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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 989/2022 R.G. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 989/2022 R.G. promossa da:
( , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
con l'avv. SPAMPATTI LUCIO, attore, contro
(c.f. ), con l'avv. ZANE Controparte_1 C.F._1
MARTINA,
convenuto, con la chiamata in causa di
p.i. ), con l'avv. ARBIA MARIA CELESTE, Controparte_2 P.IVA_2
chiamata in garanzia,
In punto: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note di trattazione scritta depositate in data 24.6.2024.
pagina 1 di 19 Conclusioni del convenuto: come da note di trattazione scritta depositate in data 26.6.2024.
Conclusioni del chiamato in garanzia: come da note di trattazione scritta depositate in data
26.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio il dott. , dello Parte_3 Controparte_1
Controparte_3 allegando la negligente prestazione professionale in occasione della consulenza prestata per la redazione di due contratti di collaborazione a progetto, il primo stipulato tra l'attrice ed il sig. con decorrenza 25.10.2004 e durata triennale, quale “addetto alla rete CP_4 commerciale per segnalazione e successiva acquisizione di nuovi clienti”; il secondo stipulato tra la medesima ed il sig. , con decorrenza 5.1.2006 e Parte_1 Parte_4 durata quinquennale, avente ad oggetto “l'incarico di provvedere, attraverso verifiche settimanali, al coordinamento, all'organizzazione e alla supervisione del magazzino al movimento dell'arrivo delle merci tramite containers e il relativo stoccaggio, nonchè alla supervisione della distribuzione in terraferma”.
L'attrice, in particolare, ha chiesto che sia accertata la responsabilità professionale del dott.
: “per avere concepito e predisposto, con colposa negligenza ed imperizia, due contratti Controparte_1 che, nella loro formulazione intrinseca, si sono rivelati del tutto difformi dai presupposti di validità richiesti dalla legge, al punto da non consentire neppure la prova contraria dello svolgimento effettivo di un
“progetto” da parte dei due lavoratori” e ciò alla luce del D.lgs. n. 276/2003 che, al Capo I “lavoro
a progetto e lavori occasionali” - artt. 61 e segg., aveva poco tempo prima introdotto particolari requisiti per l'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, richiedendo in particolare la riconducibilità della prestazione ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi.
Secondo le allegazioni di parte attrice, considerato che l'incarico conferito allo
[...]
non aveva ad oggetto un'obbligazione di mezzi, ma di risultato (e cioè la Controparte_5 redazione di due validi contratti di collaborazione continuativa a progetto), il dott. CP_1
avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi per elaborare due progetti meno
[...] vaghi e generici di quelli da lui concepiti e comunque, proprio il fatto di dover applicare una normativa di recente introduzione, avrebbe dovuto indurlo ad attenersi ad una scrupolosa prudenza, non solo nel redigere i contratti in esame, ma anche nell'informare la cliente delle pagina 2 di 19 gravi conseguenze e presunzioni assolute stabilite dall'art. 69 del D.lgs. citato;
all'errore professionale sarebbe, poi, riconducibile la contestazione formulata dall'INPS che, all'esito di una verifica ispettiva condotta nel 2007, accertava l'assenza della specifica progettuale nei contratti oggetto di esame e riqualificava i rapporti di collaborazione come di lavoro subordinato in applicazione del suddetto art. 69, notificando per l'effetto la cartella esattoriale n. 119 2007 00101902 90 per i dovuti contributi, sanzioni ed interessi.
Si è costituito in giudizio il dott. , contestando la fondatezza in fatto ed in Controparte_1 diritto della domanda risarcitoria avversaria, evidenziando la correttezza della sua condotta nello svolgimento dell'incarico professionale.
In particolare, secondo parte convenuta, i contratti contestati sarebbero stati conformi alla normativa allora vigente e non vi sarebbe stato alcun errore nella loro redazione, precisato che i contratti sono stati stipulati all'indomani dell'entrata in vigore della normativa, in un momento in cui non erano state introdotte le modifiche poi irragionevolmente applicate anche ai contratti già stipulati e in cui non vi erano orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Il convenuto ha, dunque, evidenziato l'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale esistente al momento della redazione dei due contratti, attestato dalla difformità delle stesse pronunce di primo e secondo grado nel procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale n. 119 2007 00101902 90 e ha dedotto che può applicarsi la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. in assenza di dolo o colpa grave.
Il convenuto ha, inoltre, chiamato in causa presso la quale è Controparte_6 assicurato per il rischio professionale (con la polizza n. 400290331), dalla quale ha chiesto di essere manlevato nella denegata ipotesi fosse riconosciuta una sua responsabilità.
La terza chiamata si è costituita in giudizio associandosi alle argomentazioni difensive dell'assicurato.
In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice ha chiesto l'estensione della domanda alla chiamata in garanzia impropria.
La causa e stata istruita documentalmente e all'udienza del 27.6.2024, celebrata tramite trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 19 Parte attrice:
“I - Accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto DOTT.
[...]
del danno subito dall'attrice per i fatti indicati in narrativa, Controparte_7 condannarsi il medesimo a risarcire alla utti i danni da essa subiti nella Parte_1 misura di Euro 201.264,29, o in quella diversa che risulterà di giustizia, con gli interessi legali ex art.
1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo, ovvero quelli legali ordinari previa rivalutazione monetaria dagli esborsi al saldo. II - Spese, diritti ed onorari rifusi oltre al rimborso forfetario, cpa ed iva”.
Parte convenuta:
“a) nel merito, rigettarsi la domanda formulata da siccome infondata per le ragioni Parte_1 esposte in atti;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una sua responsabilità, condannare la terza chiamata a tenere indenne e/o manlevare il dott. di quanto lo stesso Controparte_1 fosse condannato a pagare;
c) in ogni caso, con rifusione delle spese di giudizio”.
Terza chiamata in garanzia:
“Rigettarsi integralmente le pretese risarcitorie attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, con ogni necessaria conseguenza in ordine alla domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, Controparte_2
In subordine, in ipotesi di pur parziale accoglimento delle pretese attoree, ripartirsi in capo ai
[...] soggetti coinvolti nell'odierna vicenda la responsabilità in ordine ai fatti di causa, e nell'ipotesi, ulteriormente subordinata, di positivo accertamento di operatività della garanzia assicurativa invocata dal convenuto per il caso di specie, contenersi secondo i termini di cui alle condizioni di assicurazione tutte poste a regolamentazione dell'invocato contratto, l'indennizzo che voglia riconoscersi in favore dell'assicurato, per le ragioni di cui in atti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
******
Ciò premesso, sono fatti non contestati e documentalmente provati, per quello che qui rileva, che:
- nell'organizzazione della propria attività d'impresa, in Controparte_8 particolare per ciò che riguarda gli aspetti giuslavoristici (contrattualistica del personale in servizio, elaborazione delle buste paga e per ogni altra esigenza attinente alla materia lavorativa), si è per molti anni avvalsa delle prestazioni dello
[...]
Parte_5
pagina 4 di 19 - la Società attrice in data 8.1.2002, ha ottenuto dallo nella persona del dott. CP_3
, dopo la verifica della regolarità formale, il benestare alla lettera d'incarico Controparte_1 per l'instaurazione di un rapporto di “collaborazione coordinata continuativa senza vincolo di subordinazione” di durata annuale con tacito rinnovo, con il sig. quale CP_4
“addetto alla rete commerciale”, a seguito del quale questi iniziava un rapporto di lavoro autonomo con l'attrice;
- con l'entrata in vigore del Dlgs n. 276/2003, avente ad oggetto la riformulazione dei requisiti per l'instaurazione di validi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
l'attrice ha richiesto allo l'adeguamento del contratto CO.CO.CO. in corso CP_3 con il sig. alle nuove disposizioni normative, previa verifica della sussistenza delle CP_4 condizioni per la sua prosecuzione;
- lo , nella persona del dott. , ha inviato in data 21.10.2004 CP_3 Controparte_1 alla cliente un modello sulla base del quale andava riformulato il Parte_1 nuovo contratto di lavoro;
CP_9
- sulla base di tale modello e delle successive indicazioni e rettifiche elaborate dal dott.
, l'attrice ha, quindi, stipulato con il sig. il nuovo contratto Controparte_1 CP_4
avente decorrenza 25.10.2004 e durata triennale quale “addetto alla rete CP_9 commerciale per segnalazione e successiva acquisizione di nuovi clienti”;
- successivamente si è manifestata per la l'esigenza d'instaurare un Parte_1 altro rapporto di collaborazione autonoma con il sig. con il quale quindi, Parte_4 sempre in osservanza delle indicazioni del dott. è stato stipulato in data Controparte_1
5.1.2006 un contratto quinquennale avente ad oggetto: “l'incarico di provvedere, CP_9 attraverso verifiche settimanali, al coordinamento, all'organizzazione e alla supervisione del magazzino al movimento dell'arrivo delle merci tramite containers e il relativo stoccaggio, nonché alla supervisione della distribuzione in terraferma”;
- a seguito di una visita ispettiva in data 26.1.2007, la Direzione Provinciale Del Lavoro, con
Verbale di Ispezione n. 065/72, ha contestato la regolarità dei contratti CP_9 stipulati dall'attrice con i sig.ri e in quanto è stato “appurato che: CP_4 Pt_4 CP_4 nato a [...] il [...], pensionato categoria VO n. 10150460 dal mese di dicembre
[...] pagina 5 di 19 1994, già legato alla società in parola con un contratto co.co.co, successivamente ha stipulato un contratto come co.co.pro con la sopra indicata società, in data 24.10.2004. Tale contratto prevede come incarico
“addetto alla rete commerciale per segnalazione ed acquisizione di nuovi clienti” senza individuare un progetto o fase di esso, una durata temporale ed una autonomia nello svolgere l'attività, pertanto venendo meno i necessari presupposti per il rapporto co.co.pro instaurato tra la Società ed il sig. quindi tale CP_4 rapporto e da considerarsi fin dall'inizio come un lavoro di tipo subordinato. > nato a [...]
Venezia il 08.01.1946 pensionato VO n. 10154640 dal mese di giugno 1996, ha stipulato un contratto come co.co.pro con la sopra indicata società, in data 05.01.2006. Tale contratto prevede come incarico “il provvedere all'organizzazione del magazzino e la supervisione della distribuzione” anche per questo rapporto non e possibile individuare un progetto di lavoro definito o una fase di esso da svolgere in autonomia, inoltre la ditta ha del personale dipendente con mansioni di magazziniere che svolge le stesse mansioni, pertanto le mansioni del sono quelle tipiche della gestione di un magazzino svolte anche Pt_4 dal personale dipendente vengono cosi meno i necessari presupposti per il rapporto co.co.pro instaurato tra la società ed il sig. e tale rapporto va considerato fin dall'inizio come un rapporto di lavoro Pt_4 subordinato” (pag. 2) e ha diffidato quindi la a regolarizzare la loro Parte_1 posizione in sede aziendale procedendo all'assunzione come lavoratori subordinati;
- è seguita da parte della la notifica di “Illecito Parte_6
Amministrativo Sussistenza e/o qualificazione rapporti di lavoro e la Verifica di non ottemperanza alla diffida, preceduti dalla notifica da parte dell'INPS di un avviso di pagamento di Euro
102.500,06, seguito poi dalla Cartella Esattoriale n. 119 2007 00101902 90 dell'importo di
Euro 111.688,12, per contributi INPS periodo 2004/2007 relativi ai due lavoratori e compensi di riscossione;
- la si è opposta alla Cartella Esattoriale proponendo, in data Parte_1
8.11.2007, ricorso avanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, sostenendo la correttezza dei contratti e tale contenzioso è stato deciso con la sentenza n. CP_9
1196/2008, che ha annullato la cartella esattoriale impugnata, riconoscendo le ragioni addotte dalla ricorrente;
- l'INPS ha appellato la decisione avanti la Corte d'Appello di Venezia - Sezione lavoro e nel relativo procedimento si è costituita la chiedendo il rigetto del Parte_1
pagina 6 di 19 gravame;
la Corte d'Appello, con sentenza n. 549/2012, ha accolto l'appello riformando integralmente la sentenza di primo grado, respingendo quindi l'opposizione alla cartella esattoriale, con condanna della alla rifusione delle spese di entrambi Parte_1
i gradi di giudizio per un importo complessivo di € 7.700,00 oltre accessori;
- l'odierna parte attrice ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza d'appello e all'esito del giudizio la Suprema corte, con la sentenza n. 9274/2019, ha rigettato il ricorso specificando che “il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. n.
17636 del 06/09/2016)” (paragrafo 9, pag. 5), con la conseguenza che: “Risulta corretta la statuizione della Corte di merito, che ha desunto dalla formulazione del progetto, relativo in un caso allo svolgimento di compiti di “addetto alla rete commerciale per segnalazione e successiva acquisizione di nuovi clienti” e nell'altro all' “incarico di provvedere attraverso verifiche settimanali al coordinamento, all'organizzazione e alla supervisione del magazzino al momento dell'arrivo delle merci tramite container e al relativo stoccaggio, nonché alla supervisione della distribuzione in terraferma” senza determinazione temporale la coincidenza con l'ordinaria attività aziendale, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di articoli da regalo e souvenirs, mediante uno show room e un magazzino per lo stoccaggio dei prodotti. Ciò la
Corte ha fatto infatti nell'accertata insussistenza di alcuna distinzione qualitativa, quantitativa o temporale, rispetto all'ordinaria attività, che vedeva l'organizzazione del magazzino e la vendita come momenti strutturali e permanenti dell'ordinaria attività, sicchè la prestazione dei due collaboratori a progetto veniva ad essere coincidente con la normale attività di impresa e rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della stessa>> (paragrafo 11, pag. 6); la sentenza ha corretto altresì la motivazione della sentenza d'appello: “nel senso che l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma
1, del d-lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. n. 8142 del
29/03/2017)”, specificando infine che non vi sarebbe stata neppure la possibilità di provare nel merito lo svolgimento effettivo di un “progetto” da parte dei due collaboratori in quanto: “Questa Corte ha poi chiarito che la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso
pagina 7 di 19 che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del
5/11/2018)”;
- l'attrice ha provveduto a rateizzare l'importo contenuto nella Cartella Esattoriale opposta, pagando infine alla data del 30/06/2021, tra interessi e spese, l'importo complessivo di
Euro 161.368,65.
Ricostruita la vicenda, appare utile premettere alcuni consolidati principi in ordine alla responsabilità professionale dell'esercente una professione intellettuale.
Il commercialista o il consulente del lavoro, al pari di ogni altro professionista, esercitano una professione intellettuale che trova quale referente normativo gli artt. 2222 e ss. c.c., disciplina che cerca di coniugare due opposte esigenze: da un lato, quella di non pregiudicare l'iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso, dall'altro, quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista.
In tal senso, sullo sfondo di una lettura dell'art. 1218 c.c., che fissa la regola dell'imputazione dell'inadempimento contrattuale, in chiave oggettivistica ed assoluta, addossando al debitore la prova della causa esterna che ha determinato l'impossibilità di adempiere a prescindere dalla sforzo di diligenza profuso, per molto tempo la giurisprudenza ha adottato la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, estranea al dettato codicistico, al fine di ricondurre la responsabilità professionale alla diversa regola della diligenza dell'art. 1176 c.c.
Per l'effetto, nelle prestazioni di fare professionale, intese quali obbligazioni di mezzi e non di risultato, il canone di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è stato inteso non più solo come canone di comportamento nell'esecuzione della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto, come criterio d'imputazione della responsabilità da inadempimento contrattuale.
pagina 8 di 19 Si è affermato così che nelle obbligazioni di mezzi il risultato non è dedotto in obbligazione, identificandosi la prestazione con lo sforzo diligente, sicché la diligenza equivale ad esatto adempimento.
Nel corso degli ultimi due decenni, a partire dal 2001, la giurisprudenza ha intrapreso un percorso volto al superamento della distinzione.
Già le Sezioni unite n. 13533/2001, pur non occupandosi specificamente della distinzione mezzi/risultato, uniformando per le obbligazioni contrattuali il regime di riparto del carico probatorio, hanno di fatto ridimensionato l'utilità pratica della contrapposizione.
Con tale pronuncia, è stato inaugurato un regime probatorio unitario, destinato ad operare sia con riferimento all'ipotesi di inadempimento contrattuale, sia con riferimento all'ipotesi di inesatto adempimento, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine al concreto contenuto dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
Più precisamente, facendo leva sulla presunzione di persistenza del diritto di credito e sul principio di vicinanza della prova, si è affermato che il creditore deve solo provare il titolo del proprio credito e allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, essendo onere del debitore provare di aver esattamente adempiuto.
Quindi anche il debitore di mezzi ha l'onere, per liberarsi da responsabilità, di provare di essere stato diligente.
La differenza con le obbligazioni di risultato è attenuata, ma sopravvive.
Nelle obbligazioni di risultato, infatti, non basta la prova di essere stati diligenti, ma , ex art. 1218 c.c. l'onere liberatorio si articola su tre passaggi: 1) dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile, riproponendosi il tema del carattere dell'impossibilità se oggettiva o relativa;
2) individuare la causa che ha determinato tale impossibilità; 3) provare che quella causa non è imputabile al debitore e che quindi non è dipesa da sua colpa.
E' con i due successivi arresti giurisprudenziali nn. 15781/2005 e 577/2008 che le Sezioni unite di Cassazione hanno superato definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, affermando che in ogni obbligazione assumono rilievo tanto il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, quanto l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo.
Pertanto, si giunge alla conclusione che un risultato, seppur intermedio e in proporzione variabile, sia dedotto ad oggetto di qualunque obbligazione e la valutazione dell'esatto pagina 9 di 19 adempimento debba pertanto considerare tale dato oltre che il comportamento del debitore
(Cass. S.U. n. 15781/2005; S.U. n. 577/2008).
In ogni caso, è sul creditore che grava l'onere di fornire la prova sia del danno di cui si chiede il risarcimento (Cass. 13 gennaio 2021, n. 437), sia del nesso causale fra la condotta inadempiente del debitore e detto danno (Cass. 12 maggio 2023, n. 13107).
E' sul debitore che grava la prova di aver esattamente eseguito la prestazione dovuta, contribuendo al raggiungimento di quel risultato intermedio, con il giusto sforzo di diligenza.
Occorre quindi chiarire quale sia il grado di diligenza, prudenza, perizia concretamente richiesto, nella singola ipotesi, al debitore.
Con riferimento alle attività professionali intellettuali, il parametro valutativo comportamentale non è quello del comma primo dell'art. 1176, col suo generico riferimento al mandatario ed al “buon padre di famiglia”, bensì quello più stringente del secondo comma, che richiede nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, di valutare la diligenza con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ex pluribus, Cass. n. 11906/2016; Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass.
n. 6967/2006).
La norma, inoltre, deve raccordarsi col disposto di cui all' art. 2236 c.c. che, in presenza di
“problemi tecnici di speciale difficoltà”, pone una limitazione della responsabilità del prestatore, che viene circoscritta ai soli casi di dolo o colpa grave, intendendosi per colpa grave l'errore inescusabile in ragione della sua grossolanità o l'ignoranza incompatibile con la preparazione media esigibile dal professionista o la superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente ha affidato alla cura del professionista.
Quanto all'accezione di “problemi tecnici di speciale difficoltà”, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che integrano la previsione normativa i casi che: “per essere stati oggetto (…) di dibattiti e studi dagli esiti tra loro opposti, per la novità della loro emersione”, ovvero “per essere caratterizzati dalla straordinarietà e particolare eccezionalità del loro manifestarsi, non possono considerarsi ricompresi nel doveroso [rectius “diligente”] patrimonio culturale, professionale e tecnico del professionista, avuto riguardo, anche in questo caso, alle peculiarità del settore ove svolge la sua attività, e ad uno standard medio di riferimento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1988, n. 3389, con specifico riferimento alla professione medica, ma sulla base di argomentazioni largamente generalizzabili). pagina 10 di 19 La nozione ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2005, n. 2042).
L'accertamento se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi, o meno, la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità è rimesso al giudice di merito ed il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. 14 agosto 1997, n.
7618; 18 maggio 1988, n. 3463; 20 ottobre 2011, n. 21700).
La giurisprudenza concorde ha limitato, però, il campo d'applicazione di detta norma ai soli casi d'imperizia, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione della propria prestazione, provochi un danno per imprudenza o negligenza (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
Applicando le precedenti coordinate ermeneutiche al caso di specie, l'incarico conferito allo aveva ad oggetto la redazione di due contratti di collaborazione Controparte_5 continuativa a progetto, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 276/2003.
Le collaborazioni a progetto, infatti, sono entrate nel nostro ordinamento, per quanto concerne l'impiego privato, in attuazione dell'articolo 4 della legge delega n. 30/2003 (cd.
Legge Biagi).
Sino al momento dell'abrogazione, intervenuta con d. lgs. 81/2015, il lavoro a progetto ha costituito modalità operativa obbligatoria delle collaborazioni coordinate e continuative, incentrato sulla individuazione di un progetto specifico determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.
La ratio sottesa all'introduzione di tale tipologia di contratto era da rinvenire nel tentativo di contrastare il diffondersi di forme di collaborazione fittizie, volte ad eludere la disciplina del lavoro subordinato.
Sin dalla sua introduzione il testo legislativo ha dato luogo a notevoli difficoltà interpretative, tra i profili di incertezza, quelli di rilievo rispetto alla fattispecie in esame attengono alla stessa definizione dei termini “progetto” e “programma”, al grado di specificità degli stessi, nonché al rapporto con l'attività d'impresa, in particolare, non chiarendo inizialmente la normativa se il progetto dovesse essere solo connesso all'attività pagina 11 di 19 produttiva o accessoria dell'impresa o potesse essere anche coincidente con una parte di questa.
Ed infatti, con l'art. 61 del decreto n. 276/2003, il legislatore ha introdotto l'obbligo, per il committente, d'indicare nel contratto uno specifico “progetto, programma di lavoro o fase di esso”, imponendo al contempo la forma scritta.
L'art. 61 del d. Lgs 276/2003, nella formulazione ratione temporis applicabile, recita che:
“Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, in funzione del risultato finale, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa”.
Il legislatore del 2003 non ha specificato cosa dovesse intendersi per “progetto, programma di lavoro o fase di esso” e la dottrina e la giurisprudenza hanno cercato di colmare tale lacuna legislativa, dando luogo a interpretazioni così diverse da creare notevole incertezza tra gli addetti ai lavori. Co Di qui gli interventi del Ministero lavoro volti a far chiarezza in ordine al significato da attribuire alle nozioni in commento.
La Circolare ministeriale dell'8 gennaio 2004 n. 1, ad esempio, ha chiarito che il progetto dovesse consistere in un'attività produttiva ben determinata o comunque ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipasse direttamente con la sua prestazione;
il progetto, poi, secondo quanto indicato nel provvedimento ministeriale, avrebbe potuto essere connesso all'attività principale o accessoria dell'impresa e le valutazioni e le scelte tecniche ad esso sottese sarebbero state insindacabili.
Alla luce del perpetuarsi del successivo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, non può però attribuirsi all'intervento di prassi citato valenza determinante per la risoluzione dei dubbi sottesi alla novella legislativa.
Per esempio, nella sentenza del 7.4.2006 il Tribunale di Genova, in assenza di una giurisprudenza consolidata sul punto, ha riportato le ricostruzioni dottrinali maggiormente significative sul tema, sottolineando il contrasto tra una tesi interpretativa restrittiva volta ad pagina 12 di 19 identificare nei termini progetto e programma: “il significato di una endiadi avente la funzione di indicare segmenti dell'attività organizzata dal committente ben identificati e definiti sia sotto il profilo temporale che strutturale, consentendo la stipulazione di contratti a progetto soltanto in presenza di situazioni produttive particolari e teleologicamente individuate (anche se non necessariamente uniche e irripetibili)”, precisando di contro, però, l'esistenza anche di una tesi interpretativa più ampia per la quale: “il contratto a progetto non presuppone necessariamente un'attività di natura altamente specialistica o di particolare contenuto professionale e può eventualmente comprendere anche attività identiche a parte dell'attività aziendale, pur in presenza del requisito minimo della specificità”.
Nella stessa sentenza n. 1196/2008 il Tribunale di Venezia ha annullato la cartella esattoriale impugnata, riconoscendo le ragioni addotte dalla parte ricorrente, argomentando, anche in riferimento alla circolare ministeriale citata, che: “In assenza di ulteriori specificazioni normative deve anche ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa Inps, che il progetto ben possa essere un segmento dell'attività produttiva dell'impresa e che il collaboratore ben possa operare all'interno del ciclo produttivo del committente posto che la legge richiede unicamente che il progetto consista in un particolare ed individuato segmento dell'attività aziendale in cui si inserisce la prestazione del lavoratore a progetto fermo restando che tale attività sia resa con modalità autonome (…) i progetti indicati, in quanto finalizzati ciascuno ad uno specifica risultato nell'ambio dell'attività di vendita del prodotto dell'azienda committente e nell'ambito di una fase di lavoro (l'organizzazione del magazzino e della distribuzione dei prodotti) sono conformi al tipo legale come poc'anzi delineato in quanto miranti ad uno specifico risultato, sia esso la implementazione della clientela o la sistemazione del magazzino, attinente ad un segmento dell'attività aziendale”.
La sentenza n. 549/2012 della Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro, pur accogliendo le ragioni della parte appellante Inps e per l'effetto ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, in motivazione ha dato conto del contrasto giurisprudenziale, al punto da ritenere la complessità delle questioni giuridiche trattate giusto motivo di compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Contrasto che ha portato lo stesso legislatore a modificare la disposizione con l'art. 1, comma 23, della l. 92/2012 prevedendo espressamente che: “Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente”, stabilendo inoltre che il progetto non può comportare l'espletamento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi”. pagina 13 di 19 Soltanto con la legge “Fornero” del 2012 è stato eliminato un ulteriore profilo d'incertezza del regime normativo, con riferimento in questo caso alla formulazione dell'art. 69 D.lgs.
276/2003 e al portato delle conseguenze sanzionatorie riconnesse alla violazione della disciplina, in particolare alla portata della presunzione sancita se relativa o assoluta.
Nel dettaglio, l'art. 69 nella formulazione anteriore alla legge 92/2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, disponeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, fossero considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
In assenza di specificazioni normative sul carattere relativo o assoluto della presunzione di subordinazione, la giurisprudenza di merito maggioritaria, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata, riteneva che la conversione trovasse applicazione solo nel caso in cui mancasse del tutto un progetto sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale (Tribunale di Torino 5/04/2005 e 16/05/2006; Tribunale di Milano
22/03/2006 e 10/11/2005; Tribunale Ravenna 24/11/2005; Tribunale Modena
21/02/2006; Tribunale Genova 7/04/2006).
Anche il Ministero del lavoro, con la circolare n. 1/2004, ha abbracciato la tesi della presunzione relativa affermando che la presunzione di cui all'art. 69, comma 1, potesse essere superata qualora il committente fornisse, in giudizio, prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Nel medesimo senso anche la Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro, sentenza n.
549/2012, che ha ritenuto che la disposizione consentisse al committente di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
E sul punto, sempre a riprova dell'incertezza del contesto di riferimento, su posizioni opposte invece si attestava la Cassazione nel procedimento R.G. 29028/2013, precisando nella sentenza n. 9274/2019 che: “la disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di pagina 14 di 19 costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del
5/11/2018)”.
A risoluzione del contrasto giurisprudenziale, nel 2012 il legislatore è intervenuto sulla formulazione della art. 69 del D. lgs. 276/2003, sostituendo la locuzione “sono considerati” con “determina”, così optando per la presunzione assoluta, nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisse elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determinava automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto riportato attesta l'esistenza, nei primi anni di applicazione della normativa in commento entrata in vigore il 24 ottobre 2003, di un quadro di riferimento dai margini d'incertezza estremamente lati.
In tal senso, non possono non riconoscersi nella fattispecie in esame integrati gli estremi di quei “problemi tecnici di speciale difficoltà” di cui all'art. 2236 c.c. che giustificano una limitazione di responsabilità del professionista in ipotesi di colpa lieve.
Occorre, pertanto, valutare se alla luce delle emergenze processuali possa contestarsi al convenuto la volontarietà della errata formulazione dei due contratti o l'errore grossolano o ancora l'ignoranza abnorme della normativa tecnica di riferimento;
solo in tali circostanze residuerebbe, infatti, responsabilità professionale ai sensi del 2236 c.c.
Orbene, secondo quanto risulta agli atti del procedimento, il dott. , su Controparte_1 incarico della cliente ha fornito per la predisposizione dei due contratti Parte_1 di collaborazione moduli che nell'intestazione tenevano conto della novella legislativa e nel contenuto esplicitavano incarichi miranti ad uno specifico risultato (implementazione della clientela e sistemazione del magazzino), attinente ad un segmento dell'attività aziendale.
Come si è visto, sulla base dell'incerto quadro di riferimento del tempo, in taluni arresti della giurisprudenza di merito del tempo, in assenza di ulteriori specificazioni normative, era plausibile, per quanto opinabile, ritenere che il progetto potesse essere un segmento dell'attività produttiva dell'impresa e che il collaboratore potesse operare all'interno del ciclo produttivo del committente, fermo restando che tale attività fosse resa con modalità autonome.
In tal senso, si ritiene di non poter ravvisare nell'operato del professionista gli estremi di un errore macroscopico e grossolano, ma semplicemente una scelta opinabile, poi non pagina 15 di 19 rivelatasi conforme al livello di dettaglio e specificità richiesti da una giurisprudenza comunque in evoluzione e dal legislatore della riforma “Fornero” del 2012, di molto successivo rispetto ai due momenti genetici di redazione dei contratti in considerazione (id est, 2004 e 2007).
Come sopra premesso, la giurisprudenza concorde ha limitato, però, il campo di applicazione dell'art. 2236 c.c. ai soli casi d'imperizia, con la conseguenza che il professionista risponde anche per colpa lieve nell'esecuzione della propria prestazione, qualora provochi un danno per imprudenza o negligenza (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
Pertanto, al di fuori dell'applicazione delle regole tecniche che presiedono al settore di riferimento e delimitano l'ambito peritale, il più generico dovere di completa informativa che grava sul professionista deve valutarsi alla luce non del disposto del 2236 c.c., ma è ricostruito in relazione all'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13007/2016).
Ne consegue che il professionista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Tribunale di Milano, sez. I, n. 1645/2020).
La giurisprudenza costante impone al professionista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cassazione Civile sez. III,
27/05/2019, n. 14387; cfr. in tal senso anche Cassazione Civile, sez. III, 23/06/2016, n.
13007).
Dunque, rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche”
(Tribunale di Milano, sez. I, n. 4108/2018).
pagina 16 di 19 L'obbligo di diligenza impone al professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe sul professionista l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta (Cass. civ., Sez. III, 14/07/2015, n. 14639).
Ebbene, il convenuto, dott. , non ha dato prova di aver adempiuto ad un Controparte_1 tale obbligo di informazione.
Non risulta documentato alcuno scambio comunicativo tra le parti volto a rendere edotta la all'atto della predisposizione dei due contratti, del fermento Parte_1 dottrinale e giurisprudenziale ruotante intorno al D. lgs 276/2003.
In tal senso, residua in capo al professionista convenuto un profilo di negligenza contestabile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c. come inadeguata prestazione professionale.
Invero, come già chiarito, nel rapporto instauratosi tra il professionista e il cliente spetta al soggetto presunto danneggiato provare l'inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno.
Fondamentale risulta, per il creditore, provare il nesso di causalità esistente tra la condotta inadempiente del professionista e il danno subito.
Il professionista è responsabile del danno solo allorché si dimostri che con una condotta diversa, e corretta, da parte sua il danno non si sarebbe verificato.
E', infatti, consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista.
La responsabilità risarcitoria del professionista non può ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo
(cfr. Cass. Sez. III, 22 giugno 2020, n. 12127; Cass. Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 25112; pagina 17 di 19 Cass. Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2638; Cass. Sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22376; Cass.
Sez. II, 27 maggio 2009, n. 12354).
La non ha dato prova di quale condotta avrebbe assunto nell'ipotesi Parte_1 in cui il dott. avesse fornito la completa informazione. CP_1
Parte attrice, infatti, già in punto di allegazione non ha chiarito se l'ipotetica condotta positiva omessa l'avrebbe determinata ad astenersi dallo stipulare i contratti contestati, sola circostanza che evidentemente le avrebbe evitato l'applicazione delle sanzioni da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.
Difronte alla corretta rappresentazione da parte del professionista, l'obiettiva incertezza derivante dalla novella legislativa poteva comportare per l'attrice un ventaglio di scelte aziendali alternative, tutte ex ante possibili e condizionate dalla diversa propensione al rischio dell'impresa, per cui bene avrebbe potuto comunque Parte_1 stipulare i contratti di con i sig. e confidando nell'affermarsi CP_9 CP_4 Pt_4 dell'interpretazione più amplia della disciplina, ovvero avrebbe potuto orientarsi nello stipulare contratti di lavoro subordinato, sopportandone in questo caso il maggior costo retributivo e contributivo, ovvero avrebbe potuto adottare un'ulteriore e più complessa scelta organizzativa.
Il silenzio sul punto si traduce nella mancata dimostrazione del rapporto di derivazione causale tra la condotta omissiva del professionista ed il danno lamentato.
Soltanto a fronte di una precisa allegazione e prova che non Parte_1 avrebbe stipulato i contratti di si può inferire la sicura derivazione causale del CP_9 danno evento lamentato dalla condotta negligente del dott. , mentre nel caso di CP_1 specie tale relazione eziologica è rimasta meramente ipotetica ed indimostrata.
La domanda proposta dall'attrice va, dunque, rigettata, rimanendo assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, escludendo quelle relative alla fase istruttoria, dato che la causa è stata istruita documentalmente e sono imputate a parte attrice anche quelle della terza chiamata, dato che la necessità della chiamata in causa è stata originata dalla pretesa attorea, risultata poi infondata (Cass. ord. n. 6292/2019). pagina 18 di 19 Infatti, in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. Ord. n.
31889/2019).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 989/2022 R.G. promossa da
[...] contro e con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 [...] ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: CP_2
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in €8.433,00 per compensi (€2.552,00 per la fase di studio;
€1.628,00 per la fase introduttiva;
€4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
- Condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in €8.433,00 per compensi (€2.552,00 per la fase di studio;
€1.628,00 per la fase introduttiva;
€4.25300 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. dott.ssa Eliana Cammarata.
Venezia, 9.12.2024
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
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