Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7718 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 077.1 8 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Stefano CICIRETTI President 79/01 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.16583 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 11/03/03 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NT NT;
- intimato avverso la sentenza n. 100/00 del Tribunale di MISTRETTA, depositata il 15/11/00 R.G.N. 161/98; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1451 udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano -1- VIGOLO;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Marcello MATERA che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 11 ottobre /15 novembre 2000, il Tribunale di Mistretta, in riforma della sentenza del locale Pretore in data 3 febbraio 1998, appellata, con atto depositato il 15 ottobre 1998, dal sig. NO NT nei confronti del Ministero del Tesoro, del Ministero dell'Interno e dell'Assessorato Regionale Sanità, condannava i due Ministeri a corrispondere all'appellante l'indennità di accompagnamento a far data dal 1° gennaio 2000. Pregiudizialmente, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale – funzionale proposta dai due Ministeri rilevando che l'art. 134 bis del d. lgs. 19 febbraio 1998, n.51, introdotto dalla legge 24 maggio 1999, n.145, dispone che gli appelli contro le sentenze del pretore in materia previdenziale, depositati, come quello in esame, prima del 31 dicembre 1999, continuano a proporsi al Tribunale in sede collegiale del luogo, secondo quanto previsto dall'art.442 c.p.c.. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i due Ministeri con due motivi. NT NT non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i motivi di ricorso, le Amministrazioni deducono “1) violazione e/o falsa applicazione dell'art.25 c.p.c. nonché dell'art. 6/1 del r.d. n.1611/1933 nonché dell'art. 134/bis del d. lgs. n.51/1998 introdotto dalla I.n. 145/1999 in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c., nonché 2) 378901.doc 3 motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c." e sostengono che, essendo stato l'atto di appello depositato prima del 31 dicembre 1999, la competenza per il giudizio di secondo grado sarebbe appartenuta al Tribunale di Messina in composizione collegiale. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle censure, sono fondati nei sensi delle considerazioni che seguono. Non è contestata la competenza del Pretore di Mistretta a decidere la controversia in primo grado, ai sensi dell'art.444 c.p.c., nel testo vigente al momento della introduzione del giudizio anteriormente cioè alla-- modifica introdotta con l'art.86, comma primo, lett. a) del d. Igs 19 febbraio 1998 n.51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999 coordinato con l'art. 7, comma primo, del r.d. 30 ottobre 1933, - n.1611, nel testo in vigore prima del d. lgs. 19 febbraio 1998, n.51. La individuazione del giudice di appello, nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, deve avvenire secondo la disposizione dell'art.7, comma secondo, del r.d. n.1611/1933 cit., coordinato con le modifiche all'ordinamento processuale introdotte dal d. lgs. n.51 del 1998 (art.244), a norma del quale l'appello contro sentenze del tribunale in composizione monocratica ('olim' pretore, che, a norma del comma secondo dell'art.7 r.d. n.1611/1933 cit., veniva individuato secondo le norme ordinarie: cfr. anche Cass. 19 novembre 2002, n.16317; 2 maggio 2002, n.6293; 7 giugno 2001, n.7699; 27 febbraio 2001, n.2871) è proposto, sino al 31 dicembre 1999 (in concreto l'atto è stato depositato il 378901.doc 15 ottobre 1998) innanzi al tribunale (ora con la precisazione in composizione collegiale': art. 134 -bis, comma primo, d. lgs. n.51/1998 cit.) del luogo dove ha sede l'avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate, qualora si tratti di controversie, come l'attuale, introdotte antecedentemente alla data (2 giugno 1999) di efficacia del d. lgs. n.51/1998 (vedine gli artt. 134-bis e 247: l'anteriorità del ricorso introduttivo è resa certa dalla data della sentenza del Pretore, essa stessa anteriore a quella di riferimento, da ultimo indicata). Nel caso in esame, l'appello è stato proposto, senza alcuna considerazione delle norme sul foro erariale (art. 7, comma secondo r.d. n.1611/1933 cit., tuttora in vigore per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, diversamente che per quelle di lavoro: art.413, comma sesto, c.p.c.) avanti allo stesso Tribunale del capoluogo del circondario di appartenenza del Pretore che aveva giudicato in primo grado, prima della istituzione del giudice unico, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (criterio della residenza dell'attore). Per contro, il Tribunale adito, in conformità ai criteri sopra esposti, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di incompetenza sollevata dalle amministrazioni convenute, ed indicare come competente il giudice di appello, presso il quale ha sede l'avvocatura distrettuale dello Stato. Poiché in tal senso non ha provveduto, la sentenza deve essere annullata a norma dell'art.360, n.2 c.p.c. e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Messina, quale giudice di appello attualmente competente territorialmente e funzionalmente, secondo i 378901.doc 5 εες Ν 24-8-11 1991 VΤΙΞΟ 01 . SNES IV OLLING O VSSVL VS S INDO VQ3 'ONI IⱭ 'OTTO IN V O I O principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza 26 settembre 2000, n.1044, in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza. Hanno ritenuto le Sezioni Unite che, “poiché, con l'entrata in vigore del d. lgs. 19 febbraio 1998, n.51 e successive modificazioni e integrazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli artt. 134 -bis e 135, lett. a) dello stesso decreto, la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado di appello comporta il rinvio della causa alla corte di appello"; con la stessa sentenza le Sezioni Unite hanno anche precisato che le eccezioni alla regola secondo cui il Tribunale è giudice di appello nelle ipotesi di cui agli artt. 134 -bis e 135 d. Igs. cit., non possono sicuramente ravvisarsi nell'ipotesi di giudizio di cassazione. Al giudice di rinvio è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina quale giudice funzionalmente e territorialmente competente. Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2003. IL PRESIDENTE Liciul IL CONSIGLIERE ESTENSORÉ Depomtató Canoukens 6 MAG. 2003 oggi, CANC CELLIERE Cuene 378901.doc