato stipulato per l'anno in corso, a riprova dell'attualità del servizio.
Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo nominale di € 2.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa.
Su tale importo devono poi essere riconosciuti gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito all'effettiva attribuzione.
b) sulla Retribuzione Professionale EN (RG 54/2025) Sulla questione della spettanza della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del
CCNL comparto scuola del 15.3.2001 anche ai supplenti temporanei è intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 20015/2018, affermando il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
- nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Occorre fare richiamo integrale, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla motivazione della predetta pronuncia nonché alla successiva sentenza n. 6293/2020 con cui è stata data continuità all'orientamento già precedentemente espresso.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale EN, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017); il predetto emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, va osservato che la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Di conseguenza, detta clausola ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.).
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, v. Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In sintesi, deve quindi ritenersi sussistente il diritto alla pretesa voce retributiva, non legittimandosi, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526 comma 1, d. lgs. N. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione. In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che l'odierna parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, pressoché per l'intero anno scolastico (dal settembre e sino al giugno) non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Pertanto, rilevato che è provato documentalmente lo svolgimento da parte attrice di attività di docenza quale supplente temporaneo nell'a.s. 2019/2020 (cfr. doc. 1 parte ricorrente), rilevato che il
[...]
non costituendosi non ha contestato la quantificazione della somma, il ricorso deve Controparte_2
essere accolto e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della Controparte_2
somma di euro 500,52 a titolo di retribuzione professionale docente;
per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio dalla parte ricorrente siccome effettuato in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dal dovuto al saldo.
C) sull'indennità sostitutiva delle ferie non godute (RG 71/2025)
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore
a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro
a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione
"periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato. Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, con il ricorso la ricorrente ha affermato di non avere fruito di giorni di ferie negli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, anni per i quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, e di non avere percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute;
al contrario, il considera come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni, ritenendo CP_1
pertanto che la ricorrente abbia fruito di tutte le ferie e delle festività soppresse maturate.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo tra il termine delle lezioni ed il termine dell'anno scolastico il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art.
74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver formulato CP_1
alcun invito al ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse.
Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il offerto la CP_1
prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha fornito un conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui la stessa ha richiesto inizialmente il pagamento dell'indennità sostitutiva nella misura di € 4.519,78 (sul presupposto di non avere fruito di giorni di ferie durante gli anni interessati dalla domanda).
Il Ministero convenuto ha rilevato che la ricorrente aveva in realtà richiesto e goduto di 1 giorno di ferie nell' a.s. 2021/2022 e di 2 giorni nell'a.s. 2022/2023.
Parte ricorrente, pertanto, ha riformulato i conteggi, tenendo conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti come documentato dal , riducendo la somma richiesta ad € 4.320,49. CP_1
Va osservato che è corretto inserire nel conteggio anche i giorni relativi alle festività soppresse: secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024). Ciò posto, può farsi riferimento al conteggio di parte ricorrente, riformulato da parte ricorrente tenendo conto delle ferie fruite a domanda della docente, come indicate dal , non avendo CP_1 quest'ultimo mosso ulteriori contestazioni rispetto a detto ricalcolo.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, determinata nella complessiva somma lorda di € 4.320,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 51/2025, 54/2025 e 71/2025 R.G. lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del pro tempore, a pagare a Controparte_2 CP_3 favore di a titolo di retribuzione professionale docenti, la somma di € 500,52, Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del pro Controparte_2 CP_3 tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di € 4.320,49 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rifondere a favore della ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
€ 2.109 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 14.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Claudio Michelucci