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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/11/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso romossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CANEVA CATERINA che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo
RICORRENTE contro
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
CONLCUSIONI DI PARTE RICORRENTE: NEL MERITO:
1. Ordinare la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Legnago (VR).
2. Disporre la modifica del prenome da al nuovo nome scelto . Pt_1 CP_1
1 3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnago (VR) di procedere alle conseguenti annotazioni negli Atti dello Stato Civile.
4. Esonerare parte Ricorrente alla notifica del ricorso e ordinare la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero da parte della Cancelleria Civile.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge.
Conclusioni PM: nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 ha chiesto la rettificazione Parte_1 di attribuzione di sesso da femminile a maschile con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di effettuare rettificazione nel relativo registro con indicazione del sesso “maschile” e sostituzione del nome ” con quello di ” Pt_1 CP_1 esponendo di aver intrapreso un percorso di genere da donna a uomo in quanto affetta da disforia di genere.
All'udienza del 18.9.2025 la ricorrente è comparsa personalmente assistita dal proprio procuratore, mentre non è comparso il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato del ricorso e che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, ha confermato tutto quanto esposto nel ricorso nel ricorso, e dichiarato “ho sempre sentito che il mio corpo non rispettava quanto io sentivo dentro. Verso i 16 anni sono riuscito ad esprimere questa sensazione anche all'esterno, ne ho parlato con mia mamma, ho aspettato i 18 anni circa per iniziare il percorso medico. Prima sono stato seguito dal punto di vista psicologico e da lì ho avuto conferma che la situazione era proprio come io sentivo. Il percorso psicologico l'ho fatto per prima cosa ed è durato un anno e mezzo, successivamente sono stato indirizzato dall'endocrinologo e verso i 18 ho iniziato ad assumere fermaci che sto tutt'ora assumendo. Dopo circa un anno ho fatto l'intervento a
Barcellona, ora io sono conosciuto come in tutti gli ambienti. Desidero la CP_1 rettificazione dei documenti perché quanto indicato non corrisponde a quanto io
2 sono. Questo mi mette in difficoltà nel luogo di lavoro tutte le volte in cui devo utilizzare la carta di identità.”.
All'esito dell'audizione la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
* * * * *
La parte attrice ha chiesto la rettificazione di sesso da femminile a maschile con attribuzione del GO in luogo di . Pt_1
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico non presuppone il preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Dopo pochi mesi è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ribadendo che: "Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Nel 2018 la Corte Europea Diritti dell'Uomo con la pronuncia n. 55216 ha statuito che "sussiste una violazione dell'art. 8
CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la
3 cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale".
Tanto premesso in diritto, dalla documentazione medica in atti si evince come parte attrice presenti un quadro disforia di genere;
da aprile 2022 sino a settembre 2024 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso il Servizio di Accoglienza Trans/
- Associazione di Promozione Sociale - Sat Pink Aps di Verona.
La dott.ssa psicologa clinica psicoterapeuta presso il Servizio Testimone_1
Accoglienza Trans SAT PINK APS ha potuto apprezzare che “ Parte_2
è intenzionato e determinato nel voler proseguire il percorso di
[...] affermazione di genere fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste. vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel Parte_2 genere percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali”. Ha quindi certificato che
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua Parte_2 transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso, va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , quale espressione dell'identità Parte_2 personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e quindi di espressione di una piena definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitati. Il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale, tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali. Tale percorso per è Parte_2 una scelta personale, maturata nel corso del tempo, con precise definizioni della propria volontà di affermazione di genere irreversibile e radicale. Non vi sono controindicazioni e si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficiano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicabilità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. Si rammenta altresì che i riferimenti di sé al genere assegnato alla nascita sono fonte di disforia, incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione
4 anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per consentirgli di vivere finalmente nel genere auto- riconosciuto e percepito come proprio” (doc. 5).
Nell'ambito dell'intrapreso percorso di transizione dal genere femminile al maschile, dal mese di febbraio 2023 l'attore ha altresì avviato l'assunzione di terapia ormonale sostitutivo per processo di transizione AFAB con testosterone mascolinizzante sotto controllo dell'endocrinologo, dott. dell'UOC Medicina Generale Persona_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il dott. ha a sua Per_1 volta certificato che “a distanza di 17 mesi dall'inizio dell'assunzione del trattamento ormonale è stato possibile osservare che nel sig. modificazioni Parte_1 somatiche fenotipiche secondarie maschili e cessazione delle mestruazioni. La terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibliità e stabilità” (doc. 6).
Nel 2024 il ricorrente si è sottoposto ad intervento chirurgico di escissione parziale del tessuto mammario presso la clinica “Tre Torres” di Barcellona come certificato dal dott.
(doc. 7). Parte_3
Le relazioni dei professionisti appaiono congruamente motivate e coerenti con i fatti allegati dalla parte attrice e, dallo stesso, dichiarati in udienza.
Nel corso del giudizio è stato infatti assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere e il cambiamento già avvenuto è stato attestato. Non si ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Va quindi accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente e va quindi disposta la rettificazione di attribuzione di sesso di (nata a [...] il [...]) nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome ” ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire CP_1
l'indicazione di "sesso femminile" con quella di "sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice.
5 Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 216/2025, in accoglimento della domanda di parte ricorrente :
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (nata Parte_1
a Legnago il 13.10.2005) nei registri dello stato civile da femminile a maschile con variazione del nome da a;
Pt_1 CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
(nata a [...] il [...]) nei registri dello stato civile da femminile a
[...] maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome " ", ordinandosi CP_1 all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso femminile" con quella di
"sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice;
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio della I sez. civile del 18.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso romossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CANEVA CATERINA che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo
RICORRENTE contro
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
CONLCUSIONI DI PARTE RICORRENTE: NEL MERITO:
1. Ordinare la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Legnago (VR).
2. Disporre la modifica del prenome da al nuovo nome scelto . Pt_1 CP_1
1 3. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnago (VR) di procedere alle conseguenti annotazioni negli Atti dello Stato Civile.
4. Esonerare parte Ricorrente alla notifica del ricorso e ordinare la trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero da parte della Cancelleria Civile.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario 15% ed accessori come per legge.
Conclusioni PM: nulla si oppone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 ha chiesto la rettificazione Parte_1 di attribuzione di sesso da femminile a maschile con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di effettuare rettificazione nel relativo registro con indicazione del sesso “maschile” e sostituzione del nome ” con quello di ” Pt_1 CP_1 esponendo di aver intrapreso un percorso di genere da donna a uomo in quanto affetta da disforia di genere.
All'udienza del 18.9.2025 la ricorrente è comparsa personalmente assistita dal proprio procuratore, mentre non è comparso il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato del ricorso e che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, ha confermato tutto quanto esposto nel ricorso nel ricorso, e dichiarato “ho sempre sentito che il mio corpo non rispettava quanto io sentivo dentro. Verso i 16 anni sono riuscito ad esprimere questa sensazione anche all'esterno, ne ho parlato con mia mamma, ho aspettato i 18 anni circa per iniziare il percorso medico. Prima sono stato seguito dal punto di vista psicologico e da lì ho avuto conferma che la situazione era proprio come io sentivo. Il percorso psicologico l'ho fatto per prima cosa ed è durato un anno e mezzo, successivamente sono stato indirizzato dall'endocrinologo e verso i 18 ho iniziato ad assumere fermaci che sto tutt'ora assumendo. Dopo circa un anno ho fatto l'intervento a
Barcellona, ora io sono conosciuto come in tutti gli ambienti. Desidero la CP_1 rettificazione dei documenti perché quanto indicato non corrisponde a quanto io
2 sono. Questo mi mette in difficoltà nel luogo di lavoro tutte le volte in cui devo utilizzare la carta di identità.”.
All'esito dell'audizione la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
* * * * *
La parte attrice ha chiesto la rettificazione di sesso da femminile a maschile con attribuzione del GO in luogo di . Pt_1
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico non presuppone il preventivo intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".
Dopo pochi mesi è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ribadendo che: "Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico". Nel 2018 la Corte Europea Diritti dell'Uomo con la pronuncia n. 55216 ha statuito che "sussiste una violazione dell'art. 8
CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente che non preveda la possibilità di ottenere la modifica del nome di un individuo iscritto nel registro dello stato civile come persona di sesso maschile, ma la
3 cui identità sessuale è oramai pacificamente di genere femminile, seppure ancora nell'attesa di un'operazione chirurgica di transizione sessuale".
Tanto premesso in diritto, dalla documentazione medica in atti si evince come parte attrice presenti un quadro disforia di genere;
da aprile 2022 sino a settembre 2024 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso il Servizio di Accoglienza Trans/
- Associazione di Promozione Sociale - Sat Pink Aps di Verona.
La dott.ssa psicologa clinica psicoterapeuta presso il Servizio Testimone_1
Accoglienza Trans SAT PINK APS ha potuto apprezzare che “ Parte_2
è intenzionato e determinato nel voler proseguire il percorso di
[...] affermazione di genere fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste. vive il suo presente e prefigura il suo futuro nel Parte_2 genere percepito, quale acquisizione definitiva di stabilità ed equilibrio psicofisico ed emotivo con buone ricadute psicosociali e relazionali”. Ha quindi certificato che
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua Parte_2 transizione, in piena autonomia, consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla. In tal senso, va sostenuta la condizione dell'identità del genere d'elezione di , quale espressione dell'identità Parte_2 personale, in virtù della realizzazione del proprio individuale e legittimo percorso di benessere psicofisico e quindi di espressione di una piena definizione di salute generale, come auspicato dai manuali sopracitati. Il percorso individuale è stato svolto all'insegna della definizione dell'identità personale, tendenzialmente immutabile per ciò che concerne la percezione soggettiva, le modificazioni dei caratteri sessuali secondari estetici, somatici ed ormonali. Tale percorso per è Parte_2 una scelta personale, maturata nel corso del tempo, con precise definizioni della propria volontà di affermazione di genere irreversibile e radicale. Non vi sono controindicazioni e si rilevano problematiche di tipo psicopatologico che inficiano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica, sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicabilità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. Si rammenta altresì che i riferimenti di sé al genere assegnato alla nascita sono fonte di disforia, incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di genere, in considerazione
4 anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per consentirgli di vivere finalmente nel genere auto- riconosciuto e percepito come proprio” (doc. 5).
Nell'ambito dell'intrapreso percorso di transizione dal genere femminile al maschile, dal mese di febbraio 2023 l'attore ha altresì avviato l'assunzione di terapia ormonale sostitutivo per processo di transizione AFAB con testosterone mascolinizzante sotto controllo dell'endocrinologo, dott. dell'UOC Medicina Generale Persona_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il dott. ha a sua Per_1 volta certificato che “a distanza di 17 mesi dall'inizio dell'assunzione del trattamento ormonale è stato possibile osservare che nel sig. modificazioni Parte_1 somatiche fenotipiche secondarie maschili e cessazione delle mestruazioni. La terapia androgenica ha comportato progressiva mascolinizzazione con caratteristiche di quasi completa irreversibliità e stabilità” (doc. 6).
Nel 2024 il ricorrente si è sottoposto ad intervento chirurgico di escissione parziale del tessuto mammario presso la clinica “Tre Torres” di Barcellona come certificato dal dott.
(doc. 7). Parte_3
Le relazioni dei professionisti appaiono congruamente motivate e coerenti con i fatti allegati dalla parte attrice e, dallo stesso, dichiarati in udienza.
Nel corso del giudizio è stato infatti assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere e il cambiamento già avvenuto è stato attestato. Non si ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Va quindi accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente e va quindi disposta la rettificazione di attribuzione di sesso di (nata a [...] il [...]) nei Parte_1 registri dello stato civile da femminile a maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome ” ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire CP_1
l'indicazione di "sesso femminile" con quella di "sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice.
5 Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 216/2025, in accoglimento della domanda di parte ricorrente :
- dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (nata Parte_1
a Legnago il 13.10.2005) nei registri dello stato civile da femminile a maschile con variazione del nome da a;
Pt_1 CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti Parte_1
(nata a [...] il [...]) nei registri dello stato civile da femminile a
[...] maschile con l'assunzione da parte di parte attrice del nome " ", ordinandosi CP_1 all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso femminile" con quella di
"sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice;
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio della I sez. civile del 18.11.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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