Sentenza 15 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2002, n. 8620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8620 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 08620/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOO IT LIAN DICANSAZION LA CORTE Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: bunurile R.G. N. 15517/99Presidente Dott. Salvatore SENESE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.23736 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FO CO, CO GIOACCHINO, GUARCELLO SALVATORE, ZA OL, HI NICOLO', AT FR PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentati e difesi dagli avvocati e Lidia Penitore , FR ALOSI, DOMENICA COCORULLO giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI 2002 E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale 107 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato -1- in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 4578/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 31/10/98 R.G.N. 740/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Pretore di Palermo, SI TA ed altri già dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, chiedevano dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo della indennità di buonuscita erogatagli al momento del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1992, ancorchè essi fossero cessati dal1990 servizio nel corso dello stesso triennio;
essi chiedevano altresì la condanna della convenuto al pagamento delle relative differenze;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda, e la pronuncia veniva riformata con sentenza 31 ottobre 1998 dal Tribunale, il quale rigettava la domanda;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il TA e litisconsorti e controricorre la s.p.a. Ferrovie dello Stato, la quale ha altresi depositato memoria;
Considerato che
con l'unico motivo i ricor- renti lamentano la violazione dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 829, il quale prevede che la indennità di buonuscita, allora corrisposta ai ferrovieri dell'OPAFS, sia calcolata "sull'ultimo stipendio mensile"; che, sempre secondo i ricorrenti, poiché il contratto collettivo di lavoro pro tempore vigente determinò le retribuzioni per un triennio sia pure con aumenti graduati di anno in anno, l'indennità spettante al lavoratore posto in quiescenza nel corso del triennio andrebbe calcolata sull'intera retribuzione spettante inclusi nella base di calcolo gli aumenti che sarebbero spettati in caso di prolungamento del servizio fino alla scadenza del triennio;
che con un secondo motivo i ricorrenti svolgono sostanzialmente la medesima censura sotto il profilo del difetto di motivazione;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dalla OPAFS e quindi, a seguito della soppressione della opera ex legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dello art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contribuito a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
sono computabili nella che pertanto non indennità gli aumenti di stipendio previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n. 8558); che da questa consolidata giurisprudenza non ora motivo di discostarsi;
che di conseguenza, il ricorso dev'essere rigettato;
che le oscillazioni della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002 #Presidente: Bewertsora: MungRull الامل auco. C 1.5 GIU. 2002 ELLERE zaucoма