Art. 59.
Ove la Legge nell'istituire gli Uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verra' determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della Legge 14 agosto 1862, n. 800 .
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilita' degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".
Ove la Legge nell'istituire gli Uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa verra' determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della Legge 14 agosto 1862, n. 800 .
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 17 marzo 1870, n. 5590 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 1° aprile 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , che riguardano gli Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato, e coloro che s'ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti Agenti, la responsabilita' degli Ufficiali pubblici in genere stipendiati dallo Stato, non che la giurisdizione della Corte dei conti rispetto agli uni ed agli altri (articoli 58, 59, 62 e 63)".