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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2391/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437515 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12162/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la contribuente Ricorrente_1 (Codice Utente TARI codice Tari Ricorrente_1) avverso l' avviso di accertamento esecutivo n. 112401437515 del 28/10/2024 notificato il 9.11.2024 da AMA spa incaricata della riscossione dell'imposta per il Comune di Roma Capitale ex art. 49, c. 9, dlgs n.22 del 5.2.1997, con il quale è stato richiesto il pagamento della TARI dall' annualità 2018 all'annualità 2023 per un importo complessivo di euro 3.065,00 ( euro 2.067,03 per sorte oltre sanzioni) relativamente all' immobile gravato ubicato in Roma, Indirizzo_1 al dati catastali_1. Chiede annullarsi l'accertamento con vittoria delle spese di lite. Evidenzia di aver inviato in data 28.10.2024 istanza in sede di autotutela chiedendo il riesame della posizione in ragione della propria condizione di nuda proprietaria dell'immobile gravato e di aver cessato l'utenza in data 21.11.2024 con comunicazione ad AMA inviata via pec. Non avendo ricevuto risconto si è determinata alla proposizione del gravame in data 7.1.2025.
L'Ufficio si è costituito chiedendo dichiararsi la estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere avendo in data 24.4.2025, successivamente al ricorso, annullato tempestivamente il provvedimento impugnato con doc. n. u250400162632.
Il Giudice, esaurito l'esame della vertenza, trattiene a la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'Ufficio ha annullato l'avviso di accertamento il 24.4.2025, dunque solo successivamente alla proposizione del ricorso notificato il 7.1.2025, in sede di revisione della posizione della contribuente dichiarando: ” La documentazione prodotta è sufficiente ad accogliere l'istanza. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti” con ciò avendo riconosciuto la fondatezza delle eccezioni mosse dalla ricorrente. Si dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere . Quanto alle spese di lite le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere. Il Comune di Roma è condannato a pagare in favore della d.ssa Difensore_1 difensore di Parte ricorrente, dichiaratasi antistataria, le spese di lite da liquidarsi in euro 200,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025. Il
Giudice monocratico Maria laura Petrongari
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 277/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437515 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12162/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la contribuente Ricorrente_1 (Codice Utente TARI codice Tari Ricorrente_1) avverso l' avviso di accertamento esecutivo n. 112401437515 del 28/10/2024 notificato il 9.11.2024 da AMA spa incaricata della riscossione dell'imposta per il Comune di Roma Capitale ex art. 49, c. 9, dlgs n.22 del 5.2.1997, con il quale è stato richiesto il pagamento della TARI dall' annualità 2018 all'annualità 2023 per un importo complessivo di euro 3.065,00 ( euro 2.067,03 per sorte oltre sanzioni) relativamente all' immobile gravato ubicato in Roma, Indirizzo_1 al dati catastali_1. Chiede annullarsi l'accertamento con vittoria delle spese di lite. Evidenzia di aver inviato in data 28.10.2024 istanza in sede di autotutela chiedendo il riesame della posizione in ragione della propria condizione di nuda proprietaria dell'immobile gravato e di aver cessato l'utenza in data 21.11.2024 con comunicazione ad AMA inviata via pec. Non avendo ricevuto risconto si è determinata alla proposizione del gravame in data 7.1.2025.
L'Ufficio si è costituito chiedendo dichiararsi la estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere avendo in data 24.4.2025, successivamente al ricorso, annullato tempestivamente il provvedimento impugnato con doc. n. u250400162632.
Il Giudice, esaurito l'esame della vertenza, trattiene a la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'Ufficio ha annullato l'avviso di accertamento il 24.4.2025, dunque solo successivamente alla proposizione del ricorso notificato il 7.1.2025, in sede di revisione della posizione della contribuente dichiarando: ” La documentazione prodotta è sufficiente ad accogliere l'istanza. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti” con ciò avendo riconosciuto la fondatezza delle eccezioni mosse dalla ricorrente. Si dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta cessata materia del contendere . Quanto alle spese di lite le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il ricorso è estinto per cessata materia del contendere. Il Comune di Roma è condannato a pagare in favore della d.ssa Difensore_1 difensore di Parte ricorrente, dichiaratasi antistataria, le spese di lite da liquidarsi in euro 200,00 oltre oneri ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 27 novembre 2025. Il
Giudice monocratico Maria laura Petrongari