TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. TE PO SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 303/2024 R.G., tra:
(c.f. e partita IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gavoi, Viale Repubblica n. 109, in persona del legale rappresentante sig. nato a Parte_1
Gavoi il 2.04.1965 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Varone C.F._1
(c.f. – fax 0789/608106 – pec e IA MA CodiceFiscale_2 Email_1
NA (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- ATTRICE
Controparte_1
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, e sede
[...] P.IVA_2 amministrativa in Cagliari, via Caprera n.8, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Lisa Noce (C.F.:
) C.F._4
- CONVENUTA
*****
Oggetto: revoca contributi pubblici
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pt_1 Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar Sardegna col ricorso n. 952/2017 e precisamente:
- della nota prot. 0044300.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – 2006, Misura 4.9/E CP_1 comparto ovicaprino, annualità 2006 – trasmissione determinazione n. 2679 del 09/08/2017 di revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 – con la Parte_1 quale è stata comunicata la revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 (doc. 1);
- della determinazione n° 0002679.09-08-2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, CP_1 CP_2 annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009-
con la quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è Parte_1 stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2);
1 - per quanto occorrer possa, della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell'ARGEA prot. 29377del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura CP_2
4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, Parte_1
(doc. 3);
[...]
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato da nei confronti CP_1 dell' Parte_1
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni Parte_1 assunte per l'erogazione del contributo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell' di trattenere presso di Parte_1 sé il contributo percepito pari ad € 76.228,99, già integralmente, contabilizzato e utilizzato come da documentazione prodotta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Controparte_1
Si chiede che l'Illustrissimo Tribunale voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) Dichiarare la piena legittimità ed esecutività degli atti impugnati;
b) Respinge le domande conclusive tutte formulate da parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto e diritto avendo l'Amministrazione resistente correttamente operato in termini di verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del contributo erogato sulla base della documentazione acquisita e, per l'effetto, dichiarare essere parte attrice in riassunzione tenuta alla restituzione della somma ingiunta in quanto percepita indebitamente. c) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
*****
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nel 2017, iscritto al R.G. n. 952/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, l' ha impugnato i Parte_1 provvedimenti con i quali aveva disposto la revoca del contributo concesso con CP_1 determinazione n. 4406 del 7 settembre 2009, relativo al POR 2000-2006, Misura 4.9/E CP_2 comparto ovicaprino, annualità 2006, nonché la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. In particolare, l'atto introduttivo del giudizio amministrativo era diretto contro la determinazione n. 2679 del 9 agosto 2017 del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese di
, la nota di comunicazione della revoca del 14 settembre 2017 e il preavviso di revoca prot. CP_1
29377 del 23 giugno 2017, oltre a ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Nel ricorso, l' ha dedotto di operare da anni nel settore dell'allevamento Parte_1 ovicaprino e di aver presentato, in data 13 luglio 2006, domanda di finanziamento a valere sul POR 2000-2006 per la realizzazione di una struttura per mini-caseificio, di un ricovero per il CP_2 bestiame e per l'acquisto di specifiche attrezzature. Ha esposto che il progetto era stato ammesso a finanziamento, che le opere erano state integralmente realizzate e collaudate e che il contributo, pari a euro 76.228,99, era stato regolarmente liquidato da nel 2009. Secondo la ricorrente, la CP_1 successiva revoca si fondava esclusivamente sulle segnalazioni della Guardia di Finanza in ordine a
2 presunte fatturazioni per operazioni inesistenti, senza che l'Amministrazione avesse svolto verifiche autonome sulla effettiva esecuzione delle opere, pacificamente avvenuta, e senza che tali ipotesi accusatorie avessero trovato conferma in sede penale.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia atteneva alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e all'asserito inadempimento del beneficiario, e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso nel merito, ritenendo legittima la revoca del contributo in applicazione della normativa nazionale e comunitaria, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza in ordine alla non veridicità della documentazione presentata.
Nel corso del giudizio amministrativo le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'udienza dell'8 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 426 del 2023, il TAR Sezione Seconda, ha accolto l'eccezione CP_2 di difetto di giurisdizione sollevata da , dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 richiamando il consolidato orientamento secondo cui le controversie relative alla revoca di contributi pubblici per asseriti inadempimenti del beneficiario nella fase di attuazione dell'intervento attengono a diritti e obblighi di natura paritetica e rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, l' ha Parte_1 riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Oristano, con atto notificato il 12 aprile 2024, iscritto al R.G. n. 303/2024. Nell'atto di riassunzione, la parte attrice ha riproposto le domande già formulate innanzi al TAR, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo, l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la concessione del finanziamento e la dichiarazione del diritto a trattenere le somme percepite, oltre alla condanna di alla refusione delle spese di lite. CP_1
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 CP_1 settembre 2024, con la quale ha contestato integralmente le domande attoree, richiamando le difese già svolte nel giudizio amministrativo e sostenendo la legittimità del provvedimento di revoca, fondato sull'accertamento di irregolarità nella documentazione di spesa presentata dall'Azienda beneficiaria. ha inoltre contestato l'ammissibilità della domanda di accertamento della CP_1 pretesa “reviviscenza” del provvedimento di concessione del contributo.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. L' con memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2 c.p.c., ha ribadito che Parte_1 il giudizio è integralmente documentale e che dagli atti risulta pacificamente la regolare esecuzione e il collaudo delle opere finanziate, sottolineando l'assenza di contestazioni sulla loro realizzazione materiale e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. , con le proprie CP_1 memorie integrative ex art. 171-ter, ha confermato tutte le difese e le eccezioni già svolte, insistendo sull'infondatezza delle deduzioni attoree e sulla rilevanza, ai fini della revoca, degli accertamenti della Guardia di Finanza in ordine alla non veridicità delle fatture, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione sulla base della documentazione prodotta e delle difese svolte dalle parti.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La posizione giuridica dell' è costruita sull'assunto che il Parte_1 provvedimento di revoca adottato da sia illegittimo perché fondato su presupposti CP_1 non accertati, in assenza di un'istruttoria autonoma e in contrasto con gli esiti positivi dell'istruttoria originaria svolta dalla stessa amministrazione concedente. Secondo l'attrice, il rapporto di sovvenzione si è regolarmente svolto sino alla fase finale di liquidazione del contributo, essendo pacifico che l'investimento finanziato sia stato integralmente realizzato e positivamente accertato da mediante sopralluogo, verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione, CP_1 culminati nell'erogazione del contributo. In tale prospettiva, la successiva revoca viene qualificata dall'attrice come un esercizio illegittimo del potere di autotutela, in quanto basato esclusivamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza, recepita in modo acritico dall'amministrazione, senza alcuna verifica diretta e senza una valutazione autonoma delle circostanze contestate.
L' sostiene che la segnalazione della Guardia di Finanza costituisse una mera ipotesi Parte_1 accusatoria, priva di carattere definitivo e non assistita da un accertamento giudiziale, e che CP_1 abbia erroneamente attribuito a tale segnalazione un valore oggettivo e conclusivo, prescindendo dall'esito del procedimento penale e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. In tal senso, l'attrice contesta la correttezza giuridica dell'assunto secondo cui l'amministrazione potesse considerare “acclarate” le irregolarità segnalate dalla Guardia di Finanza, evidenziando come la stessa abbia ammesso, negli atti difensivi, di non aver effettuato verifiche autonome sulla regolarità CP_1 delle fatture, limitandosi a richiamare gli accertamenti dell'organo di polizia giudiziaria.
Sul piano sostanziale, l'attrice valorizza la circostanza che la contestazione mossa da non CP_1 riguarda l'inesistenza materiale dell'investimento, né la mancata realizzazione delle opere finanziate, ma esclusivamente la presunta falsità soggettiva delle fatture, ossia l'asserita difformità tra il soggetto che avrebbe eseguito i lavori e il soggetto emittente le fatture. Secondo la prospettazione dell' Pt_1
tale profilo sarebbe giuridicamente irrilevante ai fini della legittimità del contributo, poiché
[...] il bando richiedeva la realizzazione dell'investimento e la sua rendicontazione mediante fatture quietanzate, requisiti che sarebbero stati integralmente rispettati e inizialmente ritenuti sufficienti dalla stessa in sede di liquidazione. La revoca del contributo, in presenza di un'opera CP_1 incontestabilmente realizzata, collaudata e utilizzata, viene quindi rappresentata come sproporzionata e irragionevole, oltre che fondata su un presupposto ritenuto falso o comunque indimostrato.
Di contro, la posizione giuridica di è incentrata sulla qualificazione della CP_1 controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al rispetto delle condizioni di mantenimento del contributo già erogato. L'Amministrazione sostiene che la revoca non costituisca una rivalutazione discrezionale dell'originaria ammissione al finanziamento, bensì l'esito di una verifica ex post, attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario. In tale ottica, afferma che, una volta emerse irregolarità nella rendicontazione delle spese, CP_1
l'amministrazione sarebbe tenuta a procedere alla revoca del contributo, indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle opere finanziate. riconosce espressamente che l'investimento è stato realizzato e che tale circostanza non è CP_1 oggetto di contestazione, ma ritiene che ciò non sia sufficiente a legittimare il mantenimento del contributo in presenza di fatture ritenute false o riferite a operazioni non esistenti sotto il profilo soggettivo. Secondo la tesi dell'Amministrazione, le previsioni del bando imponevano non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la corretta rendicontazione delle spese mediante fatture quietanzate e dichiarazioni liberatorie veritiere;
la presentazione di documentazione attestante
4 operazioni non esistenti, anche se relative a lavori effettivamente eseguiti da soggetti diversi, integrerebbe una violazione delle condizioni essenziali per il mantenimento del finanziamento.
In tale prospettiva, attribuisce alla segnalazione della Guardia di Finanza un valore di CP_1 accertamento oggettivo dell'irregolarità, ritenendo che le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria possano essere poste a fondamento del provvedimento amministrativo di revoca a prescindere dall'esito del giudizio penale. L'Amministrazione sostiene che la presentazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti configuri una falsa dichiarazione rilevante ai fini della normativa di settore e dei regolamenti comunitari richiamati, con conseguente indebito percepimento di denaro pubblico e obbligo di restituzione delle somme erogate.
In conclusione, il contrasto tra le parti si incentra, da un lato, sulla tesi dell' secondo Parte_1 cui la corretta realizzazione dell'opera e la mancanza di un'istruttoria autonoma renderebbero illegittima la revoca, e, dall'altro lato, sulla tesi di secondo cui la violazione delle regole di CP_1 rendicontazione, accertata sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la revoca del contributo e il recupero delle somme, indipendentemente dall'effettiva esecuzione dell'investimento.
Lo scrivente non ritiene di poter condividere la tesi della convenuta, pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali che assegnano peso decisivo alle “segnalazioni” della GDF.
Così in particolare la Sentenza Corte Di Appello Di Roma N. 4849 2025 – N. R.G. 00001581 2021 muove dalla qualificazione del provvedimento di revoca del contributo come atto dovuto conseguente all'accertamento della mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, in particolare della idoneità della documentazione di spesa. La Corte afferma che la realizzazione materiale delle opere non è sufficiente, di per sé, a giustificare il mantenimento del contributo, qualora le fatture prodotte siano soggettivamente inesistenti e non dimostrino che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto i costi dichiarati. Viene ritenuto legittimo il fondamento del provvedimento sugli accertamenti della Guardia di Finanza, considerati idonei a prescindere dall'esito del procedimento penale.
Va peraltro osservato che la decisione in parola non risulta trasferibile sic et simpliciter al caso in esame, in ragione di decisive differenze fattuali e procedimentali che connotano la presente controversia.
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, non si verte in un'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia accertato sin dall'origine, o comunque in sede di verifica immediatamente successiva all'esecuzione dell'intervento, la mancanza o l'inidoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal beneficiario.
Al contrario, dagli atti risulta che , all'esito di una compiuta istruttoria tecnica e CP_1 amministrativa, ha effettuato un sopralluogo in data 13 maggio 2009, ha redatto verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione e ha approvato la contabilità finale dei lavori, attestando espressamente la realizzazione degli investimenti “a regola d'arte”, la loro conformità al progetto approvato e la regolarità della spesa rendicontata, con conseguente liquidazione del contributo.
Tale sequenza procedimentale assume rilievo dirimente, poiché segna il consolidamento di una valutazione positiva dell'Amministrazione concedente non solo in ordine alla realizzazione delle opere, ma anche in relazione alla documentazione di spesa prodotta, la quale è stata esaminata, ritenuta congrua e posta a fondamento dell'erogazione del beneficio.
5 In questo contesto, la successiva determinazione di revoca non si innesta su una originaria carenza documentale, bensì interviene a distanza di anni sulla base esclusiva di una segnalazione della Guardia di Finanza, senza che abbia proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria tecnica CP_1
o contabile né abbia rimesso in discussione, con valutazioni autonome, gli accertamenti già compiuti e formalmente cristallizzati nei propri atti conclusivi.
Ne consegue che la fattispecie in esame si differenzia radicalmente da quelle in cui la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca del contributo per difetto originario o radicale della prova dei costi sostenuti, giacché, nel presente caso, la prova della spesa è stata non solo fornita dal beneficiario, ma anche verificata e validata dall'Amministrazione procedente, la quale ha espressamente attestato la regolarità della contabilità e delle fatture prodotte. In tale prospettiva, la mera emersione successiva di contestazioni di natura fiscale o tributaria, riferite alla qualificazione soggettiva delle operazioni fatturate, non può automaticamente travolgere gli esiti di un'istruttoria amministrativa già conclusa con esito favorevole, in assenza di una puntuale dimostrazione dell'inesistenza dei costi o della falsità materiale delle opere rendicontate.
Diversamente opinando, si perverrebbe a una sostanziale elisione del valore degli accertamenti finali compiuti dall'Amministrazione concedente e alla trasformazione della revoca in uno strumento di riesame retroattivo illimitato di valutazioni già consolidate, in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di affidamento del beneficiario e di coerenza dell'azione amministrativa, tanto più laddove, come nel caso di specie, l'Amministrazione stessa ha ammesso di non aver svolto alcuna istruttoria autonoma ulteriore rispetto alla segnalazione ricevuta.
Gli atti conclusivi del procedimento erogativo non costituiscono meri passaggi endoprocedimentali, ma rappresentano l'espressione di una valutazione tecnica e amministrativa definitiva, idonea a fondare nel destinatario del contributo un legittimo affidamento qualificato, tanto più in un contesto in cui l'investimento è stato integralmente realizzato, destinato in modo stabile all'esercizio dell'attività agricola e non risulta in alcun modo reversibile sul piano materiale. In presenza di siffatti accertamenti, il beneficiario è indotto a confidare, in modo ragionevole e incolpevole, nella stabilità del rapporto di sovvenzione e nella definitività della valutazione positiva espressa dall'Amministrazione concedente.
In tale prospettiva, la successiva revoca del contributo, intervenuta a distanza di anni e fondata esclusivamente su una segnalazione esterna, senza una rinnovazione dell'istruttoria tecnica e senza una confutazione puntuale degli accertamenti già compiuti, finisce per incidere retroattivamente su una situazione giuridica ormai consolidata, svuotando di contenuto la funzione stessa degli accertamenti finali e compromettendo l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. L'Amministrazione, dopo aver attestato la regolarità dell'intervento e aver erogato il contributo, non può limitarsi a disconoscere i propri precedenti accertamenti sulla base di valutazioni meramente indiziarie o di rilievi di natura diversa e successiva, senza dimostrare in modo rigoroso l'inesistenza dei costi o la radicale inattendibilità della documentazione già verificata.
Ne deriva che, nel caso in esame, la revoca non può essere giustificata come semplice atto dovuto conseguente al venir meno dei presupposti del beneficio, poiché tali presupposti erano stati espressamente accertati e positivamente valutati dall'Amministrazione stessa. In assenza di un accertamento nuovo, specifico e autonomo che dimostri l'erroneità o la falsità degli atti conclusivi del procedimento originario, la rimozione del contributo si pone in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento del privato e con il canone di coerenza e leale collaborazione che deve informare
6 l'azione amministrativa, soprattutto quando essa incide su investimenti già realizzati e non più suscettibili di restituzione in forma specifica.
D'altro canto, la Guardia di Finanza pur qualificando talune fatture come soggettivamente inesistenti sotto il profilo dell'identità dell'emittente, non contiene alcuna contestazione in ordine a una partecipazione consapevole o fraudolenta del beneficiario al meccanismo di fatturazione ritenuto illecito. Dal documento non risulta, infatti, che l' abbia concorso alla Parte_1 formazione delle fatture, né che fosse a conoscenza della loro eventuale inesistenza soggettiva, né che abbia posto in essere condotte simulatorie o collusive con i fornitori. In tale contesto, l'estensione automatica degli effetti dell'irregolarità riscontrata in capo ai terzi fornitori alla posizione del beneficiario del contributo finisce per introdurre, in via surrettizia, una forma di responsabilità per fatto altrui, non ancorata ad alcun accertamento espresso sull'elemento soggettivo del destinatario del provvedimento, e non desumibile dalla segnalazione posta a fondamento della revoca.
Parimenti significativo è il fatto che la Guardia di Finanza non contesta in alcun modo la congruità degli importi fatturati rispetto ai lavori eseguiti. Dalla segnalazione non emergono rilievi di sovrafatturazione, né valutazioni di sproporzione economica tra il valore delle opere realizzate e le somme indicate nelle fatture, né stime alternative dei costi effettivamente sostenuti. La contestazione si arresta, dunque, sul piano della qualificazione soggettiva delle operazioni documentate, senza porre in discussione l'esistenza materiale delle opere né il loro valore economico. In assenza di una contestazione sulla congruità della spesa e sulla corrispondenza degli importi ai lavori effettivamente realizzati, la revoca del contributo finisce per colpire un costo che non è mai stato ritenuto eccessivo, fittizio o sproporzionato, ma soltanto documentato mediante fatture ritenute soggettivamente non idonee.
Tali elementi, considerati congiuntamente, evidenziano come il provvedimento impugnato non si fondi su un accertamento della indebita percezione del contributo in termini sostanziali, ma su una traslazione automatica delle irregolarità ascritte ai fornitori in capo al beneficiario, in assenza sia di una dimostrazione della sua responsabilità personale sia di una contestazione sulla reale entità della spesa sostenuta, con conseguente criticità della misura adottata sotto il profilo della correttezza del presupposto e della coerenza dell'azione amministrativa.
*****
La domanda va dunque accolta
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La controversia, infatti, presenta profili di oggettiva complessità, sia in fatto sia in diritto, ed è stata originata da una vicenda nella quale l'Amministrazione aveva inizialmente svolto un'istruttoria completa, conclusa con accertamenti finali positivi e con l'erogazione del contributo, successivamente rimessi in discussione a distanza di anni sulla base di accertamenti esterni. Tale peculiare evoluzione procedimentale, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate e alla non univocità del quadro interpretativo di riferimento, giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 303/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
7 1. accoglie la domanda proposta dall' e, per l'effetto, Parte_1
1. dichiara l'illegittimità della nota prot. 0044300.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – CP_1
2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006 – trasmissione determinazione n. 2679 del 09/08/2017 di revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 –
[...]
con la quale è stata comunicata la revoca della concessione n. Parte_1
4406/09 del 07/09/2009 (doc. 1); - della determinazione n° 0002679.09-08-2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. CP_1 CP_2
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009- con la Parte_1 quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2); della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' prot. 29377del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. CP_1 CP_2
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, (doc. 3);- di ogni altro atto presupposto, Parte_1 collegato e consequenziale 2. dichiara l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in capo all' Parte_1
in relazione alle somme erogate a titolo di contributo nell'ambito del POR
[...]
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006; CP_2
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Oristano, 23.12.2025
Il Giudice
TE PO
8
nella causa civile iscritta al n. 303/2024 R.G., tra:
(c.f. e partita IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gavoi, Viale Repubblica n. 109, in persona del legale rappresentante sig. nato a Parte_1
Gavoi il 2.04.1965 (c.f. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Varone C.F._1
(c.f. – fax 0789/608106 – pec e IA MA CodiceFiscale_2 Email_1
NA (c.f. ) per mandato in atti CodiceFiscale_3
- ATTRICE
Controparte_1
(C.F. e P.I. ) con sede legale in Oristano, via Cagliari n. 276, e sede
[...] P.IVA_2 amministrativa in Cagliari, via Caprera n.8, in persona del Direttore Generale e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Anna Lisa Noce (C.F.:
) C.F._4
- CONVENUTA
*****
Oggetto: revoca contributi pubblici
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pt_1 Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi impugnati dinanzi al Tar Sardegna col ricorso n. 952/2017 e precisamente:
- della nota prot. 0044300.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – 2006, Misura 4.9/E CP_1 comparto ovicaprino, annualità 2006 – trasmissione determinazione n. 2679 del 09/08/2017 di revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 – con la Parte_1 quale è stata comunicata la revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 (doc. 1);
- della determinazione n° 0002679.09-08-2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, CP_1 CP_2 annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009-
con la quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è Parte_1 stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2);
1 - per quanto occorrer possa, della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell'ARGEA prot. 29377del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. 2000-2006, Misura CP_2
4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, Parte_1
(doc. 3);
[...]
- di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato da nei confronti CP_1 dell' Parte_1
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell' di tutte le obbligazioni Parte_1 assunte per l'erogazione del contributo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell' di trattenere presso di Parte_1 sé il contributo percepito pari ad € 76.228,99, già integralmente, contabilizzato e utilizzato come da documentazione prodotta;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio”.
Controparte_1
Si chiede che l'Illustrissimo Tribunale voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) Dichiarare la piena legittimità ed esecutività degli atti impugnati;
b) Respinge le domande conclusive tutte formulate da parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto e diritto avendo l'Amministrazione resistente correttamente operato in termini di verifica della sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del contributo erogato sulla base della documentazione acquisita e, per l'effetto, dichiarare essere parte attrice in riassunzione tenuta alla restituzione della somma ingiunta in quanto percepita indebitamente. c) Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio.
*****
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nel 2017, iscritto al R.G. n. 952/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, l' ha impugnato i Parte_1 provvedimenti con i quali aveva disposto la revoca del contributo concesso con CP_1 determinazione n. 4406 del 7 settembre 2009, relativo al POR 2000-2006, Misura 4.9/E CP_2 comparto ovicaprino, annualità 2006, nonché la conseguente richiesta di restituzione delle somme erogate. In particolare, l'atto introduttivo del giudizio amministrativo era diretto contro la determinazione n. 2679 del 9 agosto 2017 del Direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese di
, la nota di comunicazione della revoca del 14 settembre 2017 e il preavviso di revoca prot. CP_1
29377 del 23 giugno 2017, oltre a ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Nel ricorso, l' ha dedotto di operare da anni nel settore dell'allevamento Parte_1 ovicaprino e di aver presentato, in data 13 luglio 2006, domanda di finanziamento a valere sul POR 2000-2006 per la realizzazione di una struttura per mini-caseificio, di un ricovero per il CP_2 bestiame e per l'acquisto di specifiche attrezzature. Ha esposto che il progetto era stato ammesso a finanziamento, che le opere erano state integralmente realizzate e collaudate e che il contributo, pari a euro 76.228,99, era stato regolarmente liquidato da nel 2009. Secondo la ricorrente, la CP_1 successiva revoca si fondava esclusivamente sulle segnalazioni della Guardia di Finanza in ordine a
2 presunte fatturazioni per operazioni inesistenti, senza che l'Amministrazione avesse svolto verifiche autonome sulla effettiva esecuzione delle opere, pacificamente avvenuta, e senza che tali ipotesi accusatorie avessero trovato conferma in sede penale.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia atteneva alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e all'asserito inadempimento del beneficiario, e ha comunque chiesto il rigetto del ricorso nel merito, ritenendo legittima la revoca del contributo in applicazione della normativa nazionale e comunitaria, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza in ordine alla non veridicità della documentazione presentata.
Nel corso del giudizio amministrativo le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni. All'udienza dell'8 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza n. 426 del 2023, il TAR Sezione Seconda, ha accolto l'eccezione CP_2 di difetto di giurisdizione sollevata da , dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e CP_1 richiamando il consolidato orientamento secondo cui le controversie relative alla revoca di contributi pubblici per asseriti inadempimenti del beneficiario nella fase di attuazione dell'intervento attengono a diritti e obblighi di natura paritetica e rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, l' ha Parte_1 riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Oristano, con atto notificato il 12 aprile 2024, iscritto al R.G. n. 303/2024. Nell'atto di riassunzione, la parte attrice ha riproposto le domande già formulate innanzi al TAR, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della revoca del contributo, l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la concessione del finanziamento e la dichiarazione del diritto a trattenere le somme percepite, oltre alla condanna di alla refusione delle spese di lite. CP_1
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 CP_1 settembre 2024, con la quale ha contestato integralmente le domande attoree, richiamando le difese già svolte nel giudizio amministrativo e sostenendo la legittimità del provvedimento di revoca, fondato sull'accertamento di irregolarità nella documentazione di spesa presentata dall'Azienda beneficiaria. ha inoltre contestato l'ammissibilità della domanda di accertamento della CP_1 pretesa “reviviscenza” del provvedimento di concessione del contributo.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie integrative ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. L' con memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2 c.p.c., ha ribadito che Parte_1 il giudizio è integralmente documentale e che dagli atti risulta pacificamente la regolare esecuzione e il collaudo delle opere finanziate, sottolineando l'assenza di contestazioni sulla loro realizzazione materiale e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. , con le proprie CP_1 memorie integrative ex art. 171-ter, ha confermato tutte le difese e le eccezioni già svolte, insistendo sull'infondatezza delle deduzioni attoree e sulla rilevanza, ai fini della revoca, degli accertamenti della Guardia di Finanza in ordine alla non veridicità delle fatture, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione sulla base della documentazione prodotta e delle difese svolte dalle parti.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La posizione giuridica dell' è costruita sull'assunto che il Parte_1 provvedimento di revoca adottato da sia illegittimo perché fondato su presupposti CP_1 non accertati, in assenza di un'istruttoria autonoma e in contrasto con gli esiti positivi dell'istruttoria originaria svolta dalla stessa amministrazione concedente. Secondo l'attrice, il rapporto di sovvenzione si è regolarmente svolto sino alla fase finale di liquidazione del contributo, essendo pacifico che l'investimento finanziato sia stato integralmente realizzato e positivamente accertato da mediante sopralluogo, verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione, CP_1 culminati nell'erogazione del contributo. In tale prospettiva, la successiva revoca viene qualificata dall'attrice come un esercizio illegittimo del potere di autotutela, in quanto basato esclusivamente sulla segnalazione della Guardia di Finanza, recepita in modo acritico dall'amministrazione, senza alcuna verifica diretta e senza una valutazione autonoma delle circostanze contestate.
L' sostiene che la segnalazione della Guardia di Finanza costituisse una mera ipotesi Parte_1 accusatoria, priva di carattere definitivo e non assistita da un accertamento giudiziale, e che CP_1 abbia erroneamente attribuito a tale segnalazione un valore oggettivo e conclusivo, prescindendo dall'esito del procedimento penale e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. In tal senso, l'attrice contesta la correttezza giuridica dell'assunto secondo cui l'amministrazione potesse considerare “acclarate” le irregolarità segnalate dalla Guardia di Finanza, evidenziando come la stessa abbia ammesso, negli atti difensivi, di non aver effettuato verifiche autonome sulla regolarità CP_1 delle fatture, limitandosi a richiamare gli accertamenti dell'organo di polizia giudiziaria.
Sul piano sostanziale, l'attrice valorizza la circostanza che la contestazione mossa da non CP_1 riguarda l'inesistenza materiale dell'investimento, né la mancata realizzazione delle opere finanziate, ma esclusivamente la presunta falsità soggettiva delle fatture, ossia l'asserita difformità tra il soggetto che avrebbe eseguito i lavori e il soggetto emittente le fatture. Secondo la prospettazione dell' Pt_1
tale profilo sarebbe giuridicamente irrilevante ai fini della legittimità del contributo, poiché
[...] il bando richiedeva la realizzazione dell'investimento e la sua rendicontazione mediante fatture quietanzate, requisiti che sarebbero stati integralmente rispettati e inizialmente ritenuti sufficienti dalla stessa in sede di liquidazione. La revoca del contributo, in presenza di un'opera CP_1 incontestabilmente realizzata, collaudata e utilizzata, viene quindi rappresentata come sproporzionata e irragionevole, oltre che fondata su un presupposto ritenuto falso o comunque indimostrato.
Di contro, la posizione giuridica di è incentrata sulla qualificazione della CP_1 controversia come attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e al rispetto delle condizioni di mantenimento del contributo già erogato. L'Amministrazione sostiene che la revoca non costituisca una rivalutazione discrezionale dell'originaria ammissione al finanziamento, bensì l'esito di una verifica ex post, attivata a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza, finalizzata ad accertare la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dal beneficiario. In tale ottica, afferma che, una volta emerse irregolarità nella rendicontazione delle spese, CP_1
l'amministrazione sarebbe tenuta a procedere alla revoca del contributo, indipendentemente dall'effettiva realizzazione delle opere finanziate. riconosce espressamente che l'investimento è stato realizzato e che tale circostanza non è CP_1 oggetto di contestazione, ma ritiene che ciò non sia sufficiente a legittimare il mantenimento del contributo in presenza di fatture ritenute false o riferite a operazioni non esistenti sotto il profilo soggettivo. Secondo la tesi dell'Amministrazione, le previsioni del bando imponevano non solo la realizzazione dell'opera, ma anche la corretta rendicontazione delle spese mediante fatture quietanzate e dichiarazioni liberatorie veritiere;
la presentazione di documentazione attestante
4 operazioni non esistenti, anche se relative a lavori effettivamente eseguiti da soggetti diversi, integrerebbe una violazione delle condizioni essenziali per il mantenimento del finanziamento.
In tale prospettiva, attribuisce alla segnalazione della Guardia di Finanza un valore di CP_1 accertamento oggettivo dell'irregolarità, ritenendo che le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria possano essere poste a fondamento del provvedimento amministrativo di revoca a prescindere dall'esito del giudizio penale. L'Amministrazione sostiene che la presentazione di fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti configuri una falsa dichiarazione rilevante ai fini della normativa di settore e dei regolamenti comunitari richiamati, con conseguente indebito percepimento di denaro pubblico e obbligo di restituzione delle somme erogate.
In conclusione, il contrasto tra le parti si incentra, da un lato, sulla tesi dell' secondo Parte_1 cui la corretta realizzazione dell'opera e la mancanza di un'istruttoria autonoma renderebbero illegittima la revoca, e, dall'altro lato, sulla tesi di secondo cui la violazione delle regole di CP_1 rendicontazione, accertata sulla base della segnalazione della Guardia di Finanza, sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la revoca del contributo e il recupero delle somme, indipendentemente dall'effettiva esecuzione dell'investimento.
Lo scrivente non ritiene di poter condividere la tesi della convenuta, pur nella consapevolezza dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali che assegnano peso decisivo alle “segnalazioni” della GDF.
Così in particolare la Sentenza Corte Di Appello Di Roma N. 4849 2025 – N. R.G. 00001581 2021 muove dalla qualificazione del provvedimento di revoca del contributo come atto dovuto conseguente all'accertamento della mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, in particolare della idoneità della documentazione di spesa. La Corte afferma che la realizzazione materiale delle opere non è sufficiente, di per sé, a giustificare il mantenimento del contributo, qualora le fatture prodotte siano soggettivamente inesistenti e non dimostrino che il beneficiario abbia effettivamente sostenuto i costi dichiarati. Viene ritenuto legittimo il fondamento del provvedimento sugli accertamenti della Guardia di Finanza, considerati idonei a prescindere dall'esito del procedimento penale.
Va peraltro osservato che la decisione in parola non risulta trasferibile sic et simpliciter al caso in esame, in ragione di decisive differenze fattuali e procedimentali che connotano la presente controversia.
Nel caso oggetto del presente giudizio, infatti, non si verte in un'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia accertato sin dall'origine, o comunque in sede di verifica immediatamente successiva all'esecuzione dell'intervento, la mancanza o l'inidoneità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dal beneficiario.
Al contrario, dagli atti risulta che , all'esito di una compiuta istruttoria tecnica e CP_1 amministrativa, ha effettuato un sopralluogo in data 13 maggio 2009, ha redatto verbale di accertamento finale e certificato di regolare esecuzione e ha approvato la contabilità finale dei lavori, attestando espressamente la realizzazione degli investimenti “a regola d'arte”, la loro conformità al progetto approvato e la regolarità della spesa rendicontata, con conseguente liquidazione del contributo.
Tale sequenza procedimentale assume rilievo dirimente, poiché segna il consolidamento di una valutazione positiva dell'Amministrazione concedente non solo in ordine alla realizzazione delle opere, ma anche in relazione alla documentazione di spesa prodotta, la quale è stata esaminata, ritenuta congrua e posta a fondamento dell'erogazione del beneficio.
5 In questo contesto, la successiva determinazione di revoca non si innesta su una originaria carenza documentale, bensì interviene a distanza di anni sulla base esclusiva di una segnalazione della Guardia di Finanza, senza che abbia proceduto ad alcuna rinnovazione dell'istruttoria tecnica CP_1
o contabile né abbia rimesso in discussione, con valutazioni autonome, gli accertamenti già compiuti e formalmente cristallizzati nei propri atti conclusivi.
Ne consegue che la fattispecie in esame si differenzia radicalmente da quelle in cui la giurisprudenza ha ritenuto legittima la revoca del contributo per difetto originario o radicale della prova dei costi sostenuti, giacché, nel presente caso, la prova della spesa è stata non solo fornita dal beneficiario, ma anche verificata e validata dall'Amministrazione procedente, la quale ha espressamente attestato la regolarità della contabilità e delle fatture prodotte. In tale prospettiva, la mera emersione successiva di contestazioni di natura fiscale o tributaria, riferite alla qualificazione soggettiva delle operazioni fatturate, non può automaticamente travolgere gli esiti di un'istruttoria amministrativa già conclusa con esito favorevole, in assenza di una puntuale dimostrazione dell'inesistenza dei costi o della falsità materiale delle opere rendicontate.
Diversamente opinando, si perverrebbe a una sostanziale elisione del valore degli accertamenti finali compiuti dall'Amministrazione concedente e alla trasformazione della revoca in uno strumento di riesame retroattivo illimitato di valutazioni già consolidate, in contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici, di affidamento del beneficiario e di coerenza dell'azione amministrativa, tanto più laddove, come nel caso di specie, l'Amministrazione stessa ha ammesso di non aver svolto alcuna istruttoria autonoma ulteriore rispetto alla segnalazione ricevuta.
Gli atti conclusivi del procedimento erogativo non costituiscono meri passaggi endoprocedimentali, ma rappresentano l'espressione di una valutazione tecnica e amministrativa definitiva, idonea a fondare nel destinatario del contributo un legittimo affidamento qualificato, tanto più in un contesto in cui l'investimento è stato integralmente realizzato, destinato in modo stabile all'esercizio dell'attività agricola e non risulta in alcun modo reversibile sul piano materiale. In presenza di siffatti accertamenti, il beneficiario è indotto a confidare, in modo ragionevole e incolpevole, nella stabilità del rapporto di sovvenzione e nella definitività della valutazione positiva espressa dall'Amministrazione concedente.
In tale prospettiva, la successiva revoca del contributo, intervenuta a distanza di anni e fondata esclusivamente su una segnalazione esterna, senza una rinnovazione dell'istruttoria tecnica e senza una confutazione puntuale degli accertamenti già compiuti, finisce per incidere retroattivamente su una situazione giuridica ormai consolidata, svuotando di contenuto la funzione stessa degli accertamenti finali e compromettendo l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. L'Amministrazione, dopo aver attestato la regolarità dell'intervento e aver erogato il contributo, non può limitarsi a disconoscere i propri precedenti accertamenti sulla base di valutazioni meramente indiziarie o di rilievi di natura diversa e successiva, senza dimostrare in modo rigoroso l'inesistenza dei costi o la radicale inattendibilità della documentazione già verificata.
Ne deriva che, nel caso in esame, la revoca non può essere giustificata come semplice atto dovuto conseguente al venir meno dei presupposti del beneficio, poiché tali presupposti erano stati espressamente accertati e positivamente valutati dall'Amministrazione stessa. In assenza di un accertamento nuovo, specifico e autonomo che dimostri l'erroneità o la falsità degli atti conclusivi del procedimento originario, la rimozione del contributo si pone in contrasto con il principio di tutela dell'affidamento del privato e con il canone di coerenza e leale collaborazione che deve informare
6 l'azione amministrativa, soprattutto quando essa incide su investimenti già realizzati e non più suscettibili di restituzione in forma specifica.
D'altro canto, la Guardia di Finanza pur qualificando talune fatture come soggettivamente inesistenti sotto il profilo dell'identità dell'emittente, non contiene alcuna contestazione in ordine a una partecipazione consapevole o fraudolenta del beneficiario al meccanismo di fatturazione ritenuto illecito. Dal documento non risulta, infatti, che l' abbia concorso alla Parte_1 formazione delle fatture, né che fosse a conoscenza della loro eventuale inesistenza soggettiva, né che abbia posto in essere condotte simulatorie o collusive con i fornitori. In tale contesto, l'estensione automatica degli effetti dell'irregolarità riscontrata in capo ai terzi fornitori alla posizione del beneficiario del contributo finisce per introdurre, in via surrettizia, una forma di responsabilità per fatto altrui, non ancorata ad alcun accertamento espresso sull'elemento soggettivo del destinatario del provvedimento, e non desumibile dalla segnalazione posta a fondamento della revoca.
Parimenti significativo è il fatto che la Guardia di Finanza non contesta in alcun modo la congruità degli importi fatturati rispetto ai lavori eseguiti. Dalla segnalazione non emergono rilievi di sovrafatturazione, né valutazioni di sproporzione economica tra il valore delle opere realizzate e le somme indicate nelle fatture, né stime alternative dei costi effettivamente sostenuti. La contestazione si arresta, dunque, sul piano della qualificazione soggettiva delle operazioni documentate, senza porre in discussione l'esistenza materiale delle opere né il loro valore economico. In assenza di una contestazione sulla congruità della spesa e sulla corrispondenza degli importi ai lavori effettivamente realizzati, la revoca del contributo finisce per colpire un costo che non è mai stato ritenuto eccessivo, fittizio o sproporzionato, ma soltanto documentato mediante fatture ritenute soggettivamente non idonee.
Tali elementi, considerati congiuntamente, evidenziano come il provvedimento impugnato non si fondi su un accertamento della indebita percezione del contributo in termini sostanziali, ma su una traslazione automatica delle irregolarità ascritte ai fornitori in capo al beneficiario, in assenza sia di una dimostrazione della sua responsabilità personale sia di una contestazione sulla reale entità della spesa sostenuta, con conseguente criticità della misura adottata sotto il profilo della correttezza del presupposto e della coerenza dell'azione amministrativa.
*****
La domanda va dunque accolta
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La controversia, infatti, presenta profili di oggettiva complessità, sia in fatto sia in diritto, ed è stata originata da una vicenda nella quale l'Amministrazione aveva inizialmente svolto un'istruttoria completa, conclusa con accertamenti finali positivi e con l'erogazione del contributo, successivamente rimessi in discussione a distanza di anni sulla base di accertamenti esterni. Tale peculiare evoluzione procedimentale, unitamente alla natura delle questioni giuridiche trattate e alla non univocità del quadro interpretativo di riferimento, giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 303/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
7 1. accoglie la domanda proposta dall' e, per l'effetto, Parte_1
1. dichiara l'illegittimità della nota prot. 0044300.14-09-2017 del 14.09.2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―POR Sardegna 2000 – CP_1
2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006 – trasmissione determinazione n. 2679 del 09/08/2017 di revoca della concessione n. 4406/09 del 07/09/2009 –
[...]
con la quale è stata comunicata la revoca della concessione n. Parte_1
4406/09 del 07/09/2009 (doc. 1); - della determinazione n° 0002679.09-08-2017 del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' avente ad oggetto ―P. CP_1 CP_2
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009- con la Parte_1 quale è stata disposta la revoca del finanziamento ed è stata disposta la restituzione delle somme erogate alla ricorrente (doc. 2); della nota del direttore del Servizio Territoriale dell'Oristanese dell' prot. 29377del 23.06.2017, avente ad oggetto ―P. CP_1 CP_2
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006. Segnalazione della Guardia di Finanza per danno erariale. Preavviso di revoca della determinazione di concessione e liquidazione finale del contributo n. 4406/09 del 07/09/2009, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, (doc. 3);- di ogni altro atto presupposto, Parte_1 collegato e consequenziale 2. dichiara l'insussistenza dell'obbligo restitutorio in capo all' Parte_1
in relazione alle somme erogate a titolo di contributo nell'ambito del POR
[...]
2000-2006, Misura 4.9/E comparto ovicaprino, annualità 2006; CP_2
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Oristano, 23.12.2025
Il Giudice
TE PO
8