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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11968 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14420/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, del Tribunale di Napoli, II sezione Civile dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 14420 nell'anno 2025 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR IU e dall'avv. RE De SI SA;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Pasqualino
Grisi;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza n. 7753/2025 emessa dal giudice di pace di Napoli, Parte_1 depositata il 28/4/2025, mediante notifica dell'atto di appello del 30/6/2025, con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellante, avente ad oggetto la restituzione dei ratei di commissioni non maturati, relativi al contratto di finanziamento n. 780438 del 7/8/2016 stipulato con da restituire mediante cessione pro-solvendo delle Controparte_1 quote di pensione in n. 120 rate mensili da euro 300,00 ognuna, per l'importo complessivo di euro
36.000,00, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata allorchè residuavano n. 62 rate.
L'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in Parte_1 cui non riconosceva gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio e con attribuzione diretta al procuratore antistatario. si costituiva in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dello spiegato appello e la sua integrale infondatezza nel merito, e spiegando appello incidentale, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello e condannare l'appellante alla restituzione di tutto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza impegnata. Il tutto con vittoria di spese di lite.
L'appello è fondato.
In via preliminare, l'appello risulta essere proposto tempestivamente, poiché la sentenza impugnata veniva depositata in data 28/4/2025 e l'atto di appello notificato in data 30/6/2025.
Sempre preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico con riferimento all'individuazione dei motivi di impugnazione, pertanto ne va confermata senz'altro la sua piena ammissibilità.
Sempre preliminarmente, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata in via incidentale, rispetto alle commissioni di intermediazione finanziaria e di assicurazione, ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il giudice di pace, Controparte_1 disattendendo l'eccezione da essa sollevata, ha ritenuto che obbligato a restituire la quota parte di tali oneri sia, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto mutuante e non l'intermediario.
Il motivo non è fondato.
La odierna appellata in via incidentale, quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali parte appellante ha avanzato richiesta restitutoria, è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria, è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandatario.
Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna appellata potrà esercitare nei confronti della propria mandataria.
Orbene, venendo all'esame dell'appello proposto dal risultano certamente dovuti gli Pt_1 interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., rispetto ai quali recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
(….) Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale”.
Sul punto, non vi è ragione di discostarsi dai più recenti arresti del Supremo Collegio di legittimità, secondo il quale “l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale”, facendo riferimento in particolare “alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam)” (cfr. Cass. Ord. n.61/2023).
Spettano, pertanto, alla parte appellante anche gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Sul punto, infatti, va rammentato che “Gli interessi moratori in seno all'azione di ripetizione dell'indebito spettano al solvens dalla data del pagamento laddove l'accipiens era in mala fede ovvero dal giorno della domanda se l'accipiens ha agito in buona fede. Tuttavia essi sono subordinati all'assolvimento dell'onere di contestazione specifica con il risultato che, in carenza di detta contestazione, l'altra parte è dispensata dal provare i fatti non contestati” (cfr. Corte appello
Milano, 30/03/2023, n.1083); senza contare che “In tema di indebito oggettivo con riguardo agli interessi sulla somma da restituire e alla decorrenza degli stessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale” (così Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022,
n.6160).
Le spese di lite seguono la soccombenza del presente grado e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio ex DM 147/2022, in base al valore della controversia, all'attività processuale complessivamente svolta e all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di appello formulata da così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentane pro tempore, a pagare in favore di gli interessi di cui all'art. Parte_1
1284 comma 4 c.c. sulla complessiva sorta di euro 3.013,20, dalla domanda formulata nel primo grado di giudizio all'effettivo soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla parte appellata;
3) condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentane pro tempore, a pagare in favore di le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 850,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione agli avv. AR IU e
RE de SI SA, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Napoli 17/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, del Tribunale di Napoli, II sezione Civile dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 14420 nell'anno 2025 avente ad oggetto: restituzione costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR IU e dall'avv. RE De SI SA;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Pasqualino
Grisi;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza n. 7753/2025 emessa dal giudice di pace di Napoli, Parte_1 depositata il 28/4/2025, mediante notifica dell'atto di appello del 30/6/2025, con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta dall'odierno appellante, avente ad oggetto la restituzione dei ratei di commissioni non maturati, relativi al contratto di finanziamento n. 780438 del 7/8/2016 stipulato con da restituire mediante cessione pro-solvendo delle Controparte_1 quote di pensione in n. 120 rate mensili da euro 300,00 ognuna, per l'importo complessivo di euro
36.000,00, rispetto al quale il mutuatario aveva esercitato la facoltà di estinzione anticipata allorchè residuavano n. 62 rate.
L'appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, nella parte in Parte_1 cui non riconosceva gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio e con attribuzione diretta al procuratore antistatario. si costituiva in giudizio, eccependo in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dello spiegato appello e la sua integrale infondatezza nel merito, e spiegando appello incidentale, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'appello e condannare l'appellante alla restituzione di tutto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza impegnata. Il tutto con vittoria di spese di lite.
L'appello è fondato.
In via preliminare, l'appello risulta essere proposto tempestivamente, poiché la sentenza impugnata veniva depositata in data 28/4/2025 e l'atto di appello notificato in data 30/6/2025.
Sempre preliminarmente, deve osservarsi che l'atto di appello risulta sufficientemente specifico con riferimento all'individuazione dei motivi di impugnazione, pertanto ne va confermata senz'altro la sua piena ammissibilità.
Sempre preliminarmente, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata in via incidentale, rispetto alle commissioni di intermediazione finanziaria e di assicurazione, ha impugnato la sentenza, nella parte in cui il giudice di pace, Controparte_1 disattendendo l'eccezione da essa sollevata, ha ritenuto che obbligato a restituire la quota parte di tali oneri sia, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il soggetto mutuante e non l'intermediario.
Il motivo non è fondato.
La odierna appellata in via incidentale, quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali parte appellante ha avanzato richiesta restitutoria, è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria, è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandatario.
Ciò prescinde, ovviamente, da eventuali azioni di regresso che la odierna appellata potrà esercitare nei confronti della propria mandataria.
Orbene, venendo all'esame dell'appello proposto dal risultano certamente dovuti gli Pt_1 interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., rispetto ai quali recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “Ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
(….) Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale”.
Sul punto, non vi è ragione di discostarsi dai più recenti arresti del Supremo Collegio di legittimità, secondo il quale “l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale”, facendo riferimento in particolare “alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam)” (cfr. Cass. Ord. n.61/2023).
Spettano, pertanto, alla parte appellante anche gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla proposizione della domanda e fino al soddisfo.
Sul punto, infatti, va rammentato che “Gli interessi moratori in seno all'azione di ripetizione dell'indebito spettano al solvens dalla data del pagamento laddove l'accipiens era in mala fede ovvero dal giorno della domanda se l'accipiens ha agito in buona fede. Tuttavia essi sono subordinati all'assolvimento dell'onere di contestazione specifica con il risultato che, in carenza di detta contestazione, l'altra parte è dispensata dal provare i fatti non contestati” (cfr. Corte appello
Milano, 30/03/2023, n.1083); senza contare che “In tema di indebito oggettivo con riguardo agli interessi sulla somma da restituire e alla decorrenza degli stessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale” (così Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022,
n.6160).
Le spese di lite seguono la soccombenza del presente grado e vengono liquidate in dispositivo d'ufficio ex DM 147/2022, in base al valore della controversia, all'attività processuale complessivamente svolta e all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di appello formulata da così provvede: Parte_1
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentane pro tempore, a pagare in favore di gli interessi di cui all'art. Parte_1
1284 comma 4 c.c. sulla complessiva sorta di euro 3.013,20, dalla domanda formulata nel primo grado di giudizio all'effettivo soddisfo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla parte appellata;
3) condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentane pro tempore, a pagare in favore di le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 174,00 per spese ed euro 850,00 per onorari oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione agli avv. AR IU e
RE de SI SA, dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Napoli 17/12/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello