Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2026, proposto da;
MA AR, AR AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. 1802 del 26.01.2026, successivamente notificato, con il quale il Comune di Positano:
- ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 32 del 12.09.2024;
- ha irrogato la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;
b – del verbale di sopralluogo prot. n. 1769 del 26.01.2026, richiamato nel provvedimento sub a); non conosciuto;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito nel Comune di Positano, costituente parte di una più ampia cortina composta da piccole abitazioni dalla consistenza di una o due camere, che storicamente caratterizza la contrada Liparlati.
Il ricorrente realizzava alcuni minimi interventi (trasformazione vano finestra in porta d’ingresso, risagomatura del terrazzino, accorpamento 1 di unità immobiliari), resisi necessari, al fine di rendere il fabbricato conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975 ed al R.U.E.C.
Con ordinanza n. 59/2022, la P.A. disponeva la demolizione delle seguenti opere:
“A) Immobile al primo livello denominato "Abisso", catastalmente identificato al foglio 5, p.11a 195 sub 1: 1. Trasformazione di un vano finestra in vano porta d’ingresso (il precedente ingresso avveniva tramite il vano balcone posto sul terrazzino antistante l’immobile); 2. Risagomatura del terrazzino mediante l’eliminazione di uno dei gradini esterni e chiusura del lato da cui avveniva l’ingresso con ringhiera fissa. B) Immobile al secondo livello denominato “Tirreno”: A tale immobile si accede mediante scala esterna a servizio di diverse proprietà, che termina con ulteriori tre gradini che conducono ad un ballatoio pavimentato in cotto, recintato da ringhiera metallica. Detto immobile risulta catastalmente identificato in due unità separate, distinte al foglio 5, p.11a 195 sub 2 e p.11a 194 sub 9, separate da un cortile in comune; 3. Ad oggi le due unità risultano di fatto accorpate in un'unica abitazione, avente accesso da porta d'ingresso collocata a chiusura 2 dell'area indicata nelle planimetrie catastali come cortile in comune (circa mq. 8,00), attualmente suddivisa in ingresso e bagno. 4. Sul lato sx (p.11a 195 sub 2) l'unità immobiliare risulta adibita a stanza da letto con balcone, e sul lato dx (p.11a 194 sub 9) l'unità risulta adibita a soggiorno con angolo cottura. Al posto del vano finestra presente in tale ambiente è stato realizzato un vano doccia di mt. 1,26 x 0,82, pertinente al locale bagno avente dimensioni di circa mt. 2,77 x 1,31”.
L’ordinanza era impugnata, con ricorso, definito mediante sentenza, n. 2718 del 23.11.2024, di accoglimento, ritenuto che “l’ordinanza è illegittima, limitatamente all’ingiunzione demolitoria delle opere di cui ai punti 2), 3) e 4) …”.
Con ordinanza, n. 32 del 12.09.2024, l’Ente adottava un nuovo ordine di ripristino, per “la realizzazione di una volumetria di circa mc. 24, coprente un’area di circa mq. 8,00, posta al secondo livello dell’edificio, tra gli immobili identificati catastalmente al foglio 5 p.lla 195 sub 2 e p.lla 194 sub 9, edificata sull’area cortilizia preesistente”.
La stessa era impugnata dinanzi a questo TAR, che, con sentenza n. 82 del 16.01.2025, lo rigettava, con la seguente motivazione:
“è vero che, con precedente sentenza n. 2718 del 23.11.2023, questa Sezione ha annullato in parte la precedente ordinanza di demolizione n. 59/2022, che contemplava, tra l’altro, la chiusura del cortile, ma tale annullamento non ha in alcun modo riguardato quest’ultimo intervento, come si evince chiaramente dalla motivazione di seguito riportata, dove in nessun passo si indica la detta chiusura:
“ed invero, il Collegio, in relazione ai punti 2), 3) e 4), sulla base della disamina degli atti di causa, ravvisa l’incoerenza del potere sanzionatorio rispetto alla tipologia di illecito edilizio contestato; la risagomatura del terrazzino mediante l’eliminazione di uno dei gradini esterni e chiusura del lato da cui avveniva l’ingresso con ringhiera fissa, l’accorpamento delle unità in un’unica abitazione e la realizzazione, al posto del vano finestra, di un vano doccia di mt. 1,26 x 0,82, sono opere che, in ragione della loro scarsa consistenza urbanistica e della loro non significativa incidenza sull’assetto del territorio, non necessitano, ai fini della loro assentibilità, del permesso di costruire; … vale, altresì, aggiungere che le opere de quibus, pur vertendo in area paesaggisticamente vincolata, non necessitano di autorizzazione paesaggistica”;
in altre parole, l’annullamento ha riguardato l’intervento di accorpamento dei due immobili in un’unica abitazione a volumetria e superficie abitabile invariata, senza incidere sulla chiusura del cortile e sulla conseguente creazione di nuova volumetria”.
La statuizione era appellata dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 681/2025), attualmente pendente.
Con provvedimento, prot. n. 1802 del 26.01.2026, successivamente notificato, il Comune di Positano accertava una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 32 del 12.09.2024; irrogava la sanzione pecuniaria, ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Avverso l’atto de quo insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato, benchè ritualmente evocato.
Nell’udienza camerale dell’8 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
E’ di palmare evidenza l’illegittimità dell’atto impugnato, per carenza assoluta del presupposto, in ragione dell’insussistenza dell’inottemperanza.
La P.A. ha accertato una presunta inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 32/2024.
Con ordinanza n. 701 del 25.02.2026, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare, nell’ambito dell’appello (R.G. n. 681/2025) proposto avverso la sentenza n. 82/2025, con la quale è stata respinta l’impugnativa proposta proprio avverso l’ordinanza di demolizione n. 32/2024.
Per effetto di detta statuizione, è stata sospesa l’efficacia di detto ordine di ripristino.
Sul punto, è d’obbligo una precisazione.
Senza dubbio, la mera pendenza del giudizio di appello di per sé non è idonea a bloccare il successivo iter procedimentale di competenza dell’amministrazione.
Tuttavia, in presenza di una specifica misura cautelare adottata nell’ambito dell’impugnazione, volta proprio ad impedire nelle more della decisione la demolizione delle opere abusive contestate, non può ritenersi ammissibile l’irrogazione delle ulteriori sanzioni edilizie da parte del Comune (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, n. 790 del 28.04.2025).
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è fondato.
In ragione della mancata costituzione del Comune, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento, prot. n. 1802 del 26.01.2026.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN NA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO