Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 4231
CASS
Sentenza 5 dicembre 2007

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In materia edilizia, le opere eseguite in variante rispetto ad una licenza di costruzione rilasciata sotto la vigenza della L. 18 agosto 1942, n. 1150 e consistite nella creazione di un vano interrato sottostante il fabbricato non visibile dall'esterno e adibito a cantina - deposito, non necessitano del rilascio di nuova concessione edilizia, sia perchè non comportano alcun aumento volumetrico computabile, sia perchè si tratta di opere destinate ad un uso saltuario, episodico e complementare in quanto connesse al servizio o al disimpegno dell'abitazione.

La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità. (Fattispecie nella quale è stata considerata equipollente, ai fini dell'ammissibilità di un appello proposto dal P.M. a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen., l'attestazione sulla copertina del fascicolo del P.M., apposta dalla segreteria dell'ufficio di Procura, della data di ricezione del provvedimento di rigetto di una richiesta di sequestro preventivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2007, n. 4231
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4231
    Data del deposito : 5 dicembre 2007

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