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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7461 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 23.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Donatello n. 75, presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Costantini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
E
( Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
1 tempore Avv. Roberto Castiglioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza Chiamata
E
Controparte_5
Terza Chiamata – contumace
OGGETTO: subappalto opere pubbliche
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “In via principale “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il Controparte_2
, in persona del , legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...] CP_6 favore di ella somma di € 86.447,95 oltre interessi moratori Parte_1
dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni e la causale di cui al § 1 della parte in diritto dell'atto di citazione e dei successivi scritti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare
il , in persona del , legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_6
tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla er le ragioni Parte_1
e la causale specificate nelle note a trattazione scritta del 17 novembre 2021, in misura pari ad
€ 86.447,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. […] In ogni caso “Con vittoria di spese ed onorari di lite””;
• La difesa del convenuto: “Con le note di trattazione scritta, l'Avvocatura dello Stato – nell'interesse del – insiste nelle conclusioni Controparte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art 183 VI comma c.p.c.
e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.”;
• La difesa della terza chiamata in causa: “Si riporta ai propri scritti difensivi di parte e alla documentazione prodotta, insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.11.2021, che si
2 intendano per integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio il (ora Controparte_2 Controparte_1
), esponendo:
[...]
- che Consip s.p.a. nel dicembre del 2012 aveva assegnato a i servizi Controparte_5
di facility management afferenti agli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 l. n. 488/1999;
- che alla predetta convenzione aveva aderito anche il convenuto, al fine di CP_2
affidare alla la manutenzione di impianti elevatori;
CP_5
- che l'affidataria le aveva affidato in regime di subappalto le opere di manutenzione degli impianti elevatori, per il periodo compreso tra il 21 ottobre 2017 ed il 31 dicembre 2019;
- che, previa corretta esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto e soggette alla disciplina di cui all'art. 17, co. 6, lett. a) D.P.R. 633/1973, aveva emesso regolari fatture nei confronti della per il complessivo importo di e 86.447,95, tuttavia mai corrisposto;
CP_5
- che, dunque, aveva chiesto il pagamento diretto al , ai sensi dell'art. 105, co. CP_2
13, D.lgs. 50/2016 o, comunque, ai sensi dell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006;
- che il aveva eccepito la sospensione dei pagamenti in favore dell'affidataria, CP_2
proprio a fronte del mancato pagamento, da parte di questa, ai subappaltatori;
- che, a fronte della procedura di amministrazione straordinaria aperta a carico della
, aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo, per complessivi € CP_5
959.591,10, a fronte delle prestazioni eseguite in favore del;
CP_2
- che era emerso un patrimonio netto negativo di pari a - € 143.700.000, oltre CP_5
a debiti ingenti nei confronti dell'Erario;
- che anche alla luce delle domande di ammissione al passivo di il CP_5
procedimento innanzi al Giudice Delegato avrebbe avuto una durata lunghissima, tanto da pregiudicare le ragioni dei creditori;
- che, dunque, aveva diritto ed interesse a chiedere al i pagamenti diretti delle CP_2
somme spettanti, a causa delle condizioni di crisi di liquidità finanziaria che avevano colpito la società affidataria, anche eventualmente in deroga alle clausole del bando in forza della previsione di cui all'art. 13, co. 2, Statuto delle Imprese, qualificabile quale norma imperativa;
3 - che, in caso di amministrazione straordinaria, in contratti di appalto in corso non erano destinati alla risoluzione e, dunque, non vi era esigenza di far prevalere la tutela della par condicio creditorum;
- che, dunque, anche in punto di legislazione ordinaria, aveva diritto ad agire in via diretta nei confronti della Committenza, similmente alla fattispecie di cui all'art. 1676 c.c.;
- che, dunque, il doveva essere condannato a corrisponderle la somma di € CP_2
86.447,95, oltre interessi moratori.
Tutto ciò premesso, concludeva nei seguenti termini “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il
[...]
, in persona del , legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 CP_6 pagamento in favore di della somma di € 86.447,95 oltre Parte_1
interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni e la causale
di cui al § 1 della parte in diritto del presente atto di citazione, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_2
(ora ), il quale esponeva: Controparte_1
- che il 16.07.2013 aveva aderito alla Convenzione Consip, con la quale erano stati affidati servizi di pulizia, facchinaggio e di manutenzione degli impianti termici a AN Idea
s.p.a., la quale, in regime di subappalto, aveva poi delegato i servizi di manutenzione degli impianti elevatori alla parte attrice;
- che, in data 15.05.2017, AN Idea s.p.a. aveva ceduto pro soluto tutti i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori alla , comprensivi anche di tutte le Controparte_4
fatture emesse nei ventiquattro mesi dalla cessione e, comunque, di tutte le fatture emesse dal
19.04.2017 in poi;
- che, successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria di AN Idea, aveva chiesto ai commissari l'autorizzazione a pagare direttamente i subappaltatori;
- che la fattura n. 12086 non era stata liquidata dall'Amministrazione, a causa di pignoramento presso terzi notificato da un altro subappaltatore;
- che aveva pagato le residue fatture a , quale cessionaria dei Controparte_4
crediti;
4 - che la domanda attorea doveva essere dichiarata improcedibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto l'attrice non era aggiudicataria dell'affidamento e, dunque, quale subappaltatrice, non aveva diritto ad alcun pagamento diretto, non essendo subentrata nel contratto di appalto principale;
- che, inoltre, la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, posto che l'attrice aveva agito anche in sede di procedura fallimentare, dovendosi al più disporre la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 18 D.lgs.
279/1999, che disciplinava gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria;
- che il credito vantato da parte attrice soggiaceva al principio della par condicio creditorum;
- che, comunque, non sussisteva un obbligo di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore;
- che, infatti, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, non esisteva alcun obbligo ad eseguire pagamenti diretti nei confronti dei subappaltatori e nessuna previsione di senso contrario era contenuta nel bando di gara;
- che, peraltro, l'obbligo di pagamento diretto non poteva essere desunto nemmeno dal disposto di cui all'art. 13 Statuto dell'Impresa, il quale, se correttamente interpretato, non poteva dirsi norma imperativa idonea a sostituirsi a previsioni di bando ad essa contrastanti;
- che parte attrice, stipulando il contratto di subappalto, non aveva sollevato alcuna eccezione in merito all'assenza della previsione dell'obbligo di pagamento diretto, circostanza non qualificabile come lacuna negoziale da integrarsi attraverso il richiamo della predetta disposizione;
- che nessun provvedimento amministrativo era stato impugnato per contrasto alla disciplina dettata in tema di pagamento diretto;
- che l'unica ipotesi di obbligo di pagamento diretto era stata prevista in caso di subappalto di opere superspecializzate;
- che, inoltre, non sussisteva l'obbligo del pagamento diretto anche perché l'appaltatore principale non era più una società in bonis, con conseguente impossibilità di applicare il disposto di cui all'art. 118 D.lgs. 163/2006, in forza del principio della par condicio creditorum;
- che, a ogni modo, la domanda attorea era infondata, posto che aveva corrisposto i pagamenti in favore della cessionaria , con cui l'appaltatrice aveva Controparte_4
5 stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri venuti ad esistenza antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza della società e, dunque, con efficacia prevalente rispetto al fallimento;
- che per due fatture tra quelle indicate dall'attrice era stato impossibilitato a provvedere al pagamento, atteso il pignoramento presso terzi posto in essere da un altro subappaltatore;
- che, in subordine, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di
[...]
e di al fine di sentir condannare Controparte_7 Controparte_4 quest'ultima al pagamento, in favore di AN Idea, di quanto già percepito quale cessionaria dei crediti;
- che la cessionaria del credito avrebbe comunque dovuto manlevarlo dall'eventuale condanna di pagamento in favore di parte attrice;
- che, in estremo subordine, chiedeva dichiararsi la nullità della cessione del credito intercorsa tra i terzi soggetti che intendeva chiamare in causa, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 13 Statuto Impresa, con conseguente condanna della cessionaria alla ripetizione di € 86.447,95 in favore della cedente;
- che l'attrice doveva essere comunque condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Concludeva, dunque, nei seguenti termini “IN VIA PRINCIPALE - Preliminarmente, dichiarare la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione attiva della
[...]
e, in ogni caso, improcedibile e/o improseguibile per le ragioni ulteriori esposte Parte_1
in narrativa;
- ove non accolta l'eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione, sospendere il giudizio ex art 295 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare in ragione della
pendenza della domanda di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione controllata AN s.p.a. ; - nel merito, ritenere e dichiarare non provata e comunque infondata
per tutte le ragioni esposte in narrativa la pretesa di parte attrice, conseguentemente
rigettandola; IN SUBORDINE disporre la chiamata in causa della AN Idea in amministrazione straordinaria, in persona degli Amministratori Straordinari e della
[...]
, disponendo il differimento dell'udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. nel Controparte_4
rispetto dei termini di legge al fine di sentir accogliere le seguenti ulteriori conclusioni: -
dichiarare con efficacia di giudicato anche nei confronti di amministrazione Controparte_7
e l'inefficacia della cessione del credito nei CP_5 Controparte_4 confronti della e, per l'effetto, condannare Parte_1
alla restituzione, in favore di Controparte_8 Controparte_7
6 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA o, in favore della della Parte_1 somma pari ad euro 86.447,95 assicurando l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da parte del - Nella denegata Controparte_9
ipotesi di accoglimento delle predette superiori eccezioni dichiarare la nullità del contratto di cessione del credito stipulato inter partes per contrasto con le norme imperative nel senso
esposto in narrativa e, conseguentemente, previo accertamento del diritto del
[...]
alla restituzione della somma pari ad euro 86.447,95 condannare Controparte_2 [...]
alla restituzione della predetta somma in favore della MA ID in CP_4
amministrazione straordinaria o, in subordine, in favore della Controparte_10
- riconoscere la responsabilità aggravata dell'attore e conseguentemente condannare lo
[...] stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ovvero, in alternativa, quantomeno all'indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - Con vittoria delle spese di lite.”.
A fronte dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Attesa la notificazione rituale dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la CP_3
già , esponendo:
[...] Controparte_4
- che la propria chiamata in causa era stata autorizzata con riferimento alla prima domanda riconvenzionale operata dal , con esclusione della domanda di nullità della CP_2 cessione intercorsa con l'altra terza chiamata in causa;
- che, infatti, non era stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio in merito alla domanda di nullità della cessione;
- che le domande formulate dal erano nulle, in quanto non erano stati CP_2
specificati né il petitum, né le ragioni in fatto e in diritto sottese alle pretese avanzate;
- che il aveva omesso qualsivoglia allegazione e prova in merito alle fatture CP_2
effettivamente saldate e al collegamento tra queste e la pretesa creditoria azionata da parte attrice;
- che il non aveva motivato le ragioni in fatto ed in diritto in forza delle quali CP_2
avrebbe dovuto essere condannata, quale cessionaria dei crediti, al pagamento di quanto chiesto dall'attrice;
- che, infatti, il non era il destinatario del predetto pagamento e, dunque, la CP_2
domanda in tal senso formulata doveva essere dichiarata inammissibile anche per carenza di legittimazione attiva in capo al;
CP_2
7 - che la nullità della cessione avrebbe potuto essere demandata solo dalla cedente AN
Idea;
- che, in caso di declaratoria di nullità della cessione, allora non avrebbe dovuto comunque corrispondere alcunché a parte attrice o alla società appaltatrice cedente i crediti;
- che, per le stesse ragioni, non aveva alcun obbligo di garanzia nei confronti del
; CP_2
- che, a ogni modo, la subappaltatrice parte attrice avrebbe dovuto soggiacere al principio della par condicio creditorum e, anche per tale ragione, la domanda riconvenzionale formulata dal non poteva trovare accoglimento, anche in forza della non applicabilità dell'art. CP_2
118, co. 3, D.lgs. n. 163/2006;
- che, quindi, la domanda interposta in giudizio da parte attrice nei confronti del CP_6
doveva essere dichiarata inammissibile oltre che infondata;
- che, in virtù del contratto di cessione dei crediti intercorso con AN Idea, era comunque subentrata solo nei rapporti attivi esistenti in capo alla cedente;
- che tutte le eccezioni inerenti a fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti ceduti avrebbero potuto essere opposte solo se anteriori alla notifica della cessione al debitore ceduto,
circostanza non verificatasi nel caso di specie, ove la notifica della cessione era avvenuta prima dell'origine dei crediti vantati dalla Parte_1
- che la cessione, in forza della quale erano state pagate le fatture, era opponibile al
, il quale non l'aveva rifiutata entro i termini previsti;
CP_2
- che l'art. 13 Statuto dell'Impresa era stato abrogato e, inoltre, era destinato a operare solo per le piccole e medie imprese;
- che, peraltro, la predetta disposizione non era qualificabile quale norma imperativa, con la conseguenza della infondatezza della domanda di nullità della cessione dei crediti per come sviluppata dal;
CP_2
- che, in estremo subordine, poteva essere condannata alla ripetizione dell'importo limitato in € 86.447,95.
Concludeva, pertanto, chiedendo “• IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, Cont accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato a dal MISE e, comunque, Cont la nullità delle domande da esso avanzate nei confronti di per assenza di requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.; • SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, Cont dichiarare inammissibile l'atto di citazione notificato a dal MISE e, comunque, dichiarare
8 Cont inammissibili le domande da esso avanzate nei confronti di;
• SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, accertare l'assenza di contraddittorio in relazione Cont alla domanda avanzata dal MISE nei confronti di volta ad ottenere una pronuncia di
Co nullità della citazione intercorsa tra e;
• SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per CP_5
i motivi sopra svolti, dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda svolta dall'attrice nei confronti del MISE;
• IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra svolti, rigettare, Pt_1 in quanto infondate, le domande avanzate dall'attrice nei confronti del MISE;
• Pt_1
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra svolti, rigettare, in quanto infondate, le
Cont domande avanzate dal MISE nei confronti di • IN VIA SUBORDINATA: per i motivi sopra Cont svolti, limitare l'eventuale condanna di al pagamento esclusivamente di una somma corrispondente all'importo richiesto dall'attrice nei confronti del MISE. Con vittoria Pt_1
di compensi e spese del giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e IVA.”. in amministrazione straordinaria rimaneva contumace. Controparte_12
Ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del credito in sede concorsuale e l'odierno giudizio, veniva rigettata l'istanza di cui all'art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto. CP_2
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 23.07.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa al fine di evidenziare la posizione rivestita dalle parti del giudizio nella vicenda in esame.
In data 16.7.2013 il Ministero Economico (di seguito Mise) aderiva alla CP_2
Convenzione Consip denominata “Facility Management edizione n. 3”, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzione degli impianti termici, di condizionamento ed elettrici aggiudicata, in seguito a regolare bando di gara, al raggruppamento temporaneo di imprese AN S.p.a. e AN ZI scpa;
L'aggiudicataria (di seguito ) subappaltava, con il contratto Controparte_5 CP_5
n. 3100011297 dell'8.11.2017 ed i successivi contratti n. 3100111346 del 15.11.2017, n.
310012848 del 7.6.2018, n. 310014221 del 29.1.2019 e n. 310015038 del 7.8.2019, il servizio
9 di manutenzione degli impianti elevatori e del presidio manutentivo, rientrante nell'oggetto della Convenzione, alla (di seguito ) per il periodo compreso Parte_1 Pt_1
tra il 21.10.2017 e il 31.12.2019;
Nel corso dell'esecuzione del rapporto di subappalto la emetteva, per le Pt_1
prestazioni rese, le fatture specificatamente indicate nell'atto di citazione, molte delle quali non pagate dalla (cfr. doc. 2 parte attrice). CP_5
Pertanto, con nota del 6.2.2020, l'attrice invitava il Mise al pagamento diretto della somma complessiva di € 86.447,95 a titolo di corrispettivo non pagatole dalla , in forza CP_5 dell'art. 105 co. 13 d.lgs. 50/2016, ovvero dell'art. 118 co. 3 d.lgs. 163/06 (doc. 3 parte attrice).
Con pec del 2.3.2020 il Mise, pur rappresentando di aver sospeso i pagamenti in favore della per non avere la stessa dimostrato di aver pagato i suoi subappaltatori, non CP_5
saldava quanto richiesto dalla (doc. 4 parte attrice), la quale, dunque, con note del Pt_1
27.3.2020 e dell'1.7.2020 invitava nuovamente il Mise, senza esito, a provvedere al pagamento del dovuto (docc. 5 e 6 parte attrice).
Nelle more, la veniva ammessa, con sentenza del 4.2.2020, alla procedura di CP_5
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (doc. 7 parte attrice) a seguito della quale la , in data 3.6.2020, presentava istanza di ammissione al passivo Pt_1
per l'importo di € 959.591,10, con collocazione del credito in via chirografaria per € 935.930,28
e, per i restanti € 23.660,82, in prededuzione (doc. 8 parte attrice).
In ragione del mancato pagamento diretto delle fatture emesse dalla subappaltatrice da parte della stazione appaltante la instaurava l'odierno giudizio con il quale chiedeva la Pt_1 condanna del Mise al pagamento della somma di € 86.447,95, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Il Mise, costituendosi in giudizio, dava atto che la AN aveva ceduto pro soluto alla società (ora ) tutti i crediti in essere nei propri confronti e, in Controparte_8 CP_3
particolare, tutte le fatture che sarebbero state emesse nei ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del predetto atto, ovvero tutte le fatture che sarebbero state emesse dal 19.4.2017 in poi.
Deduceva, altresì, di aver corrisposto alla cessionaria l'intero importo di € CP_3
86.447,95 richiesto dall'attrice con la sola esclusione delle somme indicate in due fatture, la n.
12085 e la n. 12086 del 2019, per complessivi € 7.902,34, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva in capo alla , non avendo il subappaltatore alcun rapporto contrattuale con il committente Pt_1
10 e potendo far valere le sue ragioni creditorie unicamente nei confronti dell'appaltatore, nonché per duplicazione delle azioni, avendo la fatto valere il proprio credito sia in sede di Pt_1
cognizione ordinaria che in sede concorsuale.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.11.2021 l'attrice deduceva che, avendo appreso solo a seguito della costituzione del Mise che lo stesso, contrariamente alla pregressa corrispondenza intercorsa con la ed in violazione dell'obbligo di Pt_1 sospensione dei pagamenti sancito dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/06, aveva già pagato l'intero importo di € 86.447,95 (al netto delle somme esposte nelle due fatture nn. 12085 e 12086) in favore della , integrava, ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c., le proprie domande attoree CP_3
chiedendo, in via subordinata, la condanna del Mise al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di € 86.447,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia.
Ciò posto, deve essere poi individuata la normativa di riferimento applicabile al rapporto per cui è causa, al fine della corretta delimitazione, altresì, dei rapporti intercorsi tra le parti, con particolare riferimento all'istituto del pagamento diretto del committente nei confronti del subappaltatore.
Al riguardo, va rilevato, in via generale, che il subappalto costituisce un contratto autonomo dal contratto di appalto e, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., non ricorrente nella fattispecie, il subappaltatore è privo di azione diretta nei confronti del committente per far valere le pretese nascenti dal contratto in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1372, comma
2, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. In definitiva, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. civ., Sez. II, ord. 07/01/2025 n. 240; Cass. civ.
Sez. II, sent. 02/08/2011, n. 16917; Cass. Sez. I, sent. 09/09/2004 n. 18196).
Nel caso in esame, l'art. 118, 3° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
11 dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Dunque, non essendo previsto il pagamento diretto nel bando di gara o nel contratto, nel caso di inadempienza dell'appaltatore l'unico rimedio è la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante, mentre non è obbligatorio il pagamento diretto nel caso in cui lo stesso non sia contrattualmente stabilito, come nel caso di specie, in cui non risulta alcuna previsione, al riguardo, né nel bando di gara, né nei contratti di subappalto.
Con la sopravvenuta modifica dell'art. 118 del d.l.vo n. 163/2006 ad opera del d.l. n. 145/13, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/14 (in vigore dal 22/02/2014) il legislatore si è poi limitato a chiarire che il terzo comma dell'art. 118 si riferiva solo alle imprese in bonis, e che l'intervento del 2014 ha invece inteso disciplinare ulteriormente - ed esclusivamente - due specifiche ipotesi: i) le situazioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario (comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti), che per il contratto di appalto in corso consentono alla stazione appaltante, sentito l'affidatario, di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore per le prestazioni eseguite, anche in deroga alle previsioni del bando di gara;
ii) la pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, che,
anche per i contratti di appalto in corso, consente alla stazione appaltante di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, rispettando però le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla procedura concorsuale.
In definitiva, dunque, l'art. 118, co. III, D. Lgs. 163/2006, nella versione pro tempore vigente, non prevedeva alcun obbligo dell'appaltante di pagare direttamente i subappaltatori.
In particolare, tale disposizione prevedeva solamente un dovere di sospensione dei pagamenti, da parte dell'appaltante, nel caso di mancata ricezione, entro venti giorni dal pagamento di determinate prestazioni all'appaltatrice, delle relative fatture quietanzate dai subappaltatori.
12 In ogni caso, sia in ipotesi di mancata ricezione di tali fatture quietanzate sia nel caso di crisi di liquidità finanziaria dell'impresa appaltatrice o di suo concordato preventivo con continuità aziendale, l'art. 118 non stabiliva alcun obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori, nemmeno in seguito all'entrata in vigore del D.L. 145/2013 ed alla sua conversione con L. 9/2014, bensì una mera facoltà.
L'art. 13, co. 2, lett. a) L. 180/2011, d'altro canto, visto l'inciso: “Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti
da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
(…)”, rappresentava una mera norma generale circa l'organizzazione ed il comportamento della P.A. nei rapporti con le imprese in materia di appalto, ma non stabiliva direttamente alcuna deroga alla disciplina dei loro rapporti contrattuali: in particolare, non stabiliva alcun diritto di credito dei subappaltatori direttamente nei confronti della P.A. appaltante.
Diritto che, d'altronde, non trovava alcun fondamento nell'ordinamento giuridico pro tempore vigente, prima della sua introduzione, espressamente e con riguardo a casi determinati, da parte dell'art. 105, co. 13 D. Lgs. 50/2016, entrato in vigore il 19/04/2016.
L'attrice, quindi, non è divenuta titolare di alcuna azione diretta nei confronti del committente, come invece prospettato dalla stessa a fondamento della domanda principale di condanna del Mise al pagamento della somma di € 86.447,95, la quale, dunque, deve essere rigettata, atteso che l'intero debito è maturato esclusivamente nei confronti dell'appaltatrice, unica legittimata a riceverne il pagamento dal committente.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.11.2021 la ha integrato Pt_1
l'originaria domanda chiedendo, in caso di rigetto di quest'ultima, l'accertamento della illegittimità dei pagamenti effettuati dal committente in favore dell'appaltatrice e, per essa, della cessionaria del credito, , con particolare riferimento agli avvenuti pagamenti in CP_3
difetto di ricezione delle fatture quietanzate della subappaltatrice relative a prestazioni rientranti nei contratti di subappalto, regolarmente eseguite, nonché la condanna del convenuto al
13 risarcimento del danno in misura pari all'importo del credito non più recuperabile o di ormai accertata difficile recuperabilità.
Anche tale domanda, tuttavia, è infondata.
Come infatti recentemente precisato dalla Suprema Corte, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza Cass. Sez. Unite, n. 5685 del 02/03/2020, “qualora
l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite
fino a quel momento è immediatamente esigibile;
la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei
pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza
di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore
è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle cause legittime di prelazione” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24472 del 10/09/2021).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'appaltatrice è stata ammessa, con CP_5
sentenza del 4.2.2020, alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a seguito della quale la , dapprima, con nota del 6.2.2020, invitava Pt_1
il Mise al pagamento diretto della somma complessiva di € 86.447,95 a titolo di corrispettivo non pagatole dalla , quindi, in data 3.6.2020, presentava istanza di ammissione al CP_5
passivo della procedura concorsuale per l'importo di € 959.591,10, con collocazione del credito in via chirografaria per € 935.930,28 e, per i restanti € 23.660,82, in prededuzione. Stato passivo che veniva poi reso esecutivo, in tali termini, con decreto del 30.6.2022 (doc. 35 parte attrice).
Sebbene, dunque, la norma di cui all'art. 118 co. III, D. Lgs. 163/2006 consentiva alla stazione appaltante di far inserire nel bando di gara, in alternativa al pagamento diretto in favore del subappaltatore, lo specifico obbligo dell'appaltatore di trasmetterle le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore e, in difetto, di sospendere il pagamento dovuto all'appaltatore, l'applicazione di tale previsione non può prescindere – come opinato dalle
Sezioni Unite nella citata sent. n. 5685 del 02/03/2020 e come meglio precisato nella successiva pronuncia n. 24472 del 10/09/2021 - dal riscontro della pendenza del contratto di appalto.
Qualora infatti sia sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore, il contratto - come non appare escluso nella fattispecie - si sia sciolto e il curatore (ovvero il commissario dell'amministrazione straordinaria) intenda incassare il credito dall'appaltante pubblico, non trova più applicazione l'originaria regola dell'appalto (per cui il subappaltatore va pagato e in prededuzione), operando
14 la prevalente disciplina comune della concorsualità, posto che l'appalto non è più pendente. Il
meccanismo delineato dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del 2006, ove permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, va perciò riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis. E tale circostanza non appare essersi verificata nel caso di specie, tenuto conto che, come documentato dalla stessa attrice attraverso la produzione dello stato passivo della procedura divenuto esecutivo il 30.6.2022, il Giudice
delegato, su proposta conforme dei Commissari Giudiziali, ha ammesso la in via Pt_1 chirografaria per l'importo di € 935.930,28 e solo per i restanti € 23.660,82 (per prestazioni svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale), in prededuzione, proprio sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
5685/2020, che ha negato la prededucibilità dei crediti vantati dai subappaltatori di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore fallito, ritenendo inopponibile alla curatela la sospensione dei pagamenti da parte della committente prevista dall'art. 118 terzo comma d.lgs. 163/2006,
non essendo tale meccanismo applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie, con la conseguenza che “al curatore è dovuto dalla stazione
appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del
contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e
dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111 secondo comma L.F.” (cfr. doc. 35 parte attrice).
In tal modo, dunque, la nozione di sospensione di cui al dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del
2006 è incompatibile con un contratto che, ai sensi dell'art. 81 L.F. si scioglie con il fallimento e semmai sopravvive, nell'amministrazione straordinaria, alle condizioni – nel caso di specie nemmeno invocate dall'attrice e comunque non rinvenibili nel decreto di ammissione dell'attrice allo stato passivo - di coerenza con la continuità d'impresa di cui all'art. 52 d.lgs. n.
270 del 1999. In altri termini, quindi, una volta “fallito o insolvente l'appaltatore, il contratto non è pertanto (di regola, salvo i casi di scelta dell'art.50 d.lgs. n.270 del 1999, non accertati)
più eseguibile, spettando allora al curatore (o al commissario) il credito per le prestazioni effettuate fino all'intervenuto scioglimento” (cfr. Cass. ord. n. 24472 del 10/09/2021 cit., in motivazione). In definitiva, quindi, venendo meno il presupposto della sospensione obbligatoria,
i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante alla cessionaria dell'appaltatrice (cfr. doc. 11
15 parte convenuta) in pendenza della procedura concorsuale iniziata prima della richiesta di pagamento diretto inoltrata dalla subappaltatrice alla committente in data 6.2.2020, non possono configurare una condotta colposa del convenuto foriera del pregiudizio patrimoniale invocato dall'attrice, in difetto della legittimazione di quest'ultima a pretendere di essere soddisfatta in prededuzione rispetto agli altri creditori concorsuali relativamente a pagamenti spettanti, per contro, al commissario giudiziale nell'ambito della procedura concorsuale.
Al rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dall'attrice consegue l'assorbimento delle domande formulate dal convenuto, a sua volta in via subordinata, nei confronti della terza chiamata . CP_3
Deve essere infine rigettata la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale di quest'ultima i presupposti di cui all'articolo citato (mala fede o colpa grave o abuso dello strumento processuale), considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi del convenuto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza nei rapporti tra l'attrice ed il convenuto.
Quanto alla chiamata del terzo occorre fare applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta
l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante,
atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. 04/06/2021 n. 15604; Cass. 21/04/2017 n. 10070; Cass.
08/04/2010 n. 8363). Nel caso di specie è palese il difetto di legittimazione attiva, eccepita dalla
, del convenuto chiamante rispetto alle domande formulate nei confronti della terza CP_3
chiamata, aventi ad oggetto, previo accertamento dell'inefficacia o della nullità della cessione del credito nei confronti della , la condanna della alla restituzione, in Pt_1 CP_3
favore della in amministrazione straordinaria o, in favore della , quindi, CP_5 Pt_1
di terzi soggetti rispetto alla parte istante non destinataria del pagamento, della somma di euro
86.447,95. Con conseguente regolamentazione delle spese di lite anche nei rapporti tra chiamante e chiamata, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, sulla base del principio di soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice Parte_1
2) dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto Controparte_1
(già ) nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_2 [...]
CP_3
3) rigetta la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c.;
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
(già ), liquidate Controparte_1 Controparte_2
in euro 9.992,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
5) condanna il (già Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in euro
[...] Controparte_3
7.052,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice
dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7461 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 23.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Donatello n. 75, presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Costantini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Attrice
E
(già Controparte_1 [...]
) (C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Convenuto
E
( Controparte_3 Controparte_4
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3
1 tempore Avv. Roberto Castiglioni, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume, giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Terza Chiamata
E
Controparte_5
Terza Chiamata – contumace
OGGETTO: subappalto opere pubbliche
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attrice: “In via principale “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il Controparte_2
, in persona del , legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in
[...] CP_6 favore di ella somma di € 86.447,95 oltre interessi moratori Parte_1
dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni e la causale di cui al § 1 della parte in diritto dell'atto di citazione e dei successivi scritti, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare
il , in persona del , legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_6
tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla er le ragioni Parte_1
e la causale specificate nelle note a trattazione scritta del 17 novembre 2021, in misura pari ad
€ 86.447,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. […] In ogni caso “Con vittoria di spese ed onorari di lite””;
• La difesa del convenuto: “Con le note di trattazione scritta, l'Avvocatura dello Stato – nell'interesse del – insiste nelle conclusioni Controparte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art 183 VI comma c.p.c.
e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.”;
• La difesa della terza chiamata in causa: “Si riporta ai propri scritti difensivi di parte e alla documentazione prodotta, insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.11.2021, che si
2 intendano per integralmente riportate e trascritte e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Parte_1
giudizio il (ora Controparte_2 Controparte_1
), esponendo:
[...]
- che Consip s.p.a. nel dicembre del 2012 aveva assegnato a i servizi Controparte_5
di facility management afferenti agli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 l. n. 488/1999;
- che alla predetta convenzione aveva aderito anche il convenuto, al fine di CP_2
affidare alla la manutenzione di impianti elevatori;
CP_5
- che l'affidataria le aveva affidato in regime di subappalto le opere di manutenzione degli impianti elevatori, per il periodo compreso tra il 21 ottobre 2017 ed il 31 dicembre 2019;
- che, previa corretta esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto e soggette alla disciplina di cui all'art. 17, co. 6, lett. a) D.P.R. 633/1973, aveva emesso regolari fatture nei confronti della per il complessivo importo di e 86.447,95, tuttavia mai corrisposto;
CP_5
- che, dunque, aveva chiesto il pagamento diretto al , ai sensi dell'art. 105, co. CP_2
13, D.lgs. 50/2016 o, comunque, ai sensi dell'art. 118, co. 3, d.lgs. 163/2006;
- che il aveva eccepito la sospensione dei pagamenti in favore dell'affidataria, CP_2
proprio a fronte del mancato pagamento, da parte di questa, ai subappaltatori;
- che, a fronte della procedura di amministrazione straordinaria aperta a carico della
, aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo, per complessivi € CP_5
959.591,10, a fronte delle prestazioni eseguite in favore del;
CP_2
- che era emerso un patrimonio netto negativo di pari a - € 143.700.000, oltre CP_5
a debiti ingenti nei confronti dell'Erario;
- che anche alla luce delle domande di ammissione al passivo di il CP_5
procedimento innanzi al Giudice Delegato avrebbe avuto una durata lunghissima, tanto da pregiudicare le ragioni dei creditori;
- che, dunque, aveva diritto ed interesse a chiedere al i pagamenti diretti delle CP_2
somme spettanti, a causa delle condizioni di crisi di liquidità finanziaria che avevano colpito la società affidataria, anche eventualmente in deroga alle clausole del bando in forza della previsione di cui all'art. 13, co. 2, Statuto delle Imprese, qualificabile quale norma imperativa;
3 - che, in caso di amministrazione straordinaria, in contratti di appalto in corso non erano destinati alla risoluzione e, dunque, non vi era esigenza di far prevalere la tutela della par condicio creditorum;
- che, dunque, anche in punto di legislazione ordinaria, aveva diritto ad agire in via diretta nei confronti della Committenza, similmente alla fattispecie di cui all'art. 1676 c.c.;
- che, dunque, il doveva essere condannato a corrisponderle la somma di € CP_2
86.447,95, oltre interessi moratori.
Tutto ciò premesso, concludeva nei seguenti termini “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, condannare il
[...]
, in persona del , legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2 CP_6 pagamento in favore di della somma di € 86.447,95 oltre Parte_1
interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, per le ragioni e la causale
di cui al § 1 della parte in diritto del presente atto di citazione, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_2
(ora ), il quale esponeva: Controparte_1
- che il 16.07.2013 aveva aderito alla Convenzione Consip, con la quale erano stati affidati servizi di pulizia, facchinaggio e di manutenzione degli impianti termici a AN Idea
s.p.a., la quale, in regime di subappalto, aveva poi delegato i servizi di manutenzione degli impianti elevatori alla parte attrice;
- che, in data 15.05.2017, AN Idea s.p.a. aveva ceduto pro soluto tutti i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori alla , comprensivi anche di tutte le Controparte_4
fatture emesse nei ventiquattro mesi dalla cessione e, comunque, di tutte le fatture emesse dal
19.04.2017 in poi;
- che, successivamente all'apertura dell'amministrazione straordinaria di AN Idea, aveva chiesto ai commissari l'autorizzazione a pagare direttamente i subappaltatori;
- che la fattura n. 12086 non era stata liquidata dall'Amministrazione, a causa di pignoramento presso terzi notificato da un altro subappaltatore;
- che aveva pagato le residue fatture a , quale cessionaria dei Controparte_4
crediti;
4 - che la domanda attorea doveva essere dichiarata improcedibile per carenza di legittimazione attiva, in quanto l'attrice non era aggiudicataria dell'affidamento e, dunque, quale subappaltatrice, non aveva diritto ad alcun pagamento diretto, non essendo subentrata nel contratto di appalto principale;
- che, inoltre, la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, posto che l'attrice aveva agito anche in sede di procedura fallimentare, dovendosi al più disporre la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in forza di quanto previsto dall'art. 18 D.lgs.
279/1999, che disciplinava gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria;
- che il credito vantato da parte attrice soggiaceva al principio della par condicio creditorum;
- che, comunque, non sussisteva un obbligo di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore;
- che, infatti, ai sensi della normativa ratione temporis vigente, non esisteva alcun obbligo ad eseguire pagamenti diretti nei confronti dei subappaltatori e nessuna previsione di senso contrario era contenuta nel bando di gara;
- che, peraltro, l'obbligo di pagamento diretto non poteva essere desunto nemmeno dal disposto di cui all'art. 13 Statuto dell'Impresa, il quale, se correttamente interpretato, non poteva dirsi norma imperativa idonea a sostituirsi a previsioni di bando ad essa contrastanti;
- che parte attrice, stipulando il contratto di subappalto, non aveva sollevato alcuna eccezione in merito all'assenza della previsione dell'obbligo di pagamento diretto, circostanza non qualificabile come lacuna negoziale da integrarsi attraverso il richiamo della predetta disposizione;
- che nessun provvedimento amministrativo era stato impugnato per contrasto alla disciplina dettata in tema di pagamento diretto;
- che l'unica ipotesi di obbligo di pagamento diretto era stata prevista in caso di subappalto di opere superspecializzate;
- che, inoltre, non sussisteva l'obbligo del pagamento diretto anche perché l'appaltatore principale non era più una società in bonis, con conseguente impossibilità di applicare il disposto di cui all'art. 118 D.lgs. 163/2006, in forza del principio della par condicio creditorum;
- che, a ogni modo, la domanda attorea era infondata, posto che aveva corrisposto i pagamenti in favore della cessionaria , con cui l'appaltatrice aveva Controparte_4
5 stipulato un contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri venuti ad esistenza antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza della società e, dunque, con efficacia prevalente rispetto al fallimento;
- che per due fatture tra quelle indicate dall'attrice era stato impossibilitato a provvedere al pagamento, atteso il pignoramento presso terzi posto in essere da un altro subappaltatore;
- che, in subordine, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di
[...]
e di al fine di sentir condannare Controparte_7 Controparte_4 quest'ultima al pagamento, in favore di AN Idea, di quanto già percepito quale cessionaria dei crediti;
- che la cessionaria del credito avrebbe comunque dovuto manlevarlo dall'eventuale condanna di pagamento in favore di parte attrice;
- che, in estremo subordine, chiedeva dichiararsi la nullità della cessione del credito intercorsa tra i terzi soggetti che intendeva chiamare in causa, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 13 Statuto Impresa, con conseguente condanna della cessionaria alla ripetizione di € 86.447,95 in favore della cedente;
- che l'attrice doveva essere comunque condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Concludeva, dunque, nei seguenti termini “IN VIA PRINCIPALE - Preliminarmente, dichiarare la domanda attorea inammissibile per difetto di legittimazione attiva della
[...]
e, in ogni caso, improcedibile e/o improseguibile per le ragioni ulteriori esposte Parte_1
in narrativa;
- ove non accolta l'eccezione di improcedibilità e/o improseguibilità dell'azione, sospendere il giudizio ex art 295 c.p.c. per le ragioni esposte, in particolare in ragione della
pendenza della domanda di insinuazione al passivo della procedura di amministrazione controllata AN s.p.a. ; - nel merito, ritenere e dichiarare non provata e comunque infondata
per tutte le ragioni esposte in narrativa la pretesa di parte attrice, conseguentemente
rigettandola; IN SUBORDINE disporre la chiamata in causa della AN Idea in amministrazione straordinaria, in persona degli Amministratori Straordinari e della
[...]
, disponendo il differimento dell'udienza ai sensi dell'art 269 c.p.c. nel Controparte_4
rispetto dei termini di legge al fine di sentir accogliere le seguenti ulteriori conclusioni: -
dichiarare con efficacia di giudicato anche nei confronti di amministrazione Controparte_7
e l'inefficacia della cessione del credito nei CP_5 Controparte_4 confronti della e, per l'effetto, condannare Parte_1
alla restituzione, in favore di Controparte_8 Controparte_7
6 AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA o, in favore della della Parte_1 somma pari ad euro 86.447,95 assicurando l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da parte del - Nella denegata Controparte_9
ipotesi di accoglimento delle predette superiori eccezioni dichiarare la nullità del contratto di cessione del credito stipulato inter partes per contrasto con le norme imperative nel senso
esposto in narrativa e, conseguentemente, previo accertamento del diritto del
[...]
alla restituzione della somma pari ad euro 86.447,95 condannare Controparte_2 [...]
alla restituzione della predetta somma in favore della MA ID in CP_4
amministrazione straordinaria o, in subordine, in favore della Controparte_10
- riconoscere la responsabilità aggravata dell'attore e conseguentemente condannare lo
[...] stesso al risarcimento ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ovvero, in alternativa, quantomeno all'indennizzo ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; - Con vittoria delle spese di lite.”.
A fronte dell'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Attesa la notificazione rituale dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la CP_3
già , esponendo:
[...] Controparte_4
- che la propria chiamata in causa era stata autorizzata con riferimento alla prima domanda riconvenzionale operata dal , con esclusione della domanda di nullità della CP_2 cessione intercorsa con l'altra terza chiamata in causa;
- che, infatti, non era stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio in merito alla domanda di nullità della cessione;
- che le domande formulate dal erano nulle, in quanto non erano stati CP_2
specificati né il petitum, né le ragioni in fatto e in diritto sottese alle pretese avanzate;
- che il aveva omesso qualsivoglia allegazione e prova in merito alle fatture CP_2
effettivamente saldate e al collegamento tra queste e la pretesa creditoria azionata da parte attrice;
- che il non aveva motivato le ragioni in fatto ed in diritto in forza delle quali CP_2
avrebbe dovuto essere condannata, quale cessionaria dei crediti, al pagamento di quanto chiesto dall'attrice;
- che, infatti, il non era il destinatario del predetto pagamento e, dunque, la CP_2
domanda in tal senso formulata doveva essere dichiarata inammissibile anche per carenza di legittimazione attiva in capo al;
CP_2
7 - che la nullità della cessione avrebbe potuto essere demandata solo dalla cedente AN
Idea;
- che, in caso di declaratoria di nullità della cessione, allora non avrebbe dovuto comunque corrispondere alcunché a parte attrice o alla società appaltatrice cedente i crediti;
- che, per le stesse ragioni, non aveva alcun obbligo di garanzia nei confronti del
; CP_2
- che, a ogni modo, la subappaltatrice parte attrice avrebbe dovuto soggiacere al principio della par condicio creditorum e, anche per tale ragione, la domanda riconvenzionale formulata dal non poteva trovare accoglimento, anche in forza della non applicabilità dell'art. CP_2
118, co. 3, D.lgs. n. 163/2006;
- che, quindi, la domanda interposta in giudizio da parte attrice nei confronti del CP_6
doveva essere dichiarata inammissibile oltre che infondata;
- che, in virtù del contratto di cessione dei crediti intercorso con AN Idea, era comunque subentrata solo nei rapporti attivi esistenti in capo alla cedente;
- che tutte le eccezioni inerenti a fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti ceduti avrebbero potuto essere opposte solo se anteriori alla notifica della cessione al debitore ceduto,
circostanza non verificatasi nel caso di specie, ove la notifica della cessione era avvenuta prima dell'origine dei crediti vantati dalla Parte_1
- che la cessione, in forza della quale erano state pagate le fatture, era opponibile al
, il quale non l'aveva rifiutata entro i termini previsti;
CP_2
- che l'art. 13 Statuto dell'Impresa era stato abrogato e, inoltre, era destinato a operare solo per le piccole e medie imprese;
- che, peraltro, la predetta disposizione non era qualificabile quale norma imperativa, con la conseguenza della infondatezza della domanda di nullità della cessione dei crediti per come sviluppata dal;
CP_2
- che, in estremo subordine, poteva essere condannata alla ripetizione dell'importo limitato in € 86.447,95.
Concludeva, pertanto, chiedendo “• IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, Cont accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato a dal MISE e, comunque, Cont la nullità delle domande da esso avanzate nei confronti di per assenza di requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c.; • SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, Cont dichiarare inammissibile l'atto di citazione notificato a dal MISE e, comunque, dichiarare
8 Cont inammissibili le domande da esso avanzate nei confronti di;
• SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: per i motivi sopra svolti, accertare l'assenza di contraddittorio in relazione Cont alla domanda avanzata dal MISE nei confronti di volta ad ottenere una pronuncia di
Co nullità della citazione intercorsa tra e;
• SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per CP_5
i motivi sopra svolti, dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda svolta dall'attrice nei confronti del MISE;
• IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra svolti, rigettare, Pt_1 in quanto infondate, le domande avanzate dall'attrice nei confronti del MISE;
• Pt_1
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: per i motivi sopra svolti, rigettare, in quanto infondate, le
Cont domande avanzate dal MISE nei confronti di • IN VIA SUBORDINATA: per i motivi sopra Cont svolti, limitare l'eventuale condanna di al pagamento esclusivamente di una somma corrispondente all'importo richiesto dall'attrice nei confronti del MISE. Con vittoria Pt_1
di compensi e spese del giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e IVA.”. in amministrazione straordinaria rimaneva contumace. Controparte_12
Ritenuto insussistente il rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento del credito in sede concorsuale e l'odierno giudizio, veniva rigettata l'istanza di cui all'art. 295 c.p.c. formulata dal convenuto. CP_2
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare del 23.07.2024, veniva rimessa per la decisione al collegio, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
In via preliminare, occorre ricostruire sinteticamente i fatti di causa al fine di evidenziare la posizione rivestita dalle parti del giudizio nella vicenda in esame.
In data 16.7.2013 il Ministero Economico (di seguito Mise) aderiva alla CP_2
Convenzione Consip denominata “Facility Management edizione n. 3”, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia, facchinaggio, manutenzione degli impianti termici, di condizionamento ed elettrici aggiudicata, in seguito a regolare bando di gara, al raggruppamento temporaneo di imprese AN S.p.a. e AN ZI scpa;
L'aggiudicataria (di seguito ) subappaltava, con il contratto Controparte_5 CP_5
n. 3100011297 dell'8.11.2017 ed i successivi contratti n. 3100111346 del 15.11.2017, n.
310012848 del 7.6.2018, n. 310014221 del 29.1.2019 e n. 310015038 del 7.8.2019, il servizio
9 di manutenzione degli impianti elevatori e del presidio manutentivo, rientrante nell'oggetto della Convenzione, alla (di seguito ) per il periodo compreso Parte_1 Pt_1
tra il 21.10.2017 e il 31.12.2019;
Nel corso dell'esecuzione del rapporto di subappalto la emetteva, per le Pt_1
prestazioni rese, le fatture specificatamente indicate nell'atto di citazione, molte delle quali non pagate dalla (cfr. doc. 2 parte attrice). CP_5
Pertanto, con nota del 6.2.2020, l'attrice invitava il Mise al pagamento diretto della somma complessiva di € 86.447,95 a titolo di corrispettivo non pagatole dalla , in forza CP_5 dell'art. 105 co. 13 d.lgs. 50/2016, ovvero dell'art. 118 co. 3 d.lgs. 163/06 (doc. 3 parte attrice).
Con pec del 2.3.2020 il Mise, pur rappresentando di aver sospeso i pagamenti in favore della per non avere la stessa dimostrato di aver pagato i suoi subappaltatori, non CP_5
saldava quanto richiesto dalla (doc. 4 parte attrice), la quale, dunque, con note del Pt_1
27.3.2020 e dell'1.7.2020 invitava nuovamente il Mise, senza esito, a provvedere al pagamento del dovuto (docc. 5 e 6 parte attrice).
Nelle more, la veniva ammessa, con sentenza del 4.2.2020, alla procedura di CP_5
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (doc. 7 parte attrice) a seguito della quale la , in data 3.6.2020, presentava istanza di ammissione al passivo Pt_1
per l'importo di € 959.591,10, con collocazione del credito in via chirografaria per € 935.930,28
e, per i restanti € 23.660,82, in prededuzione (doc. 8 parte attrice).
In ragione del mancato pagamento diretto delle fatture emesse dalla subappaltatrice da parte della stazione appaltante la instaurava l'odierno giudizio con il quale chiedeva la Pt_1 condanna del Mise al pagamento della somma di € 86.447,95, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo.
Il Mise, costituendosi in giudizio, dava atto che la AN aveva ceduto pro soluto alla società (ora ) tutti i crediti in essere nei propri confronti e, in Controparte_8 CP_3
particolare, tutte le fatture che sarebbero state emesse nei ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del predetto atto, ovvero tutte le fatture che sarebbero state emesse dal 19.4.2017 in poi.
Deduceva, altresì, di aver corrisposto alla cessionaria l'intero importo di € CP_3
86.447,95 richiesto dall'attrice con la sola esclusione delle somme indicate in due fatture, la n.
12085 e la n. 12086 del 2019, per complessivi € 7.902,34, eccependo l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improseguibilità della domanda attorea per difetto di legittimazione attiva in capo alla , non avendo il subappaltatore alcun rapporto contrattuale con il committente Pt_1
10 e potendo far valere le sue ragioni creditorie unicamente nei confronti dell'appaltatore, nonché per duplicazione delle azioni, avendo la fatto valere il proprio credito sia in sede di Pt_1
cognizione ordinaria che in sede concorsuale.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22.11.2021 l'attrice deduceva che, avendo appreso solo a seguito della costituzione del Mise che lo stesso, contrariamente alla pregressa corrispondenza intercorsa con la ed in violazione dell'obbligo di Pt_1 sospensione dei pagamenti sancito dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/06, aveva già pagato l'intero importo di € 86.447,95 (al netto delle somme esposte nelle due fatture nn. 12085 e 12086) in favore della , integrava, ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c., le proprie domande attoree CP_3
chiedendo, in via subordinata, la condanna del Mise al pagamento a titolo risarcitorio dell'importo di € 86.447,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore,
ritenuta di giustizia.
Ciò posto, deve essere poi individuata la normativa di riferimento applicabile al rapporto per cui è causa, al fine della corretta delimitazione, altresì, dei rapporti intercorsi tra le parti, con particolare riferimento all'istituto del pagamento diretto del committente nei confronti del subappaltatore.
Al riguardo, va rilevato, in via generale, che il subappalto costituisce un contratto autonomo dal contratto di appalto e, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 1676 c.c., non ricorrente nella fattispecie, il subappaltatore è privo di azione diretta nei confronti del committente per far valere le pretese nascenti dal contratto in applicazione delle regole generali di cui all'art. 1372, comma
2, c.c., a norma del quale il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e di cui all'art. 1292 c.c., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio presuppone una specifica previsione della legge o del titolo. In definitiva, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione (Cass. civ., Sez. II, ord. 07/01/2025 n. 240; Cass. civ.
Sez. II, sent. 02/08/2011, n. 16917; Cass. Sez. I, sent. 09/09/2004 n. 18196).
Nel caso in esame, l'art. 118, 3° comma, del d.l.vo n. 163/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
11 dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Dunque, non essendo previsto il pagamento diretto nel bando di gara o nel contratto, nel caso di inadempienza dell'appaltatore l'unico rimedio è la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante, mentre non è obbligatorio il pagamento diretto nel caso in cui lo stesso non sia contrattualmente stabilito, come nel caso di specie, in cui non risulta alcuna previsione, al riguardo, né nel bando di gara, né nei contratti di subappalto.
Con la sopravvenuta modifica dell'art. 118 del d.l.vo n. 163/2006 ad opera del d.l. n. 145/13, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/14 (in vigore dal 22/02/2014) il legislatore si è poi limitato a chiarire che il terzo comma dell'art. 118 si riferiva solo alle imprese in bonis, e che l'intervento del 2014 ha invece inteso disciplinare ulteriormente - ed esclusivamente - due specifiche ipotesi: i) le situazioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario (comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti), che per il contratto di appalto in corso consentono alla stazione appaltante, sentito l'affidatario, di provvedere al pagamento diretto del subappaltatore per le prestazioni eseguite, anche in deroga alle previsioni del bando di gara;
ii) la pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, che,
anche per i contratti di appalto in corso, consente alla stazione appaltante di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, rispettando però le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla procedura concorsuale.
In definitiva, dunque, l'art. 118, co. III, D. Lgs. 163/2006, nella versione pro tempore vigente, non prevedeva alcun obbligo dell'appaltante di pagare direttamente i subappaltatori.
In particolare, tale disposizione prevedeva solamente un dovere di sospensione dei pagamenti, da parte dell'appaltante, nel caso di mancata ricezione, entro venti giorni dal pagamento di determinate prestazioni all'appaltatrice, delle relative fatture quietanzate dai subappaltatori.
12 In ogni caso, sia in ipotesi di mancata ricezione di tali fatture quietanzate sia nel caso di crisi di liquidità finanziaria dell'impresa appaltatrice o di suo concordato preventivo con continuità aziendale, l'art. 118 non stabiliva alcun obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori, nemmeno in seguito all'entrata in vigore del D.L. 145/2013 ed alla sua conversione con L. 9/2014, bensì una mera facoltà.
L'art. 13, co. 2, lett. a) L. 180/2011, d'altro canto, visto l'inciso: “Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a: a) suddividere, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti
da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
(…)”, rappresentava una mera norma generale circa l'organizzazione ed il comportamento della P.A. nei rapporti con le imprese in materia di appalto, ma non stabiliva direttamente alcuna deroga alla disciplina dei loro rapporti contrattuali: in particolare, non stabiliva alcun diritto di credito dei subappaltatori direttamente nei confronti della P.A. appaltante.
Diritto che, d'altronde, non trovava alcun fondamento nell'ordinamento giuridico pro tempore vigente, prima della sua introduzione, espressamente e con riguardo a casi determinati, da parte dell'art. 105, co. 13 D. Lgs. 50/2016, entrato in vigore il 19/04/2016.
L'attrice, quindi, non è divenuta titolare di alcuna azione diretta nei confronti del committente, come invece prospettato dalla stessa a fondamento della domanda principale di condanna del Mise al pagamento della somma di € 86.447,95, la quale, dunque, deve essere rigettata, atteso che l'intero debito è maturato esclusivamente nei confronti dell'appaltatrice, unica legittimata a riceverne il pagamento dal committente.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.11.2021 la ha integrato Pt_1
l'originaria domanda chiedendo, in caso di rigetto di quest'ultima, l'accertamento della illegittimità dei pagamenti effettuati dal committente in favore dell'appaltatrice e, per essa, della cessionaria del credito, , con particolare riferimento agli avvenuti pagamenti in CP_3
difetto di ricezione delle fatture quietanzate della subappaltatrice relative a prestazioni rientranti nei contratti di subappalto, regolarmente eseguite, nonché la condanna del convenuto al
13 risarcimento del danno in misura pari all'importo del credito non più recuperabile o di ormai accertata difficile recuperabilità.
Anche tale domanda, tuttavia, è infondata.
Come infatti recentemente precisato dalla Suprema Corte, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza Cass. Sez. Unite, n. 5685 del 02/03/2020, “qualora
l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite
fino a quel momento è immediatamente esigibile;
la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei
pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza
di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore
è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle cause legittime di prelazione” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24472 del 10/09/2021).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'appaltatrice è stata ammessa, con CP_5
sentenza del 4.2.2020, alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a seguito della quale la , dapprima, con nota del 6.2.2020, invitava Pt_1
il Mise al pagamento diretto della somma complessiva di € 86.447,95 a titolo di corrispettivo non pagatole dalla , quindi, in data 3.6.2020, presentava istanza di ammissione al CP_5
passivo della procedura concorsuale per l'importo di € 959.591,10, con collocazione del credito in via chirografaria per € 935.930,28 e, per i restanti € 23.660,82, in prededuzione. Stato passivo che veniva poi reso esecutivo, in tali termini, con decreto del 30.6.2022 (doc. 35 parte attrice).
Sebbene, dunque, la norma di cui all'art. 118 co. III, D. Lgs. 163/2006 consentiva alla stazione appaltante di far inserire nel bando di gara, in alternativa al pagamento diretto in favore del subappaltatore, lo specifico obbligo dell'appaltatore di trasmetterle le fatture quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore e, in difetto, di sospendere il pagamento dovuto all'appaltatore, l'applicazione di tale previsione non può prescindere – come opinato dalle
Sezioni Unite nella citata sent. n. 5685 del 02/03/2020 e come meglio precisato nella successiva pronuncia n. 24472 del 10/09/2021 - dal riscontro della pendenza del contratto di appalto.
Qualora infatti sia sopravvenuto il fallimento dell'appaltatore, il contratto - come non appare escluso nella fattispecie - si sia sciolto e il curatore (ovvero il commissario dell'amministrazione straordinaria) intenda incassare il credito dall'appaltante pubblico, non trova più applicazione l'originaria regola dell'appalto (per cui il subappaltatore va pagato e in prededuzione), operando
14 la prevalente disciplina comune della concorsualità, posto che l'appalto non è più pendente. Il
meccanismo delineato dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del 2006, ove permette alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, va perciò riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con una impresa in bonis. E tale circostanza non appare essersi verificata nel caso di specie, tenuto conto che, come documentato dalla stessa attrice attraverso la produzione dello stato passivo della procedura divenuto esecutivo il 30.6.2022, il Giudice
delegato, su proposta conforme dei Commissari Giudiziali, ha ammesso la in via Pt_1 chirografaria per l'importo di € 935.930,28 e solo per i restanti € 23.660,82 (per prestazioni svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale), in prededuzione, proprio sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
5685/2020, che ha negato la prededucibilità dei crediti vantati dai subappaltatori di opera pubblica nei confronti dell'appaltatore fallito, ritenendo inopponibile alla curatela la sospensione dei pagamenti da parte della committente prevista dall'art. 118 terzo comma d.lgs. 163/2006,
non essendo tale meccanismo applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie, con la conseguenza che “al curatore è dovuto dalla stazione
appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del
contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e
dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111 secondo comma L.F.” (cfr. doc. 35 parte attrice).
In tal modo, dunque, la nozione di sospensione di cui al dall'art. 118, co.3 d.lgs. n. 163 del
2006 è incompatibile con un contratto che, ai sensi dell'art. 81 L.F. si scioglie con il fallimento e semmai sopravvive, nell'amministrazione straordinaria, alle condizioni – nel caso di specie nemmeno invocate dall'attrice e comunque non rinvenibili nel decreto di ammissione dell'attrice allo stato passivo - di coerenza con la continuità d'impresa di cui all'art. 52 d.lgs. n.
270 del 1999. In altri termini, quindi, una volta “fallito o insolvente l'appaltatore, il contratto non è pertanto (di regola, salvo i casi di scelta dell'art.50 d.lgs. n.270 del 1999, non accertati)
più eseguibile, spettando allora al curatore (o al commissario) il credito per le prestazioni effettuate fino all'intervenuto scioglimento” (cfr. Cass. ord. n. 24472 del 10/09/2021 cit., in motivazione). In definitiva, quindi, venendo meno il presupposto della sospensione obbligatoria,
i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante alla cessionaria dell'appaltatrice (cfr. doc. 11
15 parte convenuta) in pendenza della procedura concorsuale iniziata prima della richiesta di pagamento diretto inoltrata dalla subappaltatrice alla committente in data 6.2.2020, non possono configurare una condotta colposa del convenuto foriera del pregiudizio patrimoniale invocato dall'attrice, in difetto della legittimazione di quest'ultima a pretendere di essere soddisfatta in prededuzione rispetto agli altri creditori concorsuali relativamente a pagamenti spettanti, per contro, al commissario giudiziale nell'ambito della procedura concorsuale.
Al rigetto anche della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dall'attrice consegue l'assorbimento delle domande formulate dal convenuto, a sua volta in via subordinata, nei confronti della terza chiamata . CP_3
Deve essere infine rigettata la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c., non ravvisandosi nella condotta processuale di quest'ultima i presupposti di cui all'articolo citato (mala fede o colpa grave o abuso dello strumento processuale), considerato altresì che la rifusione delle spese di lite costituisce pronuncia di per sé satisfattiva degli interessi del convenuto.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza nei rapporti tra l'attrice ed il convenuto.
Quanto alla chiamata del terzo occorre fare applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “in tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta
l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante,
atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. 04/06/2021 n. 15604; Cass. 21/04/2017 n. 10070; Cass.
08/04/2010 n. 8363). Nel caso di specie è palese il difetto di legittimazione attiva, eccepita dalla
, del convenuto chiamante rispetto alle domande formulate nei confronti della terza CP_3
chiamata, aventi ad oggetto, previo accertamento dell'inefficacia o della nullità della cessione del credito nei confronti della , la condanna della alla restituzione, in Pt_1 CP_3
favore della in amministrazione straordinaria o, in favore della , quindi, CP_5 Pt_1
di terzi soggetti rispetto alla parte istante non destinataria del pagamento, della somma di euro
86.447,95. Con conseguente regolamentazione delle spese di lite anche nei rapporti tra chiamante e chiamata, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, sulla base del principio di soccombenza.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttorie, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dall'attrice Parte_1
2) dichiara assorbite le domande formulate dal convenuto Controparte_1
(già ) nei confronti della terza chiamata
[...] Controparte_2 [...]
CP_3
3) rigetta la domanda formulata dal convenuto di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 1 o 3 c.p.c.;
4) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
(già ), liquidate Controparte_1 Controparte_2
in euro 9.992,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
5) condanna il (già Controparte_1 Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della liquidate in euro
[...] Controparte_3
7.052,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Il Giudice estensore
Dott. Paolo Goggi
17