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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12211 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 10431 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to J. Arcangeli
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario F. P. Bosco
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte resistente in una con la costituzione).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto prima della prima udienza (art. 92, c. 2, c.p.c.), la CP_1 restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, CP_1
c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to J. Arcangeli
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dal funzionario F. P. Bosco
all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara l'estinzione del giudizio;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' al CP_1 pagamento della restante parte che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha provveduto secondo le richieste di parte ricorrente (v. la CP_1 documentazione prodotta dalla parte resistente in una con la costituzione).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% avendo l' provveduto prima della prima udienza (art. 92, c. 2, c.p.c.), la CP_1 restante parte, liquidata come in dispositivo, con distrazione, è posta a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, CP_1
c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro