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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15366/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15366/2023 r.g. promossa da:
C.F. CPF. n. ) Parte_1 PartitaIVA_1
(C.F. CPF. 142.542.917-36) Controparte_1
(C.F. CPF. 142.542.927-08) Parte_2
(C.F. CPF. ) in proprio ed in qualità di Parte_3 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori C.F. CPF. Persona_1
169.420.367-06) e C.F. CPF. 169.420.567-31) Controparte_2
Tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente domiciliati in VIA R.L. 24, 8, 90146 PALERMO presso l'avv. LA MALFA MARIA STELLA
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27 novembre 2025.
pagina 1 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo ovvero Persona_2 Persona_3 [...]
vvero CO ovvero ovvero Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ovvero ovvero nato il giorno 30 aprile 1884 a Ostellato (FE) Per_2 Persona_3 Persona_6
(doc. 3 fasc. ricorrenti) da e di ed emigrato in Brasile dove mai Parte_5 Persona_7
si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti, sono, infatti, discendenti diretti di CO ovvero Per_2 Persona_3
ovvero CO NI ovvero ovvero Parte_4 Persona_4 Persona_5
ovvero CO NI ovvero cittadino italiano, nato ad [...], (FE), il 30.04.1884, Persona_6
come risultante dal Certificato di nascita (doc. 3), figlio di e di che, in data 10.06.1905, Per_2 Persona_7
contraeva matrimonio con (doc. 5), deceduto il 12.05.1942, (doc. 6). Persona_8
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra CO NI ovvero ovvero CO Per_2 Parte_4
NI ovvero ovvero ovvero CO NI ovvero Persona_4 Persona_5 [...]
e nasceva, in data 29.04.1906, titolare della Per_6 Persona_8 Persona_9
cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano (doc. 7) che, in data 26.12.1931, si sposava con Per_10
(doc.8), deceduto il 27.06.1970, (doc. 9), dalla cui unione nasceva, in data 08.04.1942,
[...] [...]
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano (doc. 10) che, in data Parte_6
20.02.1970, si sposava con (doc. 11), dalla cui unione nascevano: CP_4
- in data 24.06.1971, odierna ricorrente e cittadina italiana in Parte_1
quanto nata da padre italiano, (doc.12);
- in data 23.06.1973, odierno ricorrente e cittadino italiano in Parte_3
quanto nato da padre italiano, (doc.16).
in data 31.08.1993, si sposava con (doc. 13), Parte_1 Persona_11
dalla cui unione nascevano:
pagina 2 di 9 - in data 16.07.1999, , odierno ricorrente e cittadino italiano in Controparte_1
quanto nato da madre italiana, (doc.14);
- in data 11.06.2001, , odierna ricorrente e cittadina italiana in Parte_2
quanto nata da madre italiana, (doc.15).
in data 28.11.2008, si sposava con , (doc. 17), dalla Parte_3 Persona_12
cui unione nascevano:
- in data 22.06.2010, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto Persona_1
nato da padre italiano, (doc. 18);
- in data 21.12.2011, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto Controparte_2
nata da padre italiano, (doc. 19)”.
Il non si costituiva e con ordinanza del 22 dicembre 2025 ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 30 aprile 1884 a Persona_13
Ostellato, in provincia di Ferrara, (doc. 9 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un pagina 3 di 9 procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza sono superiori in alcuni casi anche a più di dieci anni. I ricorrenti hanno comunque allegato lo screen-shot del tentativo di prenotazione dell'appuntamento, non andato a buon fine in quanto “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc. 20 fasc. ricorrenti):
sostanzialmente è un “terno al lotto” in cui “chi prima arriva meglio alloggia” sempre che l'alloggio lo si trovi! Tale sistema è pertanto incerto e non da alcuna sicurezza dei tempi in cui le proprie domande saranno istruite. Appare pertanto evidente che non essendo ad oggi pervenuta alcuna comunicazione,
la screen-shot è del novembre 2023, il procedimento amministrativo non può chiudersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni essendo ad oggi già stati superati i due anni dal deposito della domanda.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile pagina 4 di 9 in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° pagina 5 di 9 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna e, in particolare, quello relativo che ha trasmesso la cittadinanza a Parte_1
e a . Controparte_1 Parte_2
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di pagina 6 di 9 trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno quindi prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile da cui risulta che ovvero Persona_2 Persona_3 [...]
vvero CO ovvero ovvero Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ovvero CO ovvero non vi è iscritto (doc. 4 fasc. ricorrenti) – né una Persona_3 Persona_6
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come pagina 7 di 9 noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 5, 7, 8, e da 10 a 19 fasc.
ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o CO o Persona_13 Parte_4 Persona_3 [...]
o o non è di ostacolo alla prova del Persona_4 Persona_5 Persona_6
riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori e si deve ritenere Persona_1 Controparte_2
che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- DICHIARA LO STAUS DI CITTADINI ITALIANI DEI RICORRENTI;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità
consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15366/2023 r.g. promossa da:
C.F. CPF. n. ) Parte_1 PartitaIVA_1
(C.F. CPF. 142.542.917-36) Controparte_1
(C.F. CPF. 142.542.927-08) Parte_2
(C.F. CPF. ) in proprio ed in qualità di Parte_3 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori C.F. CPF. Persona_1
169.420.367-06) e C.F. CPF. 169.420.567-31) Controparte_2
Tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. LA MALFA MARIA STELLA, elettivamente domiciliati in VIA R.L. 24, 8, 90146 PALERMO presso l'avv. LA MALFA MARIA STELLA
ATTORE/I
contro
(C.F. - contumace Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27 novembre 2025.
pagina 1 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo ovvero Persona_2 Persona_3 [...]
vvero CO ovvero ovvero Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ovvero ovvero nato il giorno 30 aprile 1884 a Ostellato (FE) Per_2 Persona_3 Persona_6
(doc. 3 fasc. ricorrenti) da e di ed emigrato in Brasile dove mai Parte_5 Persona_7
si naturalizzava come cittadino brasiliano (doc. 4 fasc. ricorrenti).
I ricorrenti premettevano che:
“Gli odierni ricorrenti, sono, infatti, discendenti diretti di CO ovvero Per_2 Persona_3
ovvero CO NI ovvero ovvero Parte_4 Persona_4 Persona_5
ovvero CO NI ovvero cittadino italiano, nato ad [...], (FE), il 30.04.1884, Persona_6
come risultante dal Certificato di nascita (doc. 3), figlio di e di che, in data 10.06.1905, Per_2 Persona_7
contraeva matrimonio con (doc. 5), deceduto il 12.05.1942, (doc. 6). Persona_8
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra CO NI ovvero ovvero CO Per_2 Parte_4
NI ovvero ovvero ovvero CO NI ovvero Persona_4 Persona_5 [...]
e nasceva, in data 29.04.1906, titolare della Per_6 Persona_8 Persona_9
cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano (doc. 7) che, in data 26.12.1931, si sposava con Per_10
(doc.8), deceduto il 27.06.1970, (doc. 9), dalla cui unione nasceva, in data 08.04.1942,
[...] [...]
titolare della cittadinanza italiana in quanto nata da padre italiano (doc. 10) che, in data Parte_6
20.02.1970, si sposava con (doc. 11), dalla cui unione nascevano: CP_4
- in data 24.06.1971, odierna ricorrente e cittadina italiana in Parte_1
quanto nata da padre italiano, (doc.12);
- in data 23.06.1973, odierno ricorrente e cittadino italiano in Parte_3
quanto nato da padre italiano, (doc.16).
in data 31.08.1993, si sposava con (doc. 13), Parte_1 Persona_11
dalla cui unione nascevano:
pagina 2 di 9 - in data 16.07.1999, , odierno ricorrente e cittadino italiano in Controparte_1
quanto nato da madre italiana, (doc.14);
- in data 11.06.2001, , odierna ricorrente e cittadina italiana in Parte_2
quanto nata da madre italiana, (doc.15).
in data 28.11.2008, si sposava con , (doc. 17), dalla Parte_3 Persona_12
cui unione nascevano:
- in data 22.06.2010, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto Persona_1
nato da padre italiano, (doc. 18);
- in data 21.12.2011, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto Controparte_2
nata da padre italiano, (doc. 19)”.
Il non si costituiva e con ordinanza del 22 dicembre 2025 ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato è nato il giorno 30 aprile 1884 a Persona_13
Ostellato, in provincia di Ferrara, (doc. 9 fasc. ricorrenti) onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un pagina 3 di 9 procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, è notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza sono superiori in alcuni casi anche a più di dieci anni. I ricorrenti hanno comunque allegato lo screen-shot del tentativo di prenotazione dell'appuntamento, non andato a buon fine in quanto “stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” (doc. 20 fasc. ricorrenti):
sostanzialmente è un “terno al lotto” in cui “chi prima arriva meglio alloggia” sempre che l'alloggio lo si trovi! Tale sistema è pertanto incerto e non da alcuna sicurezza dei tempi in cui le proprie domande saranno istruite. Appare pertanto evidente che non essendo ad oggi pervenuta alcuna comunicazione,
la screen-shot è del novembre 2023, il procedimento amministrativo non può chiudersi nei tempi previsti dalla legge ossia di 730 giorni essendo ad oggi già stati superati i due anni dal deposito della domanda.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile pagina 4 di 9 in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731). Si è infatti precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n° pagina 5 di 9 13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Peraltro, nel caso di specie, si registra un passaggio generazionale per linea materna e, in particolare, quello relativo che ha trasmesso la cittadinanza a Parte_1
e a . Controparte_1 Parte_2
La normativa di riferimento, in particolare gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. n° 555/2012, prevedevano,
rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1) e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile, perdesse detta cittadinanza (art. 10 comma 3). Tuttavia, l'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione ha ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadini italiani, indifferente se per linea paterna o materna, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale fossero a loro volta cittadini italiani. Deve infatti evidenziarsi che la Corte Costituzionale, con due sentenze, la n° 87/1975 e la n° 30/1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi sia l'art. 1 comma 1 che l'art. 10 comma 3 della L. n° 555/1912.
Con la prima delle due sentenze, la n° 87/1975, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e ciò in quanto detta norma stabilisce una “differenza di pagina 6 di 9 trattamento dell'uomo e della donna” e “la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa”. Inoltre, il Giudice delle leggi, oltre all'ingiustificata disparità tra l'uomo e la donna, evidentemente con violazione dell'art. 3 Cost., rileva anche che “la norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente,
per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano” e “non giova, rispetto all'ordinamento italiano,
all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”.
Successivamente, con la sentenza n° 30 /1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina […]” anche in questo caso per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. in quanto “la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia” considerato “l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” ed il fatto che “la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile)”.
Pertanto, anche il passaggio generazionale avvenuto per linea materna permette l'acquisto della cittadinanza “iure sanguinis”.
I ricorrenti hanno quindi prodotto un certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal
Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica
Federativa Del Brasile da cui risulta che ovvero Persona_2 Persona_3 [...]
vvero CO ovvero ovvero Parte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5
ovvero CO ovvero non vi è iscritto (doc. 4 fasc. ricorrenti) – né una Persona_3 Persona_6
rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come pagina 7 di 9 noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti
Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 5, 7, 8, e da 10 a 19 fasc.
ricorrenti).
La circostanza che negli atti del paese di immigrazione le generalità dell'avo italiano abbiano subito una trasformazione da a o CO o Persona_13 Parte_4 Persona_3 [...]
o o non è di ostacolo alla prova del Persona_4 Persona_5 Persona_6
riconoscimento della cittadinanza in quanto è noto che tale fenomeno, al tempo piuttosto diffuso, era dovuto in parte ad un'errata comprensione o della lingua da parte degli Ufficiali di stato civile locali o dal fatto che gli interessati, per ignoranza o per errata valutazione delle conseguenze, non la facessero valere. Ciò che rileva è che non sussistano dubbi sulla continuità della discendenza cosa che non si ha nel caso di specie in quanto dai certificati di nascita emerge che i genitori che sono stati registrati col nominativo errato discendevano dall'avo o comunque rientravano nella filiazione del precedente genitore che ha acquisito la cittadinanza (ved. Trib. di Venezia, sent. n° 1450/2025).
Infine, quanto ai minori e si deve ritenere Persona_1 Controparte_2
che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec.
immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, mandando il per Controparte_3
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- DICHIARA LO STAUS DI CITTADINI ITALIANI DEI RICORRENTI;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità
consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 22 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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