Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2025, proposto da RT MI, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Dini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 891 del 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Presidente RO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe;
Rilevato che l’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma;
Considerato che parte ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, si è avuta l’esecuzione del titolo;
Rilevato che parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, mentre l’Amministrazione la loro compensazione;
Ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma di compensare solo in parte le spese in considerazione dell’intervenuto pagamento e di liquidarle per il resto nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (vedi TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2025, n. 1924 confermata in punto di spese per ottemperanza su “carta docente” da CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 200,00 (euro duecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO EN |
IL SEGRETARIO