Articolo 1570 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1569Articolo 1571
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9 ottobre 2010
Art. 1570. Disposizioni generali sull'aspettativa 1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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