Sentenza 19 luglio 2018
Ordinanza collegiale 30 marzo 2020
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 7 aprile 2021
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 10 giugno 2022
Ordinanza collegiale 30 settembre 2022
Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Ordinanza collegiale 8 giugno 2023
Ordinanza collegiale 22 settembre 2023
Ordinanza collegiale 13 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Sentenza 7 marzo 2025
Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Ordinanza collegiale 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 10/06/2022, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 01111/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2019, proposto da
TA SS IA, TA SS UC, TA SS MA, TA SS IO, De TI IU AN e DR EU AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Italo Zanchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, n. 1183 del 19 luglio 2018;
- in subordine, se ritenuto ancora legittimo, per la valutazione della relativa acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con pagamento del valore venale dei beni oltre il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I^ n. 1183/2018;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione nn.429/2020,118/2020,504/2021 e 209/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per i ricorrenti l’avv.to I. Zanchi;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato il 5 agosto 2019 e depositato il 23 agosto 2019, i sei ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce n. 1183 del 19 luglio 2018, comunicata al Comune di Racale il 27 marzo 2019, con cui questo Tribunale, ha statuito quanto segue.
- I ricorrenti sono comproprietari di suoli in Racale al fg. 22 per varie particelle, in ordine ai quali il Comune suindicato ha intrapreso un procedimento espropriativo riguardante la realizzazione di strade interne;
- a seguito di contestazioni dei proprietari con deliberazione G.M. di Racale n. 835/1996 è stato quantificato l’indennizzo dovuto per le due particelle nn. 1933 e 1936, il cui pagamento è avvenuto a fine 2015 ma, tuttavia, non è mai intervenuto il decreto di esproprio;
- con altro procedimento intrapreso nell’anno 2005 sono state occupate le pp. 1940,100, 731, per la sistemazione della via Ospina.
- in particolare sono state occupate le particelle indicate nel ricorso (ossia:1937 per mq. 427;1938 per mq. 386;1939 per mq 178;1940 per mq 241;1941 per mq. 319; 1942 per mq.1809-607-152; 1736 per mq. 75; n 1739 per mq 56; 1740 per mq. 24; 1741 per mq 9; 1754 per mq 126; 99 per mq. 731;100 per mq. 20; 731 per mq. 525) facenti parti del fg 22 per una superficie complessiva di 6.885 mq.
Non essendosi mai completati i procedimenti espropriativi con l’adozione del decreto di esproprio, con nota del 21.3.2016, i ricorrenti hanno richiesto il rilascio dei suoli e la rimessione in pristino”;
- che “non risulta che fra l’amministrazione comunale e i ricorrenti si sia addivenuti alla sottoscrizione di un accordo per la cessione volontaria della proprietà dei fondi occupati, né risulta che vi sia stato un atto di acquisizione degli stessi”.
- Pertanto, “perdurando il diritto di proprietà dei ricorrenti sui terreni indicati in ricorso”, il T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, con la citata sentenza n. 1183 del 19 luglio 2018 ha accolto sia “la domanda tendente ad ottenere la restituzione del bene, fatta salva l’eventuale attivazione, da parte dell’Amministrazione comunale, della procedura prevista dal citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001”, sia, quanto “alla perdita della disponibilità dell’area per il periodo di occupazione illegittima”, la relativa domanda di risarcimento del danno, così testualmente statuendo:
<< Per l’ammontare del danno, dovrà farsi riferimento all’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 il quale dopo aver disposto al 1° comma che “ Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”, al 3° comma prevede che “Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
In applicazione dell’art. 34 del D. Lgs. 104/2010 il Comune di Racale dovrà quindi proporre ai ricorrenti una somma corrispondente al 5% del valore del bene per ogni anno di illegittima occupazione (determinato tenuto conto dell’art. 19 della L.R. n. 3 del 2005), in relazione ai terreni effettivamente occupati per la realizzazione dei progetti inerenti la realizzazione delle vie Isonzo, prolungamento di via Siena, via Ospina, Via S. Giovanni Bosco, via Piave, via Pisa, via dei Girasoli, via Fiumi Marina, sulla base delle citate disposizioni di cui all’art. 42 bis del d.lgs. 327/2001, nel termine di gg. 90 dalla comunicazione e /o notificazione del presente provvedimento >>.
- In conclusione, il T.A.R. per la Puglia - Prima Sezione di Lecce, con la citata sentenza n. 1183/2018 ha, quindi, accolto il ricorso di cognizione e, per l’effetto:
- ha ordinato al Comune di Racale “di procedere alla restituzione del bene in favore dei ricorrenti, fatta salva l’eventuale adozione, da parte dell'Amministrazione comunale ed entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della presente sentenza, del decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001”;
- ha ordinato “altresì al Comune di Racale di corrispondere l’indennizzo per occupazione illegittima nei termini di cui in motivazione”, fissando i relativi criteri e il termine di 90 giorni per formulare la proposta risarcitoria.
1.1. I ricorrenti, nella presente sede di ottemperanza, hanno domandato, “in subordine, se ritenuto ancora legittimo, la valutazione della relativa acquisizione (“sanante”) con pagamento del valore venale dei beni oltre il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non”.
Inoltre, hanno chiesto che questo T.A.R. “comunque, voglia disporre la quantificazione e il pagamento dell’indennità di occupazione illegittima di tutti i suoli indicati in narrativa fino al rilascio o, in subordine, fino all’acquisizione sanante”.
2. Con ordinanza collegiale n. 429 del 30 marzo 2020, pronunciata in esito della Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2020, questo Tribunale ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce o suo delegato per stimare il valore effettivo del terreno occupato illegittimamente dalla P.A. e poi calcolare le somme dovute dal Comune di Racale ai sigg. TA SS IA, TA SS UC, TA SS MA, TA SS IO, De TI IU AN e DR EU AR, per il periodo di occupazione illegittima in applicazione dei criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 1183/2018 (passata in giudicato), fissando il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza istruttoria, per il deposito della relazione finale della Verificazione.
2.1 Con ordinanza collegiale n. 1118 del 15 ottobre 2020 è stata accordata al Verificatore l’invocata proroga del termine di 90 giorni per il completamento delle operazioni affidate ed il deposito della relazione finale di Verificazione.
2.2. Con relazione di Verificazione, depositata in data 18.02.2021, il Verificatore nominato ing. Raffaele Dell’Anna ha espresso le seguenti determinazioni conclusive:
“ Rispetto a quanto richiesto dal Collegio: calcolare esattamente le somme spettanti ai ricorrenti, come da criteri indicati nella sentenza T.A.R. n. 1183/2018 e stimare il valore effettivo del terreno in questione con riferimento analogico all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e applicare, poi, i criteri declinati nella pronuncia n. 1183/2018, si conclude quanto segue:
a) relativamente ai terreni interessati dalla procedura espropriativa e di cui al foglio 22, particelle 1933 e 1936, il loro valore, rivalutato alla data di dicembre 2020, è pari a € 11.770,84.
L’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da liquidarsi forfetariamente nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, è quantificato in € 1.177,084.
Per il periodo di occupazione senza titolo, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, determinato come sopra, deve essere incrementato dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore suddetto ossia di € 19.814,25.
In considerazione delle somme già liquidate dal Comune di Racale ai ricorrenti, ammontanti ad € 24.793,54, incrementate degli interessi legali dal momento della liquidazione sino a dicembre 2020, per un importo complessivo di € 25.174,27, le somme ancora spettanti ai ricorrenti sono pari a complessivi € 7.587,90.
b) relativamente ai terreni di cui al foglio 22, particelle 100, 731 e 1940, il loro valore, rivalutato alla data di dicembre 2020, è pari a € 20.814,72.
L’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, da liquidarsi forfetariamente nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, è quantificato in € 2.081,47.
Per il periodo di occupazione senza titolo, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, determinato come sopra, deve essere incrementato dell'interesse del cinque per cento annuo sul valore suddetto ossia di € 13.182,66. Pertanto le somme complessivamente dovute ai ricorrenti sono pari a complessivi € 36.078,85”.
c) relativamente ai terreni di cui al foglio 22, particelle nn. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1736, 1739, 1740, 1741, 1754, 99, 100, 731, in considerazione della mancanza di date alle quali, con esattezza, fare riferimento ed in mancanza di qualsiasi atto dal quale desumere, con certezza, quali furono le superfici occupate e poi restituite, il Verificatore non può procedere a dare risposta a quanto richiesto dal Collegio.
In uno, per le procedure espropriative che hanno interessato via Siena e via Ospina, le somme spettanti ai ricorrenti, a saldo di quanto dovuto, risultano complessivamente pari a € 43.666,75 ”.
2.3. In esito all’udienza in Camera di Consiglio del 23 marzo 2021, il Tribunale - con l’ordinanza collegiale n. 504/2021 - ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione, non avendo il Verificatore nominato soddisfatto integralmente e correttamente i quesiti posti dal Tribunale con la citata ordinanza collegiale n. 429/2020: “ a) con riferimento ai terreni di cui al foglio 22, particelle nn. 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1736, 1739, 1740, 1741, 1754, 99, 100, 731, in ordine ai quali il Verificatore ha rilevato di non poter “procedere a dare risposta a quanto richiesto dal Collegio in considerazione della mancanza di date alle quali, con esattezza, fare riferimento ed in mancanza di qualsiasi atto dal quale desumere, con certezza, quali furono le superfici occupate e poi restituite”; b) inoltre, come richiesto nell’ordinanza collegiale n. 429/2020, non risultano espressamente quantificate le somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno, da mancato godimento, per il periodo di occupazione illegittima, sulla base del criterio normativo di cui all’art. 42 bis, comma 3, del D.P.R. n. 327/200, vale a dire il 5% annuo (per ciascun anno di illecita occupazione) sul valore effettivo di tutte le aree occupate ex art. 19 L.R. n. 3/2005, a partire dalla data di inizio dell’illecita occupazione sino alla data di effettiva restituzione delle aree medesime, e tenendo conto - altresì - che i ricorrenti hanno diritto alla restituzione delle aree occupate in questione (e non hanno invece diritto - allo stato - al risarcimento del danno non patrimoniale)” .
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale ha quindi disposto - con la predetta ordinanza n. 504/2021 - che il Verificatore ing. Raffaele Dell’Anna, ut supra nominato, proceda alla rinnovazione/integrazione delle operazioni e della relazione di Verificazione depositata data 18.02.2021, provvedendo a relazionare in ordine ai suindicati indefettibili elementi conoscitivi, propedeutici alla definizione della controversia, indicati al precedente punto sub 3 lett. a) e b), assegnando al medesimo il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per il deposito della relazione suindicata, nei termini e con le modalità ivi indicate.
2.4. Solo in data 28.10.2021 (dunque, fuori termine) il predetto Verificatore ha depositato in giudizio la relazione finale della rinnovata Verificazione, unitamente alle osservazioni del C.T.P. e alle relative repliche.
Con memoria depositata in data 6.12.2021 i ricorrenti hanno rilevato che: “ il Verificatore non ha individuato il valore venale dei suoli; si è basato su valori attribuiti dall’A.C. mancando di verificarne la rispondenza a quelli praticati nel mercato libero; ha erroneamente quantificato le superfici occupate per difetto; il totale indicato nelle c.t.p. dei ricorrenti ammonta a mq.8.719, mentre quello quantificato dal verificatore è di q. 5.685; la relazione quantifica il valore delle pp.1933 e 1936 in € 9,68 in virtù di un documento comunale del 2007, mentre la determinazione dirigenziale del Comune convenuto n.42 del 12/5/2008 (da ultimo depositata), stabilisce il valore delle citate pp., occorse per la sistemazione della via Ospina: € 21,94/mq. Quanto alle pp. 1941 e 1942, il verificatore rifiuta la valutazione indicata dalla sentenza della Corte d’Appello leccese n.329/06 che ha indicato l’importo di € 75,00/mq. per un suolo vicino ”.
2.5. Con ordinanza collegiale n. 209 del 7 febbraio 2022, pronunciata in esito alla udienza in Camera di Consiglio dell’11.1.2022, questo Tribunale, dopo aver rilevato che “il Verificatore - con la relazione finale della rinnovata Verificazione - non aveva ancora risposto adeguatamente e correttamente ai quesiti posti da questo Tribunale con le menzionate ordinanze istruttorie, in quanto: ha calcolato anche il pregiudizio non patrimoniale e il valore venale dei beni immobili occupati (non dovuti ai ricorrenti che hanno diritto alla restituzione degli stessi); ha proceduto, poi, a quantificare gli importi dovuti ai ricorrenti a titolo risarcitorio per il mancato godimento per i periodi di occupazione illegittima, sulla base - però - di superfici parziali e di un valore venale dei beni immobili occupati ottenuto calcolando il valore al metro quadrato in modo molto approssimativo e non condivisibile (giustamente contestato dal C.T.P. )”, ha disposto la sostituzione del Verificatore ut supra nominato, nominando quale nuovo Verificatore il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Casarano, incaricandolo di procedere alla rinnovazione della Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, per stimare il valore effettivo del terreno occupato illegittimamente dalla P.A. e poi calcolare le somme dovute dal Comune di Racale ai sigg. TA SS IA, TA SS UC, TA SS MA, TA SS IO, De TI IU AN e DR EU AR, per il periodo di occupazione illegittima in applicazione dei criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 1183/2018 (passata in giudicato), nonché tenendo conto dei rilievi espressi da questo Tribunale nelle precedenti ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 429/2020, n. 1118/2020 e n. 504/2021, fissando il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria, per il deposito della relazione finale della Verificazione.
2.6. Alla Camera di Consiglio del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che il nuovo Verificatore nominato con la citata ordinanza n. 209/2022 non ha provveduto all’incombente ivi indicato e che permane la necessità degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione.
Si ritiene indispensabile, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza collegiale n. 209/2022, ordinando (nuovamente) al Dirigente e/o Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casarano, nominato Verificatore con l’ordinanza n. 209 del 7.02.2022 di questo Tribunale, di far luogo alla rinnovazione della Verificazione e di depositare infine presso la Segreteria di questo Tribunale la relazione di Verificazione ivi richiesta, per stimare il valore effettivo del terreno occupato illegittimamente dalla P.A. e poi calcolare le somme dovute dal Comune di Racale ai sigg. TA SS IA, TA SS UC, TA SS MA, TA SS IO, De TI IU AN e DR EU AR, per il periodo di occupazione illegittima in applicazione dei criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 1183/2018 (passata in giudicato), nonché tenendo conto dei rilievi espressi da questo Tribunale nelle precedenti ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 429/2020, n. 1118/2020 e n. 504/2021.
Per il compimento della Verificazione si fissa il nuovo termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento al Verificatore nominato che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per la valutazione della sussistenza delitto di cui all’art. 328 comma 1 c.p..
Il Verificatore è formalmente diffidato a comunicare tempestivamente e con congruo anticipo alle parti la data, l’ora e il luogo in cui darà avvio alle operazioni di Verificazione.
Il Verificatore, una volta esaurito l’incarico, redigerà una relazione scritta delle operazioni compiute e dell’attività svolta, indicandone chiaramente le conclusioni.
Il Verificatore invierà tale relazione alle parti, fissando alle stesse un termine congruo per formulare le eventuali osservazioni. Una volta scaduto il termine per le osservazioni, il Verificatore provvederà al deposito della relazione finale presso la Segreteria di questo T.A.R., previa integrazione dell’elaborato con la menzione delle osservazioni ricevute dalle parti e delle correlative considerazioni dello stesso Verificatore (dando altresì conto dell’eventuale accoglimento delle osservazioni di parte).
Le parti possono indicare propri tecnici, i quali potranno assistere alle operazioni di verificazione. I nominativi di tali tecnici dovranno essere comunicati al Verificatore in occasione dell’avvio delle operazioni di verificazione.
Il Verificatore è fin d’ora autorizzato a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto o documento contenuto nel fascicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte.
Il Verificatore è altresì autorizzato a richiedere, a qualunque pubblico depositario, ogni atto o documento, non coperto da segreto, utile all’assolvimento dell'incarico.
3.Va riservata alla decisione definitiva ogni pronuncia sul compenso da liquidare in favore del Verificatore, sulle altre questioni oggetto della causa e sulle spese processuali del giudizio.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza di Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso di ottemperanza di cui in epigrafe, reitera l’ordine al nominato Verificatore Dirigente e/o Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Casarano di provvedere agli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. n. 209/2022, depositando, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione finale di Verificazione richiesta con le valutazioni ut supra indicate, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria, con avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, si procederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per la valutazione della sussistenza delitto di cui all’art. 328 comma 1 c.p..
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2022.
Si comunichi alle parti anche non costituite e al Verificatore - Dirigente e/o Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Casarano - nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO