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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1203/2024
Udienza del 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1203/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Luigi Del Re
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 ore P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone (Ufficio legale)
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 1203/2024
avente ad oggetto: trattamenti sanitari all'estero - cure specialistiche dentistiche - assistenza indiretta (d.P.R. n. 618/1980)
- rimborso spese mediche.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 23/01/2023, Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1 esponendo:
- di essere un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri;
- che nell'anno 2021 si trovava temporaneamente all'estero, per motivi di servizio, precisamente ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti);
- che nel periodo ricompreso tra il 16/11/2021 ed il 18/05/2022 aveva ricevuto cure specialistiche dentistiche presso la clinica privata
“Advanced Cure Diagnostic Center” da parte del Dott. Persona_1
;
[...]
- che non esistono convenzioni in materia di assistenza sanitaria tra l'Italia e gli EAU;
- che pertanto aveva anticipato la spesa per le predette prestazioni mediche per un importo pari a 14.513,58 dirham, corrispondenti a € 3.552,71;
- che in data 25/05/2022 avanzava istanza di rimborso all'ASP territorialmente competente, nei termini di legge, a mezzo del capo della rappresentanza diplomatica in Abu Dhabi, ai sensi del d.P.R. n.
618/1980;
- che a tale istanza non faceva seguito alcuna comunicazione
(né di rigetto né di accoglimento).
1.1. L'attore concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Contr convenuta al rimborso della somma di € 3.552,71.
2. Si costituiva l' che Controparte_1 concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice
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ordinario in favore del giudice ammnistrativo o, in subordine, per il difetto di competenza del giudice civile spettando essa al Giudice del
Lavoro.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa era stata in effetti instaurata, con atto di citazione, dinanzi al Giudice civile di questo Tribunale (R.G.A.C. n. 475/2023).
A seguito di ordinanza emessa in data 23/04/2024 dal Giudice civile designato (che rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale stante la natura assistenziale della controversia ex art. 444 cod. proc. civ.), la causa veniva riassegnata dal Presidente del Tribunale al Settore Lavoro (con conseguente iscrizione a nuovo ruolo) e, di seguito, in data 13/05/2024, veniva designato lo scrivente Giudice.
Con ordinanza del 15/05/2024 veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. e fissata l'odierna udienza per la discussione.
4. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il ricorrente fa valere un diritto soggettivo qual è quello costituzionalmente garantito alla salute (art. 32 Cost.) ed essendo inconferente il richiamo all'art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi», non vertendosi, all'evidenza, in tema di “concessione” di un pubblico servizio.
5. Nel merito la domanda di rimborso del ricorrente è fondata nei limiti che di seguito si precisano.
6. Come è noto, il d.P.R. n. 618 del 1980 disciplina l'assistenza sanitaria degli italiani all'estero.
Esso stabilisce che detta assistenza «compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei
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livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1978, n. 833» (art. 1).
6.1. L'art. 3 della legge n. 833 del 1978 dispone che «La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini».
6.2. Il D.Lgs. n. 502/1992 ha ulteriormente specificato che
«L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal
Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente» (art. 1, comma 3).
6.3. I livelli essenziali di assistenza sono poi stati definiti, per la prima volta, con d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 405/2001).
6.3.1. Da ultimo, sono stati ridefiniti ed aggiornati con d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma
554, della legge n. 208/2015), attualmente vigente.
6.4. In conclusione, l'assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani avviene sempre nei limiti dei livelli essenziali di assistenza vigenti per i residenti sul territorio nazionale. Sarebbe, infatti, irragionevole garantire ai cittadini all'estero forme di assistenza non previste dai livelli essenziali.
6.5. Il d.P.R. n. 618 del 1980 contempla, poi, due forme di
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assistenza per i cittadini all'estero e per il periodo della permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa:
- l'assistenza c.d. diretta che si attua mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale (art. 3, comma 1, lett. a));
- l'assistenza c.d. indiretta che si attua mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni per l'assistenza diretta (art. 3, comma 1, lett. b)).
6.6. La legge n. 228/2012 (art. 1, comma 84) ha poi disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il trasferimento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 618/1980 (disponendo l'abrogazione della citata disposizione con la medesima decorrenza).
6.7. Le modalità applicative della legge n. 228/2012, sono state disciplinate con il regolamento di cui al d.P.R. n. 224/2017 (emanato ai sensi del comma 86 della legge cit.).
7. Non è poi contestato che il ricorrente fosse residente, al momento del trattamento sanitario all'estero, nel Comune di Nocera Contr Terinese (CZ), sicché sussiste la legittimazione passiva dell' resistente, non rilevando eventuali altre azioni giudiziarie promosse, presso altro Tribunale, per il rimborso di cure specialistiche dentistiche sostenute all'estero dai genitori del ricorrente.
8. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, per decidere se l'attore abbia diritto a meno al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero è necessario previamente stabilire se le cure ivi espletate rientrino nei livelli essenziali di assistenza vigenti al tempo del loro espletamento.
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8.1. Orbene, il d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 stabilisce che «Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto» (art. 16, comma 5).
8.1.1. L'allegato 4C al d.P.C.M. cit. (recante i “criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche”) prevede, poi, che l'assistenza odontoiatrica a carico del SSN sia limitata a:
a) programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva
(0-14 anni);
b) assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
8.1.1.1. L'allegato distingue, poi, due tipologie di vulnerabilità:
- Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
- Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private.
8.1.2. Sono invece garantite indistintamente a tutti i cittadini, inclusi quelli che non rientrano nelle categorie di protezione indicate
(tutela in età evolutiva e condizioni di vulnerabilità), essendo erogabili alla “generalità della popolazione”, le seguenti prestazioni:
1. visita odontoiatrica: anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale;
2. trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (con accesso diretto): per il trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, (compresa
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pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura).
9. Orbene, l'attore non ha neppure dedotto (e men che meno provato) di rientrare in una delle due categorie protette sopra indicate (apparendo, anzi, piuttosto evidente che egli pacificamente non vi rientri).
10. Il ricorrente ha, però, dedotto che il trattamento cui si è sottoposto era indifferibile ed urgente a causa dei dolori acuti di cui soffriva e della impossibilità di ingerire cibo (vi erano delle vecchie otturazioni fratturate con perdita di materiale e vi era stata la penetrazione delle carie dentali fino alla polpa del dente).
10.1. Sotto tale profilo si deve osservare che dalla documentazione medica allegata e, in particolare, dal referto medico
(medical report) in atti, emerge, in effetti, che il ricorrente si presentava con “forte dolore ai denti” (severe tooth pain), “con una vecchia otturazione in amalgama fratturata” (with fractured old amalgam filling), un “restauro fratturato con perdita di materiale”
(fractured restoration with material loss) e che egli non poteva mangiare e dormire a causa del forte dolore (he was unable di to eat end sleep due to severe pain).
Nella diagnosi si dava altresì atto che vi erano carie dentali che erano penetrate nella polpa ed una pulpite in atto (dental caries penetrating into pulp end Pulpitis).
10.2. Non vi è quindi dubbio che l'intervento lenitivo iniziale avesse il carattere dell'urgenza odontostomatologica, essendo il quadro clinico perfettamente coincidente con quello previsto dall'allegato 4C sopra citato.
L'intervento urgente o trattamento di emergenza (emergency treatment) iniziale è infatti consistito nella sedazione del forte dolore dentale (sedation of severe tooth pain) e nella terapia canalare o c.d. devitalizzazione (root canal treatment).
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Tali interventi erano quelli assolutamente indispensabili per far cessare il dolore e ripristinare una condizione di relativa normalità.
Essi sarebbero stati senz'altro praticati in Italia con accesso diretto alla struttura sanitaria, essendo espressamente previsto dai L.E.A.
(allegato 4C) il “trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto” … compresa “la pulpotomia”.
10.3. Oltre a ciò, il medico ha poi provveduto all'otturazione e ad eseguire un restauro in composito con perno in metallo (obturation and restoration composite filling with metal post). Ha altresì provveduto al trattamento dell'affollamento dentale (treatment of crowding).
Orbene, tali ulteriori interventi, seppur necessari, non rientrano nei L.E.A. garantiti a tutti i cittadini, non essendo connotati dall'urgenza. L'allegato 4C include soltanto il “molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura”, ma non sono affatto contemplate le otturazioni e le ricostruzioni dentali né, tantomeno, viene garantito il trattamento dell'affollamento dentale.
10.4. Ne consegue che il rimborso delle spese mediche non può essere integrale, ma deve essere limitato alla sola parte di intervento urgente, con esclusione dell'intervento ricostruttivo successivo.
10.5. Nella fattura non viene però indicato il costo relativo alla sola urgenza, ma quello complessivamente dovuto per l'intero intervento (compreso quello ricostruttivo).
10.6. Si deve quindi accogliere la domanda di rimborso in “misura ridotta” (come espressamente previsto dall'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 224/2017).
Si ritiene di dover stimare il costo dell'intervento di urgenza in misura pari ad 1/3 dell'intera somma chiesta a rimborso (essendo certamente preponderante il costo della parte di intervento Contr ricostruttivo), sicché l' resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 1.184,24.
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11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della somma risultata effettivamente dovuta per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per
l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.184,24 in favore
[...] del ricorrente , oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino al soddisfo effettivo;
- condanna l al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente
, che si liquidano nella somma di € 125,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 27/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1203/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Luigi Del Re
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 ore P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lorusso, Anna Muraca e Mariachiara Paone (Ufficio legale)
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 1203/2024
avente ad oggetto: trattamenti sanitari all'estero - cure specialistiche dentistiche - assistenza indiretta (d.P.R. n. 618/1980)
- rimborso spese mediche.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 23/01/2023, Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_1 esponendo:
- di essere un appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri;
- che nell'anno 2021 si trovava temporaneamente all'estero, per motivi di servizio, precisamente ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti);
- che nel periodo ricompreso tra il 16/11/2021 ed il 18/05/2022 aveva ricevuto cure specialistiche dentistiche presso la clinica privata
“Advanced Cure Diagnostic Center” da parte del Dott. Persona_1
;
[...]
- che non esistono convenzioni in materia di assistenza sanitaria tra l'Italia e gli EAU;
- che pertanto aveva anticipato la spesa per le predette prestazioni mediche per un importo pari a 14.513,58 dirham, corrispondenti a € 3.552,71;
- che in data 25/05/2022 avanzava istanza di rimborso all'ASP territorialmente competente, nei termini di legge, a mezzo del capo della rappresentanza diplomatica in Abu Dhabi, ai sensi del d.P.R. n.
618/1980;
- che a tale istanza non faceva seguito alcuna comunicazione
(né di rigetto né di accoglimento).
1.1. L'attore concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della Contr convenuta al rimborso della somma di € 3.552,71.
2. Si costituiva l' che Controparte_1 concludeva per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 1203/2024
ordinario in favore del giudice ammnistrativo o, in subordine, per il difetto di competenza del giudice civile spettando essa al Giudice del
Lavoro.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa era stata in effetti instaurata, con atto di citazione, dinanzi al Giudice civile di questo Tribunale (R.G.A.C. n. 475/2023).
A seguito di ordinanza emessa in data 23/04/2024 dal Giudice civile designato (che rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale stante la natura assistenziale della controversia ex art. 444 cod. proc. civ.), la causa veniva riassegnata dal Presidente del Tribunale al Settore Lavoro (con conseguente iscrizione a nuovo ruolo) e, di seguito, in data 13/05/2024, veniva designato lo scrivente Giudice.
Con ordinanza del 15/05/2024 veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. e fissata l'odierna udienza per la discussione.
4. Sussiste certamente la giurisdizione del giudice ordinario atteso che il ricorrente fa valere un diritto soggettivo qual è quello costituzionalmente garantito alla salute (art. 32 Cost.) ed essendo inconferente il richiamo all'art. 133, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi», non vertendosi, all'evidenza, in tema di “concessione” di un pubblico servizio.
5. Nel merito la domanda di rimborso del ricorrente è fondata nei limiti che di seguito si precisano.
6. Come è noto, il d.P.R. n. 618 del 1980 disciplina l'assistenza sanitaria degli italiani all'estero.
Esso stabilisce che detta assistenza «compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei
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livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1978, n. 833» (art. 1).
6.1. L'art. 3 della legge n. 833 del 1978 dispone che «La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini».
6.2. Il D.Lgs. n. 502/1992 ha ulteriormente specificato che
«L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal
Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente» (art. 1, comma 3).
6.3. I livelli essenziali di assistenza sono poi stati definiti, per la prima volta, con d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 347/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 405/2001).
6.3.1. Da ultimo, sono stati ridefiniti ed aggiornati con d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (emanato in attuazione dell'art. 1, comma
554, della legge n. 208/2015), attualmente vigente.
6.4. In conclusione, l'assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani avviene sempre nei limiti dei livelli essenziali di assistenza vigenti per i residenti sul territorio nazionale. Sarebbe, infatti, irragionevole garantire ai cittadini all'estero forme di assistenza non previste dai livelli essenziali.
6.5. Il d.P.R. n. 618 del 1980 contempla, poi, due forme di
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assistenza per i cittadini all'estero e per il periodo della permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attività lavorativa:
- l'assistenza c.d. diretta che si attua mediante convenzioni da stipularsi con istituti pubblici di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale (art. 3, comma 1, lett. a));
- l'assistenza c.d. indiretta che si attua mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni per l'assistenza diretta (art. 3, comma 1, lett. b)).
6.6. La legge n. 228/2012 (art. 1, comma 84) ha poi disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il trasferimento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 618/1980 (disponendo l'abrogazione della citata disposizione con la medesima decorrenza).
6.7. Le modalità applicative della legge n. 228/2012, sono state disciplinate con il regolamento di cui al d.P.R. n. 224/2017 (emanato ai sensi del comma 86 della legge cit.).
7. Non è poi contestato che il ricorrente fosse residente, al momento del trattamento sanitario all'estero, nel Comune di Nocera Contr Terinese (CZ), sicché sussiste la legittimazione passiva dell' resistente, non rilevando eventuali altre azioni giudiziarie promosse, presso altro Tribunale, per il rimborso di cure specialistiche dentistiche sostenute all'estero dai genitori del ricorrente.
8. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, per decidere se l'attore abbia diritto a meno al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero è necessario previamente stabilire se le cure ivi espletate rientrino nei livelli essenziali di assistenza vigenti al tempo del loro espletamento.
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8.1. Orbene, il d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 stabilisce che «Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto» (art. 16, comma 5).
8.1.1. L'allegato 4C al d.P.C.M. cit. (recante i “criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche”) prevede, poi, che l'assistenza odontoiatrica a carico del SSN sia limitata a:
a) programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva
(0-14 anni);
b) assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.
8.1.1.1. L'allegato distingue, poi, due tipologie di vulnerabilità:
- Vulnerabilità sanitaria: condizioni di tipo sanitario che rendono indispensabili o necessarie le cure odontoiatriche;
- Vulnerabilità sociale: condizioni di svantaggio sociale ed economico (correlate di norma al basso reddito e/o a condizioni di marginalità e/o esclusione sociale) che impediscono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli elevati costi presenti nelle strutture private.
8.1.2. Sono invece garantite indistintamente a tutti i cittadini, inclusi quelli che non rientrano nelle categorie di protezione indicate
(tutela in età evolutiva e condizioni di vulnerabilità), essendo erogabili alla “generalità della popolazione”, le seguenti prestazioni:
1. visita odontoiatrica: anche al fine della diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale;
2. trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (con accesso diretto): per il trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, (compresa
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pulpotomia, molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura).
9. Orbene, l'attore non ha neppure dedotto (e men che meno provato) di rientrare in una delle due categorie protette sopra indicate (apparendo, anzi, piuttosto evidente che egli pacificamente non vi rientri).
10. Il ricorrente ha, però, dedotto che il trattamento cui si è sottoposto era indifferibile ed urgente a causa dei dolori acuti di cui soffriva e della impossibilità di ingerire cibo (vi erano delle vecchie otturazioni fratturate con perdita di materiale e vi era stata la penetrazione delle carie dentali fino alla polpa del dente).
10.1. Sotto tale profilo si deve osservare che dalla documentazione medica allegata e, in particolare, dal referto medico
(medical report) in atti, emerge, in effetti, che il ricorrente si presentava con “forte dolore ai denti” (severe tooth pain), “con una vecchia otturazione in amalgama fratturata” (with fractured old amalgam filling), un “restauro fratturato con perdita di materiale”
(fractured restoration with material loss) e che egli non poteva mangiare e dormire a causa del forte dolore (he was unable di to eat end sleep due to severe pain).
Nella diagnosi si dava altresì atto che vi erano carie dentali che erano penetrate nella polpa ed una pulpite in atto (dental caries penetrating into pulp end Pulpitis).
10.2. Non vi è quindi dubbio che l'intervento lenitivo iniziale avesse il carattere dell'urgenza odontostomatologica, essendo il quadro clinico perfettamente coincidente con quello previsto dall'allegato 4C sopra citato.
L'intervento urgente o trattamento di emergenza (emergency treatment) iniziale è infatti consistito nella sedazione del forte dolore dentale (sedation of severe tooth pain) e nella terapia canalare o c.d. devitalizzazione (root canal treatment).
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 1203/2024
Tali interventi erano quelli assolutamente indispensabili per far cessare il dolore e ripristinare una condizione di relativa normalità.
Essi sarebbero stati senz'altro praticati in Italia con accesso diretto alla struttura sanitaria, essendo espressamente previsto dai L.E.A.
(allegato 4C) il “trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto” … compresa “la pulpotomia”.
10.3. Oltre a ciò, il medico ha poi provveduto all'otturazione e ad eseguire un restauro in composito con perno in metallo (obturation and restoration composite filling with metal post). Ha altresì provveduto al trattamento dell'affollamento dentale (treatment of crowding).
Orbene, tali ulteriori interventi, seppur necessari, non rientrano nei L.E.A. garantiti a tutti i cittadini, non essendo connotati dall'urgenza. L'allegato 4C include soltanto il “molaggio di irregolarità smalto-dentinali conseguente a frattura”, ma non sono affatto contemplate le otturazioni e le ricostruzioni dentali né, tantomeno, viene garantito il trattamento dell'affollamento dentale.
10.4. Ne consegue che il rimborso delle spese mediche non può essere integrale, ma deve essere limitato alla sola parte di intervento urgente, con esclusione dell'intervento ricostruttivo successivo.
10.5. Nella fattura non viene però indicato il costo relativo alla sola urgenza, ma quello complessivamente dovuto per l'intero intervento (compreso quello ricostruttivo).
10.6. Si deve quindi accogliere la domanda di rimborso in “misura ridotta” (come espressamente previsto dall'art. 3, comma 5, del d.P.R. n. 224/2017).
Si ritiene di dover stimare il costo dell'intervento di urgenza in misura pari ad 1/3 dell'intera somma chiesta a rimborso (essendo certamente preponderante il costo della parte di intervento Contr ricostruttivo), sicché l' resistente deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 1.184,24.
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11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore della somma risultata effettivamente dovuta per le cause di previdenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per
l'effetto, condanna l Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.184,24 in favore
[...] del ricorrente , oltre interessi legali a Parte_1 decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino al soddisfo effettivo;
- condanna l al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente
, che si liquidano nella somma di € 125,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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