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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 180/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
Daniele Condemi, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Pessina, 36, ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Federico Castello, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Sebastiano Satta, 120, ha eletto domicilio;
appellato
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto di proprietà dell'attore sulla porzione di cortile retrostante l'immobile in n CP_1
Via Carmine, 197, secondo i confini indicati nella planimetria sottoscritta in data 10.11.1988,
e, per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare la porzione del detto cortile, CP_1
ricompreso tra lo spigolo della costruzione (o il vano scala) e l'attuale muretto, eliminando il serbatoio collocato in tale spazio e realizzando la recinzione lungo l'originale confine;
condannare il convenuto a risarcire i danni causati dall'attore, commisurati al CP_1
1 corrispettivo per l'illegittima occupazione della porzione di cortile de quo dal 1999 fino alla data dell'effettivo rilascio e determinati anche in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione, condannando il convenuto a pagare le spese e compensi dei due CP_1
gradi di giudizio;
Nell'interesse dell'appellato: rigetto dell'appello proposto dall'attore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto, davanti al Tribunale di Cagliari, il Parte_1 [...]
deducendo: che con atto pubblico del 10 novembre 1988 aveva Controparte_2
acquistato da e l'immobile sito in Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in Via Carmine, 197, censito al NCEU al foglio 32, mappale 324, sub 21, composto da un magazzino al piano terra della superficie di circa 120 mq., comprendente un vano e un servizio, con annessa area ad uso cortile;
che, in occasione della stipulazione del rogito, era stata sottoscritta una planimetria catastale nella quale era stata evidenziata in verde la porzione immobiliare oggetto di compravendita;
che il cortile annesso al magazzino era, all'epoca, delimitato da una recinzione in rete metallica collocata lungo la linea ideale di prosecuzione dei muri perimetrali laterali del locale compravenduto, della profondità di circa tre metri;
di avere concesso in locazione l'immobile, presso il quale non si era più recato sino a ottobre 2007, allorquando aveva constatato che lo spazio delimitato dalla recinzione gli era stato sottratto dal condominio che vi aveva collocato un serbatoio idrico;
di avere appreso, in particolare, che il conduttore dell'immobile, commerciante in CP_5
materiali edili, aveva acconsentito, senza il consenso del locatore, alla richiesta del costruttore del fabbricato di realizzare un muro, che aveva effettivamente elevato, al posto della recinzione, con sottrazione di suolo di sua proprietà da parte del condominio;
di avere vanamente chiesto al , con lettera raccomandata, il ripristino dei confini della CP_1
porzione di cortile di sua proprietà, inviandogli copia dell'atto di compravendita del 1988 e della planimetria a esso allegata.
Su tali premesse, l'attore ha chiesto: l'accertamento e declaratoria del suo diritto di proprietà sulla porzione di cortile retrostante l'immobile sopra identificato, secondo i confini delineati nella planimetria allegata al rogito, e, conseguentemente, la condanna del
2 al rilascio della zona occupata senza titolo e al risarcimento dei danni per CP_1
illegittima occupazione dal 1999 alla data di effettivo rilascio, con interessi legali e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
eccepito la carenza, relativamente alla zona rivendicata, del titolo di acquisto – non risultando, peraltro, che il dante causa dell' avesse in precedenza acquistato il bene – Pt_1
e che, diversamente da quanto argomentato da parte attrice, non era stata allegata alcuna planimetria all'atto di acquisto dell'immobile; secondo il convenuto, inoltre, proprio la planimetria prodotta dall'attore, recante una linea rappresentante il reale limite della proprietà e maldestramente cancellata, offriva indicazioni di segno contrario a quelle Pt_1
da lui propugnate.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale dell'attore e del convenuto - il quale non lo ha reso – e CTU, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 641/2020, ha rigettato la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non avesse assolto all'onere della prova della proprietà della porzione immobiliare oggetto della domanda, coerentemente alla
CTU, che aveva accertato:
a) che l'attuale tracciato del muro - la cui edificazione, secondo l , gli aveva sottratto Pt_1
una porzione di proprietà esclusiva - è compatibile con la posizione della linea di confine rappresentata nella planimetria catastale del 28 settembre 1987, unica alla quale occorre fare riferimento per la determinazione del confine tra la proprietà esclusiva dell' e quella Pt_1
condominiale, poiché nessuna planimetria era stata, in realtà, allegata al rogito del 10 novembre 1988;
b) l'edificazione del muro da parte del non ha determinato alcuna sottrazione CP_1
di porzione immobiliare alla proprietà dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di , il Parte_1
quale la ha censurata per avere, il Tribunale, erroneamente ritenuto che l'attore non avesse assolto all'onus probandi, fondando la decisione sulla CTU che, però, non avrebbe valutato
3 il rogito di acquisto stipulato dall' il 10 novembre 1988 e la planimetria a esso allegata, Pt_1
che dimostrerebbero la reale estensione della proprietà dell'attore e che il condominio avrebbe edificato il muro nella sua proprietà esclusiva.
Si è costituito, in secondo grado, il che Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 7 ottobre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, imperniato su un unico motivo, è infondato.
Invero, il CTU:
- ha verificato la mancanza – diversamente da quanto prospettato dall'attore - di allegati grafici rappresentanti l'immobile al rogito del 10 novembre 1988, Rep. 20857, Racc. 13587;
- ha constatato, quindi, che, in realtà, non esiste la planimetria che l'attore ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, essere stata allegata al rogito del 1988 ;
- ha preso atto che la descrizione, all'art. 1 dell'atto di vendita del 1988, dell'area cortilizia di pertinenza del bene suo oggetto, non consentiva di individuarne l'estensione né la esatta posizione della linea di confine tra la proprietà esclusiva dell'attore e quella condominiale;
- specificamente autorizzato dal giudice, ha attinto, per l'individuazione del confine, elementi dalla planimetria depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 28 settembre 1987
(All. 3 alla relazione), quantunque non allegata al titolo di proprietà;
- ha rilevato che nel fascicolo di parte attrice è presente un elaborato grafico progettuale, recante il timbro di approvazione della Commissione Edilizia del Comune di Assemini del
20 dicembre 1989, dal quale emerge che la posizione del confine tra la proprietà è indicata a una distanza di circa 10 metri dallo spigolo posteriore del fabbricato, coerentemente, in sostanza, a quella emergente, in esito a misurazione grafica, dalla planimetria del 28 settembre 1987;
- ha valutato come inattendibile, poiché redatta con un livello inferiore di dettaglio, la planimetria allegata da tecnico di fiducia dell' alla pratica DOCFA depositata l'8 luglio Pt_1
2013, recante la causale di variazione della destinazione da magazzino a locale
4 commerciale;
- ha, in conclusione, ritenuto che la costruzione del muro non abbia determinato alcuna sottrazione di porzione immobiliare alla proprietà esclusiva dell'attore.
L'elaborato peritale, adeguatamente confutativo anche delle osservazioni del legale di parte attrice, è esauriente, convincente e immune di vizi logici, conseguendone il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado perché, come correttamente il
Tribunale ha ritenuto, l'attore non ha provato di essere stato usurpato dello spazio rivendicato e il motivo di impugnazione non è idoneo a sovvertire l'impianto motivazionale.
Coerentemente al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari minimi dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 (valore indeterminabile per cause di complessità bassa), esclusa la fase di trattazione e istruttoria, in relazione alla semplicità delle questioni trattate.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello
2) condanna alla rifusione, a beneficio del condominio Parte_1 Controparte_2
in delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € CP_1
3.473,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2023.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
5 Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. Donatella Aru Presidente
Dott. Emanuela Cugusi Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 180/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
Daniele Condemi, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Pessina, 36, ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Federico Castello, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Sebastiano Satta, 120, ha eletto domicilio;
appellato
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' appellante: in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare il diritto di proprietà dell'attore sulla porzione di cortile retrostante l'immobile in n CP_1
Via Carmine, 197, secondo i confini indicati nella planimetria sottoscritta in data 10.11.1988,
e, per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare la porzione del detto cortile, CP_1
ricompreso tra lo spigolo della costruzione (o il vano scala) e l'attuale muretto, eliminando il serbatoio collocato in tale spazio e realizzando la recinzione lungo l'originale confine;
condannare il convenuto a risarcire i danni causati dall'attore, commisurati al CP_1
1 corrispettivo per l'illegittima occupazione della porzione di cortile de quo dal 1999 fino alla data dell'effettivo rilascio e determinati anche in via equitativa dal giudice, oltre interessi e rivalutazione, condannando il convenuto a pagare le spese e compensi dei due CP_1
gradi di giudizio;
Nell'interesse dell'appellato: rigetto dell'appello proposto dall'attore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto, davanti al Tribunale di Cagliari, il Parte_1 [...]
deducendo: che con atto pubblico del 10 novembre 1988 aveva Controparte_2
acquistato da e l'immobile sito in Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in Via Carmine, 197, censito al NCEU al foglio 32, mappale 324, sub 21, composto da un magazzino al piano terra della superficie di circa 120 mq., comprendente un vano e un servizio, con annessa area ad uso cortile;
che, in occasione della stipulazione del rogito, era stata sottoscritta una planimetria catastale nella quale era stata evidenziata in verde la porzione immobiliare oggetto di compravendita;
che il cortile annesso al magazzino era, all'epoca, delimitato da una recinzione in rete metallica collocata lungo la linea ideale di prosecuzione dei muri perimetrali laterali del locale compravenduto, della profondità di circa tre metri;
di avere concesso in locazione l'immobile, presso il quale non si era più recato sino a ottobre 2007, allorquando aveva constatato che lo spazio delimitato dalla recinzione gli era stato sottratto dal condominio che vi aveva collocato un serbatoio idrico;
di avere appreso, in particolare, che il conduttore dell'immobile, commerciante in CP_5
materiali edili, aveva acconsentito, senza il consenso del locatore, alla richiesta del costruttore del fabbricato di realizzare un muro, che aveva effettivamente elevato, al posto della recinzione, con sottrazione di suolo di sua proprietà da parte del condominio;
di avere vanamente chiesto al , con lettera raccomandata, il ripristino dei confini della CP_1
porzione di cortile di sua proprietà, inviandogli copia dell'atto di compravendita del 1988 e della planimetria a esso allegata.
Su tali premesse, l'attore ha chiesto: l'accertamento e declaratoria del suo diritto di proprietà sulla porzione di cortile retrostante l'immobile sopra identificato, secondo i confini delineati nella planimetria allegata al rogito, e, conseguentemente, la condanna del
2 al rilascio della zona occupata senza titolo e al risarcimento dei danni per CP_1
illegittima occupazione dal 1999 alla data di effettivo rilascio, con interessi legali e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio il il quale ha Controparte_2
eccepito la carenza, relativamente alla zona rivendicata, del titolo di acquisto – non risultando, peraltro, che il dante causa dell' avesse in precedenza acquistato il bene – Pt_1
e che, diversamente da quanto argomentato da parte attrice, non era stata allegata alcuna planimetria all'atto di acquisto dell'immobile; secondo il convenuto, inoltre, proprio la planimetria prodotta dall'attore, recante una linea rappresentante il reale limite della proprietà e maldestramente cancellata, offriva indicazioni di segno contrario a quelle Pt_1
da lui propugnate.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale dell'attore e del convenuto - il quale non lo ha reso – e CTU, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 641/2020, ha rigettato la domanda, condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali nei confronti del convenuto.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non avesse assolto all'onere della prova della proprietà della porzione immobiliare oggetto della domanda, coerentemente alla
CTU, che aveva accertato:
a) che l'attuale tracciato del muro - la cui edificazione, secondo l , gli aveva sottratto Pt_1
una porzione di proprietà esclusiva - è compatibile con la posizione della linea di confine rappresentata nella planimetria catastale del 28 settembre 1987, unica alla quale occorre fare riferimento per la determinazione del confine tra la proprietà esclusiva dell' e quella Pt_1
condominiale, poiché nessuna planimetria era stata, in realtà, allegata al rogito del 10 novembre 1988;
b) l'edificazione del muro da parte del non ha determinato alcuna sottrazione CP_1
di porzione immobiliare alla proprietà dell'attore.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di , il Parte_1
quale la ha censurata per avere, il Tribunale, erroneamente ritenuto che l'attore non avesse assolto all'onus probandi, fondando la decisione sulla CTU che, però, non avrebbe valutato
3 il rogito di acquisto stipulato dall' il 10 novembre 1988 e la planimetria a esso allegata, Pt_1
che dimostrerebbero la reale estensione della proprietà dell'attore e che il condominio avrebbe edificato il muro nella sua proprietà esclusiva.
Si è costituito, in secondo grado, il che Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 7 ottobre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, imperniato su un unico motivo, è infondato.
Invero, il CTU:
- ha verificato la mancanza – diversamente da quanto prospettato dall'attore - di allegati grafici rappresentanti l'immobile al rogito del 10 novembre 1988, Rep. 20857, Racc. 13587;
- ha constatato, quindi, che, in realtà, non esiste la planimetria che l'attore ha dedotto, nell'atto introduttivo del giudizio, essere stata allegata al rogito del 1988 ;
- ha preso atto che la descrizione, all'art. 1 dell'atto di vendita del 1988, dell'area cortilizia di pertinenza del bene suo oggetto, non consentiva di individuarne l'estensione né la esatta posizione della linea di confine tra la proprietà esclusiva dell'attore e quella condominiale;
- specificamente autorizzato dal giudice, ha attinto, per l'individuazione del confine, elementi dalla planimetria depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari il 28 settembre 1987
(All. 3 alla relazione), quantunque non allegata al titolo di proprietà;
- ha rilevato che nel fascicolo di parte attrice è presente un elaborato grafico progettuale, recante il timbro di approvazione della Commissione Edilizia del Comune di Assemini del
20 dicembre 1989, dal quale emerge che la posizione del confine tra la proprietà è indicata a una distanza di circa 10 metri dallo spigolo posteriore del fabbricato, coerentemente, in sostanza, a quella emergente, in esito a misurazione grafica, dalla planimetria del 28 settembre 1987;
- ha valutato come inattendibile, poiché redatta con un livello inferiore di dettaglio, la planimetria allegata da tecnico di fiducia dell' alla pratica DOCFA depositata l'8 luglio Pt_1
2013, recante la causale di variazione della destinazione da magazzino a locale
4 commerciale;
- ha, in conclusione, ritenuto che la costruzione del muro non abbia determinato alcuna sottrazione di porzione immobiliare alla proprietà esclusiva dell'attore.
L'elaborato peritale, adeguatamente confutativo anche delle osservazioni del legale di parte attrice, è esauriente, convincente e immune di vizi logici, conseguendone il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado perché, come correttamente il
Tribunale ha ritenuto, l'attore non ha provato di essere stato usurpato dello spazio rivendicato e il motivo di impugnazione non è idoneo a sovvertire l'impianto motivazionale.
Coerentemente al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari minimi dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 (valore indeterminabile per cause di complessità bassa), esclusa la fase di trattazione e istruttoria, in relazione alla semplicità delle questioni trattate.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello
2) condanna alla rifusione, a beneficio del condominio Parte_1 Controparte_2
in delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € CP_1
3.473,00, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002
e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento, da parte dell' appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2023.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
5 Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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