TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2025
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. r.g. 612/2025, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
BACCI ELENA
ricorrente e
elettivamente domiciliato presso Controparte_1
Piazzale A. Moro 7 00185 Roma rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO
ASARO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: art. 700 per altre ragioni
Con ricorso ex 414 c.p.c. nonché istanza cautelare in corso di causa 700 c.p.c. premesso di essere stata inquadrata con il profilo di primo Parte_1
ricercatore II livello professionale a far data del 1° gennaio 2023, ha contestato i requisiti di ammissione alla procedura selettiva interna bandita con provvedimento della Presidente del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito
Parte_
n. 315.62DR del 2023 non avendo potuto partecipare essendo richiesto il profilo di ricercatore di II livello ottenuto entro il 31 dicembre 2022.
In particolare ha sottolineato di: aver acquisito il profilo di I° Ricercatore, II livello professionale, a seguito della partecipazione al bando 315.24PR (del 2020),
Area Strategica “Scienze del patrimonio storico -culturale”, e che il suddetto bando prevedeva che gli effetti giuridici ed economici della selezione decorressero dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria che avveniva in data 20 aprile del
2021; di aver beneficiato, infatti, a seguito della deliberazione del C.D.A. n. 372/2022 dello scorrimento di n. 659 progressioni dal III al II livello professionale e di un contingente massimo di n. 156 progressioni dal II al I livello professionale, con effetti giuridici ed 3 economici a decorrere dal 01.01.2023 ed a valere sulle risorse dell'Ente; che con bando 315.62DR è stata indetta dall'Ente resistente una selezione per soli titoli, ai sensi dell'art.15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione- quadriennio normativo 2002-2005- I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale;
che secondo quanto disposto dall'articolo 2 del già menzionato bando, alla selezione di cui sopra avrebbero potuto partecipare soltanto “i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023 inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022
e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda”; che tale articolo del bando de quo, non solo avrebbe un effetto escludente, ma sarebbe illegittimo perché in contrasto con l'articolo 15 del CCNL di riferimento, rubricato “Opportunità di sviluppo professionale”.
Ha quindi convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via cautelare accordare la tutela cautelare invocata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente ed in via cautelare disapplicare l'art. 2 del Bando (Requisiti di ammissione) e, per
l'effetto, ammettere la ricorrente a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per n. 180 posti di Dirigente di Ricerca e Sperimentazione. Obbligare il CNR a valutare i titoli della ricorrente posseduti sino alla data del 25 luglio 2023. Con condanna alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il NAZIONALE si costituiva eccependo la CP_1 CP_1
carenza di interesse ad agire nonché contestando la sussistenza dei requisiti per ottenere la tutela cautelare e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare non può essere accolta.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire Parte_ sollevata dal per la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva atteso che ciò che lamenta la ricorrente è proprio la circostanza di non aver potuto presentare domanda di partecipazione al Bando 315.62 DR in quanto le modalità di iscrizione richiedevano il possesso del II livello alla data del 31.12.2022.
In pratica il ricorso ha ad oggetto proprio la legittimità della clausola che impediva la partecipazione e ciò integra proprio l'interesse ad agire per far rilevare l'illegittimità stessa.
Quanto all'azione cautelare la stessa è subordinata alla sussistenza di due condizioni: il fumus boni iuris, inteso nel senso della approssimativa verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, ed il periculum in mora, rappresentato dal pericolo che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo possa essere pregiudicato. Entrambi devono sussistere e la mancanza dell'uno impedisce l'accoglimento della domanda cautelare pur in presenza dell'altro.
In particolare, l'art. 700 c.p.c. precisa che il pregiudizio idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza deve essere irreparabile ed imminente.
Ebbene, nel caso in esame, difetta tale requisito.
Parte ricorrente si limita ad affermare su tale requisito “Si chiede che venga ordinato al CNR di ammettere la ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando
315.62 DR prima della pronuncia nel merito atteso che la procedura concorsuale è ancora in itinere e che, la durata della stessa risulta “palesemente incompatibile con
i tempi della giustizia di merito” con l'effetto che il provvedimento d'urgenza in tal sede richiesto costituisce l'unico strumento idoneo alla tutela dei diritti e degli interessi degli aspiranti alla partecipazione alla medesima procedura. Si rappresenta che attualmente i termini scadono il 10 febbraio 2025 per alcuni interessati vincitori di ricorso”.
Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente opinando si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti;
ciò con conseguente ”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
E' evidente, infatti, che un generico interesse ad una rapida tutela dei diritti è una esigenza comune in tutti i procedimenti giudiziari ed in particolare di quelli di lavoro, proprio per questo caratterizzati dalla specialità del rito .
Pur nel comprensibile e condivisibile desiderio della ricorrente di ottenere la facoltà di partecipazione alla procedura, la situazione descritta comporta un disagio che, nell'attesa degli esiti di un giudizio ordinario, non assurge a livelli tali da concretare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, tale da non poter tollerare tempi di attesa di sorta.
Al riguardo si osserva come la stessa sia comunque già conclusa da tempo e sia stata “riaperta” per alcuni soggetti in virtù di provvedimenti giudiziali favorevoli cosa che potrà verificarsi anche per la ricorrente ove ottenga la tutela nel merito sede ben più opportuna per la valutazione della propria posizione giuridica.
Nella verifica del periculum in mora, come è noto, il giudice deve attuare una verifica rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”, in quest'ottica solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento che spesso anticipa la futura decisione produce, in ogni caso, effetti incidenti in maniera più o meno rilevante sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.
Peraltro nella materia lavoristica è già previsto un rito ordinario particolarmente snello a tutela di situazioni soggettive delicate del lavoratore stesso tanto che l'udienza del merito è fissata in data 8 aprile 2025, non è stata nemmeno ben chiarita la data di pensionamento della ricorrente indicata come “prossima” e, allo stato, non è stata indetta una nuova procedura successiva a quella a cui la stessa vorrebbe partecipare.
Ove le deduzioni del ricorrente, quindi, non evidenzino un pregiudizio imminente ed irreparabile cui lo stesso sarebbe esposto nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, non può ritenersi integrato il requisito del periculum.
L'insussistenza del requisito del periculum esonera il giudicante dall'esame del fumus.
La domanda cautelare va quindi rigettata e le spese di lite sono rimesse al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla sola domanda di urgenza in corso di causa:
1) rigetta la domanda cautelare;
2) rimette all'esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese di lite;
Si comunichi.
Tivoli, il 7.03.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. r.g. 612/2025, pendente tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
BACCI ELENA
ricorrente e
elettivamente domiciliato presso Controparte_1
Piazzale A. Moro 7 00185 Roma rappresentato e difeso dall'avv. MASSIMO
ASARO giusta procura in atti resistente
OGGETTO: art. 700 per altre ragioni
Con ricorso ex 414 c.p.c. nonché istanza cautelare in corso di causa 700 c.p.c. premesso di essere stata inquadrata con il profilo di primo Parte_1
ricercatore II livello professionale a far data del 1° gennaio 2023, ha contestato i requisiti di ammissione alla procedura selettiva interna bandita con provvedimento della Presidente del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (di seguito
Parte_
n. 315.62DR del 2023 non avendo potuto partecipare essendo richiesto il profilo di ricercatore di II livello ottenuto entro il 31 dicembre 2022.
In particolare ha sottolineato di: aver acquisito il profilo di I° Ricercatore, II livello professionale, a seguito della partecipazione al bando 315.24PR (del 2020),
Area Strategica “Scienze del patrimonio storico -culturale”, e che il suddetto bando prevedeva che gli effetti giuridici ed economici della selezione decorressero dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria che avveniva in data 20 aprile del
2021; di aver beneficiato, infatti, a seguito della deliberazione del C.D.A. n. 372/2022 dello scorrimento di n. 659 progressioni dal III al II livello professionale e di un contingente massimo di n. 156 progressioni dal II al I livello professionale, con effetti giuridici ed 3 economici a decorrere dal 01.01.2023 ed a valere sulle risorse dell'Ente; che con bando 315.62DR è stata indetta dall'Ente resistente una selezione per soli titoli, ai sensi dell'art.15, comma 6, del CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione- quadriennio normativo 2002-2005- I biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessive n. 180 posizioni di Dirigente di Ricerca, I livello professionale;
che secondo quanto disposto dall'articolo 2 del già menzionato bando, alla selezione di cui sopra avrebbero potuto partecipare soltanto “i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2023 inquadrati nel profilo professionale di Primo Ricercatore II livello alla data del 31 dicembre 2022
e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda”; che tale articolo del bando de quo, non solo avrebbe un effetto escludente, ma sarebbe illegittimo perché in contrasto con l'articolo 15 del CCNL di riferimento, rubricato “Opportunità di sviluppo professionale”.
Ha quindi convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via cautelare accordare la tutela cautelare invocata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente ed in via cautelare disapplicare l'art. 2 del Bando (Requisiti di ammissione) e, per
l'effetto, ammettere la ricorrente a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per n. 180 posti di Dirigente di Ricerca e Sperimentazione. Obbligare il CNR a valutare i titoli della ricorrente posseduti sino alla data del 25 luglio 2023. Con condanna alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il NAZIONALE si costituiva eccependo la CP_1 CP_1
carenza di interesse ad agire nonché contestando la sussistenza dei requisiti per ottenere la tutela cautelare e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare non può essere accolta.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse ad agire Parte_ sollevata dal per la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva atteso che ciò che lamenta la ricorrente è proprio la circostanza di non aver potuto presentare domanda di partecipazione al Bando 315.62 DR in quanto le modalità di iscrizione richiedevano il possesso del II livello alla data del 31.12.2022.
In pratica il ricorso ha ad oggetto proprio la legittimità della clausola che impediva la partecipazione e ciò integra proprio l'interesse ad agire per far rilevare l'illegittimità stessa.
Quanto all'azione cautelare la stessa è subordinata alla sussistenza di due condizioni: il fumus boni iuris, inteso nel senso della approssimativa verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, ed il periculum in mora, rappresentato dal pericolo che, nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo possa essere pregiudicato. Entrambi devono sussistere e la mancanza dell'uno impedisce l'accoglimento della domanda cautelare pur in presenza dell'altro.
In particolare, l'art. 700 c.p.c. precisa che il pregiudizio idoneo a giustificare l'adozione di un provvedimento d'urgenza deve essere irreparabile ed imminente.
Ebbene, nel caso in esame, difetta tale requisito.
Parte ricorrente si limita ad affermare su tale requisito “Si chiede che venga ordinato al CNR di ammettere la ricorrente alla procedura selettiva di cui al Bando
315.62 DR prima della pronuncia nel merito atteso che la procedura concorsuale è ancora in itinere e che, la durata della stessa risulta “palesemente incompatibile con
i tempi della giustizia di merito” con l'effetto che il provvedimento d'urgenza in tal sede richiesto costituisce l'unico strumento idoneo alla tutela dei diritti e degli interessi degli aspiranti alla partecipazione alla medesima procedura. Si rappresenta che attualmente i termini scadono il 10 febbraio 2025 per alcuni interessati vincitori di ricorso”.
Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.
Diversamente opinando si addiverrebbe ad un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti;
ciò con conseguente ”normalizzazione” del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) abbisognevoli di una tutela offerta attraverso una corsia preferenziale ad hoc prevista.
E' evidente, infatti, che un generico interesse ad una rapida tutela dei diritti è una esigenza comune in tutti i procedimenti giudiziari ed in particolare di quelli di lavoro, proprio per questo caratterizzati dalla specialità del rito .
Pur nel comprensibile e condivisibile desiderio della ricorrente di ottenere la facoltà di partecipazione alla procedura, la situazione descritta comporta un disagio che, nell'attesa degli esiti di un giudizio ordinario, non assurge a livelli tali da concretare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, tale da non poter tollerare tempi di attesa di sorta.
Al riguardo si osserva come la stessa sia comunque già conclusa da tempo e sia stata “riaperta” per alcuni soggetti in virtù di provvedimenti giudiziali favorevoli cosa che potrà verificarsi anche per la ricorrente ove ottenga la tutela nel merito sede ben più opportuna per la valutazione della propria posizione giuridica.
Nella verifica del periculum in mora, come è noto, il giudice deve attuare una verifica rigorosa dovendosi rifuggire dalle tradizionali “clausole di stile”, in quest'ottica solo la presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento che spesso anticipa la futura decisione produce, in ogni caso, effetti incidenti in maniera più o meno rilevante sulla situazione giuridica di entrambe le parti e, nella specie, della parte resistente.
Peraltro nella materia lavoristica è già previsto un rito ordinario particolarmente snello a tutela di situazioni soggettive delicate del lavoratore stesso tanto che l'udienza del merito è fissata in data 8 aprile 2025, non è stata nemmeno ben chiarita la data di pensionamento della ricorrente indicata come “prossima” e, allo stato, non è stata indetta una nuova procedura successiva a quella a cui la stessa vorrebbe partecipare.
Ove le deduzioni del ricorrente, quindi, non evidenzino un pregiudizio imminente ed irreparabile cui lo stesso sarebbe esposto nelle more dello svolgimento del giudizio ordinario, non può ritenersi integrato il requisito del periculum.
L'insussistenza del requisito del periculum esonera il giudicante dall'esame del fumus.
La domanda cautelare va quindi rigettata e le spese di lite sono rimesse al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla sola domanda di urgenza in corso di causa:
1) rigetta la domanda cautelare;
2) rimette all'esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese di lite;
Si comunichi.
Tivoli, il 7.03.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti