Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5257 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI-CASSAZIONE Og SEZIONE TERZĄ5257 olan to di competenza Composta dagli Ill.mi Sigg..ri Magi at R.G. N. 20587/99 GROSSI - Presidente Dott. Manfredo Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO on. 11270 Cron. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere 1863 Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Ud. 01/12/00Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.1502 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 9 OPR 2011 LF TT, PA RT, domiciliati in ROMA CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ALFONSO AVELLA, giusta delega in atti;
NCELLER - ricorrenti
contro
AD NI;
- intimato avverso il giudizio pendente del Tribunale di REGGIO EMILIA Sezione Distaccata di GUASTALLA notificata il 24/07/99 (R.G. 1891/98); 2000 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1959 consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni 1 Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si dichiari 1'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge. Premesso in fatto che: in data 24 luglio 1999, l'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Reggio Emilia ha notificato, su istanza del locatore BB AN, un "preavviso di sfratto" nei confronti dei conduttori FI Otta- vio e NE AR;
avverso tale atto i FI NE hanno pro- posto ricorso in Cassazione per regolamento di compe- tenza, deducendo la incompetenza funzionale del Tribu- nale di Reggio Emilia in ordine al procedimento di ri- lascio. Si osserva in diritto quanto segue. Per giurisprudenza pacifica e consolidata, il (ri- corso per) regolamento di competenza è ammesso soltanto contro i provvedimenti emessi da organi giudiziari che decidano sulla (propria) competenza, affermandola o ne- gandola. Non è invece ammissibile contro atti, che per avendo una valenza giudiziaria, non comportino una de- cisione (specificamente emanata da un giudice) sulla competenza. Per tali ragioni, il ricorsi deve essere dichiarato inammissibile. Nulla da deliberare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 1°.12.2000 Il Consigliere est. Il Presidente I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ени 109T 250 000 Depositata in Cancelleria 20000 Oggi, li - 9. APR. 2001 A 270000 DI CZ M E IL CANCELLIERE R P Giovanni Giambattista U S AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in art 3 MV. 2002 Serie 4 1864 versate 139.44 (euro CENTOTRENT NOVE/44 p. Il Dirigento Area Servizi, (Dott.ssa Maria Crazia Di FIL Responsabile Servizio Atti Chidi (Dr. M. RACCICHIN 002 1 7 N O V 3