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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 516/2024 R.G., promosso da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Raffaele Carrà) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Salvatore Fanara e Delia Cernigliaro)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza e l'invalidità civile in misura non inferiore al 67% ai fini del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 68% e pertanto non presenta i requisiti sanitari utili ex lege tali da avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Il grado di invalidità rilevato da diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario
1 Decorrenza: dalla data di presentazione della domanda, ossia dal 31.07.2020 – epoca in cui la ricorrente presentava le patologie oggi valutate” (cfr. CTU in atti dott.ssa Per_1
).
[...]
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite si compensano, stante il parziale accoglimento della domanda. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dal 31 luglio 2020; compensa le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c , ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 516/2024 R.G., promosso da
(CF. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Raffaele Carrà) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Salvatore Fanara e Delia Cernigliaro)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza e l'invalidità civile in misura non inferiore al 67% ai fini del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura pari al 68% e pertanto non presenta i requisiti sanitari utili ex lege tali da avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Il grado di invalidità rilevato da diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario
1 Decorrenza: dalla data di presentazione della domanda, ossia dal 31.07.2020 – epoca in cui la ricorrente presentava le patologie oggi valutate” (cfr. CTU in atti dott.ssa Per_1
).
[...]
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite si compensano, stante il parziale accoglimento della domanda. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con decorrenza dal 31 luglio 2020; compensa le spese di lite, visto il parziale accoglimento della domanda;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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