TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9456 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Eleonora VILARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso (conclusioni precisare all'udienza del 14.7.25): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare e urgente: disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011; Nel merito: In principalità: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007; in subordine:
1 accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 d.lgs 286/98. Con condanna alle spese del resistente, con distrazione in favore del CP_1 difensore che si antistataria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2025 il sig. Parte_1 cittadino peruviano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 9.4.2025, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno FAMIT ex art 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007, non ritenendo nemmeno sussistenti gli elementi riconducibili a condizioni di inespellibilità di cui all'art. 19 d.lgs.
286/98.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, è stata dichiarata la contumacia del covenuto e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Nel ricorso introduttivo, il sig. ha esposto: Parte_1
− di essere il figlio infraventunenne di Persona_1 cittadina peruviana coniugatasi in data 29.6.2024 in Avigliana con il cittadino italiano
Persona_2
− di risiedere ad Avigliana, in viale dei Tigli n. 7, insieme alla madre e al sig.
. Per_2
Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ha chiesto rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, d.lgs. 30/2007, argomentando circa il proprio status di cittadino di un
Paese terzo familiare di cittadino comunitario.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il provvedimento impugnato, la Questura di ha rigettato la domanda di carta di CP_1 soggiorno presentata dal ricorrente sulla base della seguente interpretazione dell'art. 23 co. 1- bis d.lgs. n. 30/2007: a seguito della modifica dell'art. 23 d.lgs. n. 30/2007 di cui al d.l. n.
69/2023, è stato introdotto un trattamento giuridico differenziato tra “cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini italiani “statici”) e cittadini italiani che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini
2 italiani “mobili”)”; in particolare, la circolare n. 400.B/2023/1 del Controparte_2 avrebbe escluso l'applicazione del d.lgs. n. 30/2007 ai cittadini italiani “statici”. Da qui il rigetto dell'istanza di carta di soggiorno presentata dal ricorrente, essendo il sig.
un cittadino italiano “statico” e non essendo provati i requisiti soggettivi Per_2 ordinariamente previsti dall'art. 29 TUI per il ricongiungimento.
Orbene, si ritiene che tale interpretazione della novella normativa non sia condivisibile, alla luce della ratio legis e della giurisprudenza europea.
La disposizione è stata infatti introdotta con un decreto-legge rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Alla luce dei lavori preparatori e delle relazioni di accompagnamento al decreto-legge si comprende, dunque, che l'intervento normativo si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani c.d. “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38, e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
in particolare, quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della
Direttiva 2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi non Spazio Schengen all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio.
E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la Direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benché, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.
La ratio della novella legislativa è dunque questa: assicurare che i familiari dei cittadini
“statici” venissero dotati di un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta disciplinata dalla Direttiva 2004/38, solo quest'ultima applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari.
Letta dunque la novella legislativa alla luce della ratio legis poc'anzi riportata che l'ha ispirata e tenuto conto della interpretazione letterale della norma, è evidente come, diversamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il richiamo al TUI riguardi esclusivamente le “modalità” (e non dunque i requisiti) del permesso di soggiorno rilasciato ai
3 familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38 (la norma recita
“con le modalità di cui all'articolo 5 comma 8 TUI”).
Per tutto il resto, l'ambito di applicazione resta quello del d.lgs. n. 30/2007: nel momento in cui l'articolo 23 comma 1-bis utilizza la nozione di “familiari” l'interprete, coerentemente con un'interpretazione letterale della norma, non può infatti che fare riferimento all'espressione come definita nel d.lgs. n. 30/2007, dal momento che questo è il corpo normativo al cui interno la nuova disposizione si trova.
Tale interpretazione ha già trovato conferma in alcuni precedenti dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale. Si richiama, in particolare, la sentenza del Tribunale di
Torino del 9.4.2025 nella causa RG n. 16357/24, est. Perlo.
Venendo al caso di specie:
− è pacifico e non contestato che il cittadino italiano sia da Persona_2 considerarsi cittadino “statico”, in quanto non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ai sensi della Direttiva 2004/38;
− è pacifico e documentale che il sig. sia coniugato con la madre del Per_2 ricorrente, Persona_1
− è pacifico e documentale che il ricorrente sia un familiare di un cittadino dell'UE, rientrando nella categoria dei “discendenti diretti di età inferiore a 21 anni … e quelli del coniuge”, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) n. 3) d.lgs. n. 30/2007: il ricorrente è infatti il figlio della coniuge di un cittadino italiano, ed è nato in data [...].
In conclusione, il ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 2 e 23 co. 1-bis d.lgs. n.
30/2007, rientra a tutti gli effetti tra i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, e ha conseguentemente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI.
La domanda principale deve dunque essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti in via subordinata.
4. Avuto riguardo alla complessa disciplina normativa, recentemente novellata, che regola la materia in esame e tenuto conto delle argomentazioni giuridiche della di , in CP_3 CP_1 prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie da questo Tribunale, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato in Parte_1
Perù il 29.6.2005, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (“FAMIT”) con le modalità di cui all'art. 23 co. 1-bis d.lgs. n. 30/2007;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 9456 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Eleonora VILARDI
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso (conclusioni precisare all'udienza del 14.7.25): Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente ricorso, premessi tutti gli accertamenti e adempimenti del caso, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: In via preliminare e urgente: disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011; Nel merito: In principalità: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007; in subordine:
1 accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, co.
1.1 d.lgs 286/98. Con condanna alle spese del resistente, con distrazione in favore del CP_1 difensore che si antistataria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2025 il sig. Parte_1 cittadino peruviano, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino del 9.4.2025, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno FAMIT ex art 23 co. 1 bis d.lgs. 30/2007, non ritenendo nemmeno sussistenti gli elementi riconducibili a condizioni di inespellibilità di cui all'art. 19 d.lgs.
286/98.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_2
All'udienza di comparizione, è stata dichiarata la contumacia del covenuto e, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Nel ricorso introduttivo, il sig. ha esposto: Parte_1
− di essere il figlio infraventunenne di Persona_1 cittadina peruviana coniugatasi in data 29.6.2024 in Avigliana con il cittadino italiano
Persona_2
− di risiedere ad Avigliana, in viale dei Tigli n. 7, insieme alla madre e al sig.
. Per_2
Sulla base di tali presupposti parte ricorrente ha chiesto rilascio del permesso di soggiorno ex art. 23, comma 1-bis, d.lgs. 30/2007, argomentando circa il proprio status di cittadino di un
Paese terzo familiare di cittadino comunitario.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il provvedimento impugnato, la Questura di ha rigettato la domanda di carta di CP_1 soggiorno presentata dal ricorrente sulla base della seguente interpretazione dell'art. 23 co. 1- bis d.lgs. n. 30/2007: a seguito della modifica dell'art. 23 d.lgs. n. 30/2007 di cui al d.l. n.
69/2023, è stato introdotto un trattamento giuridico differenziato tra “cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini italiani “statici”) e cittadini italiani che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione (cc.dd. cittadini
2 italiani “mobili”)”; in particolare, la circolare n. 400.B/2023/1 del Controparte_2 avrebbe escluso l'applicazione del d.lgs. n. 30/2007 ai cittadini italiani “statici”. Da qui il rigetto dell'istanza di carta di soggiorno presentata dal ricorrente, essendo il sig.
un cittadino italiano “statico” e non essendo provati i requisiti soggettivi Per_2 ordinariamente previsti dall'art. 29 TUI per il ricongiungimento.
Orbene, si ritiene che tale interpretazione della novella normativa non sia condivisibile, alla luce della ratio legis e della giurisprudenza europea.
La disposizione è stata infatti introdotta con un decreto-legge rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Alla luce dei lavori preparatori e delle relazioni di accompagnamento al decreto-legge si comprende, dunque, che l'intervento normativo si è reso doveroso in quanto la Commissione europea imponeva di non rilasciare più ai familiari dei cittadini italiani c.d. “statici” la carta di soggiorno disciplinata dalla Direttiva 2004/38, e la necessità di ciò risiede negli effetti extraterritoriali della carta di soggiorno;
in particolare, quello per cui i paesi europei che non fanno parte dello spazio Schengen devono consentire l'ingresso sul loro territorio in esenzione da visto ai titolari di carta di soggiorno rilasciata dagli altri Stati ai sensi dell'articolo 10 della
Direttiva 2004/38 (in questo senso, infatti, dispone l'articolo 5 della suddetta Direttiva per tutti i paesi membri e, quindi, anche per quelli non Schengen). Tutti gli altri cittadini stranieri, che non possono invocare l'applicazione della Direttiva, possono essere assoggettati dai paesi non Spazio Schengen all'obbligo di ottenere un visto d'ingresso per entrare nel loro territorio.
E' dunque chiaro come gli Stati membri diversi dall'Italia si trovassero in una situazione deteriore, in quanto il nostro paese “premiava” i familiari dei propri cittadini con l'esenzione da visto in tutti i paesi non Schengen, benché ad essi la Direttiva 2004/38 non trovasse diretta applicazione e benché, dunque, non godessero di un diritto di fonte europea a fare ingresso in tutti i paesi dell'Unione senza alcun previo procedimento autorizzatorio.
La ratio della novella legislativa è dunque questa: assicurare che i familiari dei cittadini
“statici” venissero dotati di un permesso di soggiorno distinguibile, per gli effetti, dalla carta disciplinata dalla Direttiva 2004/38, solo quest'ultima applicabile in tutti i paesi dell'Unione ai cittadini “dinamici” e ai loro familiari.
Letta dunque la novella legislativa alla luce della ratio legis poc'anzi riportata che l'ha ispirata e tenuto conto della interpretazione letterale della norma, è evidente come, diversamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il richiamo al TUI riguardi esclusivamente le “modalità” (e non dunque i requisiti) del permesso di soggiorno rilasciato ai
3 familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38 (la norma recita
“con le modalità di cui all'articolo 5 comma 8 TUI”).
Per tutto il resto, l'ambito di applicazione resta quello del d.lgs. n. 30/2007: nel momento in cui l'articolo 23 comma 1-bis utilizza la nozione di “familiari” l'interprete, coerentemente con un'interpretazione letterale della norma, non può infatti che fare riferimento all'espressione come definita nel d.lgs. n. 30/2007, dal momento che questo è il corpo normativo al cui interno la nuova disposizione si trova.
Tale interpretazione ha già trovato conferma in alcuni precedenti dalla giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale. Si richiama, in particolare, la sentenza del Tribunale di
Torino del 9.4.2025 nella causa RG n. 16357/24, est. Perlo.
Venendo al caso di specie:
− è pacifico e non contestato che il cittadino italiano sia da Persona_2 considerarsi cittadino “statico”, in quanto non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ai sensi della Direttiva 2004/38;
− è pacifico e documentale che il sig. sia coniugato con la madre del Per_2 ricorrente, Persona_1
− è pacifico e documentale che il ricorrente sia un familiare di un cittadino dell'UE, rientrando nella categoria dei “discendenti diretti di età inferiore a 21 anni … e quelli del coniuge”, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) n. 3) d.lgs. n. 30/2007: il ricorrente è infatti il figlio della coniuge di un cittadino italiano, ed è nato in data [...].
In conclusione, il ricorrente, per il combinato disposto degli articoli 2 e 23 co. 1-bis d.lgs. n.
30/2007, rientra a tutti gli effetti tra i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, e ha conseguentemente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5 co. 8 TUI.
La domanda principale deve dunque essere accolta, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso proposti in via subordinata.
4. Avuto riguardo alla complessa disciplina normativa, recentemente novellata, che regola la materia in esame e tenuto conto delle argomentazioni giuridiche della di , in CP_3 CP_1 prevalenza fondate sulle circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie da questo Tribunale, si ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate fra le parti.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che nato in Parte_1
Perù il 29.6.2005, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (“FAMIT”) con le modalità di cui all'art. 23 co. 1-bis d.lgs. n. 30/2007;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
5