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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/9/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2906/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. LO Antonio;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
CH IN;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento giornate agricole;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con il quale l' a modifica CP_1 degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n.
51 giornate lavorative in agricoltura prestate dal Sig. nell'anno 2018, 1) Parte_1 dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime
1 giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto di parte ricorrente a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola ed assegni per il nucleo familiare già corrisposti dall' in relazione alle predette giornate lavorative CP_1 disconosciute dal predetto Istituto con il provvedimento sopra indicato;
3) condannare l' CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa Agrisicilia Service quale bracciante agricolo per 51 giornate da settembre a novembre 2018, disimpegnando la mansione di raccoglitore di prodotti agricoli, lavorando dalle 7:00 alle 14:30 (con un'ora di pausa pranzo)
e percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 70,00;
- che con provvedimento ricevuto in data 14.1.2023 l' aveva disconosciuto le CP_1 giornate di lavoro agricolo afferenti a tale periodo in favore della società cooperativa
Agrisicilia, nulla disponendo sulle prestazioni rese in favore di altri datori di lavoro, sicché il numero residuale di giornate agricole effettivamente svolte nel 2018 si era ridotto a 123;
- che il suddetto provvedimento deve considerarsi illegittimo per insufficienza della motivazione, non potendo porsi a valido fondamento del disconoscimento il verbale di accertamento ispettivo adottato nei confronti della , in quanto non Parte_2 direttamente riferibile alla sua posizione lavorativa, dovendo tenersi conto che da tale verbale risulta che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente impiegati in CP_1 diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che
è individuato in e che nessuna prova era stata offerta dall' in ordine Persona_1 CP_1 alla insussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto
1.1. Con memoria del 5.9.2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso alla luce delle risultanze del già richiamato verbale ispettivo.
1.2. La causa è stata istruita documentalmente.
1.3. Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la riunione del presente giudizio a quello pendente tra le medesime parti e iscritto al n. 2540/2023 R.G., dal momento che oggetto di causa sono diverse annualità, il che implica il compimento di accertamenti e
2 valutazioni in punto di fatto differenziate che giustificano la trattazione separata dei procedimenti anche ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.
1.4. L'udienza del 15.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
La suddetta norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del CP_1 presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993.
Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1 ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
3 Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1 mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
2.1 Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, il 14.1.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), nessuna decadenza può ritenersi maturata, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato nel rispetto termine decadenziale di legge (centocinquanta giorni dalla ricezione del provvedimento di disconoscimento, in disparte dalla proposizione del ricorso amministrativo).
3. Nel merito, ritiene questa decidente che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
3.2. Ciò posto, è opportuno innanzitutto rilevare che, pur avendo parte ricorrente chiesto il suo diritto “a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola ed assegni per il nucleo familiare già corrisposti dall' in relazione alle predette giornate lavorative CP_1 disconosciute”, non risulta agli atti, né tantomeno è dedotto tra le parti, che un provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte sia stato adottato dall' , dovendo quindi CP_1 la domanda ritenersi limitata alla richiesta di accertamento delle giornate di lavoro agricolo
4 disconosciute e, per l'effetto, all'accertamento del diritto a percepire (e dunque a trattenere) gli emolumenti correlati.
3.3. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione. È dunque onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7995/2000; Cass. n. 7845/2003).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
5 In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato,
è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
3.4. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
6 “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver «svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli nei terreni agricoli (siti in territorio di Santa Maria di Licodia,
Biancavilla, Adrano e Paternò) di volta in volta indicati dai soci amministratori della con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con Parte_2 una pausa pranzo di un'ora)», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai soci amministratori e di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, asserendone il pagamento a mezzo assegni bancari senza depositarne alcuna prova, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della provincia di Catania, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta.
Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
3.5. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione (v. art. 1 e 4, in relazione all'individuazione dei soggetti che esercitavano poteri datoriali), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi
7 dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate.
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
In senso contrario non avrebbe giovato neppure l'ammissione dei restanti articolati di prova, ossia il secondo, il terzo e il quinto, in quanto privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente.
3.6. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, dai DMAG, delle dichiarazioni Unilav, e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la
, avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore Parte_2 probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; Cass. n. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
3.7. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002274/DDL del 27/02/2022 depositato da parte resistente).
8 Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la Agrisicilia Service ha registrato nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno dei fondi di cui aveva disponibilità (cfr. pag. 6 del verbale). A tali dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi correlati alla forza lavoro che appaiono antieconomici rispetto CP_1 all'andamento dell'azienda e ai ricavi che sarebbero stati ottenuti dalle fatture (cfr. pagg. 8 –
10).
È stata altresì riscontrata la sproporzione tra personale denunciato e mezzi a disposizione della società per il trasporto di cose e personale (pag. 16) il che, unitamente all'analisi della effettiva struttura societaria, ha indotto a ritenere che “la Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 verbale del 27.5.2022 cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risultava strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
3.8. Sotto altro aspetto, come già osservato da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 1499/2025 resa nel procedimento 7744/2023) va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' CP_1 sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in ” non implica Persona_1
l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della Agrisicilia Service.
Invero, non solo non risulta incluso nell'elenco dei predetti lavoratori Parte_1
(prodotto da parte ricorrente in allegato alle note dell'8.9.2025), ma anche laddove da tale elenco si potesse trarre la conclusione che anche il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato a , ciò sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio, Pt_1 nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di cui si riferiscono le giornate Parte_2 lavorative disconosciute oggetto del giudizio, mentre esula da quanto oggetto di causa e dal
9 petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo ( ). Persona_1
3.9. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2906/2023 R.G. così statuisce:
10 rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio
Catania, 14/10/2025
La giudice del lavoro
CH LO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa CH LO, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 15/9/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2906/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. LO Antonio;
-ricorrente- contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
CH IN;
-resistente-
Oggetto: disconoscimento giornate agricole;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.3.2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione del provvedimento con il quale l' a modifica CP_1 degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n.
51 giornate lavorative in agricoltura prestate dal Sig. nell'anno 2018, 1) Parte_1 dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime
1 giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto di parte ricorrente a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola ed assegni per il nucleo familiare già corrisposti dall' in relazione alle predette giornate lavorative CP_1 disconosciute dal predetto Istituto con il provvedimento sopra indicato;
3) condannare l' CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa Agrisicilia Service quale bracciante agricolo per 51 giornate da settembre a novembre 2018, disimpegnando la mansione di raccoglitore di prodotti agricoli, lavorando dalle 7:00 alle 14:30 (con un'ora di pausa pranzo)
e percependo una retribuzione giornaliera pari a circa € 70,00;
- che con provvedimento ricevuto in data 14.1.2023 l' aveva disconosciuto le CP_1 giornate di lavoro agricolo afferenti a tale periodo in favore della società cooperativa
Agrisicilia, nulla disponendo sulle prestazioni rese in favore di altri datori di lavoro, sicché il numero residuale di giornate agricole effettivamente svolte nel 2018 si era ridotto a 123;
- che il suddetto provvedimento deve considerarsi illegittimo per insufficienza della motivazione, non potendo porsi a valido fondamento del disconoscimento il verbale di accertamento ispettivo adottato nei confronti della , in quanto non Parte_2 direttamente riferibile alla sua posizione lavorativa, dovendo tenersi conto che da tale verbale risulta che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente impiegati in CP_1 diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che
è individuato in e che nessuna prova era stata offerta dall' in ordine Persona_1 CP_1 alla insussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto
1.1. Con memoria del 5.9.2023 si è tempestivamente costituito in giudizio l' CP_1 eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L. 83/1970) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso alla luce delle risultanze del già richiamato verbale ispettivo.
1.2. La causa è stata istruita documentalmente.
1.3. Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la riunione del presente giudizio a quello pendente tra le medesime parti e iscritto al n. 2540/2023 R.G., dal momento che oggetto di causa sono diverse annualità, il che implica il compimento di accertamenti e
2 valutazioni in punto di fatto differenziate che giustificano la trattazione separata dei procedimenti anche ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.
1.4. L'udienza del 15.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Va disattesa l'eccezione di decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 22 del D.L. n. 7/1970, formulata dall' resistente. CP_1
La suddetta norma stabilisce, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura da parte di , che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del CP_1 presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”
Il riferimento fatto dal D.L. 7/1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 375/1993.
Quest'ultima norma prevede che “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, CP_1 ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Dunque, il lavoratore agricolo che intende agire avverso i provvedimenti lesivi dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla CP_ competente autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi e in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego espresso o dall'inutile decorso dei termini per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
3 Nel caso di tempestivo ricorso all'autorità amministrativa, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, ossia dalla data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero dalla scadenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo non esitato dall' (cui si aggiungono gli eventuali ulteriori termini di impugnazione CP_1 mediante secondo ricorso amministrativo alla Commissione Centrale), dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. Cass. n. 29070/2011).
Se invece il ricorso amministrativo non è stato tempestivamente proposto, il termine di decadenza di centoventi giorni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. 375/1993 atteso che a tale data, in mancanza di ricorso, il provvedimento di disconoscimento ha acquisito il carattere della definitività.
2.1 Nel caso di specie, tenuto conto della data di notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, il 14.1.2023 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), nessuna decadenza può ritenersi maturata, poiché il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato nel rispetto termine decadenziale di legge (centocinquanta giorni dalla ricezione del provvedimento di disconoscimento, in disparte dalla proposizione del ricorso amministrativo).
3. Nel merito, ritiene questa decidente che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
3.1. In primo luogo deve evidenziarsi, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
3.2. Ciò posto, è opportuno innanzitutto rilevare che, pur avendo parte ricorrente chiesto il suo diritto “a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola ed assegni per il nucleo familiare già corrisposti dall' in relazione alle predette giornate lavorative CP_1 disconosciute”, non risulta agli atti, né tantomeno è dedotto tra le parti, che un provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte sia stato adottato dall' , dovendo quindi CP_1 la domanda ritenersi limitata alla richiesta di accertamento delle giornate di lavoro agricolo
4 disconosciute e, per l'effetto, all'accertamento del diritto a percepire (e dunque a trattenere) gli emolumenti correlati.
3.3. In punto di diritto, va osservato che nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione. È dunque onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti CP_1
CP_ ispettivi (cfr. memoria difensiva dell' e verbale ispettivo allegato).
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1 previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. n. 7995/2000; Cass. n. 7845/2003).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro
o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
5 In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass. n. 3975/2001).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un CP_ corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. n. 13877/2012, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Ne discende che, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato,
è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., CP_1 sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' , incombe CP_1 sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto
a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato
(Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. n. 3129/2023).
3.4. Nel caso di specie non possono ritenersi adeguatamente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti in capo al ricorrente, essendo stati prospettati in termini non sufficientemente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
6 “sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto.
Invero, nel ricorso parte ricorrente si è limitata ad affermare di aver «svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli nei terreni agricoli (siti in territorio di Santa Maria di Licodia,
Biancavilla, Adrano e Paternò) di volta in volta indicati dai soci amministratori della con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 14.30 (con Parte_2 una pausa pranzo di un'ora)», aggiungendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai soci amministratori e di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, asserendone il pagamento a mezzo assegni bancari senza depositarne alcuna prova, circostanza quest'ultima pregnante ove si consideri la facile reperibilità delle relative attestazioni bancarie.
Ora, appare chiaro che l'istante si è limitato ad asserire, senza meglio specificare, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro, peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, in terreni non meglio identificati se non tramite generico richiamo a molteplici comuni della provincia di Catania, adducendo, in maniera apodittica, di avere rispettato l'orario di lavoro, di avere osservato ordini impartiti dal datore di lavoro e di avere svolto mansioni agricole non meglio descritte, omettendo anche di specificare il tipo di prodotti ortofrutticoli raccolti, nonché di indicare per ciascuno di essi il periodo e i tempi di raccolta.
Le suddette allegazioni risultano del tutto generiche al fine di individuare gli esatti caratteri e consistenza dell'attività lavorativa svolta, onde qualificarla in termini di rapporto di lavoro subordinato.
3.5. Tanto già giustificherebbe il rigetto della domanda attorea e tanto ha determinato la decisione in ordine alla non ammissione degli articolati istruttori formulati da parte ricorrente, in ragione della generica formulazione degli stessi, comunque non idonea a sopperire alle carenze allegatorie.
Invero, i capitoli di prova, oltre a contenere elementi fattuali non specificamente allegati in ricorso e perciò non introducibili nel giudizio mediante l'articolato del mezzo di prova, stante l'operatività del principio di allegazione (v. art. 1 e 4, in relazione all'individuazione dei soggetti che esercitavano poteri datoriali), sono insufficienti a dimostrare l'esistenza anche solo degli elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della generica formulazione senza l'indicazione dei giorni specifici in cui è stata prestata l'attività lavorativa e senza la determinazione della ripartizione di dette giornate nei diversi periodi
7 dell'anno in cui sarebbe stata svolta tale attività per il numero complessivo di giornate ivi indicate.
Siffatta formulazione degli articolati istruttori non consente di ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze datoriali tali da conformare tempi, contenuto e modalità di svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo, oltre al richiamato assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, è il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale e l'assenza di titolarità dei mezzi della produzione da parte del lavoratore.
In senso contrario non avrebbe giovato neppure l'ammissione dei restanti articolati di prova, ossia il secondo, il terzo e il quinto, in quanto privi di indicazione precisa dei luoghi in cui sarebbe stato svolto il lavoro agricolo, privi di indicazione dei prodotti agricoli alla cui raccolta il ricorrente sarebbe stato preposto (il che fa sfumare la verosimiglianza di quanto prospettato in ricorso), risultando peraltro insufficiente a comprovare l'esistenza del vincolo di subordinazione la sola circostanza che venissero utilizzati attrezzi e furgone della società cooperativa, in assenza di altri indici sintomatici rilevanti, dovendo ribadirsi che il pagamento della retribuzione a mezzo di assegno bancario avrebbe potuto essere provato documentalmente.
3.6. Ai fini del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è conducente neppure la documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, non potendosi dalle buste paga, dai DMAG, delle dichiarazioni Unilav, e dalla CU, tutti documenti di formazione datoriale, trarsi alcun dato univoco in ordine all'effettiva natura del rapporto intercorso con la
, avendo la documentazione di fonte datoriale uno scarso valore Parte_2 probatorio, meramente indiziario (cfr. tra le tante, Cass. n. 9290/2000; Cass. n. 10529/1996), soprattutto laddove sussistano elementi di dubbio in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro agricolo.
3.7. A tali considerazioni si aggiungono quelle relative alle emergenze risultanti dall'accertamento ispettivo (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002274/DDL del 27/02/2022 depositato da parte resistente).
8 Dalla lettura del richiamato verbale, si evince che la Agrisicilia Service ha registrato nelle diverse annualità (tra cui quella per cui è causa) un quantitativo di manodopera e, dunque, lavoratori agricoli per un numero di giornate sproporzionato in eccesso rispetto al fabbisogno dei fondi di cui aveva disponibilità (cfr. pag. 6 del verbale). A tali dati occupazionali comunicati all' si accompagnano costi correlati alla forza lavoro che appaiono antieconomici rispetto CP_1 all'andamento dell'azienda e ai ricavi che sarebbero stati ottenuti dalle fatture (cfr. pagg. 8 –
10).
È stata altresì riscontrata la sproporzione tra personale denunciato e mezzi a disposizione della società per il trasporto di cose e personale (pag. 16) il che, unitamente all'analisi della effettiva struttura societaria, ha indotto a ritenere che “la Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del soggetto giuridico da questa rappresentato” (v. pag. 18 verbale del 27.5.2022 cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risultava strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
3.8. Sotto altro aspetto, come già osservato da questo Ufficio (cfr. sentenza n. 1499/2025 resa nel procedimento 7744/2023) va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' CP_1 sono stati effettivamente impiegati in diverse attività bracciantili ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati in agricoltura in favore dell'effettivo datore di lavoro che è individuato in ” non implica Persona_1
l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della Agrisicilia Service.
Invero, non solo non risulta incluso nell'elenco dei predetti lavoratori Parte_1
(prodotto da parte ricorrente in allegato alle note dell'8.9.2025), ma anche laddove da tale elenco si potesse trarre la conclusione che anche il rapporto di lavoro del ricorrente avrebbe dovuto essere imputato a , ciò sarebbe irrilevante ai fini del presente giudizio, Pt_1 nell'ambito del quale le domande si fondano sull'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di cui si riferiscono le giornate Parte_2 lavorative disconosciute oggetto del giudizio, mentre esula da quanto oggetto di causa e dal
9 petitum formulato dal ricorrente la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo ( ). Persona_1
3.9. In conclusione, stante il difetto di adeguata allegazione e di prova in ordine ai fatti costitutivi del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
4. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. in atti, vanno dichiarate irripetibili.
Va invero condiviso il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n. 16676/2020), ragione per cui “il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n.
37973/2022).
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' ), giova CP_1 richiamare quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa CH LO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2906/2023 R.G. così statuisce:
10 rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio
Catania, 14/10/2025
La giudice del lavoro
CH LO
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