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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 03/09/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in EM AU CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Tirotto che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione del primo grado.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e Parte_1
conseguentemente b) annullare e riformare la Sentenza n. 129/2022, emessa e pubblicata in data
04/04/2022, dal Tribunale di EM AU, Dottor Sergio Fortunato Pastorino, notificata il
07/04/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1
soccombente ivi comprese le spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena legittimità e debenza della fattura n. 2012/22238654, emessa in data 14/11/2012, al netto della decurtazione effettuata da per gli importi prescritti, pari ad euro 783,00; d) confermare l'ingiunzione di pagamento Pt_1
emessa da in data 11/10/2016, al netto della decurtazione effettuata da per Parte_1 Pt_1
gli importi prescritti, pari ad euro 783,00, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e,
conseguentemente, e) condannare parte appellata al pagamento dell'importo di euro 5.146,58, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento, emessa da in data Parte_1
11/10/2016, i) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da ei confronti Parte_1
di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo compreso tra il 14/11/2007 al 08/08/2012, di cui fattura n. 2012/22238654, emessa in data 14/11/2012, e per l'effetto, l) condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma di euro 5.146,58, e/o della Pt_1
ulteriore somma, maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“L'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, Voglia:
2 1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'appello proposto da inammissibile ex Parte_1
art. 348 bis e ter c.p.c. per tutte le motivazioni riportate a pag. 7 e 8; 2) nel merito, ferma ed impregiudicata la suesposta eccezione preliminare, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 129/2022, resa dal
Tribunale di EM AU in data 04.04.2022, rigettando tutte le avverse domande proposte dall'appellante. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha promosso, nanti il Tribunale di EM AU, giudizio di accertamento negativo CP_1
del credito vantato da e portato nella fattura n. 2012/22238654, oggetto di Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 01267/2016, con la quale il Gestore del SII le aveva chiesto la corresponsione della somma di euro € 5.929,58, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa al periodo 01.01.2007 - 31.08.2012 – per l'utenza ubicata TÀ D'UL (cod cliente 35141173 –
contratto n. 2006 – 35676622).
Ella ha eccepito la prescrizione parziale del credito e contestato nel merito la quantificazione dello stesso deducendo l'illegittimità della fatturazione siccome basata su due sole letture effettive in un arco temporale di oltre cinque anni, e la conseguente arbitrarietà della ripartizione dei consumi.
All'atto della sua costituzione in giudizio pur riconoscendo la prescrizione per il periodo Pt_1
dal 1.1.2007 al 14.11.2007 (per complessivi € 783,00), ha tuttavia concluso per il rigetto della domanda “perché inammissibile e infondata”; in via subordinata, ha chiesto disporsi la condanna della al pagamento delle somme residue, deducendo la correttezza del suo operato. CP_1
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e l'escussione di n.1 teste.
Con sentenza n.129/2022 in data 4.4.2022 il Tribunale adito – ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione nonché la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del (residuo) quantum
debeatur (posto che “ripartizione dei consumi nel periodo non era avvenuta sulla base di un
accertamento oggettivo basato sulla lettura del contatore ma sulla base di un riparto del tutto
arbitrario compiuto da con la conseguenza che non poteva dirsi raggiunta la prova del Pt_1
fatto relativo all'effettiva esistenza del credito vantato dalla ricorrente e imputato dalla stessa ad un preciso periodo”) – ha 1) dichiarato estinto il credito relativo al periodo anteriore al 14.11.2007; 2)
3 dichiarata non dovuta la restante somma;
3) condannato alla rifusione delle spese di lite in Pt_1
favore della attrice.
Avverso detta sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato: Pt_1
1) l'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle precise circostanze di causa, della posizione processuale di ed in particolare dell'avvenuto riconoscimento da parte della stessa Pt_1
della prescrizione del credito per il periodo dal 1.1.2007 al 14.11.2007; l'omessa menzione della indicazione del quantum prescritto, pari ad € 783,00, e la conseguente carenza e/o inadeguatezza della motivazione, avendo il Tribunale anche “erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione”.
La sentenza era, altresì, errata perché il Giudice di primo grado non aveva proceduto alla quantificazione dell'importo prescritto e neppure alla individuazione della “restante somma non dovuta”.
2) “la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della fattura n. 2012/022238654 del
14/11/2012, della documentazione prodotta, della normativa di settore disposta in tema di fatturazione e letture del contatore oltre che delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova”
Il Tribunale aveva erroneamente valutato come arbitraria la rilevazione dei consumi (potendo, per contro, il Gestore emettere fatture in acconto – sulla base di consumi presunti - e fatture a saldo come espressamente previsto dall'art.
6.2 della Carta del SII) e neppure aveva adeguatamente valutato gli oneri di diligenza e di controllo in capo all'utente.
3) L'erroneo governo delle spese di lite.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituita in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 14 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso di menzionare l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa della maturata Pt_1
(parziale) prescrizione.
4 Tale doglianza, anche a volerla formalmente ritenere corretta, non è peraltro idonea a determinare una modifica della decisione gravata.
In disparte il fatto che l'odierna appellante ha pur sempre concluso per l'integrale rigetto della opposizione introdotta dalla (e solo in subordine ha chiesto condannarsi la stessa al CP_1
pagamento delle residue somme oggetto di ingiunzione e non prescritte: cosicché neppure è corretto quanto è dato leggere a pag.4 dell'atto di appello), in parte qua merita osservare che il credito per la somministrazione di beni e servizi a carattere periodico, quale quello idrico, si prescrive nel termine dei 5 anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.: in parte qua alcuna delle parti in lite ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dalla (emissione della) fattura n. 2012.022238654 del 14.11.2012, con la conseguenza che il credito per i consumi anteriori al 14.11.2007 doveva intendersi “estinto”.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di evidenziare che tale circostanza era stata dalla stessa ammessa sin dalla comparsa di costituzione.
Sebbene tale omissione possa tradursi in un difetto e/o carenza di motivazione, essa si rivela pur sempre irrilevante rispetto allo scopo avuto di mira.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, non si esaurisce nella declaratoria di prescrizione
(parziale), ma si fonda, in via assorbente e decisiva, sulla statuizione di omessa dimostrazione del
“credito residuo”.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto prescritta una parte del credito (ovvero quella relativa ai consumi fino al 14.11.2007), ha ritenuto "non dovuta la restante somma" perché ha giudicato non correttamente assolto da il corrispondente onere della prova (avendo la espressamente contestato Pt_1 CP_1
di non dovere alcunché).
Pertanto, la questione della (omessa) quantificazione del credito prescritto, risulta superata dal
(consecutivo) rigetto della pretesa creditoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio (e su cui v. infra).
Ed invero, miglior sorte neppure merita il motivo di appello di cui al superiore punto 2).
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale essendo appena il caso di osservare che la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. è
applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in
5 caso di domanda di accertamento negativo del credito (quale quella in esame) l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa grava a carico di chi si afferma creditore (cosicché rimangono a suo carico le conseguenze della omessa dimostrazione).
Nel caso di specie, la fattura oggetto di ingiunzione è stata emessa a saldo per un periodo di oltre cinque anni sulla base di due sole letture.
Orbene, in difetto di diversa evidenza, non può che affermarsi che nella fattura n.2012022238654 ha proceduto ad effettuare una distribuzione fittizia dei consumi ivi indicati per l'intero arco Pt_1
temporale dal 1.1.2007 all'8.8.2012, utilizzando due sole letture di riferimento, in tal modo attribuendo volumi periodici di consumi “uniformi”, ma di fatto “fittizi”, lungo tutto l'arco di tempo pari a oltre 5,5 anni.
Nondimeno, a fronte dell'eccepita prescrizione da parte dell'utente (pacificamente riconosciuta dal
Gestore del SII) dal 1.1.2007 e fino al 14.11.2007, restava rigorosamente onerata di dare Pt_1
prova di quale volume effettivo dei consumi fosse riferibile al periodo prescritto e quale, invece, al periodo non prescritto, così da quantificare in modo corretto il credito rimasto insoluto, non potendo avvalersi, ai fini probatori della pretesa creditoria non prescritta, di una propria e unilaterale Pt_1
ricostruzione dei consumi, meramente presuntiva, derivata dalla mancata effettuazione delle letture a scadenza ordinaria.
Nulla di tutto ciò è stato introdotto in causa.
E lo stesso Tribunale di primo grado non ha affermato (come pure riferito da che i consumi Pt_1
di cui alla fatturazione erano stati rilevati in maniera arbitraria ma, più propriamente, che la ripartizione nel tempo degli stessi era stata effettuata in tal senso.
La ripartizione del consumo complessivo riportato nella fattura oggetto di ingiunzione di 3525 mc,
effettuata su base meramente presuntiva, risulta non sorretta da valida argomentazione in quanto non fondata su alcun dato oggettivo e verificabile (non essendo dato distinguere a questa Corte, si ripete,
tra somme prescritte e somme non prescritte e neppure sussistendo la non contestazione invocata da
. Pt_1
Né è fondato l'assunto dell'appellante secondo cui la bontà delle sue ragioni troverebbe riscontro negli oneri gravanti sull'utente.
6 Sebbene la cooperazione dell'utente sia espressione del principio di buona fede contrattuale, il dovere primario di procedere alla lettura periodica dei contatori e di emettere fatture basate su consumi certi grava pur sempre sul gestore.
Né, infine, coglie nel segno allorquando afferma che al ritardo nella fatturazione non può Pt_1
seguire l'automatica estinzione totale del saldo dovuto posto che, nella specie, ciò che rileva è
l'impossibilità di procedere ad una individuazione dei consumi per l'intero arco temporale nei termini e per i fini di cui si è detto sopra.
In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto, in aderenza ai principi appena enunciati, che non abbia fornito la prova del proprio credito (residuo), non avendo ella dimostrato Parte_1
i consumi effettivi per il periodo di fatturazione non oggetto di prescrizione.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
EM AU (anche alla luce delle ulteriori ragioni di cui si è sopra detto) si sottrae al potere di riforma di questa Corte Territoriale di merito.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che è risultata Pt_1
soccombente in relazione alla pretesa azionata, a ragione il Giudice di primo grado ha ritenuto di porre a carico della stessa le spese di lite.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti difensivi già resi nel giudizio di primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto
7 integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna lla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 189 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
(c.f. , elettivamente domiciliata in EM AU CP_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Tirotto che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione del primo grado.
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo grado e Parte_1
conseguentemente b) annullare e riformare la Sentenza n. 129/2022, emessa e pubblicata in data
04/04/2022, dal Tribunale di EM AU, Dottor Sergio Fortunato Pastorino, notificata il
07/04/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere Parte_1
soccombente ivi comprese le spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena legittimità e debenza della fattura n. 2012/22238654, emessa in data 14/11/2012, al netto della decurtazione effettuata da per gli importi prescritti, pari ad euro 783,00; d) confermare l'ingiunzione di pagamento Pt_1
emessa da in data 11/10/2016, al netto della decurtazione effettuata da per Parte_1 Pt_1
gli importi prescritti, pari ad euro 783,00, dichiarandola definitivamente valida ed efficace e,
conseguentemente, e) condannare parte appellata al pagamento dell'importo di euro 5.146,58, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento, emessa da in data Parte_1
11/10/2016, i) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da ei confronti Parte_1
di parte appellata per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo compreso tra il 14/11/2007 al 08/08/2012, di cui fattura n. 2012/22238654, emessa in data 14/11/2012, e per l'effetto, l) condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma di euro 5.146,58, e/o della Pt_1
ulteriore somma, maggiore o minore che il Giudice riterrà dovuta in corso di causa, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“L'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione, Voglia:
2 1) in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'appello proposto da inammissibile ex Parte_1
art. 348 bis e ter c.p.c. per tutte le motivazioni riportate a pag. 7 e 8; 2) nel merito, ferma ed impregiudicata la suesposta eccezione preliminare, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e non provato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 129/2022, resa dal
Tribunale di EM AU in data 04.04.2022, rigettando tutte le avverse domande proposte dall'appellante. Con vittoria di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha promosso, nanti il Tribunale di EM AU, giudizio di accertamento negativo CP_1
del credito vantato da e portato nella fattura n. 2012/22238654, oggetto di Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 01267/2016, con la quale il Gestore del SII le aveva chiesto la corresponsione della somma di euro € 5.929,58, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa al periodo 01.01.2007 - 31.08.2012 – per l'utenza ubicata TÀ D'UL (cod cliente 35141173 –
contratto n. 2006 – 35676622).
Ella ha eccepito la prescrizione parziale del credito e contestato nel merito la quantificazione dello stesso deducendo l'illegittimità della fatturazione siccome basata su due sole letture effettive in un arco temporale di oltre cinque anni, e la conseguente arbitrarietà della ripartizione dei consumi.
All'atto della sua costituzione in giudizio pur riconoscendo la prescrizione per il periodo Pt_1
dal 1.1.2007 al 14.11.2007 (per complessivi € 783,00), ha tuttavia concluso per il rigetto della domanda “perché inammissibile e infondata”; in via subordinata, ha chiesto disporsi la condanna della al pagamento delle somme residue, deducendo la correttezza del suo operato. CP_1
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e l'escussione di n.1 teste.
Con sentenza n.129/2022 in data 4.4.2022 il Tribunale adito – ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione nonché la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del (residuo) quantum
debeatur (posto che “ripartizione dei consumi nel periodo non era avvenuta sulla base di un
accertamento oggettivo basato sulla lettura del contatore ma sulla base di un riparto del tutto
arbitrario compiuto da con la conseguenza che non poteva dirsi raggiunta la prova del Pt_1
fatto relativo all'effettiva esistenza del credito vantato dalla ricorrente e imputato dalla stessa ad un preciso periodo”) – ha 1) dichiarato estinto il credito relativo al periodo anteriore al 14.11.2007; 2)
3 dichiarata non dovuta la restante somma;
3) condannato alla rifusione delle spese di lite in Pt_1
favore della attrice.
Avverso detta sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato: Pt_1
1) l'omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, delle precise circostanze di causa, della posizione processuale di ed in particolare dell'avvenuto riconoscimento da parte della stessa Pt_1
della prescrizione del credito per il periodo dal 1.1.2007 al 14.11.2007; l'omessa menzione della indicazione del quantum prescritto, pari ad € 783,00, e la conseguente carenza e/o inadeguatezza della motivazione, avendo il Tribunale anche “erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione”.
La sentenza era, altresì, errata perché il Giudice di primo grado non aveva proceduto alla quantificazione dell'importo prescritto e neppure alla individuazione della “restante somma non dovuta”.
2) “la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della fattura n. 2012/022238654 del
14/11/2012, della documentazione prodotta, della normativa di settore disposta in tema di fatturazione e letture del contatore oltre che delle norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova”
Il Tribunale aveva erroneamente valutato come arbitraria la rilevazione dei consumi (potendo, per contro, il Gestore emettere fatture in acconto – sulla base di consumi presunti - e fatture a saldo come espressamente previsto dall'art.
6.2 della Carta del SII) e neppure aveva adeguatamente valutato gli oneri di diligenza e di controllo in capo all'utente.
3) L'erroneo governo delle spese di lite.
Ha concluso come in epigrafe.
Costituita in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 14 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado abbia omesso di menzionare l'avvenuto riconoscimento, da parte della stessa della maturata Pt_1
(parziale) prescrizione.
4 Tale doglianza, anche a volerla formalmente ritenere corretta, non è peraltro idonea a determinare una modifica della decisione gravata.
In disparte il fatto che l'odierna appellante ha pur sempre concluso per l'integrale rigetto della opposizione introdotta dalla (e solo in subordine ha chiesto condannarsi la stessa al CP_1
pagamento delle residue somme oggetto di ingiunzione e non prescritte: cosicché neppure è corretto quanto è dato leggere a pag.4 dell'atto di appello), in parte qua merita osservare che il credito per la somministrazione di beni e servizi a carattere periodico, quale quello idrico, si prescrive nel termine dei 5 anni previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.: in parte qua alcuna delle parti in lite ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dalla (emissione della) fattura n. 2012.022238654 del 14.11.2012, con la conseguenza che il credito per i consumi anteriori al 14.11.2007 doveva intendersi “estinto”.
L'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di evidenziare che tale circostanza era stata dalla stessa ammessa sin dalla comparsa di costituzione.
Sebbene tale omissione possa tradursi in un difetto e/o carenza di motivazione, essa si rivela pur sempre irrilevante rispetto allo scopo avuto di mira.
La ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, non si esaurisce nella declaratoria di prescrizione
(parziale), ma si fonda, in via assorbente e decisiva, sulla statuizione di omessa dimostrazione del
“credito residuo”.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto prescritta una parte del credito (ovvero quella relativa ai consumi fino al 14.11.2007), ha ritenuto "non dovuta la restante somma" perché ha giudicato non correttamente assolto da il corrispondente onere della prova (avendo la espressamente contestato Pt_1 CP_1
di non dovere alcunché).
Pertanto, la questione della (omessa) quantificazione del credito prescritto, risulta superata dal
(consecutivo) rigetto della pretesa creditoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio (e su cui v. infra).
Ed invero, miglior sorte neppure merita il motivo di appello di cui al superiore punto 2).
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi che regolano l'onere della prova in materia contrattuale essendo appena il caso di osservare che la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. è
applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in
5 caso di domanda di accertamento negativo del credito (quale quella in esame) l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa grava a carico di chi si afferma creditore (cosicché rimangono a suo carico le conseguenze della omessa dimostrazione).
Nel caso di specie, la fattura oggetto di ingiunzione è stata emessa a saldo per un periodo di oltre cinque anni sulla base di due sole letture.
Orbene, in difetto di diversa evidenza, non può che affermarsi che nella fattura n.2012022238654 ha proceduto ad effettuare una distribuzione fittizia dei consumi ivi indicati per l'intero arco Pt_1
temporale dal 1.1.2007 all'8.8.2012, utilizzando due sole letture di riferimento, in tal modo attribuendo volumi periodici di consumi “uniformi”, ma di fatto “fittizi”, lungo tutto l'arco di tempo pari a oltre 5,5 anni.
Nondimeno, a fronte dell'eccepita prescrizione da parte dell'utente (pacificamente riconosciuta dal
Gestore del SII) dal 1.1.2007 e fino al 14.11.2007, restava rigorosamente onerata di dare Pt_1
prova di quale volume effettivo dei consumi fosse riferibile al periodo prescritto e quale, invece, al periodo non prescritto, così da quantificare in modo corretto il credito rimasto insoluto, non potendo avvalersi, ai fini probatori della pretesa creditoria non prescritta, di una propria e unilaterale Pt_1
ricostruzione dei consumi, meramente presuntiva, derivata dalla mancata effettuazione delle letture a scadenza ordinaria.
Nulla di tutto ciò è stato introdotto in causa.
E lo stesso Tribunale di primo grado non ha affermato (come pure riferito da che i consumi Pt_1
di cui alla fatturazione erano stati rilevati in maniera arbitraria ma, più propriamente, che la ripartizione nel tempo degli stessi era stata effettuata in tal senso.
La ripartizione del consumo complessivo riportato nella fattura oggetto di ingiunzione di 3525 mc,
effettuata su base meramente presuntiva, risulta non sorretta da valida argomentazione in quanto non fondata su alcun dato oggettivo e verificabile (non essendo dato distinguere a questa Corte, si ripete,
tra somme prescritte e somme non prescritte e neppure sussistendo la non contestazione invocata da
. Pt_1
Né è fondato l'assunto dell'appellante secondo cui la bontà delle sue ragioni troverebbe riscontro negli oneri gravanti sull'utente.
6 Sebbene la cooperazione dell'utente sia espressione del principio di buona fede contrattuale, il dovere primario di procedere alla lettura periodica dei contatori e di emettere fatture basate su consumi certi grava pur sempre sul gestore.
Né, infine, coglie nel segno allorquando afferma che al ritardo nella fatturazione non può Pt_1
seguire l'automatica estinzione totale del saldo dovuto posto che, nella specie, ciò che rileva è
l'impossibilità di procedere ad una individuazione dei consumi per l'intero arco temporale nei termini e per i fini di cui si è detto sopra.
In conclusione, il Tribunale ha correttamente ritenuto, in aderenza ai principi appena enunciati, che non abbia fornito la prova del proprio credito (residuo), non avendo ella dimostrato Parte_1
i consumi effettivi per il periodo di fatturazione non oggetto di prescrizione.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
EM AU (anche alla luce delle ulteriori ragioni di cui si è sopra detto) si sottrae al potere di riforma di questa Corte Territoriale di merito.
Quando esposto induce altresì al rigetto del motivo di impugnazione come avente ad oggetto il governo delle spese di lite.
Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Facendo applicazione dei suddetti principi alla vicenda che ci occupa, posto che è risultata Pt_1
soccombente in relazione alla pretesa azionata, a ragione il Giudice di primo grado ha ritenuto di porre a carico della stessa le spese di lite.
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti difensivi già resi nel giudizio di primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto
7 integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna lla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 20 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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