CASS
Sentenza 6 novembre 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 44380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44380 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UZ NN nato a [...] il [...] UZ NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria già depositata precedentemente, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. udito il difensore E' presente l'avvocato DI FRAIA MICHELE del foro di SANTA IA AP ET in difesa di UZ NN, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato BI NN del foro di NOLA in difesa di UZ NN e UZ NA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 44380 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/06/2023 L'avvocato DI FRAIA conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. lzri IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione - introdotta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 21 novembre 1991 nei confronti di UZ IO e UZ NA. 2. Il giudizio originario, definitivo in data 16 novembre 1993, ha avuto ad oggetto il delitto di omicidio commesso in danno di D'ON CE il 16 gennaio del 1990. UZ IO e UZ NA sono stati dichiarati responsabili e condannati, in quella sede, alla pena di anni diciannove di reclusione ciascuno. 2.1 La domanda di revisione si basa su elementi di prova posteriori alla originaria decisione ed in particolare sul contenuto delle dichiarazioni rese da Di UZ CE. Costui, processato ma assolto in un secondo giudizio sul medesimo fatto (l'omicidio del D'ON) nato sulla base di dichiarazioni rese de relato da UZ IO (zio del condannato) e AN CU, ha affermato che l'omicidio era stato commesso da VE SE e TI EA. 2.2 II giudice della revisione osserva, in sintesi, che: a) le dichiarazioni del Di UZ sono prive del requisito della decisività, ed appaiono inidonee a incrinare la solidità del quadro probatorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità di UZ IO e UZ NA (in particolare con riferimento alla deposizione resa dal teste AD IO e ai risultati delle indagini sui residui di sparo); b) le antecedenti dichiarazioni rese da UZ IO e AN CU non hanno autonoma forza dimostrativa, tanto che nel giudizio sorto sulla base di detti contributi gli imputati, tra cui lo stesso Di UZ, sono stati assolti;
c) la stessa attendibilità del Di UZ, protetto dal giudicato assolutorio, risulta precaria. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - UZ IO e UZ NA. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di UZ IO deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3 Dopo ampia premessa, si rileva che il contenuto dichiarativo del Di UZ aveva di certo il carattere della novità ed era ampiamente idoneo a ribaltare la decisione definitiva. Ciò perché il narrato del Di UZ era sovrapponibile a quanto già affermato dai precedenti dichiaranti UZ IO e AN CU e, pertanto, idoneo a dimostrare il diverso sviluppo fattuale dell'omicidio commesso nel lontano 1990. La scarsa persuasività delle dichiarazioni rese da UZ IO e AN CU, affermata nella decisione impugnata, è stata ritenuta in un giudizio ove il Di UZ era rimasto silente e, pertanto, è illogico quanto ritenuto nella decisione impugnata. Andavano rivalutate le prove originarie alla luce del novum e ciò avrebbe dovuto condurre alla assoluzione degli originari condannati, quantomeno in riferimento alla regola di giudizio del 'ragionevole dubbio'. 3.2 D ricorso proposto nell'interesse di UZ NA introduce analoghe deduzioni. 4. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 4.1 Se è vero che nel giudizio di revisione deve trovare applicazione la ordinaria regola di giudizio per cui la responsabilità penale va ritenuta sussistente solo in assenza di un ragionevole dubbio, va al contempo rilevato che il ragionamento espresso nella decisione impugnata non appare illogico. In particolare, ciò che i ricorrenti trascurano di considerare - nei profili di critica - è la particolare forza dimostrativa del contributo probatorio che, nel giudizio originario, ha determinato la condanna degli attuali ricorrenti. La deposizione resa, a suo tempo, dal teste AD - per come rievocata nella decisione impugnata - è stata non illogicamente ritenuta non attaccabile da fonti successive caratterizzate da forme di conoscenza indiretta (UZ IO e AN CU) o introdotte dopo la celebrazione (con assoluzione) di un giudizio a carico sul medesimo fatto (il Di UZ). In altre parole, la Corte di Appello ha realizzato una adeguata comparazione tra i materiali cognitivi originari e quelli sopravvenuti, con esiti che non risultano illogici e che pertanto restano espressione degli ordinari poteri valutativi del giudice del merito. 4 Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria già depositata precedentemente, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. udito il difensore E' presente l'avvocato DI FRAIA MICHELE del foro di SANTA IA AP ET in difesa di UZ NN, anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato BI NN del foro di NOLA in difesa di UZ NN e UZ NA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 44380 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/06/2023 L'avvocato DI FRAIA conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. lzri IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione - introdotta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli - della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 21 novembre 1991 nei confronti di UZ IO e UZ NA. 2. Il giudizio originario, definitivo in data 16 novembre 1993, ha avuto ad oggetto il delitto di omicidio commesso in danno di D'ON CE il 16 gennaio del 1990. UZ IO e UZ NA sono stati dichiarati responsabili e condannati, in quella sede, alla pena di anni diciannove di reclusione ciascuno. 2.1 La domanda di revisione si basa su elementi di prova posteriori alla originaria decisione ed in particolare sul contenuto delle dichiarazioni rese da Di UZ CE. Costui, processato ma assolto in un secondo giudizio sul medesimo fatto (l'omicidio del D'ON) nato sulla base di dichiarazioni rese de relato da UZ IO (zio del condannato) e AN CU, ha affermato che l'omicidio era stato commesso da VE SE e TI EA. 2.2 II giudice della revisione osserva, in sintesi, che: a) le dichiarazioni del Di UZ sono prive del requisito della decisività, ed appaiono inidonee a incrinare la solidità del quadro probatorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità di UZ IO e UZ NA (in particolare con riferimento alla deposizione resa dal teste AD IO e ai risultati delle indagini sui residui di sparo); b) le antecedenti dichiarazioni rese da UZ IO e AN CU non hanno autonoma forza dimostrativa, tanto che nel giudizio sorto sulla base di detti contributi gli imputati, tra cui lo stesso Di UZ, sono stati assolti;
c) la stessa attendibilità del Di UZ, protetto dal giudicato assolutorio, risulta precaria. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - UZ IO e UZ NA. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di UZ IO deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3 Dopo ampia premessa, si rileva che il contenuto dichiarativo del Di UZ aveva di certo il carattere della novità ed era ampiamente idoneo a ribaltare la decisione definitiva. Ciò perché il narrato del Di UZ era sovrapponibile a quanto già affermato dai precedenti dichiaranti UZ IO e AN CU e, pertanto, idoneo a dimostrare il diverso sviluppo fattuale dell'omicidio commesso nel lontano 1990. La scarsa persuasività delle dichiarazioni rese da UZ IO e AN CU, affermata nella decisione impugnata, è stata ritenuta in un giudizio ove il Di UZ era rimasto silente e, pertanto, è illogico quanto ritenuto nella decisione impugnata. Andavano rivalutate le prove originarie alla luce del novum e ciò avrebbe dovuto condurre alla assoluzione degli originari condannati, quantomeno in riferimento alla regola di giudizio del 'ragionevole dubbio'. 3.2 D ricorso proposto nell'interesse di UZ NA introduce analoghe deduzioni. 4. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 4.1 Se è vero che nel giudizio di revisione deve trovare applicazione la ordinaria regola di giudizio per cui la responsabilità penale va ritenuta sussistente solo in assenza di un ragionevole dubbio, va al contempo rilevato che il ragionamento espresso nella decisione impugnata non appare illogico. In particolare, ciò che i ricorrenti trascurano di considerare - nei profili di critica - è la particolare forza dimostrativa del contributo probatorio che, nel giudizio originario, ha determinato la condanna degli attuali ricorrenti. La deposizione resa, a suo tempo, dal teste AD - per come rievocata nella decisione impugnata - è stata non illogicamente ritenuta non attaccabile da fonti successive caratterizzate da forme di conoscenza indiretta (UZ IO e AN CU) o introdotte dopo la celebrazione (con assoluzione) di un giudizio a carico sul medesimo fatto (il Di UZ). In altre parole, la Corte di Appello ha realizzato una adeguata comparazione tra i materiali cognitivi originari e quelli sopravvenuti, con esiti che non risultano illogici e che pertanto restano espressione degli ordinari poteri valutativi del giudice del merito. 4 Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente