Sentenza 5 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2004, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GI SE, elettivamente domiciliato in Roma, via presso l'avv. Roberto Ciociola, che insieme agli avv. Antonio Giordano e Valeria Grasso lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente-
contro
AZIENDA TORINESE MOBILITÀ- ATM, in persona del vice direttore generale vicario Dott. Martino Nigra, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta, 22 presso l'avv. Gerardo Vesci che insieme all'avv. Agostino Pacchiana Pallavicini lo rappresentano e difendono per procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 1597 del 1 giugno 2000, R.G. n. 1345/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.2003 dal Relatore Cons. Dott. Lupi Fernando;
Udito l'avv. Rosario Solonia per delega avv. Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 giugno 2000 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto dall'Azienda Trasporti Mobilità nei confronti di Di RG ST, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda del lavoratore diretta ad ottenere l'indennità di vacanza contrattuale, prevista dall'accordo interconfederale del 23.7.1993, per il ritardo del rinnovo del contratto collettivo scaduto il 31.12.1991 e rinnovato l'11.4.1995. Osservava in motivazione che il meccanismo sanzionatone previsto dall'accordo del ritardo nella stipula del nuovo contratto, con la previsione di presentazione di una piattaforma sindacale tre mesi prima della scadenza del contratto e con decorrenze della indennità differenziate a seconda della data di presentazione della piattaforma, ma sempre successive ad essa, postulava che l'accordo si applichi solo ai contratti con scadenza successiva al 27.3.1993. Rilevava inoltre che, in relazione alla scadenza del contratto del 1991, prima del 199S non era stata presentata piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto, sicché, anche a ritenere applicabile l'accordo interconfederale ai contratti già scaduti, non sussisteva il presupposto per la indennità di vacanza contrattuale. Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi il Di RG, resiste con controricorso la ATM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso,deducendo la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)
il ricorrente denuncia di illogicità la motivazione perché essa premierebbe i datori di lavoro che hanno ritardato il rinnovo del contratto. Rileva, inoltre, che in un protocollo sindacale di intenti del 3.11.1994 e nel verbale di intesa del 13.12.1994 le parti avevano confermato l'applicazione dell'accordo 23.7.1993 e che il verbale di intesa è espressamente richiamato nel contratto collettivo del 1995. Le censure sono inammissibili.
La sentenza impugnata fonda la decisione su due autonome ragioni. La prima è che il protocollo interconfederale sulla indennità di vacanza contrattuale, per la procedura stabilita da esso per il rinnovo dei contratti con la previsione di presentazione della piattaforma sindacale prima della scadenza dei CCNL c.c. con il collegamento della decorrenza alla data della presentazione della piattaforma, è applicabile solo ai contratti che scadono dopo l'accordo.
Il ricorrente non indica quale canone legale di interpretazione dei contratti abbia violato il Tribunale, ne' quale contraddizione o vizio logico presenti la motivazione sulla interpretazione dell'accordo e, soprattutto, non censura la seconda ratto deciderteli, n Tribunale ha, infatti, accertato che tra la scadenza del contratto (31.12.199l) e prima del rinnovo del 1995 non è stata presentata alcuna piattaforma sindacale e che, anche a ritenere immediatamente applicabile l'accordo 23.7.93, non sussisteva il presupposto da esso previsto per la indennità di vacanza contrattuale.
Questo rilievo di fatto, non censurato, assorbe la censura introdotta da un generico "Si è detto" con la quale si deduce che prima del contratto collettivo di categoria del 1995 le parti si sarebbero accordate, con verbale di intesa 13.12.1994) per eseguire l'accordo 23.7.93.
La censura, peraltro, è inammissibile anche perché non indica se e quando sia stato acquisito al processo il verbale di intesa 13.12.1994 e non ne trascrive il testo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, cfr. tra le tante Cass. nn. 4754 e H386 del 1999 e n. 2802 del 2000, 14728 del 2001, 12905 e 13953 del 2002, sicché è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza del profilo del motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2004