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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/02/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 15/2/2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 509/2022 r.g. vertente tra: in persona del Presidente, Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cammaroto e dall'avv. Foti Michela
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Tortorici in C.da Sciortino 58 cf: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Carmela Bonina
Appellata
Oggetto: pagamento assegno invalidità civile dopo decreto omologa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26 luglio 2022 l' proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1
125/2022 emessa dal Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro, per i motivi indicati in ricorso.
Parte appellata si costituiva opponendosi al gravame.
Disposta la trattazione scritta, alla scadenza del termine del 7.11. 2023, fissato ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza, trasmetteva note solo l'appellata sicché, constatato il mancato deposito di note da parte dell'istituto appellante, veniva fissato nuovo termine fino al 15 febbraio 2024 ai sensi degli artt. 127ter e 348 c.p.c.; in data 14 febbraio 2024 l'appellata depositava telematicamente note insistendo nella decisione mentre l' non trasmetteva note, indi alla scadenza del termine Pt_1
assegnato, permanendo l'inerzia della parte appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione va dichiarata improcedibile non avendo parte appellante entro il termine concesso ex art 127 ter c.p.c depositato note scritte per due volte consecutive, omissione assimilabile alla mancata comparizione (Cass. 13968/10;
5125/07; 12358/03, ex multis).
Ed invero la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (v. tra le altre,
Cass. 2816/2015, 5238/2011, 12358/2003).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Quanto alle spese del grado tenuto conto che la controversia afferisce a questione seriale già trattata da questo ufficio (contestazione della formula definitoria di cessata materia del contendere pronunciata dal primo giudice a seguito della reiscrizione delle giornate di lavoro in agricoltura precedentemente cancellate e ed accertamento dell'epoca di detta reiscrizione, se antecedente in tutto o in parte al ricorso giudiziario) ricorrono le condizioni per una compensazione in ragione della metà ponendo a carico dell' la restante quota in ragione della soccombenza (cfr Cass Pt_1
24634/2014 secondo cui “ in ipotesi di improcedibilità, la controparte ha diritto a vedersi riconosciute le spese sopportate, in applicazione se non altro dei principi di soccombenza virtuale, per non trasformare la sanzione di improcedibilità, rivolta all'inattività dell'appellante, in un ingiusto svilimento delle attività processuali
Pag. 2 di 3 comunque imposte a controparte dall'iniziativa del primo”) e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussiste l'obbligo, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012
n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento, di metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 1325,25 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Compensa tra le parti la restante quota.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art.13 del
D.P.R. 30/05/2002 n.115 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 19 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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CORTE D'APPELLO DI MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. in scioglimento della riserva disposta allo scadere, alla data del 15/2/2024, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 509/2022 r.g. vertente tra: in persona del Presidente, Parte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cammaroto e dall'avv. Foti Michela
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
Tortorici in C.da Sciortino 58 cf: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Carmela Bonina
Appellata
Oggetto: pagamento assegno invalidità civile dopo decreto omologa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26 luglio 2022 l' proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1
125/2022 emessa dal Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro, per i motivi indicati in ricorso.
Parte appellata si costituiva opponendosi al gravame.
Disposta la trattazione scritta, alla scadenza del termine del 7.11. 2023, fissato ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza, trasmetteva note solo l'appellata sicché, constatato il mancato deposito di note da parte dell'istituto appellante, veniva fissato nuovo termine fino al 15 febbraio 2024 ai sensi degli artt. 127ter e 348 c.p.c.; in data 14 febbraio 2024 l'appellata depositava telematicamente note insistendo nella decisione mentre l' non trasmetteva note, indi alla scadenza del termine Pt_1
assegnato, permanendo l'inerzia della parte appellante, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione va dichiarata improcedibile non avendo parte appellante entro il termine concesso ex art 127 ter c.p.c depositato note scritte per due volte consecutive, omissione assimilabile alla mancata comparizione (Cass. 13968/10;
5125/07; 12358/03, ex multis).
Ed invero la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (v. tra le altre,
Cass. 2816/2015, 5238/2011, 12358/2003).
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
Quanto alle spese del grado tenuto conto che la controversia afferisce a questione seriale già trattata da questo ufficio (contestazione della formula definitoria di cessata materia del contendere pronunciata dal primo giudice a seguito della reiscrizione delle giornate di lavoro in agricoltura precedentemente cancellate e ed accertamento dell'epoca di detta reiscrizione, se antecedente in tutto o in parte al ricorso giudiziario) ricorrono le condizioni per una compensazione in ragione della metà ponendo a carico dell' la restante quota in ragione della soccombenza (cfr Cass Pt_1
24634/2014 secondo cui “ in ipotesi di improcedibilità, la controparte ha diritto a vedersi riconosciute le spese sopportate, in applicazione se non altro dei principi di soccombenza virtuale, per non trasformare la sanzione di improcedibilità, rivolta all'inattività dell'appellante, in un ingiusto svilimento delle attività processuali
Pag. 2 di 3 comunque imposte a controparte dall'iniziativa del primo”) e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussiste l'obbligo, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012
n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento, di metà delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 1325,25 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Compensa tra le parti la restante quota.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art.13 del
D.P.R. 30/05/2002 n.115 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 19 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. A. Santalucia dott. B. Catarsini
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