Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2024, proposto dall’Istituto Polidiagnostico S. Chiara Dr.Ssa Rosetta di Buono S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Umberto Meo, Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e/o declaratoria di nullità
- della nota prot. 89406 del 2.5.2024, successivamente ricevuta, a firma del Direttore f.f. U.O.C. Assistenza Accreditata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IM NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.06.2024 e depositato in data 10.07.2024, l’Istituto ricorrente ha impugnato la nota prot. 89406 del 02.05.2024, del Responsabile dell’U.O.C. Assistenza Accreditata, esponendo in fatto:
- di gestire attività di laboratorio di analisi accreditata con il SSR;
- che già prima del 2013 l’Istituto effettuava un numero di prestazioni annue superiori alle 200.000, cifra tuttora superata, rientrando, pertanto, tra i laboratori di analisi che – ai sensi del D.C.A. n. 109 del 19.11.2013 - raggiungevano la soglia minima di efficienza (posta, in prima applicazione, a 70.000 e, a regime, a 200.000 prestazioni annue) e non avendo l’obbligo di attivare alcun processo di riorganizzazione attraverso il sistema della riunione in consorzio con altre strutture;
- che l’ASL di Salerno, in sede di ricalcolo della C.O.M. (capacità operativa massima), a seguito della richiesta fatta dall’Istituto dopo aver implementato le proprie capacità operative – stabiliva in 345.600 le prestazioni erogabili, addirittura abbassandole rispetto a quanto dalla stessa ASL in precedenza stabilito con delibera n. 440 del 05.05.2015, vale a dire 576.000 prestazioni annue, in presenza di condizioni oggettivamente meno favorevoli - sia sotto il profilo strutturale che di personale e tecnologico - rispetto a quelle successivamente possedute;
- che, con ricorso incardinato presso questo Tribunale Amministrativo e recante n. di R.G. 2040/2022, l’Istituto impugnava il predetto calcolo, trasfuso nella delibera del D.G. n. 1180 del 05.10.2022;
- che, con successiva delibera n. 292 del 20.03.2023, sulla base della richiesta avanzata dalla Regione, l’ASL trasmetteva a quest’ultima – ai fini della determinazione del tetto di spesa da assegnare – il riepilogo delle C.O.M. attribuite a tutti i singoli laboratori, riportando per l’Istituto ricorrente 345.600 prestazioni annue;
- che anche tale atto veniva prontamente impugnato mediante la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del predetto giudizio R.G. 2040/2022;
- che nelle more del giudizio, l’ASL provvedeva a ricalcolare la C.O.M. e, con la delibera n. 843 del 05.07.2023, stabiliva il nuovo livello di prestazioni erogabili, fissandolo nel numero di 431.000, senza, però, integrare la ricognizione effettuata in precedenza e rimessa alla Regione;
- che anche tale nuova determinazione veniva impugnata dalla società ricorrente con ricorso al quale veniva assegnato n. di R.G. 874/2023;
- che con le sentenze n. 485 e n. 484 del 2024 questo Tribunale accoglieva i predetti ricorsi, disponendo che – anche nei confronti dell’Istituto ricorrente, non obbligato all’aggregazione in consorzio con altri laboratori, perché già sopra soglia minima di efficienza – dovessero applicarsi i criteri di calcolo previsti dal D.C.A. n. 109 del 19.11.2013;
- che, a seguito delle citate sentenze, i competenti Uffici dell’ASL procedevano al ricalcolo della C.O.M. da attribuire all’Istituto ricorrente, stabilendola in 1.787.500 prestazioni annue erogabili, dato poi formalizzato nella delibera del Direttore Generale n. 648 del 15.04.2024;
- che, con nota del 16.04.2024, l’Istituto evidenziava all’ASL Salerno e ai competenti Uffici Regionali (che si servono del cd. Tavolo Tecnico incaricato di istruire le pratiche per il calcolo finalizzato all’attribuzione del tetto di spesa da assegnare ai singoli laboratori) la necessità di tener conto della nuova C.O.M. (capacità operativa massima), così come stabilita dalla delibera n. 800/2023 (applicativa della D.G.R.C. n. 215/2022);
- che l’ASL di Salerno dava riscontro alla predetta comunicazione della società ricorrente con la nota impugnata, asseritamente illegittima per i seguenti due motivi di doglianza.
Con il primo motivo l’esponente deduce la VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLE SENTENZE DELL’ECC.MO TAR N. 484/2024 E 485/2024 – VIOLAZIONE ART. 112 c.p.a. - VIOLAZIONE DELLA DELIBERA D.G. ASL SALERNO N. 648 DEL 15.04.2024 – VIOLAZIONE DELLA D.G.R.C. n. 800/2023 - MANIFESTA ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE (erroneità e difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erroneità dei presupposti – abnormità – illogicità – apoditticità - sproporzione – perplessità – disparità di trattamento) – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO : secondo l’assunto attoreo la nota impugnata sarebbe viziata da incompetenza poiché l’unico organo deputato al riscontro sarebbe la Regione Campania e non l’ASL di Salerno.
L’atto impugnato sarebbe, inoltre, viziato nella parte in cui enuncia la correttezza del tetto di spesa calcolato secondo la giusta C.O.M., attribuito come da contratto sottoscritto il 06.02.2024 avente ad oggetto la regolamentazione per l’esercizio 2023 e, in via provvisoria, per l’anno 2024, dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di Laboratorio di analisi (Patologia clinica) ed i correlativi limiti di spesa.
Con il secondo motivo la struttura ricorrente denuncia la VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLE SENTENZE DELL’ECC.MO TAR N. 484/2024 E 485/2024 – VIOLAZIONE ART. 112 c.p.a. - VIOLAZIONE DELLA DELIBERA D.G. ASL SALERNO N. 648 DEL 15.04.2024 – VIOLAZIONE DELLA D.G.R.C. n. 800/2022 - MANIFESTA ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE (erroneità e difetto di motivazione – carenza di istruttoria – erroneità dei presupposti – abnormità – illogicità – apoditticità - sproporzione – perplessità – disparità di trattamento) – INCOMPETENZA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO : la risposta dell’ASL di Salerno impugnata sarebbe illogica, irrazionale oltre che apertamente violativa del decisum delle sentenze emesse dal TAR Salerno (nn. 485 e 486 del 2024) e della stessa delibera del D.G. n. 648/2024.
Sia le predette sentenze che la delibera, difatti, sono successive alla sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 6 febbraio 2024.
Pertanto sarebbe illegittima la nota dell’ASL nella parte in cui segnala che – ai fini della determinazione del tetto di spesa – gli Uffici avrebbero già tenuto conto della giusta C.O.M. da attribuire all’Istituto ricorrente .
La misura stabilita nel contratto per il 2024 sottoscritto il 6 febbraio 2024, sostiene la ricorrente, è meramente provvisoria e ben potrà risultare diversa in sede di determinazione definitiva del tetto di spesa, che è legata a criteri del tutto diversi rispetto a quelli previsti per la prima.
Né avrebbe valore il richiamo al D.D. n. 130/2024, che nulla innoverebbe rispetto al criterio base per il calcolo del tetto di spesa, costituito appunto dalla C.O.M., incidendo solo sugli altri indicatori di calcolo.
Infine, ultroneo sarebbe il richiamo nella nota impugnata alla decurtazione del 7% atteso che in discussione vi sarebbe la determinazione del tetto di spesa e la mancata utilizzazione della corretta C.O.M. attribuita all’Istituto e non la decurtazione percentuale.
Le amministrazioni, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, dopo aver sentito i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che il riscontro fornito dall’ASL ed oggetto della presente impugnativa non presenta natura provvedimentale ma solo endoprocedimentale avendo l’ASL dato risposta ad una nota che, per ammissione della stessa ricorrente, si inserisce a dichiarati (e meri) fini collaborativi in un iter complesso destinato ad esitare nella determinazione definitiva dei tetti di spesa, di competenza regionale.
E, dunque, i contenuti della nota inviata dalla società interessata rilevano unicamente nella misura in cui si propongono di offrire alle amministrazioni procedenti dati informativi – beninteso, secondo una personale ricostruzione - di cui le stesse, ognuna per la parte di rispettiva competenza, potranno tener conto nell’ambito del proprio segmento valutativo e decisionale e degli esiti del procedimento di determinazione definitiva dei tetti di spesa.
Peraltro, a tale riscontro l’ASL neppure era tenuta escludendosi che all’iniziativa della ricorrente – sostanzialmente qualificabile, per quanto sinora precisato, come mero contributo informativo - possa tributarsi la natura di atto di impulso di un procedimento amministrativo stricto sensu al quale applicare il disposto di cui all’art. 2 della legge n. 241/90 ai sensi del quale: “ 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ”.
Infine, osserva il Collegio, considerato che, per come precisato dalla stessa parte ricorrente “(…) la misura stabilita nel contratto per il 2024 sottoscritto il 6 febbraio è meramente provvisoria e ben potrà risultare diversa in sede di determinazione definitiva del tetto di spesa, che è legata a criteri del tutto diversi rispetto a quelli previsti per la prima ” (vd. pag. 9 del ricorso), neppure può predicarsi una lesività concreta ed attuale insita nella gravata nota dell’ASL, in primo luogo, perché trattasi di riscontro fornito da amministrazione diversa da quella che dovrà definire il procedimento, e, in secondo luogo, perché gli esiti di quest’ultimo procedimento risultano futuri ed incerti (ben potendo rivelarsi favorevoli) e, comunque, sottratti alle valutazioni di questo organo giudicante ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. secondo cui “ 2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. ”
Per tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene che, nella fattispecie all’esame, la mancanza di lesività della nota impugnata privi la struttura ricorrente dell’interesse all’impugnazione, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
Per quanto sopra, il ricorso introduttivo è inammissibile
Le spese possono essere compensate, stante la decisione in rito e la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara inammissibile.
Compensa le competenze e le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM NO | UI SS |
IL SEGRETARIO