CASS
Sentenza 14 aprile 2026
Sentenza 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2026, n. 13579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13579 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANO;
con parti civili LA ME, CA AN, NI AZ AR, CO PE, SS NA, VA DAVIDE;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CO PATARNELLO con cui si chiede il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni inviate dall’Avv. NADIA INVERNIZZI per l’imputato, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso, e Avv. NCOLETTA AUSTONI per la parte civile Milano, CO, SC e IN, che chiedono la conferma della pronuncia nonché la condanna dell’imputato al ristoro delle spese;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco di data 13 marzo 2024, ha dichiarato di non luogo a procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per una serie di episodi di truffa ascritti all’imputato e, confermando la condanna per le rimanenti truffe elencate nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 13579 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2026 2 capo di imputazione, ha ridotto la pena irrogata a due anni ed otto mesi di reclusione e € 900,00 di multa. 2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo viene dedotta l’inosservanza e l’erronea applicazione (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) dell’art. 122 cod. pen., nonché (ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) la contraddittorietà della motivazione al punto 5 della stessa. 2.2 Il secondo motivo è incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, sesto comma, cod. pen.) per il superamento del ‘tetto’ all’aumento costituito dalla somma delle precedenti condanne – punto 10 della sentenza d’appello. 2.3 Al terzo motivo si fa questione della violazione del divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), sia come violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) che come vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: in particolare, contraddittorietà e manifesta illogicità) – punto 11 dell’impugnata sentenza. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ar.t 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.) costituiscono anche la base del quarto motivo, che contesta il criterio adottato dalla Corte (ed ancor prima dal Tribunale) per la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati posti in continuazione. 2.5 Infine, l’ultimo motivo contesta (nel prisma della violazione di legge e del vizio di motivazione – art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) la tempestività delle querele presentate dalle persone offese. 3. Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, con requisitoria dell’11 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell’imputato (Avv. Nadia Invernizzi) ha inviato memoria di replica con richiesta di accoglimento del ricorso. Infine, anche la difesa delle Parti Civili (Avv. Nicoletta Austoni) ha inviato nota conclusionale, nonché nota spese, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua e rideterminazione della pena da parte di questa Corte. Nel resto, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, talora nemmeno consentiti. 3 2. Il primo motivo non è consentito, perché implica e richiede da parte di questa Corte una ricostruzione delle circostanze del fatto differente da quella operata dal giudice d’appello che, con valutazione conforme a quella del primo giudice aveva ritenuto la truffa ai danni del nucleo familiare RA in termini unitari, a dispetto della pluralità dei versamenti, ritenendo quindi soddisfatta la condizione di procedibilità dalla presentazione della querela solo da parte di ID RA. Operazione non consentita dall’ordinamento, che assegna al giudice di merito la ricostruzione del fatto. Va sottolineato, infatti, che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). A ciò si deve aggiungere che, in tale situazione, cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, non v’è nemmeno spazio per la deduzione del travisamento della prova in sede di legittimità, a meno che il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 – 01). Circostanza, quest’ultima, che non ricorre e non viene nemmeno dedotta nel ricorso ove si denuncia, per contro, per la prima volta, che una specifica operazione (versamento di € 4.000,00 effettuato il 14 aprile 2017) sarebbe stata effettuata direttamente ed esclusivamente da RA SI, moglie di RA. Sennonché, detto versamento, nella ricostruzione fattane nella sentenza di primo grado, viene menzionata in fondo a pg. 11 con generico riferimento ai vari premi pagati dai coniugi RA (nonché, occasionalmente, anche dalla figlia della coppia, LI RA) congiuntamente, ciò che ha giustificato sia in primo che in secondo grado l’applicazione del disposto dell’art. 122 cod. pen. Ebbene, nell’atto di appello non vi è alcun riferimento a tale specifica operazione (né ad alcuna altra, in verità), che viene ‘agitata’ solo in questa sede, con conseguente genericità originaria dello stesso atto di appello, che con la sentenza di primo grado non si era confrontato a sufficienza. Con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 - 01) in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01). 4 3. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e di logica espositiva, in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio. 3.1 Fondato risulta il secondo motivo, che denuncia come il giudice d’appello, pur procedendo alla riduzione della pena, abbia ecceduto, nel determinare l’aumento per la recidiva, il limite sancito dall’ultimo comma dell’art. 99, cod. pen., in presenza di due condanne pregresse che ‘ponevano l’asticella’ a dieci mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria, non determinata, tuttavia, in concreto, in misura eccedentaria) e non ad oltre quattro anni, come ritenuto a pg. 20 della decisione, erroneamente ponendo a fattore una condanna postuma rispetto ai fatti giudicati. All’accoglimento del motivo segue l’annullamento, senza tuttavia la necessità del rinvio, potendo questa Corte procedere alla correzione non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, in base ai poteri riconosciuti dall’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., nei termini indicati in seguito. 3.2 Manifestamente infondata è la doglianza secondo la quale l’erroneità della rideterminazione del reato più grave avrebbe comportato, pur a fronte di una pena base inferiore, la violazione del divieto di reformatio in peius. A prescindere da ogni valutazione sulla maggiore o minore gravità in concreto della fattispecie individuata dal giudice, sempre nell’ambito della medesima ipotesi delittuosa, ciò che conta è che la pena sia stata in effetti diminuita, nel passaggio da un reato all’altro e, soprattutto, che il divieto della reformatio in peius, per principio risalente e consolidato, riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della pena (così, tra le molte, Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino, Rv. 247739). 3.3 L’ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è ripetitivo, manifestamente infondato e comunque generico, perché non si confronta con la motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado cui si riferisce. Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, nelle pronunce di merito, il riferimento all’entità complessiva del profitto delle truffe perpetrate si riferisce, esplicitamente, alla pena finale, e non alla pena base per il reato più grave, ciò che esclude in radice la correttezza dell’argomento difensivo. 4. Il quinto ed ultimo motivo contesta la tempestività delle querele ritenute, per contro, tempestive dai giudici di primo e di secondo grado all’esito di una analisi delle circostanze temporali che hanno preceduto la presentazione delle condizioni di procedibilità da parte delle singole persone offese. Come nel caso del primo motivo, anche qui si pretende, implicitamente, una rivalutazione, da parte della Corte di Cassazione, di circostanze di fatto, in assenza di una esplicita denuncia di manifesta illogicità o di contraddittorietà, parametri che costituiscono le uniche critiche alla motivazione azionabili in Cassazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 5 Le argomentate ricostruzioni della tempistica formulate a pg. 19 della sentenza d’appello non sono pertanto il frutto di un travisamento, come erroneamente denunciato nel ricorso, né possono essere disarticolare dalla mera prospettazione di quella che rimane una ricostruzione alternativa, priva di valenza sradicante delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello. 5. In conclusione, a seguito dell’annullamento parziale, per le ragioni indicate al punto 3.1, la rettifica del trattamento sanzionatorio comporta che la pena base, come determinata dalla Corte d’appello, in un anno e sei mesi di reclusione e € 450,00 di multa, sia aumentata di 10 mesi di reclusione (invece che di un anno) e di € 300 di multa;
il successivo aumento per la continuazione rimane uguale (un anno e 6 mesi di reclusione e € 600,00 di multa), arrivando pertanto alla pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di reclusione e € 1.350,00 di multa, infine ridotta per il rito a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e € 900,00 di multa. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ciò non di meno, nulla va liquidato in punto spese a favore della parte civile, che pure ne aveva fatto richiesta, inviando nota spese. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, in relazione ai punti riguardanti la responsabilità, anche civile, come nel caso di specie, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo alla decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva e ridetermina la pena in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 900,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO IO RI
con parti civili LA ME, CA AN, NI AZ AR, CO PE, SS NA, VA DAVIDE;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CO PATARNELLO con cui si chiede il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni inviate dall’Avv. NADIA INVERNIZZI per l’imputato, con cui si è chiesto l’accoglimento del ricorso, e Avv. NCOLETTA AUSTONI per la parte civile Milano, CO, SC e IN, che chiedono la conferma della pronuncia nonché la condanna dell’imputato al ristoro delle spese;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco di data 13 marzo 2024, ha dichiarato di non luogo a procedere per intervenuta estinzione per prescrizione per una serie di episodi di truffa ascritti all’imputato e, confermando la condanna per le rimanenti truffe elencate nel Penale Sent. Sez. 2 Num. 13579 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2026 2 capo di imputazione, ha ridotto la pena irrogata a due anni ed otto mesi di reclusione e € 900,00 di multa. 2. Proponendo ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo viene dedotta l’inosservanza e l’erronea applicazione (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) dell’art. 122 cod. pen., nonché (ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) la contraddittorietà della motivazione al punto 5 della stessa. 2.2 Il secondo motivo è incentrato sulla violazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen. in relazione all’art. 99, sesto comma, cod. pen.) per il superamento del ‘tetto’ all’aumento costituito dalla somma delle precedenti condanne – punto 10 della sentenza d’appello. 2.3 Al terzo motivo si fa questione della violazione del divieto della reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), sia come violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) che come vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: in particolare, contraddittorietà e manifesta illogicità) – punto 11 dell’impugnata sentenza. 2.4. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ar.t 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.) costituiscono anche la base del quarto motivo, che contesta il criterio adottato dalla Corte (ed ancor prima dal Tribunale) per la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati posti in continuazione. 2.5 Infine, l’ultimo motivo contesta (nel prisma della violazione di legge e del vizio di motivazione – art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) la tempestività delle querele presentate dalle persone offese. 3. Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, con requisitoria dell’11 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell’imputato (Avv. Nadia Invernizzi) ha inviato memoria di replica con richiesta di accoglimento del ricorso. Infine, anche la difesa delle Parti Civili (Avv. Nicoletta Austoni) ha inviato nota conclusionale, nonché nota spese, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua e rideterminazione della pena da parte di questa Corte. Nel resto, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, talora nemmeno consentiti. 3 2. Il primo motivo non è consentito, perché implica e richiede da parte di questa Corte una ricostruzione delle circostanze del fatto differente da quella operata dal giudice d’appello che, con valutazione conforme a quella del primo giudice aveva ritenuto la truffa ai danni del nucleo familiare RA in termini unitari, a dispetto della pluralità dei versamenti, ritenendo quindi soddisfatta la condizione di procedibilità dalla presentazione della querela solo da parte di ID RA. Operazione non consentita dall’ordinamento, che assegna al giudice di merito la ricostruzione del fatto. Va sottolineato, infatti, che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). A ciò si deve aggiungere che, in tale situazione, cioè di una doppia pronuncia di eguale segno, non v’è nemmeno spazio per la deduzione del travisamento della prova in sede di legittimità, a meno che il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 – 01). Circostanza, quest’ultima, che non ricorre e non viene nemmeno dedotta nel ricorso ove si denuncia, per contro, per la prima volta, che una specifica operazione (versamento di € 4.000,00 effettuato il 14 aprile 2017) sarebbe stata effettuata direttamente ed esclusivamente da RA SI, moglie di RA. Sennonché, detto versamento, nella ricostruzione fattane nella sentenza di primo grado, viene menzionata in fondo a pg. 11 con generico riferimento ai vari premi pagati dai coniugi RA (nonché, occasionalmente, anche dalla figlia della coppia, LI RA) congiuntamente, ciò che ha giustificato sia in primo che in secondo grado l’applicazione del disposto dell’art. 122 cod. pen. Ebbene, nell’atto di appello non vi è alcun riferimento a tale specifica operazione (né ad alcuna altra, in verità), che viene ‘agitata’ solo in questa sede, con conseguente genericità originaria dello stesso atto di appello, che con la sentenza di primo grado non si era confrontato a sufficienza. Con la conseguenza che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc. P, Rv. 271193 - 01) in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01). 4 3. Il secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati unitariamente, per ragioni di economia e di logica espositiva, in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio. 3.1 Fondato risulta il secondo motivo, che denuncia come il giudice d’appello, pur procedendo alla riduzione della pena, abbia ecceduto, nel determinare l’aumento per la recidiva, il limite sancito dall’ultimo comma dell’art. 99, cod. pen., in presenza di due condanne pregresse che ‘ponevano l’asticella’ a dieci mesi di reclusione (oltre alla pena pecuniaria, non determinata, tuttavia, in concreto, in misura eccedentaria) e non ad oltre quattro anni, come ritenuto a pg. 20 della decisione, erroneamente ponendo a fattore una condanna postuma rispetto ai fatti giudicati. All’accoglimento del motivo segue l’annullamento, senza tuttavia la necessità del rinvio, potendo questa Corte procedere alla correzione non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, in base ai poteri riconosciuti dall’art. 620, lett. l) cod. proc. pen., nei termini indicati in seguito. 3.2 Manifestamente infondata è la doglianza secondo la quale l’erroneità della rideterminazione del reato più grave avrebbe comportato, pur a fronte di una pena base inferiore, la violazione del divieto di reformatio in peius. A prescindere da ogni valutazione sulla maggiore o minore gravità in concreto della fattispecie individuata dal giudice, sempre nell’ambito della medesima ipotesi delittuosa, ciò che conta è che la pena sia stata in effetti diminuita, nel passaggio da un reato all’altro e, soprattutto, che il divieto della reformatio in peius, per principio risalente e consolidato, riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di computo della pena (così, tra le molte, Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino, Rv. 247739). 3.3 L’ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio è ripetitivo, manifestamente infondato e comunque generico, perché non si confronta con la motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado cui si riferisce. Al contrario di quanto si sostiene nel ricorso, nelle pronunce di merito, il riferimento all’entità complessiva del profitto delle truffe perpetrate si riferisce, esplicitamente, alla pena finale, e non alla pena base per il reato più grave, ciò che esclude in radice la correttezza dell’argomento difensivo. 4. Il quinto ed ultimo motivo contesta la tempestività delle querele ritenute, per contro, tempestive dai giudici di primo e di secondo grado all’esito di una analisi delle circostanze temporali che hanno preceduto la presentazione delle condizioni di procedibilità da parte delle singole persone offese. Come nel caso del primo motivo, anche qui si pretende, implicitamente, una rivalutazione, da parte della Corte di Cassazione, di circostanze di fatto, in assenza di una esplicita denuncia di manifesta illogicità o di contraddittorietà, parametri che costituiscono le uniche critiche alla motivazione azionabili in Cassazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). 5 Le argomentate ricostruzioni della tempistica formulate a pg. 19 della sentenza d’appello non sono pertanto il frutto di un travisamento, come erroneamente denunciato nel ricorso, né possono essere disarticolare dalla mera prospettazione di quella che rimane una ricostruzione alternativa, priva di valenza sradicante delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello. 5. In conclusione, a seguito dell’annullamento parziale, per le ragioni indicate al punto 3.1, la rettifica del trattamento sanzionatorio comporta che la pena base, come determinata dalla Corte d’appello, in un anno e sei mesi di reclusione e € 450,00 di multa, sia aumentata di 10 mesi di reclusione (invece che di un anno) e di € 300 di multa;
il successivo aumento per la continuazione rimane uguale (un anno e 6 mesi di reclusione e € 600,00 di multa), arrivando pertanto alla pena complessiva di 3 anni e 10 mesi di reclusione e € 1.350,00 di multa, infine ridotta per il rito a 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e € 900,00 di multa. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ciò non di meno, nulla va liquidato in punto spese a favore della parte civile, che pure ne aveva fatto richiesta, inviando nota spese. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, in relazione ai punti riguardanti la responsabilità, anche civile, come nel caso di specie, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo alla decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento per la recidiva e ridetermina la pena in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione ed € 900,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO IO RI