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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3628 / 2023 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv FALCONE VINCENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 parte ricorrente ha dedotto: che in seguito a giudizio ex art. 445 bis c.p.c. avente R.G. n. 4032/2021 veniva accertato il possesso da parte sua del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità l.22/84 con decorrenza CP_ 14.09.2020; di aver notificato il decreto di omologa all' sede provinciale di Caserta in data CP_ 30.01.2023, di aver altresì provveduto ad inoltrare a mezzo PEC alla sede Provinciale competente, modello autocertificazione di liquidazione col quale provvedeva a comunicare altresì tutti gli altri requisiti socio sanitari per poter beneficiare della prestazione;
di non aver ricevuto alcunchè, concludeva per la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dei ratei CP_ maturati e non riscossi con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed il procuratore di parte attrice, con le note depositate in data 29.10.25, evidenziava l'intervenuta cessazione della
1 materia del contendere per avere il proprio assistito ricevuto il pagamento della prestazione in data 20.03.2024; oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citato in giudizio e non costituito;
Nel merito va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avere l'Ente liquidato la prestazione richiesta in ricorso (cfr note di trattazione)
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta e della semplicità delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della Dott.ssa Raffaella Caporale , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
850,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 06/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv FALCONE VINCENZO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 parte ricorrente ha dedotto: che in seguito a giudizio ex art. 445 bis c.p.c. avente R.G. n. 4032/2021 veniva accertato il possesso da parte sua del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità l.22/84 con decorrenza CP_ 14.09.2020; di aver notificato il decreto di omologa all' sede provinciale di Caserta in data CP_ 30.01.2023, di aver altresì provveduto ad inoltrare a mezzo PEC alla sede Provinciale competente, modello autocertificazione di liquidazione col quale provvedeva a comunicare altresì tutti gli altri requisiti socio sanitari per poter beneficiare della prestazione;
di non aver ricevuto alcunchè, concludeva per la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dei ratei CP_ maturati e non riscossi con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed il procuratore di parte attrice, con le note depositate in data 29.10.25, evidenziava l'intervenuta cessazione della
1 materia del contendere per avere il proprio assistito ricevuto il pagamento della prestazione in data 20.03.2024; oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente citato in giudizio e non costituito;
Nel merito va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere per avere l'Ente liquidato la prestazione richiesta in ricorso (cfr note di trattazione)
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della minima attività processuale svolta e della semplicità delle questioni affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della Dott.ssa Raffaella Caporale , così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere CP_
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
850,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 06/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Raffaella Caporale
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