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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/07/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6601 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MOSCATTINI GIAN CARLA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'Avvocato PASCALI GIOVANNI C.F._3
CONVENUTI
OGGETTO: sepolcro
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate dall'attrice il 03/12/2024 e dai convenuti il 09/12/2024.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il presente contenzioso ha per oggetto l'accertamento degli esatti contorni della concessione cimiteriale rilasciata nel 1969 dal Comune di Nonantola di cui al doc. 1 di parte attrice.
2. In particolare, ha chiesto di accertare “l'illegittimità della tumulazione della Parte_1 salma di [n.d.r. avvenuta nel maggio 2022] nella cappella privata di cui risulta Persona_1
1 fondatrice e concessionaria” e per l'effetto condannare i convenuti, figli della defunta, a traslare altrove la salma, condannandoli altresì, ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine da impartirsi loro.
3. e ritualmente costituitisi, si sono opposti a tale pretesa, CP_1 Controparte_2 ritenendola infondata.
4. La causa, di natura documentale, non è stata ulteriormente istruita.
5. La concessione in esame è stata rilasciata dal Comune di Nonantola a e Parte_1 fam. , dunque anche testualmente alla famiglia di cui fa pacificamente parte lo zio CP_1 CP_1 dell'attrice non a caso ivi legittimamente sepolto - senza contestazioni di sorta da Parte_2 parte di chicchessia - già nel lontano 1987 e mai traslato altrove.
La salma di moglie di è stata quindi a sua volta legittimamente Persona_1 Parte_2 posta nello stesso sepolcro, giacché coniuge di concessionario (art. 44, terzo comma, del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Nonantola prodotto sub doc. 7 dall'attrice).
6. Non esiste, insomma, differente plausibile spiegazione alla “fam. risultante testualmente CP_1 concessionaria al pari di Parte_1
Non convince, infatti, quanto riferisce a pagina 6 del proprio atto introduttivo l'attrice, per cui tale inciso sarebbe stato inserito “al fine di far rientrare nel sepolcro privato anche gli ascendenti della madre, la quale - giustappunto - porta il cognome (assunto poi più volte ripetuto in corso CP_1 di causa). Tali ascendenti di sarebbero stati infatti comunque ricompresi ai sensi Parte_1 dell'art. 61, primo comma, del regolamento vigente al tempo della concessione, prodotto sub doc. 3 dai convenuti, le cui statuizioni, peraltro, hanno ricevuto sostanziale conferma nell'art. 44, primo e secondo comma, del vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune di Nonantola.
Né può ignorarsi, a ulteriore conferma dei rilievi che precedono, che la famiglia ( CP_1 [...] in particolare) ha contribuito all'edificazione della cappella e ha successivamente sostenuto Pt_2 spese anche per la relativa manutenzione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice ex art. 91, primo comma,
c.p.c.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 6.700,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori nei medi tariffari per quelle di studio, introduttiva e decisionale, e prossimi ai minimi per quella di trattazione, svoltasi in forma ridotta con il deposito delle sole memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
2 8. Non si ravvisano, infine, i presupposti per una condanna dell'attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede infatti la prova di uno specifico ulteriore (rispetto al costo del
Difensore, già ristorato dalla condanna di cui al punto che precede) danno che non è stata fornita, e di cui, a monte, manca anche invero precisa allegazione.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c., invece, nello stabilire una sanzione di natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo, richiede, per quanto qui più rileva, uno sviamento pretestuoso dello strumento processuale dalla sua funzione, non ravvisabile nel caso di specie, in cui si riscontra mera, fisiologica, opinabilità del diritto fatto, infondatamente, valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge le domande di Parte_1
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in euro 6.700,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si comunichi.
Modena, 14/07/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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