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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 847/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Bernabè CP_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha svolto presso la società resistente attività di addetto alla pressofusione e allo stampaggio di alluminio dal giugno 1997 al 31.1.2024, data del licenziamento intimatogli per giusta causa;
- egli agisce in giudizio chiedendo in via principale la condanna della società alla propria reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data di licenziamento a quella della reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, indicata nell'importo di euro 2.225,31. Con rivalutazione e interessi, calcolati anche ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. per il periodo successivo alla domanda giudiziale, e vittoria di spese di lite;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- il licenziamento trae origine da una lettera di contestazione datata 4.12.2023, in cui è stato addebitato al ricorrente:
a) di aver “nuovamente introdotto delle bottiglie di vino all'interno dell'azienda, contravvenendo a una precisa regola aziendale e di contratto” che vietano tale comportamento nonché “i precedenti e ripetuti richiami”;
b) aver consumato il predetto vino, ragion per cui il responsabile di reparto lo avrebbe allontanato dall'azienda al fine di evitare “potenziali eventi infortunistici”, essendo la condotta potenzialmente pregiudizievole per il lavoratore ed i suoi colleghi;
c) la recidiva rispetto alle “infrazioni che hanno comportato l'applicazione dei sottospecificati provvedimenti disciplinari”:
I. 1 ora di multa relativamente alla contestazione del 7.10.2019
II. 3 giornate di sospensione relativamente alla contestazione del 26.3.2021;
III. 3 giornate di sospensione relativamente alla contestazione del 5.8.2022;
IV. Ammonizione scritta relativamente alla contestazione del 17.4.2023;
- il ricorrente contesta in primo luogo la tardività nell'irrogazione del recesso invocando il dettato di cui all'art. 8 CCNL Metalmeccanica Industria applicato al rapporto. La norma contrattuale recita: “Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte”;
pagina 2 di 7 - in particolare, egli evidenzia che la lettera di contestazione del 4.12.2023 è stata spedita via raccomandata e che il tentativo di consegna all'indirizzo del ricorrente avvenuto il
7.12.2023 non è andato a buon fine, ragion per cui è stato lasciato in cassetta del ricorrente l'avviso della disponibilità della missiva per il ritiro presso l'ufficio postale competente a partire dal giorno 12.12.2023.
Considerato che
il termine per le giustificazioni è di 5 giorni, e che la contestazione disciplinare è stata resa conoscibile al ricorrente in data 12.12.2023 o addirittura il giorno 7.12.202023 (giorno della tentata consegna presso la residenza del lavoratore e di rilascio del relativo avviso di giacenza), egli sostiene che la scadenza del termine per le giustificazioni si sarebbe verificata al più tardi in data 17/12/2023, con la conseguenza che il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere emesso entro i successivi 6 giorni, e pertanto entro il 23/12/2023;
- la lettera di licenziamento, invece, è stata spedita solo il 31/1/2024, dopo un tentativo non andato a buon fine di consegna a mani, e il licenziamento sarebbe pertanto tardivamente intimato;
- tale impostazione non può essere condivisa;
- risulta in proposito assorbente quanto affermato proprio dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 5484/2024 prodotta da parte ricorrente a proposito della fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni: “si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva realizzato sia con la previsione di un termine finale sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento; pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega il ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni […] ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia
e dei principi di buona fede e correttezza”;
- con tali condivisibili considerazioni la Corte chiarisce insomma che l'operatività della norma sostanziale in esame è correlata, in un'ottica di “arricchimento delle garanzie di difesa”, all'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di rendere le giustificazioni in seguito alla contestazione disciplinare. In presenza di giustificazioni, infatti, l'inutile scadenza del termine fissato dalla previsione contrattuale viene considerata accettazione pagina 3 di 7 delle difese del lavoratore;
- che d'altra parte la previsione in esame contempli una fictio juris è affermato dallo stesso ricorrente;
l'oggetto di tale fictio è proprio l'accettazione, presunta per effetto dell'inutile decorso del termine contrattualmente, delle giustificazioni rese dell'incolpato;
- ne deriva che qualora, come nel caso di specie, il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di rendere le giustificazioni, nulla può presumersi accettato, sicché l'inutile decorso del termine in questione non può attivare la fictio juris, mancando uno dei suoi presupposti costitutivi;
- il ricorrente contesta in secondo luogo l'insussistenza del fatto contestato relativo all'episodio del 1.12.2023, negando innanzitutto il verificarsi del fatto nella sua materialità, e quindi di aver mai introdotto delle bottiglie di vino all'interno dell'azienda né il giorno contestato né in altra occasione, nonché di aver consumato in quel giorno la bevanda alcolica (pag. 13 ricorso);
- anche tale difesa va respinta. Al di là del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero (secondo cui si sarebbe trattato di birra, ma pur sempre di bevanda alcolica), il fatto contestato deve ritenersi provato alla luce dei numerosi richiami scritti prodotti in atti dalla società resistente e sottoscritti dal dipendente (docc.
10, 12, 13, 14 res.) e non specificamente contestati, quanto ai precedenti, nonché delle foto non specificamente contestate allegate alla memoria e soprattutto delle dichiarazioni del teste nel corso dell'istruttoria orale, che ha riferito: “Confermo che il 1.12.23 Tes_1
il ricorrente ha introdotto una bottiglia di vino in azienda. Quel giorno ero in reparto, sono stato chiamato da , e quando sono arrivato in mensa ho visto che il Tes_2
ricorrente aveva una bottiglia in mano e un bicchiere. Stava bevendo. Era una bottiglia di vino, dall'etichetta” (verbale udienza del 24.1.2025). Il teste ha poi confermato Parte_2
che la condotta addebitata non è stata la prima, ma l'ultima di una lunga serie;
- il ricorrente contesta inoltre la sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta, rilevando che in occasione di compleanni e ricorrenze, e comunque il venerdì sera al termine del turno di lavoro, fosse prassi aziendale quella di fermarsi per un brindisi/aperitivo con bevande portate dai dipendenti o addirittura dai titolari;
- la circostanza, tuttavia, non è stata dimostrata, anche in ragione del fatto che il lavoratore non ha introdotto alcun testimone nell'istruttoria orale, e non è comunque nemmeno pagina 4 di 7 allegato che nella pausa pranzo in questione si stesse festeggiando alcunchè;
- passando ad esaminare il profilo della gravità del fatto, il ricorrente contesta che l'episodio fosse fonte di potenziale pregiudizio per la sicurezza personale propria o dei colleghi, dal momento che nella giornata del 1.12.2024 il turno di lavoro era quasi terminato senza alcun inconveniente o richiamo;
- egli lamenta inoltre l'insussistenza dei fatti contestati e l'irrilevanza disciplinare rispetto alle infrazioni richiamate nella lettera di licenziamento quali recidive;
- ebbene, come rilevato dal lavoratore, dei primi due precedenti non può effettivamente essere tenuto conto ai fini della recidiva, in ragione del decorso, all'epoca della contestazione disciplinare che ha preceduto il recesso, di due anni dalla comminazione dei provvedimenti disciplinari (v. art. 8 CCNL);
- la sanzione del 5.10.2022, inoltre, appare effettivamente tardiva, in ragione della fictio i cui all'art. 8 CCNL di cui già si è trattato, essendo in tal caso intervenute le giustificazioni del lavoratore in data 24.9.2022;
- ciò che tuttavia conta ai fini della decisione sulla gravità del fatto e sulla proporzione della sanzione è che da un lato è pacifico che la società avesse in più modi chiarito ai dipendenti il divieto di introdurre e consumare alcol (senza alcun discrimine rispetto ai quantitativi) all'interno dei locali aziendali, e ciò appare del tutto ragionevole al di là delle peculiarità del processo produttivo del processo produttivo, e dall'altro che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il comportamento del lavoratore non è stato tollerato;
- sebbene la datrice di lavoro abbia dimostrato per alcuni anni una certa magnanimità nella stigmatizzazione della condotta del dipendente, talvolta decidendo di procedere nei confronti del lavoratore con un mero richiamo scritta anziché avviare una vera procedura disciplinare a fronte del ripetersi del medesimo episodio, non può dirsi che sia stato accettato, nemmeno malvolentieri, che il ricorrente consumasse abitualmente birra o altri alcolici in luogo dell'acqua, come egli vorrebbe far credere valorizzando anche le giustificazioni da lui rese alla contestazione del 26.3.2021, con le quali egli ha confessato
“se bevo acqua mi viene mal di pancia e mal di testa” - doc. 17 res. -;
- considerando in particolare che per ben due volte nei due mesi precedenti l'episodio oggetto dell'ultima contestazione disciplinare (e precisamente il 22.9.2023 ed il pagina 5 di 7 18.10.2023) il ricorrente è stato destinatario di un richiamo scritto avente ad oggetto l'uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro (docc. 12 e 13 res.), e che ciononostante egli, noncurante, è stato sorpreso anche in data 1.12.2023 a bere vino in orario di lavoro, a prescindere dal fatto che nel caso concreto si sia realizzato un reale pericolo di infortunio per lui o per altro dipendente a causa di ciò, e che egli fosse o meno alterato per l'effetto dell'alcol (circostanza nemmeno contestata nella lettera di addebito) appare evidente che egli abbia dimostrato noncuranza o addirittura disprezzo verso le prescrizioni del datore di lavoro, che sin dal primo momento in cui ha scoperto l'abitudine del ricorrente non ha mancato di prendere posizione specifica sul punto;
- è infatti rimasto indimostrato che prima del 2019 - anno in cui sono pacificamente iniziate le contestazioni in questo senso - la società fosse a conoscenza dell'abitudine del ricorrente al consumo di alcool in azienda. Appare d'altra parte inspiegabile, in assenza quantomeno di una qualche ipotetica ricostruzione, che dal 1997 al 2019 il rapporto di lavoro si sia svolto senza alcun rilievo mosso dalla datrice alla prassi asseritamente da sempre adottata dal lavoratore, salvo un repentino cambio di passo allorché “a partire dal
2019 […] la convenuta iniziava a riprendere disciplinarmente il ricorrente combinando una serie di sanzioni disciplinari per fatti insussistenti o disciplinarmente irrilevanti”, in quanto da sempre tenuti dal ricorrente e mai ripresi (pag. 3 punto 6) ricorso);
- per queste assorbenti considerazioni non possono dirsi violati - da parte della società - i principi di buona fede e correttezza, non potendosi affermare, in ragione dei dati oggettivi riscontrabili dalla documentazione allegata alla memoria e sopra riassunta, che vi sia stata alcuna implicita rinuncia ad esercitare il potere di recesso con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, e cioè l'introduzione e la consumazione di alcol in azienda;
- la gravità del fatto contestato con la lettera dell'1.12.2023 non risiede, infatti, né nella pericolosità della condotta in sé per la sicurezza delle persone nella circostanza concreta, né solo nell'esistenza di validi precedenti disciplinari, ma nella sistematica indifferenza ai ragionevoli precetti datoriali - confermata dai fatti provati e valorizzabili nella valutazione della gravità della condotta - , che la resistente ha legittimamente ritenuto non più tollerabile;
- il ricorso va pertanto respinto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
pagina 6 di 7 - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 28/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 847/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Bernabè CP_1
resistente
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha svolto presso la società resistente attività di addetto alla pressofusione e allo stampaggio di alluminio dal giugno 1997 al 31.1.2024, data del licenziamento intimatogli per giusta causa;
- egli agisce in giudizio chiedendo in via principale la condanna della società alla propria reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria dalla data di licenziamento a quella della reintegra e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, indicata nell'importo di euro 2.225,31. Con rivalutazione e interessi, calcolati anche ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. per il periodo successivo alla domanda giudiziale, e vittoria di spese di lite;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;
rilevato che:
- il licenziamento trae origine da una lettera di contestazione datata 4.12.2023, in cui è stato addebitato al ricorrente:
a) di aver “nuovamente introdotto delle bottiglie di vino all'interno dell'azienda, contravvenendo a una precisa regola aziendale e di contratto” che vietano tale comportamento nonché “i precedenti e ripetuti richiami”;
b) aver consumato il predetto vino, ragion per cui il responsabile di reparto lo avrebbe allontanato dall'azienda al fine di evitare “potenziali eventi infortunistici”, essendo la condotta potenzialmente pregiudizievole per il lavoratore ed i suoi colleghi;
c) la recidiva rispetto alle “infrazioni che hanno comportato l'applicazione dei sottospecificati provvedimenti disciplinari”:
I. 1 ora di multa relativamente alla contestazione del 7.10.2019
II. 3 giornate di sospensione relativamente alla contestazione del 26.3.2021;
III. 3 giornate di sospensione relativamente alla contestazione del 5.8.2022;
IV. Ammonizione scritta relativamente alla contestazione del 17.4.2023;
- il ricorrente contesta in primo luogo la tardività nell'irrogazione del recesso invocando il dettato di cui all'art. 8 CCNL Metalmeccanica Industria applicato al rapporto. La norma contrattuale recita: “Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte”;
pagina 2 di 7 - in particolare, egli evidenzia che la lettera di contestazione del 4.12.2023 è stata spedita via raccomandata e che il tentativo di consegna all'indirizzo del ricorrente avvenuto il
7.12.2023 non è andato a buon fine, ragion per cui è stato lasciato in cassetta del ricorrente l'avviso della disponibilità della missiva per il ritiro presso l'ufficio postale competente a partire dal giorno 12.12.2023.
Considerato che
il termine per le giustificazioni è di 5 giorni, e che la contestazione disciplinare è stata resa conoscibile al ricorrente in data 12.12.2023 o addirittura il giorno 7.12.202023 (giorno della tentata consegna presso la residenza del lavoratore e di rilascio del relativo avviso di giacenza), egli sostiene che la scadenza del termine per le giustificazioni si sarebbe verificata al più tardi in data 17/12/2023, con la conseguenza che il provvedimento disciplinare avrebbe dovuto essere emesso entro i successivi 6 giorni, e pertanto entro il 23/12/2023;
- la lettera di licenziamento, invece, è stata spedita solo il 31/1/2024, dopo un tentativo non andato a buon fine di consegna a mani, e il licenziamento sarebbe pertanto tardivamente intimato;
- tale impostazione non può essere condivisa;
- risulta in proposito assorbente quanto affermato proprio dalla pronuncia della Suprema
Corte n. 5484/2024 prodotta da parte ricorrente a proposito della fictio dell'intervenuta accettazione delle giustificazioni: “si tratta di un arricchimento delle garanzie di difesa dell'incolpato da parte della contrattazione collettiva realizzato sia con la previsione di un termine finale sia con l'attribuzione di un determinato significato al comportamento del datore di lavoro nei confronti del lavoratore avvalsosi della facoltà e dei mezzi di difesa apprestatigli dall'ordinamento; pertanto, la norma contrattuale, nel momento in cui ricollega il ritardo la conseguenza di un'accettazione delle giustificazioni […] ha rango di norma sostanziale che regola il corretto esercizio del potere di recesso datoriale, e prefigura come accolte le giustificazioni, sulla scorta della previsione pattizia
e dei principi di buona fede e correttezza”;
- con tali condivisibili considerazioni la Corte chiarisce insomma che l'operatività della norma sostanziale in esame è correlata, in un'ottica di “arricchimento delle garanzie di difesa”, all'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di rendere le giustificazioni in seguito alla contestazione disciplinare. In presenza di giustificazioni, infatti, l'inutile scadenza del termine fissato dalla previsione contrattuale viene considerata accettazione pagina 3 di 7 delle difese del lavoratore;
- che d'altra parte la previsione in esame contempli una fictio juris è affermato dallo stesso ricorrente;
l'oggetto di tale fictio è proprio l'accettazione, presunta per effetto dell'inutile decorso del termine contrattualmente, delle giustificazioni rese dell'incolpato;
- ne deriva che qualora, come nel caso di specie, il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di rendere le giustificazioni, nulla può presumersi accettato, sicché l'inutile decorso del termine in questione non può attivare la fictio juris, mancando uno dei suoi presupposti costitutivi;
- il ricorrente contesta in secondo luogo l'insussistenza del fatto contestato relativo all'episodio del 1.12.2023, negando innanzitutto il verificarsi del fatto nella sua materialità, e quindi di aver mai introdotto delle bottiglie di vino all'interno dell'azienda né il giorno contestato né in altra occasione, nonché di aver consumato in quel giorno la bevanda alcolica (pag. 13 ricorso);
- anche tale difesa va respinta. Al di là del contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero (secondo cui si sarebbe trattato di birra, ma pur sempre di bevanda alcolica), il fatto contestato deve ritenersi provato alla luce dei numerosi richiami scritti prodotti in atti dalla società resistente e sottoscritti dal dipendente (docc.
10, 12, 13, 14 res.) e non specificamente contestati, quanto ai precedenti, nonché delle foto non specificamente contestate allegate alla memoria e soprattutto delle dichiarazioni del teste nel corso dell'istruttoria orale, che ha riferito: “Confermo che il 1.12.23 Tes_1
il ricorrente ha introdotto una bottiglia di vino in azienda. Quel giorno ero in reparto, sono stato chiamato da , e quando sono arrivato in mensa ho visto che il Tes_2
ricorrente aveva una bottiglia in mano e un bicchiere. Stava bevendo. Era una bottiglia di vino, dall'etichetta” (verbale udienza del 24.1.2025). Il teste ha poi confermato Parte_2
che la condotta addebitata non è stata la prima, ma l'ultima di una lunga serie;
- il ricorrente contesta inoltre la sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta, rilevando che in occasione di compleanni e ricorrenze, e comunque il venerdì sera al termine del turno di lavoro, fosse prassi aziendale quella di fermarsi per un brindisi/aperitivo con bevande portate dai dipendenti o addirittura dai titolari;
- la circostanza, tuttavia, non è stata dimostrata, anche in ragione del fatto che il lavoratore non ha introdotto alcun testimone nell'istruttoria orale, e non è comunque nemmeno pagina 4 di 7 allegato che nella pausa pranzo in questione si stesse festeggiando alcunchè;
- passando ad esaminare il profilo della gravità del fatto, il ricorrente contesta che l'episodio fosse fonte di potenziale pregiudizio per la sicurezza personale propria o dei colleghi, dal momento che nella giornata del 1.12.2024 il turno di lavoro era quasi terminato senza alcun inconveniente o richiamo;
- egli lamenta inoltre l'insussistenza dei fatti contestati e l'irrilevanza disciplinare rispetto alle infrazioni richiamate nella lettera di licenziamento quali recidive;
- ebbene, come rilevato dal lavoratore, dei primi due precedenti non può effettivamente essere tenuto conto ai fini della recidiva, in ragione del decorso, all'epoca della contestazione disciplinare che ha preceduto il recesso, di due anni dalla comminazione dei provvedimenti disciplinari (v. art. 8 CCNL);
- la sanzione del 5.10.2022, inoltre, appare effettivamente tardiva, in ragione della fictio i cui all'art. 8 CCNL di cui già si è trattato, essendo in tal caso intervenute le giustificazioni del lavoratore in data 24.9.2022;
- ciò che tuttavia conta ai fini della decisione sulla gravità del fatto e sulla proporzione della sanzione è che da un lato è pacifico che la società avesse in più modi chiarito ai dipendenti il divieto di introdurre e consumare alcol (senza alcun discrimine rispetto ai quantitativi) all'interno dei locali aziendali, e ciò appare del tutto ragionevole al di là delle peculiarità del processo produttivo del processo produttivo, e dall'altro che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il comportamento del lavoratore non è stato tollerato;
- sebbene la datrice di lavoro abbia dimostrato per alcuni anni una certa magnanimità nella stigmatizzazione della condotta del dipendente, talvolta decidendo di procedere nei confronti del lavoratore con un mero richiamo scritta anziché avviare una vera procedura disciplinare a fronte del ripetersi del medesimo episodio, non può dirsi che sia stato accettato, nemmeno malvolentieri, che il ricorrente consumasse abitualmente birra o altri alcolici in luogo dell'acqua, come egli vorrebbe far credere valorizzando anche le giustificazioni da lui rese alla contestazione del 26.3.2021, con le quali egli ha confessato
“se bevo acqua mi viene mal di pancia e mal di testa” - doc. 17 res. -;
- considerando in particolare che per ben due volte nei due mesi precedenti l'episodio oggetto dell'ultima contestazione disciplinare (e precisamente il 22.9.2023 ed il pagina 5 di 7 18.10.2023) il ricorrente è stato destinatario di un richiamo scritto avente ad oggetto l'uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro (docc. 12 e 13 res.), e che ciononostante egli, noncurante, è stato sorpreso anche in data 1.12.2023 a bere vino in orario di lavoro, a prescindere dal fatto che nel caso concreto si sia realizzato un reale pericolo di infortunio per lui o per altro dipendente a causa di ciò, e che egli fosse o meno alterato per l'effetto dell'alcol (circostanza nemmeno contestata nella lettera di addebito) appare evidente che egli abbia dimostrato noncuranza o addirittura disprezzo verso le prescrizioni del datore di lavoro, che sin dal primo momento in cui ha scoperto l'abitudine del ricorrente non ha mancato di prendere posizione specifica sul punto;
- è infatti rimasto indimostrato che prima del 2019 - anno in cui sono pacificamente iniziate le contestazioni in questo senso - la società fosse a conoscenza dell'abitudine del ricorrente al consumo di alcool in azienda. Appare d'altra parte inspiegabile, in assenza quantomeno di una qualche ipotetica ricostruzione, che dal 1997 al 2019 il rapporto di lavoro si sia svolto senza alcun rilievo mosso dalla datrice alla prassi asseritamente da sempre adottata dal lavoratore, salvo un repentino cambio di passo allorché “a partire dal
2019 […] la convenuta iniziava a riprendere disciplinarmente il ricorrente combinando una serie di sanzioni disciplinari per fatti insussistenti o disciplinarmente irrilevanti”, in quanto da sempre tenuti dal ricorrente e mai ripresi (pag. 3 punto 6) ricorso);
- per queste assorbenti considerazioni non possono dirsi violati - da parte della società - i principi di buona fede e correttezza, non potendosi affermare, in ragione dei dati oggettivi riscontrabili dalla documentazione allegata alla memoria e sopra riassunta, che vi sia stata alcuna implicita rinuncia ad esercitare il potere di recesso con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, e cioè l'introduzione e la consumazione di alcol in azienda;
- la gravità del fatto contestato con la lettera dell'1.12.2023 non risiede, infatti, né nella pericolosità della condotta in sé per la sicurezza delle persone nella circostanza concreta, né solo nell'esistenza di validi precedenti disciplinari, ma nella sistematica indifferenza ai ragionevoli precetti datoriali - confermata dai fatti provati e valorizzabili nella valutazione della gravità della condotta - , che la resistente ha legittimamente ritenuto non più tollerabile;
- il ricorso va pertanto respinto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
pagina 6 di 7 - le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 28/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7