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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) e n.q. di erede di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Carà, per procura in atti Per_1
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fazio, per procura in atti
- APPELLATI–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3081/2015 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di appello, notificato rispettivamente in data 29/12/2015 alla e Controparte_3 il 22/12/2015 a e a il di CP_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 7 impugnava la sentenza n. 3081/2015, emessa dal Giudice di Pace di depositata il Pt_1 Pt_1
13/11/2015, che aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti dei convenuti, per la corresponsione degli emolumenti stipendiali pari a € 11.411,72 in favore degli agenti della Polizia di Stato, e , in seguito al sinistro stradale Persona_2 Persona_3 loro occorso il 24/03/1998, mentre si trovavano a bordo del veicolo di Polizia A.R. 155, tg.
B9142, che transitava lungo la via Umberto di Giardini Naxos, allorquando veniva tamponato da dietro dalla vettura Fiat Panda 750 Fire, di proprietà di e condotta da , Persona_1 CP_1 assicurata con la compagnia CP_3
Premetteva che si era assunto la completa responsabilità del sinistro e, CP_1 conseguentemente, la aveva risarcito i danni al veicolo per complessive £ 243.000 , CP_3 mentre per i danni subiti dall'amministrazione, in ragione degli emolumenti versati agli agenti di polizia coinvolti nel sinistro, che si erano assentati dal lavoro, aveva versato la somma di €
3.624,86, a fronte del maggiore valore di £ 22.096.178, pari a € 11.411,72 pagato dal . Parte_1
Il Questura di censurava la sentenza, affermandone l'erroneità Parte_1 Pt_1 laddove, dopo avere accertato la responsabilità di per il sinistro, aveva statuito che la CP_1 domanda attorea fosse sfornita di prova. Sosteneva, infatti, di avere depositato la documentazione medica richiamata dalla nota della Questura datata 25/06/2003 prot. n. 440/243-06/1998 Div.
Gab. Cat. Auto, in ottemperanza dell'ordinanza del giudice di pace del 21/09/2015, come risultava dal verbale di udienza del 2/11/2015 dal quale emergeva il deposito di “atti e del fascicolo di produzione”. Contestava, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., rilevando che una corretta valutazione delle prove avrebbe condotto il giudice di pace all'accoglimento della propria domanda. Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle relative spettanze, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 31/03/2016, si costituiva in giudizio la che contestava i motivi di appello e ne chiedeva il Controparte_4 rigetto.
La convenuta rilevava, segnatamente, la mancata produzione della documentazione medica da parte dell'appellante nel corso del primo grado di giudizio, precisando che il giudice di pace, con pagina 2 di 7 l'ordinanza del 21/09/2015, aveva rimesso la causa sul ruolo, evidenziando l'assenza di tale documentazione e ne aveva chiesto il deposito all'amministrazione, la quale era rimasta inerte.
Infatti, il Giudice di Pace aveva dato atto che, nonostante il sollecito al , tale Parte_1 documentazione non era stata versata.
Contestava, inoltre, la circostanza - affermata dall'appellante - secondo cui la stessa, all'udienza del 2/11/2015, avesse depositato tale documentazione, rilevando che la aveva CP_3 verbalizzato che “nessuna certificazione medica viene prodotta, né altro documento che attesti l'avvenuto sinistro, le conseguenze dello stesso dal punto di vista delle dedotte lesioni, né il nesso di causalità tra sinistro e lesioni eccepite” e sul punto nulla l'amministrazione aveva eccepito né nel detto verbale di udienza né nelle comparse conclusionali. Concludeva che correttamente il giudice di pace aveva ritenuto non provato il danno patito dall'amministrazione. Contestava, infine, il deposito della documentazione medica in grado di appello, rilevandone l'inammissibilità. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 21/04/2016 si costituivano in giudizio e CP_1
n.q., chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata Controparte_2
e vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati ritenevano corretta la decisione impugnata, in quanto, per un verso, la domanda dell'appellante era rimasta sfornita di prova e, per altro verso, escludevano la propria responsabilità per i danni lamentati dall'amministrazione, anche alla luce della lieve entità dell'urto tra i veicoli.
A detta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale al 14/09/2017, successivamente differita al 18/12/2017.
Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18/10/2018 e, per il carico di ruolo, al 7/03/2019 e poi al 19/12/2019.
La causa subiva alcuni rinvii per l'assegnazione a G.O.P., alla cui cognizione è sottratto il procedimento di appello, per le misure emanate dal Governo per il contenimento del Covid-19 e per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza a trattazione scritta del 13/11/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
pagina 3 di 7 RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Il Giudice di Pace, sulla base dell'istruttoria espletata, ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra il sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo Fiat Panda, condotto da , e il danno lamentato dall'amministrazione, rigettando la domanda attorea e CP_1 condannando l'amministrazione alle spese di lite.
La decisione del Giudice di Pace va condivisa, in quanto – alla luce di quanto illustrato nel prosieguo – il non ha offerto la prova - posta a suo Parte_1 carico - del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito dagli agenti di polizia che si trovavano sul veicolo AR 155 tg. B9142 il 24/03/1998.
Va disattesa l'allegazione del secondo cui lo stesso aveva prodotto la Parte_1 documentazione medica afferente agli agenti e nel corso del Persona_2 Persona_3 primo grado di giudizio.
Sul punto, è ius receptum che “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a
"precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 06/09/2017, n. 20840 (rv. 645421-01)).
È bene evidenziare che nell'atto di citazione depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, il ha lamentato di avere subito un danno in conseguenza del sinistro Parte_1 occorso agli agenti di polizia, dichiarando la loro assenza dal lavoro, ma non ha fatto menzione di alcuna documentazione medica attestante la diagnosi riportata in conseguenza del sinistro, né la durata della malattia.
pagina 4 di 7 A pagina 9 dell'atto di citazione, l'amministrazione ha dichiarato di allegare “
1. Copia della contestazione amichevole redatta in data 24.03.1998; 2. Copia del prospetto analitico degli emolumenti versati dall'Amministrazione nel periodo di infortunio degli agenti di polizia;
3. Copia richieste risarcitorie (e rispettive relate di notifica) formulate dall'Ufficio tecnico della Questura di alla Compagnia Assicurativa Fondiaria Pt_1
[…]”.
Non risulta, dunque, versata in atti alcuna documentazione medica all'atto dell'introduzione del giudizio.
Per fini di chiarezza, appare opportuno ripercorrere gli eventi processuali svolti davanti al giudice di primo grado e i depositi effettuati nel corso del giudizio dall'odierno appellante.
Ebbene, all'udienza del 2/02/2015, l'Avvocatura di Stato depositava “gli atti interruttivi della prescrizione” al fine di consentire al giudice di decidere circa l'eccezione formulata dalla CP_3
Alla successiva udienza, la causa veniva interrotta, per il decesso della convenuta e Persona_1 veniva successivamente riassunta dal . Parte_1
Quindi, all'udienza del 18/05/2015, la causa veniva rinviata per consentire all'amministrazione di produrre gli originali delle costituzioni in mora notificate ai convenuti, che venivano depositate all'udienza del 15/06/2015. Successivamente, all'udienza del 14/09/2015 la causa veniva assunta in decisione, ma con ordinanza del 21/09/2015, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, stante l'assenza del fascicolo di parte del e la circostanza che la produzione del Parte_1
15/06/2015 non conteneva le certificazioni mediche ivi richiamate.
Conseguentemente, all'udienza del 2/11/2015, il produceva il fascicolo di parte, ma Parte_1 la eccepiva che la documentazione depositata era la stessa già presente in atti ed era, CP_3 comunque, mancante della documentazione medica. Sul punto, l'amministrazione non faceva alcuna osservazione né obiettava alcunché. Quindi, la causa veniva assunta in decisione e le domande attoree venivano rigettate.
Emerge dagli atti, dai verbali di causa e dalla documentazione depositata dal Parte_1 appellante, ancora presente nel fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace di NRG 4193/2014 Pt_1
- acquisito in grado di appello - che l'amministrazione non ha prodotto la documentazione medica menzionata nella nota prot. 440/243-06/1998 della Questura di Pt_1
pagina 5 di 7 Detta nota, invero, è presente nel fascicolo d'ufficio ma è sprovvista di allegati, in quanto depositata dall'amministrazione unitamente alle altre missive di costituzione in mora, al fine di provare il mancato decorso del termine di prescrizione.
Sulla scorta del principio di diritto affermato sopra, anche laddove l'amministrazione avesse depositato la detta documentazione a seguito della assunzione in decisione e successiva rimessione sul ruolo della causa ad opera del giudice di pace, con ordinanza del 21/09/2015, la stessa si sarebbe rivelata inammissibile, essendo ormai decorso il termine per le produzioni documentali, limitate dall'art. 320 c.p.c. all'udienza di trattazione.
Ne deriva, altresì, l'inammissibilità della documentazione medica depositata in grado di appello, in quanto novum inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Sulla scorta delle superiori argomentazioni il gravame va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza, come per legge e, in base allo scaglione di valore (fino a € 26.000,00, parametri minimi attesa la particolare semplicità delle questioni controverse), vanno liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, per ciascuna parte processuale in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione (Cass. civ., ord. n. 30219/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale).
Deve specificarsi, infine, che nel caso di specie, in ossequio a quanto affermato nella sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 9938/2014, nella sentenza n. 5955/2014 (l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito), nonché, infine, nella sentenza n. 4315/2020 (il Giudice può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo) non va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello n. r. g. 7154/2015, vertente tra
(appellante), , n.q. Parte_1 CP_1 Controparte_2 dispiegata, e in persona del legale rappresentante pro tempore, (appellati), Controparte_3 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3081/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Pt_1
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della delle Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3. Condanna l'appellante al pagamento in favore di e n.q. CP_1 Controparte_2 dispiegata, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Carà, che si è dichiarato distrattario.
Così deciso in Messina il 7.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7154 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Pt_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) e n.q. di erede di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Carà, per procura in atti Per_1
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fazio, per procura in atti
- APPELLATI–
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3081/2015 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI: come da note in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di appello, notificato rispettivamente in data 29/12/2015 alla e Controparte_3 il 22/12/2015 a e a il di CP_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 7 impugnava la sentenza n. 3081/2015, emessa dal Giudice di Pace di depositata il Pt_1 Pt_1
13/11/2015, che aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti dei convenuti, per la corresponsione degli emolumenti stipendiali pari a € 11.411,72 in favore degli agenti della Polizia di Stato, e , in seguito al sinistro stradale Persona_2 Persona_3 loro occorso il 24/03/1998, mentre si trovavano a bordo del veicolo di Polizia A.R. 155, tg.
B9142, che transitava lungo la via Umberto di Giardini Naxos, allorquando veniva tamponato da dietro dalla vettura Fiat Panda 750 Fire, di proprietà di e condotta da , Persona_1 CP_1 assicurata con la compagnia CP_3
Premetteva che si era assunto la completa responsabilità del sinistro e, CP_1 conseguentemente, la aveva risarcito i danni al veicolo per complessive £ 243.000 , CP_3 mentre per i danni subiti dall'amministrazione, in ragione degli emolumenti versati agli agenti di polizia coinvolti nel sinistro, che si erano assentati dal lavoro, aveva versato la somma di €
3.624,86, a fronte del maggiore valore di £ 22.096.178, pari a € 11.411,72 pagato dal . Parte_1
Il Questura di censurava la sentenza, affermandone l'erroneità Parte_1 Pt_1 laddove, dopo avere accertato la responsabilità di per il sinistro, aveva statuito che la CP_1 domanda attorea fosse sfornita di prova. Sosteneva, infatti, di avere depositato la documentazione medica richiamata dalla nota della Questura datata 25/06/2003 prot. n. 440/243-06/1998 Div.
Gab. Cat. Auto, in ottemperanza dell'ordinanza del giudice di pace del 21/09/2015, come risultava dal verbale di udienza del 2/11/2015 dal quale emergeva il deposito di “atti e del fascicolo di produzione”. Contestava, inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., rilevando che una corretta valutazione delle prove avrebbe condotto il giudice di pace all'accoglimento della propria domanda. Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dei convenuti al pagamento delle relative spettanze, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 31/03/2016, si costituiva in giudizio la che contestava i motivi di appello e ne chiedeva il Controparte_4 rigetto.
La convenuta rilevava, segnatamente, la mancata produzione della documentazione medica da parte dell'appellante nel corso del primo grado di giudizio, precisando che il giudice di pace, con pagina 2 di 7 l'ordinanza del 21/09/2015, aveva rimesso la causa sul ruolo, evidenziando l'assenza di tale documentazione e ne aveva chiesto il deposito all'amministrazione, la quale era rimasta inerte.
Infatti, il Giudice di Pace aveva dato atto che, nonostante il sollecito al , tale Parte_1 documentazione non era stata versata.
Contestava, inoltre, la circostanza - affermata dall'appellante - secondo cui la stessa, all'udienza del 2/11/2015, avesse depositato tale documentazione, rilevando che la aveva CP_3 verbalizzato che “nessuna certificazione medica viene prodotta, né altro documento che attesti l'avvenuto sinistro, le conseguenze dello stesso dal punto di vista delle dedotte lesioni, né il nesso di causalità tra sinistro e lesioni eccepite” e sul punto nulla l'amministrazione aveva eccepito né nel detto verbale di udienza né nelle comparse conclusionali. Concludeva che correttamente il giudice di pace aveva ritenuto non provato il danno patito dall'amministrazione. Contestava, infine, il deposito della documentazione medica in grado di appello, rilevandone l'inammissibilità. Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione del 21/04/2016 si costituivano in giudizio e CP_1
n.q., chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata Controparte_2
e vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Gli appellati ritenevano corretta la decisione impugnata, in quanto, per un verso, la domanda dell'appellante era rimasta sfornita di prova e, per altro verso, escludevano la propria responsabilità per i danni lamentati dall'amministrazione, anche alla luce della lieve entità dell'urto tra i veicoli.
A detta udienza, la causa veniva rinviata per la discussione orale al 14/09/2017, successivamente differita al 18/12/2017.
Quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 18/10/2018 e, per il carico di ruolo, al 7/03/2019 e poi al 19/12/2019.
La causa subiva alcuni rinvii per l'assegnazione a G.O.P., alla cui cognizione è sottratto il procedimento di appello, per le misure emanate dal Governo per il contenimento del Covid-19 e per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza a trattazione scritta del 13/11/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
pagina 3 di 7 RITENUTO IN DIRITTO
L'appello non è fondato e va, pertanto, rigettato.
Il Giudice di Pace, sulla base dell'istruttoria espletata, ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova del nesso eziologico tra il sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo Fiat Panda, condotto da , e il danno lamentato dall'amministrazione, rigettando la domanda attorea e CP_1 condannando l'amministrazione alle spese di lite.
La decisione del Giudice di Pace va condivisa, in quanto – alla luce di quanto illustrato nel prosieguo – il non ha offerto la prova - posta a suo Parte_1 carico - del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito dagli agenti di polizia che si trovavano sul veicolo AR 155 tg. B9142 il 24/03/1998.
Va disattesa l'allegazione del secondo cui lo stesso aveva prodotto la Parte_1 documentazione medica afferente agli agenti e nel corso del Persona_2 Persona_3 primo grado di giudizio.
Sul punto, è ius receptum che “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a
"precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 06/09/2017, n. 20840 (rv. 645421-01)).
È bene evidenziare che nell'atto di citazione depositato innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, il ha lamentato di avere subito un danno in conseguenza del sinistro Parte_1 occorso agli agenti di polizia, dichiarando la loro assenza dal lavoro, ma non ha fatto menzione di alcuna documentazione medica attestante la diagnosi riportata in conseguenza del sinistro, né la durata della malattia.
pagina 4 di 7 A pagina 9 dell'atto di citazione, l'amministrazione ha dichiarato di allegare “
1. Copia della contestazione amichevole redatta in data 24.03.1998; 2. Copia del prospetto analitico degli emolumenti versati dall'Amministrazione nel periodo di infortunio degli agenti di polizia;
3. Copia richieste risarcitorie (e rispettive relate di notifica) formulate dall'Ufficio tecnico della Questura di alla Compagnia Assicurativa Fondiaria Pt_1
[…]”.
Non risulta, dunque, versata in atti alcuna documentazione medica all'atto dell'introduzione del giudizio.
Per fini di chiarezza, appare opportuno ripercorrere gli eventi processuali svolti davanti al giudice di primo grado e i depositi effettuati nel corso del giudizio dall'odierno appellante.
Ebbene, all'udienza del 2/02/2015, l'Avvocatura di Stato depositava “gli atti interruttivi della prescrizione” al fine di consentire al giudice di decidere circa l'eccezione formulata dalla CP_3
Alla successiva udienza, la causa veniva interrotta, per il decesso della convenuta e Persona_1 veniva successivamente riassunta dal . Parte_1
Quindi, all'udienza del 18/05/2015, la causa veniva rinviata per consentire all'amministrazione di produrre gli originali delle costituzioni in mora notificate ai convenuti, che venivano depositate all'udienza del 15/06/2015. Successivamente, all'udienza del 14/09/2015 la causa veniva assunta in decisione, ma con ordinanza del 21/09/2015, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, stante l'assenza del fascicolo di parte del e la circostanza che la produzione del Parte_1
15/06/2015 non conteneva le certificazioni mediche ivi richiamate.
Conseguentemente, all'udienza del 2/11/2015, il produceva il fascicolo di parte, ma Parte_1 la eccepiva che la documentazione depositata era la stessa già presente in atti ed era, CP_3 comunque, mancante della documentazione medica. Sul punto, l'amministrazione non faceva alcuna osservazione né obiettava alcunché. Quindi, la causa veniva assunta in decisione e le domande attoree venivano rigettate.
Emerge dagli atti, dai verbali di causa e dalla documentazione depositata dal Parte_1 appellante, ancora presente nel fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace di NRG 4193/2014 Pt_1
- acquisito in grado di appello - che l'amministrazione non ha prodotto la documentazione medica menzionata nella nota prot. 440/243-06/1998 della Questura di Pt_1
pagina 5 di 7 Detta nota, invero, è presente nel fascicolo d'ufficio ma è sprovvista di allegati, in quanto depositata dall'amministrazione unitamente alle altre missive di costituzione in mora, al fine di provare il mancato decorso del termine di prescrizione.
Sulla scorta del principio di diritto affermato sopra, anche laddove l'amministrazione avesse depositato la detta documentazione a seguito della assunzione in decisione e successiva rimessione sul ruolo della causa ad opera del giudice di pace, con ordinanza del 21/09/2015, la stessa si sarebbe rivelata inammissibile, essendo ormai decorso il termine per le produzioni documentali, limitate dall'art. 320 c.p.c. all'udienza di trattazione.
Ne deriva, altresì, l'inammissibilità della documentazione medica depositata in grado di appello, in quanto novum inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Sulla scorta delle superiori argomentazioni il gravame va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza, come per legge e, in base allo scaglione di valore (fino a € 26.000,00, parametri minimi attesa la particolare semplicità delle questioni controverse), vanno liquidate, applicando il d.m. n. 55/2014, per ciascuna parte processuale in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa (di cui € 460,00 per la fase di studio, €
389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione (Cass. civ., ord. n. 30219/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale).
Deve specificarsi, infine, che nel caso di specie, in ossequio a quanto affermato nella sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 9938/2014, nella sentenza n. 5955/2014 (l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito), nonché, infine, nella sentenza n. 4315/2020 (il Giudice può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo) non va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello n. r. g. 7154/2015, vertente tra
(appellante), , n.q. Parte_1 CP_1 Controparte_2 dispiegata, e in persona del legale rappresentante pro tempore, (appellati), Controparte_3 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 3081/2015 emessa dal Giudice di
Pace di Pt_1
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della delle Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
3. Condanna l'appellante al pagamento in favore di e n.q. CP_1 Controparte_2 dispiegata, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Carà, che si è dichiarato distrattario.
Così deciso in Messina il 7.2.2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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