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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 392/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
(difeso dall'avv. Claudio Fiori) a mezzo ricorso depositato il 23/4/2025
contro partita IVA – c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Monteriggioni, via Uopini, n . 1, C.F._2
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 2, letterali):
“accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla parte datoriale sulle buste paga indicate in narrativa, condannare la medesima al pagamento dell'importo di euro 5.950,00; - accertato il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese ottobre 2024 condannare la parte datoriale al pagamento dell'importo di euro 1.525,05; - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare la parte datoriale al pagamento del compenso professionale, inoltre, oneri accessori del presente giudizio”.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
1 *
All'udienza 31/10/2025 nella causa n. 392/2025 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Claudio Fiori. Parte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Verificata la regolarità del contraddittorio il giudice ne dichiara la contumacia.
Il giudice sente il ricorrente personalmente, che si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttoria.
In ordine alla pretesa del lavoratore relativa al mese di ottobre 2024, a fronte di 130 ore di lavoro prestate, per le quali afferma non essere stata corrisposta alcuna retribuzione, il lavoratore personalmente e il suo procuratore formulano parziale rinuncia agli atti.
Il giudice, alle ore 11:00, invita parte ricorrente alla discussione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 con la qualifica di operaio livello comune alle dipendenze della ditta individuale presso la struttura agrituristica Controparte_1 denominata “Il Sambuco”, dal 26/02/2022 al 31/01/2023, dal 6/04/2023 al 31/12/2023 e dal 1/03/2024 al 31/12/2024 in forza di tre successivi contratti a tempo determinato (produzione sub 1-3 ric.).
Il lavoratore afferma che nel corso del rapporto si è visto numerose volte decurtare indebitamente dal proprio stipendio
“trattenute per acconto” per il complessivo importo di euro € 5.950,00.
2 Come si ricava dalle buste paga prodotte sono state operate trattenute di € 200,00 euro ciascuna nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre novembre e dicembre del 2022, di € 250,00 ciascuna nei mesi di gennaio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 nonché nei mesi da maggio a settembre, novembre e dicembre del 2024 e di € 500,00 euro ciascuna nei mesi di aprile e maggio 2023. Inoltre, afferma il lavoratore, nel mese di ottobre 2024, a fronte delle 130 ore di lavoro prestate, non è stato corrisposto alcun salario (oggetto, peraltro, di parziale rinuncia agli atti).
Né è stato corrisposto il TFR per nessuno dei tre periodi lavorativi (peraltro non oggetto della domanda).
Il credito vantato dal ricorrente, in ragione di quanto sopra, ammonta pertanto ad euro 5.950,00 per le indebite trattenute ed euro 1.525,05 per il salario del mese di ottobre 2024 (quest'ultima posta oggetto di rinuncia agli atti).
Con nota inviata a mezzo pec in data 1/4/2025 (doc. 4 ric.) il lavoratore ha diffidato il datore a provvedere al pagamento delle somme dovute per le illegittime trattenute e per il mancato pagamento del salario del mese ottobre 2024 assegnando giorni 8 per provvedervi. Il termine assegnato è inutilmente scaduto.
La domanda – sulla base della ripartizione tra le parti del rapporto dell'onere della prova tra fatto costitutivo e fatto estintivo
- è fondata, nei suoi profili giuridici e di fatto.
La domanda della parte ricorrente merita pertanto integrale accoglimento.
La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla parte datoriale convenuta, contumace, sulle buste paga Controparte_1 indicate in narrativa del ricorso e sopra in motivazione, condanna il
3 medesimo al pagamento in favore del lavoratore ricorrente,
di € 5.950,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, ex artt. 420, 150 att cpc. Si dà atto che in ordine alla pretesa del lavoratore relativa al mese di ottobre 2024, a fronte di 130 ore di lavoro prestate, per le quali afferma non essere stata corrisposta alcuna retribuzione, il lavoratore personalmente e il suo procuratore hanno formulato parziale rinuncia agli atti. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 3.994,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio fase introduttiva, minimo per trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge
Siena, 31/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
4
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 392/2025 rgl
Svolgimento del processo.
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
(difeso dall'avv. Claudio Fiori) a mezzo ricorso depositato il 23/4/2025
contro partita IVA – c.f. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede a Monteriggioni, via Uopini, n . 1, C.F._2
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 2, letterali):
“accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla parte datoriale sulle buste paga indicate in narrativa, condannare la medesima al pagamento dell'importo di euro 5.950,00; - accertato il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese ottobre 2024 condannare la parte datoriale al pagamento dell'importo di euro 1.525,05; - Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. - condannare la parte datoriale al pagamento del compenso professionale, inoltre, oneri accessori del presente giudizio”.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
1 *
All'udienza 31/10/2025 nella causa n. 392/2025 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Claudio Fiori. Parte_1
Nessuno compare per Controparte_1
Verificata la regolarità del contraddittorio il giudice ne dichiara la contumacia.
Il giudice sente il ricorrente personalmente, che si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttoria.
In ordine alla pretesa del lavoratore relativa al mese di ottobre 2024, a fronte di 130 ore di lavoro prestate, per le quali afferma non essere stata corrisposta alcuna retribuzione, il lavoratore personalmente e il suo procuratore formulano parziale rinuncia agli atti.
Il giudice, alle ore 11:00, invita parte ricorrente alla discussione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 con la qualifica di operaio livello comune alle dipendenze della ditta individuale presso la struttura agrituristica Controparte_1 denominata “Il Sambuco”, dal 26/02/2022 al 31/01/2023, dal 6/04/2023 al 31/12/2023 e dal 1/03/2024 al 31/12/2024 in forza di tre successivi contratti a tempo determinato (produzione sub 1-3 ric.).
Il lavoratore afferma che nel corso del rapporto si è visto numerose volte decurtare indebitamente dal proprio stipendio
“trattenute per acconto” per il complessivo importo di euro € 5.950,00.
2 Come si ricava dalle buste paga prodotte sono state operate trattenute di € 200,00 euro ciascuna nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre novembre e dicembre del 2022, di € 250,00 ciascuna nei mesi di gennaio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 nonché nei mesi da maggio a settembre, novembre e dicembre del 2024 e di € 500,00 euro ciascuna nei mesi di aprile e maggio 2023. Inoltre, afferma il lavoratore, nel mese di ottobre 2024, a fronte delle 130 ore di lavoro prestate, non è stato corrisposto alcun salario (oggetto, peraltro, di parziale rinuncia agli atti).
Né è stato corrisposto il TFR per nessuno dei tre periodi lavorativi (peraltro non oggetto della domanda).
Il credito vantato dal ricorrente, in ragione di quanto sopra, ammonta pertanto ad euro 5.950,00 per le indebite trattenute ed euro 1.525,05 per il salario del mese di ottobre 2024 (quest'ultima posta oggetto di rinuncia agli atti).
Con nota inviata a mezzo pec in data 1/4/2025 (doc. 4 ric.) il lavoratore ha diffidato il datore a provvedere al pagamento delle somme dovute per le illegittime trattenute e per il mancato pagamento del salario del mese ottobre 2024 assegnando giorni 8 per provvedervi. Il termine assegnato è inutilmente scaduto.
La domanda – sulla base della ripartizione tra le parti del rapporto dell'onere della prova tra fatto costitutivo e fatto estintivo
- è fondata, nei suoi profili giuridici e di fatto.
La domanda della parte ricorrente merita pertanto integrale accoglimento.
La parte convenuta, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accertata l'illegittimità delle trattenute operate dalla parte datoriale convenuta, contumace, sulle buste paga Controparte_1 indicate in narrativa del ricorso e sopra in motivazione, condanna il
3 medesimo al pagamento in favore del lavoratore ricorrente,
di € 5.950,00, oltre rivalutazione monetaria e Parte_1 interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo, ex artt. 420, 150 att cpc. Si dà atto che in ordine alla pretesa del lavoratore relativa al mese di ottobre 2024, a fronte di 130 ore di lavoro prestate, per le quali afferma non essere stata corrisposta alcuna retribuzione, il lavoratore personalmente e il suo procuratore hanno formulato parziale rinuncia agli atti. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 3.994,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio fase introduttiva, minimo per trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge
Siena, 31/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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