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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CH ER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NN ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4746/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Impianti Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Associazione commercialisti_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Associazione commercialisti_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080764713000 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 S.r.l., in sigla Ricorrente_1 S.r.l. (già Ricorrente_1 S.p.A.), appresentata e difesa ai fini della presente controversia, giusta procura allegata in calce al presente ricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dalla Dr.ssa Difensore_2, e dal Dr. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Territoriale Di Milano 1.
Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della Riscossione – Prov. di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00807647 13 000 , notificata a mezzo PEC il 19 settembre
2025, richiedente l'importo complessivo di Euro 34.525 (oltre a spese di notifica di Euro 5,88) riferito al ruolo n. 2025/551388, emesso a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, della dichiarazione dell'imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), modello IRAP 2023, riferito all'anno
2022, periodo di imposta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), trasmessa in data 15 settembre 2023, protocollo telematico protocollo telematico 23091518245242224 – 000001.
Risulta in atti, depositata dalla DP II di Milano, memoria con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con spese compensate come da accordo. Allega atto conciliativo n. 500017/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Rilevato che, come risulta in atti, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo n. 500017/2026 data proposta 10/02/26, - fuori udienza- per la definizione della controversia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
546/1992, - con compensazione delle spese.
Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere, per intervenuta conciliazione, (art. 48 dlgs
546/1992). Spese compensate come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
spese compensate tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CH ER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NN ANGELO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4746/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Impianti Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Associazione commercialisti_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Associazione commercialisti_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250080764713000 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 377/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse della Ricorrente_1 S.r.l., in sigla Ricorrente_1 S.r.l. (già Ricorrente_1 S.p.A.), appresentata e difesa ai fini della presente controversia, giusta procura allegata in calce al presente ricorso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dalla Dr.ssa Difensore_2, e dal Dr. Difensore_1.
Contro
: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Territoriale Di Milano 1.
Agenzia delle Entrate – Riscossione Agente della Riscossione – Prov. di Milano.
Avverso la cartella di pagamento n. 068 2025 00807647 13 000 , notificata a mezzo PEC il 19 settembre
2025, richiedente l'importo complessivo di Euro 34.525 (oltre a spese di notifica di Euro 5,88) riferito al ruolo n. 2025/551388, emesso a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, della dichiarazione dell'imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), modello IRAP 2023, riferito all'anno
2022, periodo di imposta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), trasmessa in data 15 settembre 2023, protocollo telematico protocollo telematico 23091518245242224 – 000001.
Risulta in atti, depositata dalla DP II di Milano, memoria con richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, con spese compensate come da accordo. Allega atto conciliativo n. 500017/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Rilevato che, come risulta in atti, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo n. 500017/2026 data proposta 10/02/26, - fuori udienza- per la definizione della controversia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
546/1992, - con compensazione delle spese.
Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere, per intervenuta conciliazione, (art. 48 dlgs
546/1992). Spese compensate come richiesto congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
spese compensate tra le parti.