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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/11/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice dott. CA RA sono comparsi: per 'avv. LEONI LUCIO;
Parte_1 per l'avv. COLLA GIOVANNI;
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, pronuncia ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., dandone lettura, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
CF ) in qualità di procuratore «generico» di Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Parte_2 C.F._2
Leoni;
- Appellante - contro
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Colla;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2017/2021 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 10.12.2021 e notificata il 22.12.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di procuratore «generico» (così la procura notarile in atti) Parte_1 di ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2017/2021 Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento dell'opposizione promossa dal
, ha revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1663/2019, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha posto a suo carico le spese di lite.
L'appellante, pur non contestando la revoca del decreto ingiuntivo, ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c., stante l'assenza di mala
Pag. 1 di 4 fede o colpa grave nella propria condotta, e censurando ulteriori aspetti della decisione di primo grado. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna per lite temeraria, nonché la condanna del condominio al pagamento della sanzione per mancata partecipazione alla mediazione e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Il ha contestato la fondatezza del gravame e ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire e per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; ha quindi chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante per lite temeraria anche per il giudizio di secondo grado.
3. In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, volto a contestare la ratio decidendi che ha condotto il primo giudice alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di interesse ad agire in capo all'appellante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Dagli atti del giudizio di primo grado emerge infatti che la stessa parte odierna appellante, allora opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione aveva concluso chiedendo, tra l'altro, la «revoca del decreto ingiuntivo», avendo il condominio corrisposto l'importo oggetto di causa nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua emissione. Il Giudice di Pace ha pronunciato conformemente a tale richiesta, revocando il decreto opposto, e pertanto non vi è soccombenza sul punto, che costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'impugnazione. L'interesse a impugnare, infatti, non può consistere nella mera richiesta di una diversa motivazione a fronte di un dispositivo conforme alle domande formulate.
4. Il motivo di appello con cui si impugna la condanna per responsabilità processuale aggravata inflitta dal primo Giudice deve invece essere respinto.
4.1. Il motivo rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto contiene una illustrazione sufficientemente chiara dei motivi per cui l'appellante non condivide la statuizione impugnata, ed è quindi ammissibile.
4.2. Il Giudice di Pace ha ravvisato la temerarietà della lite nella condotta dell'odierna appellante in quanto questa pur essendo «ben consapevole del pagamento della somma» ha, ciò nonostante, notificato il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto.
In fatto, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato l'11 luglio 2019; il 9 agosto 2019 il condominio ha effettuato il pagamento tramite bonifico bancario;
il decreto, recante la data del 9 agosto 2019, è stato depositato il 30 settembre 2019;
l'appellante lo ha notificato il 20 novembre 2019.
Risulta dagli atti che il 12 agosto, dopo aver ricevuto il pagamento del capitale, l'odierna appellante ha inviato all'amministratrice del condominio una comunicazione con cui l'ha
Pag. 2 di 4 informato dell'emissione del decreto ingiuntivo e l'ha sollecitata a manifestarle quale fosse l'intendimento del condominio circa il pagamento delle relative spese, specificando che la richiesta avveniva «per evitare la notifica dello stesso» decreto. Ulteriore comunicazione in questo senso è stata inviata all'amministratrice il successivo 16 agosto
2019. Il 19 agosto l'amministratrice del condominio ha chiesto all'appellante di inviarle via mail copia del decreto ingiuntivo emesso, «al fine di valutare la fondatezza delle sue richieste».
A tale scambio di comunicazioni, secondo quanto risulta dai documenti prodotti, ha fatto seguito direttamente la notificazione del decreto ingiuntivo, avverso il quale il CP_1 ha proposto opposizione.
4.3. Parte appellante non ha sottoposto a censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, sia pur implicitamente in quanto imprescindibile presupposto della condanna per lite temeraria, che essa non avesse diritto a percepire le spese relative alla procedura monitoria liquidate con il decreto ingiuntivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto», in quanto è tale momento
«che segna il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore» (così Cass. Sez. 6-2,
16/11/2017, n. 27234 e i precedenti da quest'ultima citati nonché, più di recente. Cass.
Sez. 2, 28/12/2020, n. 29642).
La pretesa di ottenere il rimborso delle spese legali liquidate in decreto, nonostante il debitore avesse adempiuto ben prima della stessa emissione del decreto stesso, avvenuta solo il 30 settembre 2019, era quindi manifestamente destituita di fondamento.
A ciò si aggiunga che ha richiesto il pagamento delle spese della Parte_2 procedura monitoria quando ancora il decreto ingiuntivo non era stato nemmeno pubblicato e quindi non era ancora esistente (a nulla rilevando la data apposta dal giudice che lo ha sottoscritto), e che essa anziché dare riscontro all'amministratrice che – legittimamente, a fronte della richiesta di pagamento non accompagnata dall'indicazione
Pag. 3 di 4 del relativo importo – le chiedeva l'invio di copia del decreto, ha direttamente provveduto a notificare il provvedimento nonostante l'avvenuto pagamento del capitale.
Appare quindi corretta la statuizione impugnata, avendo l'appellante agito, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave.
5. L'appellante ha altresì riproposto la domanda, già formulata in primo grado, di condanna del condominio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
5.1. Anche a tale riguardo l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse: il pagamento sarebbe in ogni caso diretto in favore dello Stato e quindi dall'accoglimento del motivo l'appellante non conseguirebbe alcuna utilità o vantaggio personale;
non sussiste l'interesse ad agire quando la parte agisce per ragioni di carattere esclusivamente morale o, come in questo caso, per il rispetto di disposizioni normative da cui essa non trae alcuna concreta utilità.
6. Devono infine essere rigettate le reciproche domande di condanna per lite temeraria formulate dalle parti in relazione al presente grado di giudizio.
Il rigetto del gravame esclude in radice la temerarietà della difesa dell'appellato. D'altro lato, l'infondatezza dell'impugnazione non è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per la responsabilità ex art. 96 c.p.c., trovando essa adeguata sanzione (in senso lato) nella pronuncia sulle spese del giudizio.
Queste ultime seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore fino a
1.100 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta le contrapposte domande di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in 800 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
CA RA
Pag. 4 di 4
Tribunale Ordinario di Velletri Prima Sezione Civile
All'udienza del 05/11/2025 davanti al Giudice dott. CA RA sono comparsi: per 'avv. LEONI LUCIO;
Parte_1 per l'avv. COLLA GIOVANNI;
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti. il Giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio e all'esito, dato atto che non sono presenti le parti, pronuncia ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., dandone lettura, la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 551 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
CF ) in qualità di procuratore «generico» di Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Parte_2 C.F._2
Leoni;
- Appellante - contro
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Colla;
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2017/2021 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 10.12.2021 e notificata il 22.12.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di procuratore «generico» (così la procura notarile in atti) Parte_1 di ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 2017/2021 Parte_2 con la quale il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento dell'opposizione promossa dal
, ha revocato il decreto ingiuntivo n. Parte_3
1663/2019, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di € 1.000 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e ha posto a suo carico le spese di lite.
L'appellante, pur non contestando la revoca del decreto ingiuntivo, ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea applicazione dell'art. 96 c.p.c., stante l'assenza di mala
Pag. 1 di 4 fede o colpa grave nella propria condotta, e censurando ulteriori aspetti della decisione di primo grado. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna per lite temeraria, nonché la condanna del condominio al pagamento della sanzione per mancata partecipazione alla mediazione e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. Il ha contestato la fondatezza del gravame e ha eccepito in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire e per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; ha quindi chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'appellante per lite temeraria anche per il giudizio di secondo grado.
3. In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame, volto a contestare la ratio decidendi che ha condotto il primo giudice alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, per difetto di interesse ad agire in capo all'appellante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Dagli atti del giudizio di primo grado emerge infatti che la stessa parte odierna appellante, allora opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione aveva concluso chiedendo, tra l'altro, la «revoca del decreto ingiuntivo», avendo il condominio corrisposto l'importo oggetto di causa nel lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e la sua emissione. Il Giudice di Pace ha pronunciato conformemente a tale richiesta, revocando il decreto opposto, e pertanto non vi è soccombenza sul punto, che costituisce presupposto per l'ammissibilità dell'impugnazione. L'interesse a impugnare, infatti, non può consistere nella mera richiesta di una diversa motivazione a fronte di un dispositivo conforme alle domande formulate.
4. Il motivo di appello con cui si impugna la condanna per responsabilità processuale aggravata inflitta dal primo Giudice deve invece essere respinto.
4.1. Il motivo rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in quanto contiene una illustrazione sufficientemente chiara dei motivi per cui l'appellante non condivide la statuizione impugnata, ed è quindi ammissibile.
4.2. Il Giudice di Pace ha ravvisato la temerarietà della lite nella condotta dell'odierna appellante in quanto questa pur essendo «ben consapevole del pagamento della somma» ha, ciò nonostante, notificato il decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto.
In fatto, è pacifico che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato l'11 luglio 2019; il 9 agosto 2019 il condominio ha effettuato il pagamento tramite bonifico bancario;
il decreto, recante la data del 9 agosto 2019, è stato depositato il 30 settembre 2019;
l'appellante lo ha notificato il 20 novembre 2019.
Risulta dagli atti che il 12 agosto, dopo aver ricevuto il pagamento del capitale, l'odierna appellante ha inviato all'amministratrice del condominio una comunicazione con cui l'ha
Pag. 2 di 4 informato dell'emissione del decreto ingiuntivo e l'ha sollecitata a manifestarle quale fosse l'intendimento del condominio circa il pagamento delle relative spese, specificando che la richiesta avveniva «per evitare la notifica dello stesso» decreto. Ulteriore comunicazione in questo senso è stata inviata all'amministratrice il successivo 16 agosto
2019. Il 19 agosto l'amministratrice del condominio ha chiesto all'appellante di inviarle via mail copia del decreto ingiuntivo emesso, «al fine di valutare la fondatezza delle sue richieste».
A tale scambio di comunicazioni, secondo quanto risulta dai documenti prodotti, ha fatto seguito direttamente la notificazione del decreto ingiuntivo, avverso il quale il CP_1 ha proposto opposizione.
4.3. Parte appellante non ha sottoposto a censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto, sia pur implicitamente in quanto imprescindibile presupposto della condanna per lite temeraria, che essa non avesse diritto a percepire le spese relative alla procedura monitoria liquidate con il decreto ingiuntivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che «La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto», in quanto è tale momento
«che segna il prodursi, sotto il punto di vista sostanziale, della domanda giudiziale di adempimento, ed è al momento della notifica della domanda che il medesimo creditore deve valutare la permanenza del proprio interesse al processo, per essere tuttora fondata la sua pretesa, stante il mancato pagamento del debitore» (così Cass. Sez. 6-2,
16/11/2017, n. 27234 e i precedenti da quest'ultima citati nonché, più di recente. Cass.
Sez. 2, 28/12/2020, n. 29642).
La pretesa di ottenere il rimborso delle spese legali liquidate in decreto, nonostante il debitore avesse adempiuto ben prima della stessa emissione del decreto stesso, avvenuta solo il 30 settembre 2019, era quindi manifestamente destituita di fondamento.
A ciò si aggiunga che ha richiesto il pagamento delle spese della Parte_2 procedura monitoria quando ancora il decreto ingiuntivo non era stato nemmeno pubblicato e quindi non era ancora esistente (a nulla rilevando la data apposta dal giudice che lo ha sottoscritto), e che essa anziché dare riscontro all'amministratrice che – legittimamente, a fronte della richiesta di pagamento non accompagnata dall'indicazione
Pag. 3 di 4 del relativo importo – le chiedeva l'invio di copia del decreto, ha direttamente provveduto a notificare il provvedimento nonostante l'avvenuto pagamento del capitale.
Appare quindi corretta la statuizione impugnata, avendo l'appellante agito, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave.
5. L'appellante ha altresì riproposto la domanda, già formulata in primo grado, di condanna del condominio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.
5.1. Anche a tale riguardo l'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse: il pagamento sarebbe in ogni caso diretto in favore dello Stato e quindi dall'accoglimento del motivo l'appellante non conseguirebbe alcuna utilità o vantaggio personale;
non sussiste l'interesse ad agire quando la parte agisce per ragioni di carattere esclusivamente morale o, come in questo caso, per il rispetto di disposizioni normative da cui essa non trae alcuna concreta utilità.
6. Devono infine essere rigettate le reciproche domande di condanna per lite temeraria formulate dalle parti in relazione al presente grado di giudizio.
Il rigetto del gravame esclude in radice la temerarietà della difesa dell'appellato. D'altro lato, l'infondatezza dell'impugnazione non è di per sé sufficiente a integrare i presupposti per la responsabilità ex art. 96 c.p.c., trovando essa adeguata sanzione (in senso lato) nella pronuncia sulle spese del giudizio.
Queste ultime seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore fino a
1.100 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta le contrapposte domande di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in 800 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Minuta della sentenza redatta con la collaborazione dell'addetto all'Ufficio per il processo dott. Alessandro Cupelli.
Il Giudice
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