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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3748/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 809/2023 TRA
, in persona del direttore generale, Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Dessi, in virtù di procura generale apposta in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C. Affari legali, in Torre del Greco alla via Marconi n. 66; OPPONENTE E
in persona del Presidente del Controparte_1
C.d.A. e legale rappresentante, Sig. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Antonio Giuffrida, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato in Milano, Viale Monte Nero, n. 66. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 21 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 con il quale le è stato ingiunto di pagare a favore di la somma di Controparte_1 euro 43.052,95 con gli interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, nonché la somma di euro 1.370 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese della procedura, oltre spese generali, IVA e CPA e oltre spese notarili per euro 146,40 al lordo della R.A. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
in particolare, ha evidenziato che le fatture dal n. 001 al n. 004 risultavano illiquidabili, in quanto mai pervenute al destinatario e non presenti in contabilità aziendale. Ha dedotto altresì la nullità del contratto sul presupposto atteso che, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale nell'ambito della pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta ad substantiam. Ha infine eccepito la sussistenza della legittimazione passiva in merito alle fatture azionate, poiché l'obbligo, in assenza di rapporto contrattuale, grava in capo al funzionario che ha effettuato gli ordini. Pertanto, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. Nel costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_1 la domanda, in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 30 gennaio 2024, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile nell'importo residuo di euro 2.173,20. 2. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. ha agito in via monitoria, allegando di Controparte_1 essere creditrice dell' della somma di euro Pt_1 Parte_1
43.052,95 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura in favore di parte opponente di prodotti per la nutrizione clinica.
2.1 Ciò posto, per quel che concerne il riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza l'orientamento per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 13685/2019; 826/2016). Nella specie, l'opponente ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, sostenendo che la deliberazione o determinazione di aggiudicazione qualora non confluisca in un congegno negoziale non costituisce nemmeno proposta contrattuale, ma atto con efficacia interna all'ente pubblico. Ne consegue che il rapporto obbligatorio sorge in seguito alla sottoscrizione del contratto a forma vincolata, a pena di nullità. In ragione della contestazione del rapporto contrattuale, questo può dirsi esistente soltanto allorquando parte opposta fornisca la prova contraria. In base a una ricostruzione del compendio probatorio versato in atti, risulta provato un pregresso rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali avente ad oggetto la fornitura dei prodotti di nutrizione clinica. In particolare, dalla copiosa produzione documentale è emerso che
[...] veniva ammessa all'accordo quadro (per diversi lotti) per la Controparte_1 fornitura di prodotti per la nutrizione ciclica;
risulta altresì che con deliberazione n. 1761 del 2020 (con annesso albo pretorio) si determinava di poter affidare alla società opposta la fornitura dei prodotti per la nutrizione clinica;
che con deliberazione del Direttore generale n. 0528 dell'8 giugno 2021 si procedeva all'affidamento-aggiudicazione della fornitura dei prodotti da parte di più operatori economici. In linea generale, agli atti di causa sono stati depositati tutti i documenti di gara, dal disciplinare all'aggiudicazione. In un quadro di tal fatta, risulta inconferente l'eccezione dell'opponente in merito all'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti processuali. Ciò risulta ancora più avvalorata dalla circostanza documentalmente provata costituita dal prot. n. 143055 del 18.07.2023, con cui Parte_3 rappresentava che “rispetto alla somma residua ingiunta da pagare al 22.06.2023 Parte_ di euro 6.060,38, la scrivente ha ottemperato in parte l'ingiunzione del Giudice adito del Tribunale di Torre Annunziata con l'emissione del dispositivo di liquidazione n. 9389 del 13.07.2023 per un importo complessivo di euro 3.681,88”. Segnatamente, parte opponente ha depositato:
- Mandato di pagamento n. 2905664 del 03.03.2023 per un importo netto pari ad euro 19.797,69;
- Mandato di pagamento n. 2905665 del 03.03.2023 per un importo pari ad euro 2.148,05;
- Mandato di pagamento n. 2905677 del 03.03.2023 per un importo pari ad euro 19.941,14;
- Mandato di pagamento n. 2907323 del 22.03.2023 per un importo pari ad euro 1.714,41;
- Mandato di pagamento n. 2910701 del 03.05.2023 per un importo pari ad euro 1.867,70;
- Mandato di pagamento n. 2917318 del 18.07.2023 per un importo pari ad euro 3.347,17. Ebbene, dal quadro così ricostruito, si evince che parte opponente ha onerato soltanto parzialmente al debito assunto, di talché residua in capo allo stesso ancora la somma di euro 2.173,20. Pertanto, l'opposizione va accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito dalla condanna dell' Parte_5 al pagamento in favore della nei limiti del
[...] Controparte_1 diritto accertato, della somma di euro 2.173,20, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura di riferimento.
3. Parte opposta ha avanzato domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. rispetto alla quale, tuttavia, ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per la sua pronuncia. Parte Nel caso in esame, invero, l' ha quasi integralmente soddisfatto, anche prima Parte del giudizio, il credito azionato;
pertanto, il contegno dell' nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, non si ritiene permeata di quella mala fede processuale che costituisce il presupposto per la condanna richiesta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano Parte_5 conformemente alla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 809/2023; B. accoglie la domanda e condanna l'opponente Parte_1 al pagamento in favore della in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 2.713,20, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura di riferimento;
C. rigetta la domanda di condanna dell' ai Pt_1 Parte_1 sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.; D. condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 13 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del direttore generale, Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosaria Dessi, in virtù di procura generale apposta in calce all'atto di opposizione, elettivamente domiciliato con lo stesso presso l'U.O.C. Affari legali, in Torre del Greco alla via Marconi n. 66; OPPONENTE E
in persona del Presidente del Controparte_1
C.d.A. e legale rappresentante, Sig. , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avvocato Antonio Giuffrida, giusta delega apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato in Milano, Viale Monte Nero, n. 66. OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 21 ottobre 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 809/2023 con il quale le è stato ingiunto di pagare a favore di la somma di Controparte_1 euro 43.052,95 con gli interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002, nonché la somma di euro 1.370 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese della procedura, oltre spese generali, IVA e CPA e oltre spese notarili per euro 146,40 al lordo della R.A. L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
in particolare, ha evidenziato che le fatture dal n. 001 al n. 004 risultavano illiquidabili, in quanto mai pervenute al destinatario e non presenti in contabilità aziendale. Ha dedotto altresì la nullità del contratto sul presupposto atteso che, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale nell'ambito della pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta ad substantiam. Ha infine eccepito la sussistenza della legittimazione passiva in merito alle fatture azionate, poiché l'obbligo, in assenza di rapporto contrattuale, grava in capo al funzionario che ha effettuato gli ordini. Pertanto, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. Nel costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_1 la domanda, in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 30 gennaio 2024, veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 809/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile nell'importo residuo di euro 2.173,20. 2. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. ha agito in via monitoria, allegando di Controparte_1 essere creditrice dell' della somma di euro Pt_1 Parte_1
43.052,95 a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura in favore di parte opponente di prodotti per la nutrizione clinica.
2.1 Ciò posto, per quel che concerne il riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza l'orientamento per cui il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 13685/2019; 826/2016). Nella specie, l'opponente ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con l'opposta, sostenendo che la deliberazione o determinazione di aggiudicazione qualora non confluisca in un congegno negoziale non costituisce nemmeno proposta contrattuale, ma atto con efficacia interna all'ente pubblico. Ne consegue che il rapporto obbligatorio sorge in seguito alla sottoscrizione del contratto a forma vincolata, a pena di nullità. In ragione della contestazione del rapporto contrattuale, questo può dirsi esistente soltanto allorquando parte opposta fornisca la prova contraria. In base a una ricostruzione del compendio probatorio versato in atti, risulta provato un pregresso rapporto contrattuale tra le odierne parti processuali avente ad oggetto la fornitura dei prodotti di nutrizione clinica. In particolare, dalla copiosa produzione documentale è emerso che
[...] veniva ammessa all'accordo quadro (per diversi lotti) per la Controparte_1 fornitura di prodotti per la nutrizione ciclica;
risulta altresì che con deliberazione n. 1761 del 2020 (con annesso albo pretorio) si determinava di poter affidare alla società opposta la fornitura dei prodotti per la nutrizione clinica;
che con deliberazione del Direttore generale n. 0528 dell'8 giugno 2021 si procedeva all'affidamento-aggiudicazione della fornitura dei prodotti da parte di più operatori economici. In linea generale, agli atti di causa sono stati depositati tutti i documenti di gara, dal disciplinare all'aggiudicazione. In un quadro di tal fatta, risulta inconferente l'eccezione dell'opponente in merito all'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti processuali. Ciò risulta ancora più avvalorata dalla circostanza documentalmente provata costituita dal prot. n. 143055 del 18.07.2023, con cui Parte_3 rappresentava che “rispetto alla somma residua ingiunta da pagare al 22.06.2023 Parte_ di euro 6.060,38, la scrivente ha ottemperato in parte l'ingiunzione del Giudice adito del Tribunale di Torre Annunziata con l'emissione del dispositivo di liquidazione n. 9389 del 13.07.2023 per un importo complessivo di euro 3.681,88”. Segnatamente, parte opponente ha depositato:
- Mandato di pagamento n. 2905664 del 03.03.2023 per un importo netto pari ad euro 19.797,69;
- Mandato di pagamento n. 2905665 del 03.03.2023 per un importo pari ad euro 2.148,05;
- Mandato di pagamento n. 2905677 del 03.03.2023 per un importo pari ad euro 19.941,14;
- Mandato di pagamento n. 2907323 del 22.03.2023 per un importo pari ad euro 1.714,41;
- Mandato di pagamento n. 2910701 del 03.05.2023 per un importo pari ad euro 1.867,70;
- Mandato di pagamento n. 2917318 del 18.07.2023 per un importo pari ad euro 3.347,17. Ebbene, dal quadro così ricostruito, si evince che parte opponente ha onerato soltanto parzialmente al debito assunto, di talché residua in capo allo stesso ancora la somma di euro 2.173,20. Pertanto, l'opposizione va accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito dalla condanna dell' Parte_5 al pagamento in favore della nei limiti del
[...] Controparte_1 diritto accertato, della somma di euro 2.173,20, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura di riferimento.
3. Parte opposta ha avanzato domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. rispetto alla quale, tuttavia, ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per la sua pronuncia. Parte Nel caso in esame, invero, l' ha quasi integralmente soddisfatto, anche prima Parte del giudizio, il credito azionato;
pertanto, il contegno dell' nell'opporsi all'ingiunzione di pagamento, non si ritiene permeata di quella mala fede processuale che costituisce il presupposto per la condanna richiesta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano Parte_5 conformemente alla nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 809/2023; B. accoglie la domanda e condanna l'opponente Parte_1 al pagamento in favore della in persona
[...] Controparte_1 del legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 2.713,20, oltre interessi ex art. 5 d.lgs.231/2002 dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione della fattura di riferimento;
C. rigetta la domanda di condanna dell' ai Pt_1 Parte_1 sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.; D. condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., che liquida in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, così deciso il 13 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo