TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di OL, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. in data
9.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G.12468/2024 e vertente
Tra
Il sig. (c.f.: ) residente in [...] C.F._1
AN Ninni n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Leonetti ( ), presso il cui studio elegge domicilio, in OL alla Via CodiceFiscale_2
Centro Direzionale isola F/12 giusta procura a margine del presente atto, ed intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC
o al numero di Tel. 081406476; - Email_1
RICORRENTE C O N T RO : (subentrata a titolo Controparte_1 universale ex art.1, c. 3, D.L.193/2016 ad Controparte_2
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante, e per mezzo del suo Procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_3 del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Pt_2 atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale in calce al presente atto dall'avv. Riccardo MONTEDURO (C.F.: ), presso cui domicilia a Gagliano del Capo (LE) C.F._3 alla via F.lli Ciardo, 73, e che intende ricevere le comunicazioni al n. fax 0833.791067 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-
RE N O N C H E' :
(c.f. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. – p.e.c. C.F._4
1 t - n. fax 0817552455); Email_3
(c.f.: ; giusta procura generale Controparte_5 C.F._5
M) in data 22.03.2024 n. rep. Persona_2
37875 –raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale di OL, alla via A. De Gasperi n. 55 RE . E
L' Controparte_6
[...] P.IVA_3
Regionale per la pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2 Maria Golia ( , presso il quale è domiciliato in OL in C.F._6
Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generale alle liti notar del 18.06.2014 repertorio n. 17705 raccolta 8545 -P.E.C. Per_3 Emai
– fax 0622798276 Email_4
RE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva :
1. Che in data 13.09.2023 veniva notificata Intimazione di pagamento n. 07120239021091610/000 con contestuale invito ad adempiere al pagamento della somma di euro 7.951,86 entro gg. 5, e più precisamente riferito alla : a. cartella di pagamento n. 07120160063310814000 notificata in data 25.08.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2015, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 118,23; b. cartella di pagamento n. 07120170068552252000 notificata in data 23.08.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2016, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 620,02;
c. cartella di pagamento n. 07120180001226808000 notificata in data 22.01.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio sanzioni ), anno 2017, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 153,60; d. cartella di pagamento n. 07120180046485254000 notificata in data 19.07.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2018, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 482,93; e. avviso di addebito n. 37120170003912084000 , notificata in data 04.11.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito Contributi I.V.S. ( Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, indicati per brevità I.V.S.), anno 2016, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 2.575,56; f. avviso di addebito n. 37120180005731837000 , notificata in data 13.08.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito Contributi I.V.S. (
2 Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, indicati per brevità I.V.S.), anno 2017, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 4.001,52; cui l' istante come “ut supra” rappresentato difeso e domiciliato, richiede provvedimento di annullamento per un totale di euro 7.951,86 odierno impugnato;
2. Che tutti i crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati non sono più esigibili, in quanto per ciascuno di essi è ampiamente trascorso il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9, della L. 08.08.1995, n. 335, per cui sulla base degli stessi, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa;
Con il presente ricorso, la parte ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, impugna gli avvisi di addebito/cartelle sottesi all'intimazione di pagamento di cui in epigrafe in quanto risultano nulle per vizio insanabile delle stesse per illegittimità per i seguenti motivi di diritto A fondamento del ricorso in primis eccepiva l' art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. In ogni caso, si eccepisce la prescrizione dei presunti crediti richiesti. Infatti, i presunti crediti, come indicati negli avvisi di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione, per decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge in materia, in quanto è abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Anche la prescrizione dei contributi (es. rate premio ) è regolata dalla CP_7 CP_7
Legge 335/1995 e si applicano dunque gli stessi termini previsti per i contributi
– 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996; – 5 anni per i contributi CP_4 successivi al 1 gennaio 1996. III. Deduceva che si erano prescritti nel termine quinquennale anche le relative sanzioni Concludeva chiedendo previa sospensione dell' esecutività Accogliere il ricorso, dichiarando nulla, illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e le partite/ ruoli/ cartelle / avvisi di addebito sottese, per effetto, della maturata prescrizione delle partite esattoriali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come da parametri forensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario Si costituiva la eccependo difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_8 domanda volta all'accertamento dell'eventuale notifica degli avvisi di addebito di competenza dell'ente creditore che le affida all'agenzia delle entrate solo CP_4 al fine della riscossione coattiva punto in merito alle cartelle esattoriali inali deduceva la regolarità della notifica mezzo di posta elettronica certificata nei termini producendo per ciascuna di esse messaggio di consegna pec in formato per eml che seguono: 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.02] 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.03] 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.04] 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.05]
3 Deduceva che la documentazione telematica non lascia margine di dubbio sulla circostanza che i titoli di competenza di siano stati correttamente notificati. CP_8
Alla eccepita prescrizione dei titoli analizzando le date di notifica e considerata la normativa emergenziale, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni (Art.37 D.L:18/2020 e Art.11 D.L.183/2021), la prescrizione sarebbe maturata nei termini che seguono:
1) Cartella 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016: termine ordinario di prescrizione 25.08.2021 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 02.07.2022
2) Cartella 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017: termine ordinario di prescrizione 23.08.2022 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 30.06.2023
3) Cartella 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018: termine ordinario di prescrizione 22.01.2023 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 29.11.2023
4) Cartella 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018: termine ordinario di prescrizione 19.07.2023 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 25.04.2024
5) AVA 37120170003912084000 notificato il 04.11.2017: termine ordinario di prescrizione 04.11.2022 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 11.09.2023 6) AVA 37120180005731837000 notificato il 13.08.2018: termine ordinario di prescrizione 13.08.2023 + 311 giorni di sospensione = termine affettivo al 19.06.2024 Eccepiva tuttavia che prima del maturare di qualsivoglia prescrizione erano intervenuti idonei atti interruttivi;
nello specifico ci si riferisce a: a) AVI 07120199052955203000 [Doc.06] notificato a mezzo pec il 12.10.2019 [Doc.07] riferito alla cartella di cui al n.4) b) Preavviso di Fermo Amministrativo n.07180201900024324000 [Doc.08] notificato a mezzo pec il 04.06.2019 [Doc.09] riferito alla cartella di cui al n.4) c) AVI 07120209013420979000 [Doc.10] notificato a mezzo pec il 05.02.2020 [Doc.11] riferito alla cartella ed AVA di cui ai nn. 4) e 6) d) AVI 07120219013524474000 [Doc.12] notificato il 29.08.2022 [Docc.13 e 14] riferito alle cartelle ed AVA di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 6) e) AVI 07120229016414636000 [Doc.15] notificato il 10.07.2023 [Docc.16 e 17] riferito alle cartelle ed AVA di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 6) f) AVI 07120239021091610000 [Doc.18] notificato il 13.09.2023 (atto impugnato) Specificava che gli avvisi di intimazione di pagamento di cui alle lettere d) ed e) Erano stati notificati all'indirizzo di residenza (coincidente con l'indirizzo di residenza dichiarato dall'opponente nel ricorso introduttivo) secondo il rito dell'irreperibilità relativa e la documentazione prodotta [Doc.13 e Doc.16] dimostra come siano stato posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
4 Inoltre gli stessi avvisi - Lett. d) ed e) - erano già stati precedentemente notificati a mezzo del servizio postale [Docc. 14 e 17] con plico tronato al mittente per compiuta giacenza sempre all'indirizzo di residenza dichiarato dal Sig. . Pt_1
Risultava evidente come, dalla documentata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi indicati, alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
in ordine alle attività di competenza degli enti impositori Controparte_9
Nel merito rigettare la domanda infondata in fatto e diritto Spese come per legge Si costituiva l' per contestare la proposta opposizione e chiederne il rigetto, CP_4 siccome infondata in fatto ed in diritto, per le brevi considerazioni di seguito riportate. Deduceva che l' eccezione di prescrizione estintiva del credito contributivo era infondata. Per ciò che concerne la prescrizione estintiva del credito anteriore alla notifica del
“titolo esecutivo”, essa non può utilmente essere invocata, dal momento che l'opponente non ha proposto opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46. Nella specie:
-a) l'avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84 è stato notificato “per CP_4 compiuta giacenza” in data 04.11.2017;
-b) l'avviso di addebito n. 371-2018-00057318-37 è stato notificato “per CP_4 compiuta giacenza” in data 13.08.2018. Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati nel luogo di effettiva residenza dell'opponente, come da documentazione in atti (cfr. anagrafica ARANET). In difetto di tempestiva opposizione, il credito contributivo si è consolidato e la controparte potrebbe dolersi solamente di un'eventuale prescrizione successiva alla formazione del titolo. In ogni caso, osservava che una volta trasmessi i ruoli, incombe sull'
[...]
l'onere di provare l'esistenza di atti interruttivi della Controparte_1 prescrizione. Con riferimento poi all'avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84, CP_4
l'opponente aveva aderito alla procedura di “saldo e stralcio”, effettuando quindi parziali versamenti rateali, ma poi rendendosi inadempiente con inevitabile successiva revoca della dilazione. Si richiamava poi all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che aveva introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
5 Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 CP_4 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Alla luce di questa normativa emergenziale, riteneva che il corso della prescrizione del credito non potesse dirsi interamente compiuto
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione alle CP_7 cartelle esattoriali sottostanti la procedura coattiva, ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99, rammentandosi che il termine, nel rito del lavoro e previdenza sociale, è perentorio e non procrastinabile. Ed infatti, le cartelle esattoriali contestate sono state notificate in date antecedenti il termine utile rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario. La ditta ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento relativa alle cartelle esattoriali di pertinenza dell' e , a tal riguardo la difesa del resistente depositava CP_7 CP_4 relazione amministrativa a firma del Direttore della Sede , Dr Persona_4
Rappresentava che l'importo ingiunto con la cartella n 07120160063310814/00 è pari ad Euro 348,59 ed è relativo al mancato pagamento della rata II – III e IV rata premio anno 2015 richieste rispettivamente con scadenza 18.05.2015 – 20.08.2015 e 16.11.2015 per l'assicurazione del titolare artigiano. Gli importi inizialmente ingiunti risultano parzialmente discaricati per la minor somma pari ad Euro 245,30 . La cartella risulta emessa in data 2. 08.2016 e notificata in data 25.08.2016 La cartella 07120170068552252 /00 pari ad Euro 461,92 è relativa al mancato pagamento delle I -II- III e IV rata premio anno 2016 richieste con scadenza 16.02.2016
– 16.05.2016 – 22.08.2016 e 16-11-2016 per l'assicurazione del titolare artigiano. La cartella risulta emessa in data 31.07.2017 e notificata in data 23.08.2017 per la stessa
6 risulta pagato in data 29.07.2019 al il minor importo pari ad Euro CP_10
45,51: La cartella 0712018000122680800 pari ad Euro 114,42 è relativa al mancato pagamento di quanto richiesto a titolo di prima rata premio anno 2017 con scadenza 16.02.2017 per l'assicurazione del titolare artigiano. La cartella risulta emessa in data 02.01.2018 e notificata in data 22.01.2018 e per la stessa risulta pagato in data 29.07.2019 il minor importo pari ad Euro 11,37; la cartella 0712018004648525400è pari ad Euro 344,01 ed è relativa al mancato pagamento di quanto richiesto a titolo di prima, terza e quarta rata premio anno 2017 richieste rispettivamente in data 16.05.2017 – 21.08.2017 e 16.11.2017. L a cartella risulta emessa in data 06.07.2018 e notificata in data 19.07.2018. Deduceva che l' eccezione di prescrizione è infondata posto che è palesemente tardiva, per omessa impugnativa delle cartelle esattoriali notificate dal
. Controparte_11
Nel caso, poi, di omessa notifica delle “cartelle”, si ribadisce che tale eventuale mancanza dovrà, se del caso, essere addebitata al Concessionario per la riscossione e non all' , il quale ultimo è carente di legittimazione passiva. CP_7
Va, comunque, precisato che l'eventuale negligenza dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, dovrà essere addebitata al . Chiedeva il rigetto CP_10 del ricorso vinte le spese
Parte ricorrente a seguito della costituzione della contestava le regolare CP_8 notifica di cartelle ed avvisi di addebito in essa richiamati ora perché notificate per compita giacenza, omettendo però la produzione in giudizio di CA e CA e/o essendo state notificate da pec non rientrante nei pubblici registi Reginde. Cass. N. 6121/2023 del 01.03.2023, Cass. S.U. 10012/2021 Cass. 13493/2024 del 15.05.2024, Cassazione civile n. 6352 /2024. All' udienza del 7/10/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Il giudice all' esito delle note di trattazione scritta decideva come da sentenza
Il ricorso è solo parzia infondato e pertanto va rigettato. Con esso parte ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 07120239021091610/000 notificata il 13/9/2023 deducendo che gli avvisi e le cartelle di pagamento dagli stessi richiamati hanno ad oggetto somme non dovute per intervenuta prescrizione quinquennale ex art 3 co 9 L 335/95 .
Con riferimento all' avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84 notificato CP_4
“per compiuta giacenza” in data 04.11.2017e all' avviso di addebito n. 371- CP_4
2018-00057318-37 notificato “per compiuta giacenza” in data 13.08.2018 manca la produzione in giudizio di AN e CA . Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. A tal proposito la
7 Corte di Cassazione ha chiarito che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l' ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza ( Cass n. 27526/2013 )
E' comunque necessario che l' incaricato della consegna ( sia esso un postino o un ufficiale giudiziario ) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la casa comunale o presso un ufficio postale In caso contrario la notifica è nulla.
Con riferimento poi alle cartelle di pagamento di cui all' intimazione opposta notificate via pec rispettivamente in data:
Cartella 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016:
2) Cartella 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017:
3) Cartella 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018:
4) Cartella 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018: va disatteso quanto eccepito dal ricorrente a fronte della prova della notifica fornita da ovvero che essa sia avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica CP_8 istituzionale non risultante dai pubblici registri.
In merito ci si riporta a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 36265/2023 che, riportandosi a quanto statuito dalla Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, ritiene che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Ne consegue che sotto detto profilo l' eccezione è infondata dovendosi ritenere regolarmente notificate le richiamate cartelle esattoriali . Deve a tal punto procedersi all' esame della eccepita prescrizione quinquennale ex art 3 co. 9 L. 335/95 . In merito la ha fornito prova di avere notificato CP_8
a)intimazione di pagamento n. 07120199052955203000 [Doc.06] notificata a mezzo pec il 12.10.2019 [Doc.07 prod ] riferito alla cartella n 07120180046485254000 CP_8
b Preavviso di Fermo Amministrativo n.07180201900024324000 [Doc.08prod ] CP_8 notificato a mezzo pec il 04.06.2019 [Doc.09] riferito sempre alla cartella 07120180046485254000 ed all' avviso di addebito n. 37120180005731837000; c) intimazione di pagamento n. 07120209013420979000 [Doc.10 prod ] CP_8 notificato a mezzo pec il 05.02.2020 [Doc.11] riferito sempre alla cartella 07120180046485254000 ed all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 d) AVI 07120219013524474000 [Doc.12] notificato il 29.08.2022 [Docc.13 e
8 14] riferito alle cartelle n. Cartella 07120160063310814000
Cartella 07120170068552252000
Cartella 07120180001226808000
Cartella 07120180046485254000 e all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 ed infine intimazione di pagamento n. 07120229016414636000 [Doc.15prod ader ] notificato il 10.07.2023 [Docc.16 e 17prod riferito alla CP_8
Cartella 07120160063310814000;
Cartella 07120170068552252000
Cartella 07120180001226808000
Cartella 07120180046485254000 e all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 ed infine intimazione di pagamento n 07120239021091 oggetto della presente opposizione.
Attesa la presenza di più intimazioni di pagamento della cui regolare notifica la ha fornito prova, anche a prescindere dalla sospensione determinata dalla CP_8 normativa covid, deve ritenersi che non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale . Con riferimento invece all' avviso di addebito n 37120170003912084000 in ordine al quale come detto non risulta prova della regolare notifica deve osservarsi che avendo esso ad oggetto contributi IVS relativi all' anno 2016 anche applicando la sospensione prevista dalla normativa covid che prevede una prima sospensione disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Ed un secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per i 182 giorni per complessivi 311 giorni alla data di notifica dell' intimazione di pagamento pagamento n 07120239021091 del 13/9 2023 risulta decorsa la prescrizione, non avendo né l' CP_8 né l' fornito prova di atti interruttivi e non risultando dall' estratto di ruolo CP_7
l' importo neanche in parte sgravato, per asseriti pagamenti parziali
Ne consegue che l' opposizione va accolta solo entro detti limiti, ovvero dichiarando non dovute le somme dovute a titolo di contributi IVS per l' anno 2016 di cui all' avviso di addebito n. 3712017000391208400, non regolarmente notficato per intervenuta prescrizione quinquennale .
Attesa l' esito complessivo del giudizio compensa per ¼ le spese di giudizio e condanna il ricorrente al pagamento dei residui ¾ liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente l' opposizione dell' ingiunzione pagamento n 07120239021091 notificata il 13.9.2023 e per l' effetto dichiara non dovuta la somma dovuta a titolo di contributi IVS relativa all' anno 2016 di cui all' avviso di addebito n. 37120170003912084000 per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto l' opposizione;
9 2)compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento deli Parte_1 residui ¾ , liquidate in complessivi euro 1950, 00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge . da ripartire in parti uguale tra ciascuno dei resistenti Si comunichi OL , 9/10/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
10
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di OL, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro alla scadenza del termine per note ex art 127 ter c.p.c. in data
9.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G.12468/2024 e vertente
Tra
Il sig. (c.f.: ) residente in [...] C.F._1
AN Ninni n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Leonetti ( ), presso il cui studio elegge domicilio, in OL alla Via CodiceFiscale_2
Centro Direzionale isola F/12 giusta procura a margine del presente atto, ed intende ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo PEC
o al numero di Tel. 081406476; - Email_1
RICORRENTE C O N T RO : (subentrata a titolo Controparte_1 universale ex art.1, c. 3, D.L.193/2016 ad Controparte_2
(P.IVA ) con sede legale in Roma, Via
[...] P.IVA_1
Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante, e per mezzo del suo Procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi Controparte_3 del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per Pt_2 atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del Persona_1
25/07/2024, rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura speciale in calce al presente atto dall'avv. Riccardo MONTEDURO (C.F.: ), presso cui domicilia a Gagliano del Capo (LE) C.F._3 alla via F.lli Ciardo, 73, e che intende ricevere le comunicazioni al n. fax 0833.791067 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-
RE N O N C H E' :
(c.f. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_2
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. – p.e.c. C.F._4
1 t - n. fax 0817552455); Email_3
(c.f.: ; giusta procura generale Controparte_5 C.F._5
M) in data 22.03.2024 n. rep. Persona_2
37875 –raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale di OL, alla via A. De Gasperi n. 55 RE . E
L' Controparte_6
[...] P.IVA_3
Regionale per la pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_2 Maria Golia ( , presso il quale è domiciliato in OL in C.F._6
Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generale alle liti notar del 18.06.2014 repertorio n. 17705 raccolta 8545 -P.E.C. Per_3 Emai
– fax 0622798276 Email_4
RE FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato esponeva :
1. Che in data 13.09.2023 veniva notificata Intimazione di pagamento n. 07120239021091610/000 con contestuale invito ad adempiere al pagamento della somma di euro 7.951,86 entro gg. 5, e più precisamente riferito alla : a. cartella di pagamento n. 07120160063310814000 notificata in data 25.08.2016, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2015, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 118,23; b. cartella di pagamento n. 07120170068552252000 notificata in data 23.08.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2016, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 620,02;
c. cartella di pagamento n. 07120180001226808000 notificata in data 22.01.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio sanzioni ), anno 2017, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 153,60; d. cartella di pagamento n. 07120180046485254000 notificata in data 19.07.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito ( CP_7 premio – sanzioni ), anno 2018, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 482,93; e. avviso di addebito n. 37120170003912084000 , notificata in data 04.11.2017, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito Contributi I.V.S. ( Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, indicati per brevità I.V.S.), anno 2016, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 2.575,56; f. avviso di addebito n. 37120180005731837000 , notificata in data 13.08.2018, portata dalla cartella di pagamento sottesa a titolo di residuo debito Contributi I.V.S. (
2 Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, indicati per brevità I.V.S.), anno 2017, Commissioni, interessi di mora e somme aggiuntive per omesso versamento per un totale di euro 4.001,52; cui l' istante come “ut supra” rappresentato difeso e domiciliato, richiede provvedimento di annullamento per un totale di euro 7.951,86 odierno impugnato;
2. Che tutti i crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati non sono più esigibili, in quanto per ciascuno di essi è ampiamente trascorso il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9, della L. 08.08.1995, n. 335, per cui sulla base degli stessi, nessuna azione esecutiva può essere intrapresa;
Con il presente ricorso, la parte ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, impugna gli avvisi di addebito/cartelle sottesi all'intimazione di pagamento di cui in epigrafe in quanto risultano nulle per vizio insanabile delle stesse per illegittimità per i seguenti motivi di diritto A fondamento del ricorso in primis eccepiva l' art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. In ogni caso, si eccepisce la prescrizione dei presunti crediti richiesti. Infatti, i presunti crediti, come indicati negli avvisi di addebito per cui è opposizione, sono caduti in prescrizione, per decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge in materia, in quanto è abbondantemente trascorso il termine quinquennale entro il quale l'Ente creditore avrebbe dovuto esercitare il presunto diritto di credito/azione esecutiva. Anche la prescrizione dei contributi (es. rate premio ) è regolata dalla CP_7 CP_7
Legge 335/1995 e si applicano dunque gli stessi termini previsti per i contributi
– 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996; – 5 anni per i contributi CP_4 successivi al 1 gennaio 1996. III. Deduceva che si erano prescritti nel termine quinquennale anche le relative sanzioni Concludeva chiedendo previa sospensione dell' esecutività Accogliere il ricorso, dichiarando nulla, illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento impugnata e le partite/ ruoli/ cartelle / avvisi di addebito sottese, per effetto, della maturata prescrizione delle partite esattoriali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa come da parametri forensi, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario Si costituiva la eccependo difetto di legittimazione passiva in relazione alla CP_8 domanda volta all'accertamento dell'eventuale notifica degli avvisi di addebito di competenza dell'ente creditore che le affida all'agenzia delle entrate solo CP_4 al fine della riscossione coattiva punto in merito alle cartelle esattoriali inali deduceva la regolarità della notifica mezzo di posta elettronica certificata nei termini producendo per ciascuna di esse messaggio di consegna pec in formato per eml che seguono: 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.02] 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.03] 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.04] 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018 di cui si produce il messaggio di consegna pec in formato “eml” [Doc.05]
3 Deduceva che la documentazione telematica non lascia margine di dubbio sulla circostanza che i titoli di competenza di siano stati correttamente notificati. CP_8
Alla eccepita prescrizione dei titoli analizzando le date di notifica e considerata la normativa emergenziale, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione per 311 giorni (Art.37 D.L:18/2020 e Art.11 D.L.183/2021), la prescrizione sarebbe maturata nei termini che seguono:
1) Cartella 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016: termine ordinario di prescrizione 25.08.2021 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 02.07.2022
2) Cartella 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017: termine ordinario di prescrizione 23.08.2022 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 30.06.2023
3) Cartella 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018: termine ordinario di prescrizione 22.01.2023 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 29.11.2023
4) Cartella 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018: termine ordinario di prescrizione 19.07.2023 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 25.04.2024
5) AVA 37120170003912084000 notificato il 04.11.2017: termine ordinario di prescrizione 04.11.2022 + 311 giorni di sospensione = termine effettivo al 11.09.2023 6) AVA 37120180005731837000 notificato il 13.08.2018: termine ordinario di prescrizione 13.08.2023 + 311 giorni di sospensione = termine affettivo al 19.06.2024 Eccepiva tuttavia che prima del maturare di qualsivoglia prescrizione erano intervenuti idonei atti interruttivi;
nello specifico ci si riferisce a: a) AVI 07120199052955203000 [Doc.06] notificato a mezzo pec il 12.10.2019 [Doc.07] riferito alla cartella di cui al n.4) b) Preavviso di Fermo Amministrativo n.07180201900024324000 [Doc.08] notificato a mezzo pec il 04.06.2019 [Doc.09] riferito alla cartella di cui al n.4) c) AVI 07120209013420979000 [Doc.10] notificato a mezzo pec il 05.02.2020 [Doc.11] riferito alla cartella ed AVA di cui ai nn. 4) e 6) d) AVI 07120219013524474000 [Doc.12] notificato il 29.08.2022 [Docc.13 e 14] riferito alle cartelle ed AVA di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 6) e) AVI 07120229016414636000 [Doc.15] notificato il 10.07.2023 [Docc.16 e 17] riferito alle cartelle ed AVA di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 6) f) AVI 07120239021091610000 [Doc.18] notificato il 13.09.2023 (atto impugnato) Specificava che gli avvisi di intimazione di pagamento di cui alle lettere d) ed e) Erano stati notificati all'indirizzo di residenza (coincidente con l'indirizzo di residenza dichiarato dall'opponente nel ricorso introduttivo) secondo il rito dell'irreperibilità relativa e la documentazione prodotta [Doc.13 e Doc.16] dimostra come siano stato posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
4 Inoltre gli stessi avvisi - Lett. d) ed e) - erano già stati precedentemente notificati a mezzo del servizio postale [Docc. 14 e 17] con plico tronato al mittente per compiuta giacenza sempre all'indirizzo di residenza dichiarato dal Sig. . Pt_1
Risultava evidente come, dalla documentata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi indicati, alcuna prescrizione può ritenersi maturata. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
in ordine alle attività di competenza degli enti impositori Controparte_9
Nel merito rigettare la domanda infondata in fatto e diritto Spese come per legge Si costituiva l' per contestare la proposta opposizione e chiederne il rigetto, CP_4 siccome infondata in fatto ed in diritto, per le brevi considerazioni di seguito riportate. Deduceva che l' eccezione di prescrizione estintiva del credito contributivo era infondata. Per ciò che concerne la prescrizione estintiva del credito anteriore alla notifica del
“titolo esecutivo”, essa non può utilmente essere invocata, dal momento che l'opponente non ha proposto opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica previsto dall'art. 24 del Decreto Legislativo 26.02.1999 n. 46. Nella specie:
-a) l'avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84 è stato notificato “per CP_4 compiuta giacenza” in data 04.11.2017;
-b) l'avviso di addebito n. 371-2018-00057318-37 è stato notificato “per CP_4 compiuta giacenza” in data 13.08.2018. Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati nel luogo di effettiva residenza dell'opponente, come da documentazione in atti (cfr. anagrafica ARANET). In difetto di tempestiva opposizione, il credito contributivo si è consolidato e la controparte potrebbe dolersi solamente di un'eventuale prescrizione successiva alla formazione del titolo. In ogni caso, osservava che una volta trasmessi i ruoli, incombe sull'
[...]
l'onere di provare l'esistenza di atti interruttivi della Controparte_1 prescrizione. Con riferimento poi all'avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84, CP_4
l'opponente aveva aderito alla procedura di “saldo e stralcio”, effettuando quindi parziali versamenti rateali, ma poi rendendosi inadempiente con inevitabile successiva revoca della dilazione. Si richiamava poi all'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che aveva introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
5 Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 CP_4 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Alla luce di questa normativa emergenziale, riteneva che il corso della prescrizione del credito non potesse dirsi interamente compiuto
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese Si costituiva l' che preliminarmente eccepiva la tardività dell'opposizione alle CP_7 cartelle esattoriali sottostanti la procedura coattiva, ex art. 24, comma quinto, del D.lgs n. 46/99, rammentandosi che il termine, nel rito del lavoro e previdenza sociale, è perentorio e non procrastinabile. Ed infatti, le cartelle esattoriali contestate sono state notificate in date antecedenti il termine utile rispetto alla data di deposito del ricorso giudiziario. La ditta ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento relativa alle cartelle esattoriali di pertinenza dell' e , a tal riguardo la difesa del resistente depositava CP_7 CP_4 relazione amministrativa a firma del Direttore della Sede , Dr Persona_4
Rappresentava che l'importo ingiunto con la cartella n 07120160063310814/00 è pari ad Euro 348,59 ed è relativo al mancato pagamento della rata II – III e IV rata premio anno 2015 richieste rispettivamente con scadenza 18.05.2015 – 20.08.2015 e 16.11.2015 per l'assicurazione del titolare artigiano. Gli importi inizialmente ingiunti risultano parzialmente discaricati per la minor somma pari ad Euro 245,30 . La cartella risulta emessa in data 2. 08.2016 e notificata in data 25.08.2016 La cartella 07120170068552252 /00 pari ad Euro 461,92 è relativa al mancato pagamento delle I -II- III e IV rata premio anno 2016 richieste con scadenza 16.02.2016
– 16.05.2016 – 22.08.2016 e 16-11-2016 per l'assicurazione del titolare artigiano. La cartella risulta emessa in data 31.07.2017 e notificata in data 23.08.2017 per la stessa
6 risulta pagato in data 29.07.2019 al il minor importo pari ad Euro CP_10
45,51: La cartella 0712018000122680800 pari ad Euro 114,42 è relativa al mancato pagamento di quanto richiesto a titolo di prima rata premio anno 2017 con scadenza 16.02.2017 per l'assicurazione del titolare artigiano. La cartella risulta emessa in data 02.01.2018 e notificata in data 22.01.2018 e per la stessa risulta pagato in data 29.07.2019 il minor importo pari ad Euro 11,37; la cartella 0712018004648525400è pari ad Euro 344,01 ed è relativa al mancato pagamento di quanto richiesto a titolo di prima, terza e quarta rata premio anno 2017 richieste rispettivamente in data 16.05.2017 – 21.08.2017 e 16.11.2017. L a cartella risulta emessa in data 06.07.2018 e notificata in data 19.07.2018. Deduceva che l' eccezione di prescrizione è infondata posto che è palesemente tardiva, per omessa impugnativa delle cartelle esattoriali notificate dal
. Controparte_11
Nel caso, poi, di omessa notifica delle “cartelle”, si ribadisce che tale eventuale mancanza dovrà, se del caso, essere addebitata al Concessionario per la riscossione e non all' , il quale ultimo è carente di legittimazione passiva. CP_7
Va, comunque, precisato che l'eventuale negligenza dell'omessa notifica delle cartelle esattoriali contestate, dovrà essere addebitata al . Chiedeva il rigetto CP_10 del ricorso vinte le spese
Parte ricorrente a seguito della costituzione della contestava le regolare CP_8 notifica di cartelle ed avvisi di addebito in essa richiamati ora perché notificate per compita giacenza, omettendo però la produzione in giudizio di CA e CA e/o essendo state notificate da pec non rientrante nei pubblici registi Reginde. Cass. N. 6121/2023 del 01.03.2023, Cass. S.U. 10012/2021 Cass. 13493/2024 del 15.05.2024, Cassazione civile n. 6352 /2024. All' udienza del 7/10/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter cpc. Il giudice all' esito delle note di trattazione scritta decideva come da sentenza
Il ricorso è solo parzia infondato e pertanto va rigettato. Con esso parte ricorrente impugna la intimazione di pagamento n. 07120239021091610/000 notificata il 13/9/2023 deducendo che gli avvisi e le cartelle di pagamento dagli stessi richiamati hanno ad oggetto somme non dovute per intervenuta prescrizione quinquennale ex art 3 co 9 L 335/95 .
Con riferimento all' avviso di addebito n. 371-2017-00039120-84 notificato CP_4
“per compiuta giacenza” in data 04.11.2017e all' avviso di addebito n. 371- CP_4
2018-00057318-37 notificato “per compiuta giacenza” in data 13.08.2018 manca la produzione in giudizio di AN e CA . Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. A tal proposito la
7 Corte di Cassazione ha chiarito che la raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l' ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza ( Cass n. 27526/2013 )
E' comunque necessario che l' incaricato della consegna ( sia esso un postino o un ufficiale giudiziario ) che non sia riuscito a provvedere alla stessa invii al destinatario la comunicazione con la quale lo avvisa che la raccomandata si trova presso la casa comunale o presso un ufficio postale In caso contrario la notifica è nulla.
Con riferimento poi alle cartelle di pagamento di cui all' intimazione opposta notificate via pec rispettivamente in data:
Cartella 07120160063310814000 notificata il 25.08.2016:
2) Cartella 07120170068552252000 notificata il 23.08.2017:
3) Cartella 07120180001226808000 notificata il 22.01.2018:
4) Cartella 07120180046485254000 notificata il 19.07.2018: va disatteso quanto eccepito dal ricorrente a fronte della prova della notifica fornita da ovvero che essa sia avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica CP_8 istituzionale non risultante dai pubblici registri.
In merito ci si riporta a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 36265/2023 che, riportandosi a quanto statuito dalla Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, ritiene che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Ne consegue che sotto detto profilo l' eccezione è infondata dovendosi ritenere regolarmente notificate le richiamate cartelle esattoriali . Deve a tal punto procedersi all' esame della eccepita prescrizione quinquennale ex art 3 co. 9 L. 335/95 . In merito la ha fornito prova di avere notificato CP_8
a)intimazione di pagamento n. 07120199052955203000 [Doc.06] notificata a mezzo pec il 12.10.2019 [Doc.07 prod ] riferito alla cartella n 07120180046485254000 CP_8
b Preavviso di Fermo Amministrativo n.07180201900024324000 [Doc.08prod ] CP_8 notificato a mezzo pec il 04.06.2019 [Doc.09] riferito sempre alla cartella 07120180046485254000 ed all' avviso di addebito n. 37120180005731837000; c) intimazione di pagamento n. 07120209013420979000 [Doc.10 prod ] CP_8 notificato a mezzo pec il 05.02.2020 [Doc.11] riferito sempre alla cartella 07120180046485254000 ed all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 d) AVI 07120219013524474000 [Doc.12] notificato il 29.08.2022 [Docc.13 e
8 14] riferito alle cartelle n. Cartella 07120160063310814000
Cartella 07120170068552252000
Cartella 07120180001226808000
Cartella 07120180046485254000 e all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 ed infine intimazione di pagamento n. 07120229016414636000 [Doc.15prod ader ] notificato il 10.07.2023 [Docc.16 e 17prod riferito alla CP_8
Cartella 07120160063310814000;
Cartella 07120170068552252000
Cartella 07120180001226808000
Cartella 07120180046485254000 e all' avviso di addebito n. 37120180005731837000 ed infine intimazione di pagamento n 07120239021091 oggetto della presente opposizione.
Attesa la presenza di più intimazioni di pagamento della cui regolare notifica la ha fornito prova, anche a prescindere dalla sospensione determinata dalla CP_8 normativa covid, deve ritenersi che non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale . Con riferimento invece all' avviso di addebito n 37120170003912084000 in ordine al quale come detto non risulta prova della regolare notifica deve osservarsi che avendo esso ad oggetto contributi IVS relativi all' anno 2016 anche applicando la sospensione prevista dalla normativa covid che prevede una prima sospensione disposta dall'art. 37, D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni. Ed un secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n. 183/2020 per i 182 giorni per complessivi 311 giorni alla data di notifica dell' intimazione di pagamento pagamento n 07120239021091 del 13/9 2023 risulta decorsa la prescrizione, non avendo né l' CP_8 né l' fornito prova di atti interruttivi e non risultando dall' estratto di ruolo CP_7
l' importo neanche in parte sgravato, per asseriti pagamenti parziali
Ne consegue che l' opposizione va accolta solo entro detti limiti, ovvero dichiarando non dovute le somme dovute a titolo di contributi IVS per l' anno 2016 di cui all' avviso di addebito n. 3712017000391208400, non regolarmente notficato per intervenuta prescrizione quinquennale .
Attesa l' esito complessivo del giudizio compensa per ¼ le spese di giudizio e condanna il ricorrente al pagamento dei residui ¾ liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
1) accoglie parzialmente l' opposizione dell' ingiunzione pagamento n 07120239021091 notificata il 13.9.2023 e per l' effetto dichiara non dovuta la somma dovuta a titolo di contributi IVS relativa all' anno 2016 di cui all' avviso di addebito n. 37120170003912084000 per intervenuta prescrizione;
2) rigetta nel resto l' opposizione;
9 2)compensa per ¼ le spese di lite e condanna al pagamento deli Parte_1 residui ¾ , liquidate in complessivi euro 1950, 00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge . da ripartire in parti uguale tra ciascuno dei resistenti Si comunichi OL , 9/10/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
10