Articolo 4 della Legge 21 luglio 1959, n. 536
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 agosto 1959
Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge
Entrata in vigore il 15 agosto 1959